Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto di accesso
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- La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dalla Legge 241/1990, presso quale organo è istituita ? Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi si può avvalere, secondo il testo dell'art.27 della L. 241/90 di esperti fino ad un massimo di cinque unità
- La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, come sancito dall'art. 27 comma 1 della legge 241/1990, è istituita presso: la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prevista dalla legge 241/1990, è istituita presso: la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- La Commissione per l'accesso esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della L. 241/90: sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa
- La Comunicazione di avvio del procedimento è espressione del principio di: partecipazione al procedimento amministrativo
- La domanda di accesso civico semplice, ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013, art. 5, comma 1, ha ad oggetto: Tutti i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria nel sito del Comune
- La L. 241/90 stabilisce che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi debba essere motivata? Sì, indipendentemente dalla forma dell'istanza
- La Legge 241/1990 distingue tra interessati e controinteressati al diritto di accesso. I controinteressati sono: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
- La Legge 241/1990 stabilisce l'ambito di applicazione del diritto di accesso. In particolare, dispone che esso si esercita: nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, delle Aziende autonome e speciali, degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi, nonché nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge stessa
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina la possibilità per il richiedente di promuovere, nel caso di diniego e di differimento dell'accesso agli atti delle Amministrazioni dello Stato, l'intervento: sia del giudice amministrativo sia, in alternativa, della Commissione per l'accesso o del difensore civico, ove costituito
- La legge n. 241/1990 e s.m.i., all'art. 25 definisce alcuni principi in materia di accesso ai documenti amministrativi, stabilendo che: il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge
- La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). L'accesso civico è: L'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione
- La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). L'accesso documentale è: L'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990
- La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). Per quale tipologia di accesso il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso? Accesso documentale
- La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). Per quale/quali tipologie di accesso il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso? Solo per l'accesso documentale
- La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). Quale tipologia di accesso ha quale finalità quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari? Accesso documentale
- La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). Quale tipologia di accesso può essere esercitata da chi ha un "interesse diretto, concreto e attuale", collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso? Accesso documentale
- La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). Quale tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, co. 2, decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. decreto trasparenza), riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti? Accesso generalizzato
- La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). Quale tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, co. 2, decreto trasparenza, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, e si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione? Accesso generalizzato
- La P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi, è corretto? Si, in casi tassativamente previsti dall'art. 24 l.241/1990
- La Pubblica Amministrazione dinanzi ad una richiesta di accesso ai documenti amministrativi... Può rifiutare l'accesso nei soli casi stabiliti dalla legge e dai regolamenti delle singole amministrazioni
- La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla Legge 241/1990
- La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990
- La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso civico di dati e documenti (art. 5 bis, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)? Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge
- La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso civico di dati e documenti (art. 5 bis, D.Lgs. n. 33/2013? Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge
- La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso generalizzato di dati e documenti (art. 5-bis, D.Lgs. n. 33/2013)? Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge
- La richiesta del cittadino in caso di accesso civico semplice deve avere una motivazione? No, per espressa previsione normativa
- La richiesta di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990): deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
- La richiesta di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990): Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
- La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere motivata in base alle disposizioni della legge 241/1990? Sì, sempre
- La richiesta di accesso ai documenti amministrativi: deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
- La richiesta di accesso civico contiene i dati, i documenti e le informazioni che si intende ottenere. Essa... non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
- La richiesta di accesso civico disciplinata dall'art. 5 del D. lgs 33/2013: Non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
- La richiesta di accesso civico, di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013, è sottoposta a limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente? No, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
- La richiesta di accesso civico, di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013, deve essere connessa alla tutela di una situazione giuridica soggettiva rilevante del richiedente? No, la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
- La richiesta di accesso civico, di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013, richiede la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente? No, la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
- La richiesta di accesso generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., va presentata: alternativamente anche all'ufficio relazioni con il pubblico
- L'accesso "generalizzato" di cui all'art. 5 comma 2 del decreto trasparenza: Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico
- L'accesso a dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013 è rifiutato quando: è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
- L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013) è il c.d.: Accesso generalizzato
- L'accesso ai documenti amministrativi costituisce (art. 22, l. n. 241/1990): Principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza
- L'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici: deve comunque essere garantito ai richiedenti
- L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce (art. 22, comma 2, l. n. 241/1990): Principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza
- L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce (art. 22, comma 2, l. n. 241/1990): Principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza
- L'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013) è il c.d.: Accesso civico
- L'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013) , è il c.d.: Accesso civico
- L'accesso civico "generalizzato" è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto: alla tutela relativa anche alla libertà e alla segretezza della corrispondenza privata
- L'accesso civico "generalizzato" secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. è: Il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
- L'accesso civico "semplice" attribuisce a chiunque il diritto di accedere ad atti e documenti detenuti dalla P.A.? No, l'accesso civico attribuisce a chiunque di richiedere alla P.A. di pubblicare dati che l'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013
- L'accesso civico è: Disciplinato nel D.Lgs. n. 33/2013
- L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico
- L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): È un istituto distinto dall'accesso ai documenti amministrativi
- L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico
- L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): È circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge
- L'accesso civico (non generalizzato) è previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013. Chi può esperirlo e in quali circostanze? Chiunque, in caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione di atti
- L'accesso civico c.d. semplice, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 33/2013, attribuisce: a chiunque il diritto di richiedere alla pubblica amministrazione documenti, informazioni o dati che la stessa amministrazione ha l'obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
- L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, è rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti, fra gli altri, alla: sicurezza pubblica e l'ordine pubblico
- L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 può essere negato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti: alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico
- L'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA): consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le Amministrazioni sono obbligate a pubblicare
- L'accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. 33/2013: può essere attivato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
- L'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 riguarda: i dati e i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
- L'accesso civico generalizzato previsto dal d.lgs. 33/2013 è il diritto: di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione
- L'accesso civico generalizzato, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., è: il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di taluni interessi giuridicamente rilevanti
- L'accesso civico generalizzato: riguarda atti e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetti di pubblicazione
- L'accesso civico semplice o generalizzato: è un istituto regolato dal d.lgs. 33/2013
- L'accesso documentale (l. 241/1990): Richiede la dimostrazione da parte del richiedente della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
- L'accesso documentale (l. 241/1990): Esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato
- L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico
- L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): È un istituto distinto dall'accesso ai documenti amministrativi
- L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): Richiede l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati
- L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): E' un istituto distinto dall'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 241/1990
- L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): Incontra come limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni
- L'accesso generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti: alla sicurezza nazionale
- L'accesso gli atti amministrativi È un diritto
- L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento amministrativo comporta la facoltà di accesso ad altri documenti in esso richiamati? Sì, se appartenenti al medesimo procedimento, salvo eccezioni
- L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, deve: dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione
- L'art. 1, co. 1 della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui economicità, efficacia e pubblicità. Il criterio di efficacia: Costituisce un'articolazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost
- L'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi: Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza
- L'art. 5 d.lgs. 33/2013 prevede che: il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi ed ai limiti di cui all'art. 5 bis stesso decreto
- L'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 dispone che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del medesimo decreto, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, i quali possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso: Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
- L'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 dispone che, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il prescritto termine di conclusione del procedimento di accesso civico, il richiedente può presentare: Richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- L'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 dispone che, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il prescritto termine di conclusione del procedimento di accesso civico, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato: Entro il termine di venti giorni
- L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di: trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati
- L'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di: 30 gg. dalla presentazione dell'istanza
- L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi entro: Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza
- L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi entro: 30 giorni dalla presentazione dell'istanza
- L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi: Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza
- L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi: Con provvedimento espresso e motivato
- L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi: con provvedimento motivato
- L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi: entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza
- L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi: Con provvedimento espresso e motivato
- L'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 dispone che l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti, tra l'altro: Al regolare svolgimento di attività ispettive
- L'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 dispone che l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti, tra l'altro: Alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico;
- L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) nelle sue Linee Guida distingue tra "accesso documentale", "accesso civico" e "accesso generalizzato"; l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione è: L'accesso civico
- L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) nelle sue Linee Guida distingue tra "accesso documentale", "accesso civico" e "accesso generalizzato"; L'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza è: L'accesso generalizzato
- L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) nelle sue Linee Guida distingue tra "accesso documentale", "accesso civico" e "accesso generalizzato"; l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990 è: L'accesso documentale
- Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al D.P.R. 184/2006 si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi? Sì, ai sensi del D.P.R. 184/2006
- Le forme di accesso civico previste dal d.lgs n. 33/2013 sono: Accesso civico semplice, accesso civico generalizzato
- Le forme di accesso civico previste dal d.lgs. 33/2013 sono: accesso civico semplice, accesso civico generalizzato
- Le forme di accesso civico previste dal d.lgs. 33/2013 sono: accesso civico semplice e accesso civico generalizzato
- Le istanze di accesso ai documenti amministrativi: non sono ammissibili se preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
- Le istanze di accesso ai documenti amministrativi: si intendono respinte, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta
- Le locuzioni "accesso documentale" e "accesso civico" sono sinonimi? No, "accesso documentale" e l'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mentre "accesso civico" è l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013)
- Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dall'art. 25 della legge n. 241/1990 e dal relativo regolamento. La richiesta di accesso ai documenti: Deve essere motivata e indirizzata all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; la richiesta deve essere comunicata ai controinteressati
- Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dall'art. 25 della legge n. 241/1990 e dal relativo regolamento. Se l'istanza è accolta: Il diritto di accesso si esercita mediante esame e estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge; l'esame dei documenti è gratuito
- Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dall'art. 25 della legge n. 241/1990. La richiesta di accesso ai documenti: Deve essere motivata e indirizzata all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; la richiesta deve essere comunicata ai controinteressati
- Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dall'art. 25 della legge n. 241/1990. La richiesta di accesso ai documenti: Deve essere indirizzata all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
- Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dall'art. 25 della legge n. 241/1990. La richiesta di accesso ai documenti: È indirizzata all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
- Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dall'art. 25 della legge n. 241/1990. La richiesta di accesso ai documenti: Deve essere motivata
- Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dall'art. 25 della legge n. 241/1990. Se l'istanza è accolta: L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura
- L'istanza di accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013 può essere presentata: da chiunque
- L'istanza di accesso civico può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti? Si
- L'istanza di accesso civico può essere trasmessa all'ufficio relazioni con il pubblico (URP)? Si
- L'istanza di accesso civico può essere trasmessa anche all'ufficio relazioni con il pubblico (URP). Quanto affermato: È corretto, può essere trasmessa anche all'URP
- L'istanza di accesso civico, ai sensi dell'art 5, comma 3, d.lgs. 33/2013, è presentata... Alternativamente ad uno degli uffici indicati nella norma medesima, tra cui, ad esempio, l'Ufficio relazioni col pubblico
- L'istanza di accesso civico, di cui al co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti? Si può essere trasmessa anche all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- L'istanza di accesso generalizzato, di cui al co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, può essere trasmessa ad un ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? Si può essere trasmessa anche ad un ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale
- L'istanza di accesso generalizzato, di cui al co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, può essere trasmessa all'ufficio relazioni con il pubblico? Si può essere trasmessa anche all'ufficio relazioni con il pubblico
- L'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, è strumento indispensabile: Al fine di assicurare la trasparenza amministrativa