Elenco in ordine alfabetico delle domande di Tecnica TSID
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- Gli accessi presso gli operatori finanziari [art. 33 del DPR 600/73] devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per la Guardia di finanza: del Comandante regionale.
- Gli accessi presso gli operatori finanziari devono essere eseguiti, previa autorizzazione per la Guardia di finanza, del Comandante regionale (art. 33 DPR 600/73): da ufficiali di grado non inferiore a capitano.
- Gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati (art. 12 L.212/2000): durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile alle attività stesse.
- Gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati (art.12 L. 212/2000): sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.
- Gli artt. 33, 3° comma, del D.P.R. 600/73 e 63, 1° comma, del D.P.R. 633/72: costituiscono un canale di comunicazione fra procedimento penale ed attività ispettiva fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A.
- Gli atti d'indagine compiuti dal P.M. e dalla P.G., le richieste del P.M. di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto (art. 329 c.p.p.): fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
- Gli elementi rilevati dalle indagini finanziarie hanno valenza probatoria in ambito fiscale riconducibile al perimetro: delle "presunzioni legali".