Elenco in ordine alfabetico delle domande di Tecnica TSUI
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- L' art. 473 c.p contiene la tutela penale di contrasto alla contraffazione? Vero
- La banca dati Iperico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy non viene alimentata da: Agenzia delle Entrate
- La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C. C. I. A. A.) competente irroga le sanzioni per violazione alle norme in materia di sicurezza dei giocattoli, di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 54/2011? Sì
- La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) è L' Istituzione competente a valutare i ricorsi in opposizione alle sanzioni applicate all'acquirente finale di prodotti contraffatti? Falso, è la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo
- La circolazione di prodotti contraffatti su internet è stata, ulteriormente, favorita: Dall'inserimento di meta-tag riferiti a marchi o segni distintivi notori, all'interno dei codici html relativi a siti web legali, quali parole chiave che il motore di ricerca legge e rileva all'atto dell'indicizzazione
- La circostanza aggravante, disciplinata dall'art. 474 ter c.p., punisce La condotta delle imprese dedite, in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, alla contraffazione
- La condotta di contraffazione punita dall'art. 474 c.p. rubricato, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, è: Un delitto
- La contraffazione comporta un doppio effetto negativo per gli operatori economici: Il lucro cessante, derivante dalla mancata vendita dei prodotti, il danno emergente della perdita di valore del diritto di proprietà industriale
- La contraffazione del marchio CE integra elementi costitutivi del reato di cui all'art. 515 del c. p. (Frode nell'esercizio del commercio)? Si, come ribadito anche dal Corte di Cassazione con sentenza 9310/13
- La Direttiva n. 2006/95/UE del 12 dicembre 2006 concerne: Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
- La disciplina normativa organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale è costituita: Dal Codice di proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)
- La dottrina giuridica ha definito il reato di "contraffazione" come reato plurioffensivo, in quanto: Lede i beni giuridici di una pluralità di soggetti passivi
- La falsa indicazione di cui all'art. 4, comma 49, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350: Può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine e l'asportazione della stampigliatura "made in Italy"
- La Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la funzione della marcatura CE: È quella di proteggere la salute e la sicurezza degli acquirenti dei prodotti
- La Guardia di Finanza collabora con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (precedentemente denominato Ministero dello Sviluppo Economico) nell'attività di vigilanza per il controllo di conformità dei giocattoli ai sensi del D.Lgs. 11.4.2011, n. 54. del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 68/2001
- La Guardia di Finanza gestisce il Sistema Informativo Anti Contraffazione (S.I.A.C.)? Vero
- La Legge n. 99 in data 23 Luglio 2009 ha: Sdoppiato in due fattispecie l'art. 473 c.p., per punire, la contraffazione dei marchi e segni distintivi e quella di brevetti, disegni o modelli industriali
- La marcatura CE è un simbolo grafico preciso, in caso di ingrandimento o riduzione devono obbligatoriamente rispettare le proporzioni indicate e la dimensione verticale non può essere inferiore a: 5 mm
- La marcatura CE apposta su determinati prodotti è irregolare se risulta essere Rimovibile
- La piattaforma del Sistema Informativo Anticontraffazione (S.I.A.C.) è stata concepita anche per: realizzare una sostanziale integrazione funzionale degli applicativi di registrazione dei dati, informazione e analisi nello specifico settore, sulla base del principio "1 intervento/sequestro di merce contraffatta = 1 solo adempimento"
- La piattaforma del Sistema Informativo Anticontraffazione (S.I.A.C.) dispone, anche: dell'applicativo COLIBRI (Contraffazione Online Brand Inquiry) che consente un'azione di contrasto mirata alla rete internet, rilevando la presenza, nei principali siti dedicati all'e-commerce, di annunci proponenti la vendita di materiale contraffatto
- L'Accordo di Madrid disciplina: La registrazione internazionale dei marchi
- L'acquirente finale di prodotti che, per la loro qualità o entità di prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di contraffazione È punito con una sanzione pecuniaria amministrativa
- Laddove determinati prodotti risultino privi di marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere: Il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione
- Laddove sussista il fondato sospetto che le merci rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza, da chi può essere disposto il fermo amministrativo delle merci, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 656/1968? Dall'Autorità doganale
- L'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di Madrid è di competenza: Degli uffici dell'Agenzia delle dogane e monopoli
- L'apposizione di un falso marchio CE su di un determinato prodotto, integra: condotte commerciali ingannevoli potenzialmente in grado di configurare il reato della frode in commercio
- L'art. 1, comma 7, del D.L. n. 35/2005, nel caso di operatore commerciale o importatore o qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale che proceda all'acquisto di merce contraffatta, salvo che il fatto non costituisca reato prevede: La sanzione amministrativa da 20.000 fino a un milione di euro nonché la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti
- L'art. 145, 1° comma, del Codice della proprietà industriale: Prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale e della falsa evocazione dell'origine italiana
- L'art. 145, 2° comma, del Codice della proprietà industriale: Prevede che Il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all' Italian Sounding è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato
- L'art. 145, 3° comma, del Codice della proprietà industriale cosa disciplina? Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
- L'art. 16 co. 4 del D.L. n. 135/2009, convertito in Legge n. 166/2009, ha introdotto una fattispecie penale, prevedendo che chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto: come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy" o 100% Italia", in qualunque lingua espressa, inducendo ad una fallace convinzione, è punito con le pene dell'art. 517 c.p., aumentate di un terzo
- L'art. 4, comma 49 della legge 350 del 2003 disciplina la tutela penale del "made in Italy"? Vero
- L'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ai soli fini sanzionatori rinvia All'art. 517 c.p.
- L'art. 4, comma 49-bis della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004): Ha disciplinato l'uso indebito del marchio da parte del titolare o del licenziatario, costituendo fallace indicazione in materia di "made in Italy"
- L'art. 473 c.p., rubricato (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) punisce: La contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- L'art. 474 - 1° comma del c.p. rubricato (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) prevede l'applicazione: della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000
- L'art. 474 cod. pen. punisce in ugual modo il reato di introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, dei prodotti contraffatti ed il reato di vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti? Falso, è sanzionata più gravemente l'introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti industriali contraffatti
- L'art. 474-bis cod. pen. prevede che: Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 cod. pen. è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti
- L'art. 514 c.p. rubricato frodi contro le industrie nazionali al 1° comma prevede l'applicazione: della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a euro 516
- L'art. 517 c.p. punisce: Il reato dell'importazione e dell'esportazione ai fini di commercializzazione di prodotti recanti fallaci indicazioni di provenienza
- L'art. 517 c.p.- vendita di prodotti industriali con segni mendaci - non trova applicazione: in tutti i prodotti dove non è previsto il Made in Italy
- L'art. 517 quater del c.p. - reato di contraffazione di indicazioni geografiche di origine dei prodotti agroalimentari - fa riferimento: Alle scritte apposte sui prodotti agroalimentari di denominazione di origine protetta
- L'articolo 11-bis, comma 2, del D.Lgs. 30/2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI): Dispone che le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato
- L'articolo 25, comma 2, del DL n. 179 del 2012: Stabilisce, in particolare, che l'impresa start-up innovativa è la società di capitali -costituita anche in forma cooperativa - che possiede, tra l'altro, i requisiti indicati da tale norma
- L'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"): Ha previsto che per le finalità di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2020
- L'articolo 473 c.p. contiene: La tutela penale di contrasto alla contraffazione
- L'articolo 474 codice penale punisce: L'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- L'Autorità competente a valutare i ricorsi contro le sanzioni applicate nei confronti dell'operatore commerciale che ha acquistato prodotti contraffatti è: La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
- Le attività di rendicontazione delle attività di servizio eseguite nel comparto della tutela del mercato beni e servizi deve essere fatta: Sull'applicativo di rendicontazione SIAC-GdF per i settori di pertinenza e contestualmente su ARES per i rimanenti settori di servizio
- Le circolari emanate negli anni dal Comando Generale - III Reparto Operazioni - individuano come obiettivo finale della lotta alla contraffazione La ricostruzione dei flussi di beni e di denaro, l'individuazione della filiera del falso e l'aggressione dei patrimoni illeciti
- Le confezioni di prodotti alimentari non contengono il marchio CE? Vero
- Le linee guida emanate dal Comando Generale - III Reparto evidenziano che i contesti in cui viene espletato il contrasto alla contraffazione sono: Le frontiere e il suolo nazionale
- Le operazioni speciali, in materia di contraffazione, sono state inserite: Dalla legge n. 99/2009
- Le opere che sono di dominio pubblico non sono protette legalmente Vero
- L'elemento soggettivo necessario a configurare uno dei delitti sanzionati dall'art. 473 c.p. deve essere individuato nel dolo specifico? Falso, è nel dolo generico
- L'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato: alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
- L'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo dell'apposita documentazione tecnica ex-allegato IV D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato: alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
- L'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze per la sicurezza dell'uso, ex-art. 10 D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato: alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
- L'importatore che non ottemperi all'obbligo di fornire, su richiesta, all'autorità di vigilanza informazioni concernenti gli operatori economici che gli abbiano fornito un giocattolo o quelli ai quali lo abbia fornito, è punito: con sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato
- L'indicazione del nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea, è uno dei requisiti minimi per poter commercializzare un prodotto in Italia, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)? Si.
- L'inserimento dei reati di associazione a delinquere finalizzati al 473 c.p. e al 474 c.p. tra le competenze delle Procure Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo, è stato previsto: Dalla legge n. 99/2009
- L'obbligo di riportare sulle confezioni dei prodotti nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore Significa che può essere indicato solo il nome, la ragione sociale od il marchio del produttore
- L'uso del marchio, ai sensi della legge n. 350/2003, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana è punito con Una sanzione amministrativa pecuniaria