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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Tecnica TSID

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Gli accessi presso gli operatori finanziari [art. 33 del DPR 600/73] devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per la Guardia di finanza:   del Comandante regionale.
Gli accessi presso gli operatori finanziari devono essere eseguiti, previa autorizzazione per la Guardia di finanza, del Comandante regionale (art. 33 DPR 600/73):   da ufficiali di grado non inferiore a capitano.
Gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati (art. 12 L.212/2000):   durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile alle attività stesse.
Gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati (art.12 L. 212/2000):   sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.
Gli artt. 33, 3° comma, del D.P.R. 600/73 e 63, 1° comma, del D.P.R. 633/72:   costituiscono un canale di comunicazione fra procedimento penale ed attività ispettiva fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A.
Gli atti d'indagine compiuti dal P.M. e dalla P.G., le richieste del P.M. di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto (art. 329 c.p.p.):   fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Gli elementi rilevati dalle indagini finanziarie hanno valenza probatoria in ambito fiscale riconducibile al perimetro:   delle "presunzioni legali".