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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di una unita' di personale con il profilo di
funzionario di amministrazione in prova - V livello professionale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 5/8/2011
Ente:ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Località:Roma  (RM)
Codice atto:1E004227
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:19/9/2011
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE
della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore di sanita' a norma dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39, comma 1, come
successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
particolare l'art. 34-bis del decreto medesimo, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 13 maggio 2009 e relativo al
suddetto personale;
Visto il decreto del Presidente dell'Istituto 3 ottobre 2002,
concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del
personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto del Presidente dell'Istituto 24 gennaio 2003,
concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione
strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti
dell'Istituto predetto, come modificato con decreto del Presidente
dell'Istituto stesso 9 novembre 2005;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, comma 519, della legge medesima;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art.
3, comma 90 della legge medesima;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8
allegata al verbale n. 96/2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
novembre 2010, con cui l'Istituto superiore di sanita' e' stato
autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 165/2001, ad avviare, tra le altre, una procedura
pubblica concorsuale ad un posto di funzionario di amministrazione -
V livello professionale;
Vista la deliberazione n. 4/A, allegata al verbale n. 103 del 6
luglio 2011, con la quale il Consiglio di Amministrazione del
predetto Istituto ha approvato, tra l'altro, le modalita' di
indizione e di svolgimento della procedura concorsuale per la
copertura del suddetto posto di funzionario di amministrazione;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed in
particolare l'art. 24, comma 1, del decreto medesimo;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, in
legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, commi 10 e
11, del decreto medesimo;
Ritenuto di dare esecuzione alla predetta deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 2/2011;
Accertata la disponibilita' di posti nella dotazione organica del
profilo in questione;

Decreta:


Art. 1


1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per
l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di personale con
il profilo di funzionario di amministrazione in prova - V livello
professionale dell'Istituto superiore di sanita'.

                               Art. 2 


1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza italiana;
c) diploma di laurea magistrale rilasciata da una Universita'
della Repubblica. In caso di titolo accademico rilasciato da
universita' estera, deve esserne riconosciuta l'equiparazione alla
laurea magistrale italiana con le modalita' prescritte secondo la
normativa vigente;
d) esperienza triennale maturata in attivita'
contabili-amministrative;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
f) idoneita' fisica all'impiego; l'istituto si riserva di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.
2. Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro
impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali.

                               Art. 3 


1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice, dovra' essere spedita esclusivamente a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Istituto
superiore di sanita' - Ufficio selezione e reclutamento del personale
e borse di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma o tramite
equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo:
protocollo-centrale@iss.mailcert.it, entro il termine perentorio di
giorni quarantacinque, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera'
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet
dell'Istituto superiore di sanita' http://www.iss.it/
5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli
aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) di godere dei diritti civili e politici, con l'indicazione
del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
6) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
7) il titolo di studio di cui sono in possesso, con
l'indicazione della data di conseguimento e dell'universita' presso
la quale e' stato conseguito. In caso di titolo di studio conseguito
presso una universita' estera il candidato dovra' allegare, a pena di
esclusione, copia del provvedimento di equiparazione di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettera c);
8) il possesso dell'esperienza triennale di cui all'art. 2,
comma 1, lettera d) del presente bando, indicando l'ente presso il
quale l'attivita' e' stata svolta ed il relativo periodo; a tal fine
il candidato dovra' produrre apposita documentazione, in originale o
in copia dichiarata conforme all'originale ovvero tramite
dichiarazione sostitutiva, atta a comprovare lo svolgimento
dell'esperienza cui trattasi, in luogo di detta documentazione potra'
essere prodotta idonea dichiarazione sostitutiva secondo quanto
previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
11) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso;
12) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'Ufficio selezione e reclutamento del
personale e borse di studio dell'Istituto superiore di sanita' le
eventuali variazioni del proprio recapito.
6. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra'
specificare l'ausilio necessario per sostenere gli esami in relazione
al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni,
verranno messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove
d'esame, per consentire ai candidati disabili di concorrere in
effettiva condizione di parita' con gli altri candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. La domanda con cui si chieda di partecipare anche ad altri
concorsi indetti da questo Istituto sara' presa in considerazione
soltanto per il concorso indicato per primo nella domanda stessa
compatibilmente con il titolo di studio dichiarato e con i termini di
presentazione.
10. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Per informazioni relative ai concorsi l'Ufficio selezione e
reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto superiore
di sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici
dei giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore
quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.

                               Art. 4 


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso
l'Istituto superiore di sanita' - Ufficio selezione e reclutamento
del personale e borse di studio per le finalita' di gestione del
procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003.

                               Art. 5 


1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito
nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
Ctg. 1) Servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni
di ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00.
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno
superiore a sei mesi, al servizio prestato con contratto a tempo
determinato presso l'Istituto superiore di sanita' dal personale in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, alla data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Saranno attribuiti punti 1,00 per anno o frazione di anno
superiore a sei mesi:
al servizio prestato con contratto a tempo indeterminato presso
l'Istituto superiore di sanita';
al servizio prestato con contratto a tempo determinato presso
l'Istituto superiore di sanita' dal personale che non e' in possesso
dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 e
all'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007;
al servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa presso l'Istituto medesimo;
ai servizi ed attivita' prestati presso altre istituzioni di
ricerca;
Ctg. 2) Specializzazioni, borse di studio, dottorati di
ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneita' in
pubbliche selezioni o concorsi, pubblicazioni, elaborati di servizio
e altri titoli culturali e professionali: fino a punti 9,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0.50.
4. Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che
l'impiegato ha svolto nelle proprie attribuzioni, per speciale
incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da
quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi o su
questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi
dell'amministrazione.
5. Le pubblicazioni e gli elaborati di servizio dovranno essere
prodotte in originale ovvero, ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta'. I lavori in corso di stampa, eventualmente
presentati, saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati
dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia
dichiarata conforme all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera,
da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi
sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra'
indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi
autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista
scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non
saranno presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati
o accettati per la pubblicazione.
6. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in
originale o copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. E' possibile,
altresi', produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione
sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto.
7. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero
dovranno essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica,
ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore.
8. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
9. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
10. L'Istituto procedera' a idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
11. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
12. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
13. I titoli indicati in elenco che non risultino allegati non
saranno presi in considerazione.
14. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco in
triplice copia degli stessi, dovranno essere accompagnati da
un'apposita lettera di trasmissione.
15. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
16. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati
relativi alle prove medesime. Saranno valutati i titoli dei soli
candidati risultati presenti alla seconda prova scritta.
17. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati
dalla commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni
altro adempimento previsto dal presente bando.
18. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova orale di cui al
successivo art. 6.

                               Art. 6 


1. Gli esami consteranno di due prove scritte ed una prova orale:
la prima prova scritta vertera' su: argomenti di diritto
amministrativo, contabilita' di Stato o materie attinenti
all'Istituto superiore di sanita';
la seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico) vertera'
su: argomenti di diritto amministrativo, contabilita' di Stato o
materie attinenti all'Istituto superiore di sanita';
la prova orale consistera' in un colloquio tendente ad
accertare le capacita' professionali del candidato in relazione alle
attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si
riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e
professionali presentati, che vertera' sulle materie delle prove
scritte nonche' su diritto civile, amministrazione e contabilita'
degli enti pubblici, diritto sanitario con particolare riferimento ai
compiti dell'Istituto superiore di sanita'. Il colloquio tendera',
altresi', ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la
capacita' di utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
2. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra'
stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Per la valutazione di ciascuna prova scritta la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti novanta. Conseguiranno l'ammissione alla prova
orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove
scritte un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
4. Per la valutazione della prova orale la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti novanta. Per superare detta prova il candidato
dovra' riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
5. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 14 ottobre 2011 verra' data
comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati
dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte. Tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Le prove
d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose
ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
6. I candidati a cui non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
7. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale
prova con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.
8. La prova orale si svolgera' presso l'Istituto superiore di
sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico.
9. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
10. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per
decorrenza dei termini di validita'.

                               Art. 7 


1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del
direttore generale dell'Istituto, avra' la composizione prevista dal
D.P. 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e 19.

                               Art. 8 


1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con
l'indicazione delle votazioni stesse.

                               Art. 9 


1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 10 


1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire
all'Istituto superiore di sanita', entro il termine perentorio di
giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli
stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il
possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi',
che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
2. Le riserve sono le seguenti:
a) riserva di posti nel limite del 30% ai sensi dell'art. 39,
comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come
modificato dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e dall'art. 11, comma 1 lettera c), del decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236, a favore dei volontari in ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze
Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte nonche' a favore degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Per il
calcolo di tale riserva si tiene conto di quanto stabilito dall'art.
18, comma7, del decreto legislativo n. 215/2001.
3. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni.
4. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno, da comprovarsi mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei
figli stessi;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'Amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
5. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', a seconda dei casi.
6. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
7. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
8. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.

                               Art. 11 


1. Riconosciuta la legittimita' del procedimento, previo
controllo di regolarita' effettuato sui verbali delle commissioni
esaminatrici, con esclusione delle valutazioni effettuate dalle
commissioni medesime sui titoli di merito, e tenuti presenti gli
eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
al precedente art. 10, con decreto del direttore della direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali, sara' approvata
la graduatoria di merito del concorso e verra' dichiarato il
vincitore del concorso medesimo.
2. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale dell'Istituto superiore di sanita'. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di
procedere allo scarto dei medesimi.

                               Art. 12 


1. L'assunzione del vincitore e' condizionata all'autorizzazione
da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto
della normativa vigente e previa produzione della documentazione di
cui al successivo art. 13, a stipulare, ai sensi dell'art. 3 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 7
aprile 2006, un contratto individuale di lavoro finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
contestualmente ad assumere servizio.
3. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili. E'
condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al V livello professionale (profilo di funzionario
di amministrazione), previsto dal C.C.N.L. 13 maggio 2009, oltre gli
assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo
dell'Istituto superiore di sanita' con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, o che presti servizio nell'Istituto stesso, senza
interruzione, da almeno dodici mesi nel medesimo profilo di
funzionario di amministrazione, livello V o superiore, con contratto
a tempo determinato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.

                               Art. 13 


1. Il candidato dichiarato vincitore dovra' presentare o far
pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 2
del precedente art. 12, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste
elettorali risulta iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere
procedimenti penali in corso;
e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della
data di conseguimento e dell'universita' presso la quale e' stato
conseguito;
f) l'attivita' svolta, se dichiarata nella domanda di
partecipazione al concorso al fine dell'ammissione, con l'indicazione
del periodo e dell'ente presso cui e' stata svolta;
g) la posizione agli effetti degli obblighi militari con
l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il
periodo di assolvimento.
2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico
militare ovvero da un medico legale dell'Azienda unita' sanitaria
locale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneita'
fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. In caso di
eventuale invalidita', dovra' esserne data notizia nel certificato
medico con l'indicazione della percentuale di riduzione della
capacita' lavorativa e la dichiarazione che l'aspirante non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni
di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale concorre;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n.
165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto
superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1
sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti
previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
686/1957, dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di
presentazione.
3. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art. 5
in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. L'impiegato appartenente ai ruoli organici di una pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione
di cui al punto 1) del precedente comma 1, tale sua condizione
nonche' quanto indicato alle lettera e), f) e g) della dichiarazione
medesima; inoltre dovra' produrre il certificato medico di cui al
punto 2) e, ad esclusione del personale dell'Istituto superiore di
sanita', la dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al
punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' al concorrente vincitore
che non abbia presentato la documentazione come innanzi precisato di
non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 2 del precedente art. 12.
Roma, 22 luglio 2011

Il direttore della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Pasquali

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