Elenco in ordine alfabetico delle domande di CCNL e normativa lavoro ferrovie
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- Per quanto attiene alle disposizioni integrative per le Azienda ANAV, l'art. 74 del CCNL Autoferrotranvieri dispone che ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta della retribuzione per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari. Tuttavia, salvo imprevisto impedimento, quanto devono essere comunicate le giustificazioni all'azienda? Al più presto possibile e comunque non oltre il mattino successivo al primo giorno di assenza
- Per quanto attiene alle indennità di trasferta per le aziende aderenti ad ANAV, con particolare riferimento al personale viaggiante, l'art. 65 del CCNL Autoferrotranvieri prescrive che, nei casi di corresponsione dell'indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, essa è corrisposta nella misura intera per assenza dalla residenza superiore: ad ore 21 e fino ad ore 24
- Per quanto concerne i traslochi, l'art. 25, n. 5, del CCNL Autoferrotranvieri dispone che, premesso che il trasloco comandato per ragioni di servizio non deve comportare un onere per l'agente, agli agenti traslocati per tali ragioni compete un preavviso: di 60 giorni
- Per quanto concerne la contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L., l'art. 5, lett. E), del CCNL Autoferrotranvieri dispone che, decorso inutilmente il termine in cui la trattativa si deve sviluppare con le strutture aziendali competenti, le parti devono effettuare un resoconto alle sedi nazionali, che devono sviluppare interventi finalizzati a rimuovere le difficoltà, entro i: 5 giorni successivi
- Per quanto concerne le indennità di pernottamento per le aziende aderenti ad ANAV, l'art. 65 del CCNL Autoferrotranvieri prescrive che l'indennità di pernottamento nella misura di 1/3 dell'indennità di trasferta spetta al personale salariato costretto a pernottare fuori residenza, a meno che non percepisca la trasferta comprensiva della quota parte (1/3) relativa al pernottamento. Tanto premesso, a quale misura viene ridotta l'indennità di pernottamento se l'azienda fornisce un idoneo alloggio? Ad € 0,26
- Per quanto concerne le indennità di trasferta per le aziende aderenti ad ANAV, con particolare riferimento al personale viaggiante, l'art. 65 del CCNL Autoferrotranvieri dispone che se il personale usufruisce, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratogli dall'azienda, l'indennità di trasferta è ridotta di una frazione e, in sua sostituzione, verrà corrisposta un'indennità di pernottamento nella misura di: € 0,26