Elenco in ordine alfabetico delle domande di Sicurezza ferroviaria
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- L'art. 11, I comma, del D.Lgs. n. 50/2019 prescrive che per gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, ogni gestore dell'infrastruttura deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza: dall'ANSFISA
- L'art. 12, V comma, del D.L. n. 109/2018 dispone che ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'ANSFISA, nell'esercizio delle attività di cui al IV comma, lett. a) e c), è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'ANSFISA secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge n. 689/1981. Ciò posto, per gli enti territoriali la misura della sanzione è: compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti
- L'art. 12, VI comma, del D.L. n. 109/2018 prescrive che, tra gli organi dell'ANSFISA, vi è anche il comitato direttivo. Come è composto? È composto da quattro membri e dal direttore dell'ANSFISA, che lo presiede
- L'art. 12, VII comma, del D.L. n. 109/2018 prescrive che i compensi dei componenti degli organi collegiali sono posti a carico del bilancio: dell'ANSFISA
- L'art. 12, XII comma, del D.L. n. 109/2018 prescrive che, in ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al IV comma, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di un numero determinato unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Ciò posto, di quante unità si tratta nello specifico? Di 122 unità
- L'art. 12, XXI comma, del D.L. n. 109/2018, dispone che l'ANSFISA si avvale: del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
- L'art. 13, II comma, del D.L. n. 109/2018 dispone che le sezioni è composto l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche sono suddivise in sottosezioni, in cui sono indicati alcuni dati per ogni opera pubblica. Ciò premesso, sono indicati anche i finanziamenti, lo stato dei lavori e la documentazione fotografica aggiornata? Si, secondo quanto disposto dalla vigente normativa
- L'art. 2, IV comma, del D.Lgs. n. 50/2019 dispone che le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario sono quelle concesse dallo Stato e quelle per cui sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997, adibite a servizi ferroviari locali ordinariamente espletati con distanziamento regolato da segnali, individuate con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Quale forma assume il suindicato provvedimento? La forma del decreto
- L'art. 22, I comma, del D.Lgs. n. 50/2019 prescrive che gli investigatori incaricati di un'indagine svolgono il proprio compito: nel modo più efficiente e nel più breve tempo possibile e agiscono, nei limiti del proprio mandato, in qualità di pubblici ufficiali, conducendo l'indagine in modo indipendente rispetto ad ogni eventuale inchiesta relativa a procedimenti penali pendenti sui medesimi fatti
- L'art. 24, II comma, del D.Lgs. n. 50/2019 prescrive che l'indagine su un incidente o un inconveniente è oggetto di una relazione pubblicata dall'Organismo investigativo nazionale nel più breve tempo possibile; tuttavia, se la relazione finale non può essere conclusa nel termine prescritto, l'Organismo investigativo nazionale pubblica una dichiarazione intermedia, specificando i progressi dell'indagine e le eventuali questioni di sicurezza emerse, con cadenza: almeno annuale rispetto alla data dell'incidente
- L'art. 27, II comma, del D.Lgs. n. 50/2019, in merito alle segnalazioni volontarie, prescrive che le informazioni raccolte sono fornite in forma aggregata alle Autorità ed Amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta: nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali
- L'art. 3, I comma, lett. ss), del D.Lgs. n. 50/2019 dispone che i provvedimenti emanati dalle imprese ferroviarie e dai gestori infrastruttura nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi sistemi di gestione della sicurezza e conformi alle norme nazionali, per disciplinare i processi interni e l'operatività del personale sono definiti: disposizioni e prescrizioni di esercizio
- L'art. 30, II comma, del D.Lgs. n. 50/2019 prescrive che le inosservanze da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSFISA entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari: al 10 per cento della sanzione da applicare