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MINISTERO DELLA DIFESA

Avvio delle procedure speciali per la stabilizzazione di ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 20/1/2009
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:9E000420
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/2/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

IL  DIRETTORE  GENERALE  della  Direzione  generale  per il personale
militare
 
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e successive
modificazioni, recante “Riorganizzazione dell'area centrale del
Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 28 dicembre 1995, n. 549”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in
particolare l'articolo 16, concernente le funzioni dei dirigenti di
uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2006, concernente
struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il
personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16
settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale militare;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, e successive
modificazioni, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del
citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra
l'altro, modalita' di accertamento dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la Direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, integrata con i decreti dirigenziali 30 agosto
2007 e 20 settembre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 207 del 6 settembre 2007 e n. 224 del 26 settembre 2007;
Vista la Direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con i
decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 207 del 6 settembre 2007
e n. 224 del 26 settembre 2007;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
in particolare l'articolo 1, comma 519, che consente la
stabilizzazione a domanda di personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato - purche' assunto mediante procedure selettive di
natura concorsuale - che abbia maturato o maturi, a determinate
condizioni, specifici requisiti di servizio;
Vista la Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le
riforme e le innovazioni nelle pubbliche Amministrazioni,
riguardante, tra l'altro, l'applicazione dell'articolo 1, comma 519,
della citata legge finanziaria 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,
concernente autorizzazione, per l'anno 2007, alla stabilizzazione del
personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, a norma
dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
ha autorizzato, tra le altre, la stabilizzazione di 70 unita' di
personale dell'Arma dei carabinieri a decorrere da data non
antecedente al 31 dicembre 2007;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
in particolare l'articolo 3, comma 91, secondo cui il limite massimo
del quinquennio previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al fine della possibilita' di accesso alle forme di
stabilizzazione di personale precario, costituisce principio
generale, ed il successivo comma 93, secondo cui il personale
dell'Arma dei carabinieri stabilizzato ai sensi dell'articolo 1,
comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' collocato in
soprannumero rispetto all'organico dei ruoli di immissione;
Vista la Circolare n. 5/2008 del 18 aprile 2008 del Ministro per
le riforme e le innovazioni nelle pubbliche Amministrazioni, recante
linee di indirizzo in merito, tra l'altro, all'applicazione
dell'articolo 3, commi da 90 a 96, della succitata legge finanziaria
2008, secondo cui l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento
conclusivo della procedura di stabilizzazione, avviene nella
qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale, con
necessita' dello svolgimento del periodo di prova e determina
soluzione di continuita' con il precedente rapporto a tempo
determinato, sicche' il periodo di servizio prestato durante tale
rapporto non e' utile neppure ai fini dell'anzianita' di servizio;
Visto il decreto dirigenziale 18 settembre 2008, con il quale sono
state indette procedure per la stabilizzazione di complessivi 70
ufficiali in ferma prefissata ausiliari dei ruoli speciale e
tecnico-logistico, connesse al sopracitato decreto del Presidente
della Repubblica 27 dicembre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
agosto 2008, concernente autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato, mediante procedure di stabilizzazione, personale dei
Vigili del fuoco in ferma prefissata e dell'Arma dei carabinieri, ai
sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006, con il
quale e' stata autorizzata la stabilizzazione per l'anno 2008 di
ulteriori 88 unita' di personale dell'Arma medesima a decorrere da
data non antecedente al 1° luglio 2008;
Visto il decreto dirigenziale 6 novembre 2008, con il quale, in
attuazione dei principi di economicita', efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa, e' stata disposta la revoca delle
procedure indette con il sopracitato decreto dirigenziale 18
settembre 2008 e prevista la successiva indizione di contestuali
procedure speciali finalizzate alla stabilizzazione delle unita' di
personale dell'Arma dei carabinieri autorizzate con decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 2007 e con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008;
Tenuto conto che la stabilizzazione delle suddette unita' di
ufficiali soddisfa la prioritaria esigenza dell'Arma dei carabinieri
di continuare ad avvalersi di specifiche professionalita';
Ritenuto che l'immissione nei ruoli del servizio permanente degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri non possa prescindere, attesa la
specialita' dell'ordinamento dell'Arma stessa, dalla conferma in capo
ai partecipanti alle procedure speciali di stabilizzazione indette
con il presente decreto del mantenimento del possesso dei prescritti
requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinale, gia' accertati ai
fini dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata;
Ritenuto che non possano essere considerati utili al
raggiungimento del triennio di servizio richiesto per accedere alle
procedure di stabilizzazione eventuali servizi prestati senza il
previo esperimento di procedure selettive di natura concorsuale;
Ravvisata l'esigenza di dare ampia rilevanza alla valutazione del
servizio prestato dai partecipanti alle procedure, in particolare in
qualita' di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli
speciale e tecnico-logistico dell'Arma, prevedendo che la commissione
valutatrice possa attribuire decrementi di punteggio per giudizi
inferiori a quello di “nella media” o corrispondente,
ovvero per sanzioni disciplinari risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica;
Tenuto conto che l'immissione nei ruoli del servizio permanente
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene nel grado indicato,
rispettivamente, negli articoli 7 ed 8 del citato decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298, ed e' subordinata al superamento di apposito
corso formativo di durata non inferiore a sei mesi, per cui gli
ufficiali vincitori delle procedure indette con il presente decreto
sono tenuti a frequentare detto corso;
Ritenuto pertanto necessario prevedere che l'eventuale giudizio di
non idoneita' formulato al termine del predetto corso determini la
revoca della nomina ad ufficiale in servizio permanente;
Ritenuto quindi indispensabile, al fine di contemperare l'esigenza
di contenimento della spesa pubblica con le aspettative dei
destinatari, garantendo comunque una coerente allocazione delle
risorse finanziarie nel settore della gestione del personale,
procedere all'indizione di contestuali procedure speciali per la
stabilizzazione degli ufficiali in ferma prefissata ausiliari dei
ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri per gli
anni 2007 e 2008;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Avvio delle procedure e ripartizione delle unita' da stabilizzare
 

1. Sono avviate le seguenti distinte procedure speciali
finalizzate alla stabilizzazione di ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri relative ai seguenti anni:
a) anno 2007 (autorizzazione concessa con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 2007):
1) procedura per la nomina di 45 (quarantacinque) Sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
2) procedura per la nomina di complessivi 25 (venticinque)
Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma
dei carabinieri, dei quali:
- 9 (nove) nella specialita' amministrazione;
- 2 (due) nella specialita' commissariato;
- 3 (tre) nella specialita' sanita' - medicina;
- 1 (uno) nella specialita' veterinaria;
- 2 (due) nella specialita' genio;
- 4 (quattro) nella specialita' telematica;
- 1 (uno) nella specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione biologia;
- 1 (uno) nella specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione fisica;
- 2 (due) nella specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione chimica;
b) anno 2008 (autorizzazione concessa con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008):
1) procedura per la nomina di 50 (cinquanta) Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
2) procedura per la nomina di complessivi 38 (trentotto) Tenenti
in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri, dei quali:
- 19 (diciannove) nella specialita' amministrazione;
- 3 (tre) nella specialita' commissariato;
- 1 (uno) nella specialita' genio;
- 3 (tre) nella specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione biologia;
- 1 (uno) nella specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione chimica;
- 2 (due) nella specialita' medicina;
- 2 (due) nella specialita' psicologia;
- 6 (sei) nella specialita' telematica;
- 1 (uno) nella specialita' veterinaria.
2. Nelle procedure di cui ai precedenti numeri 2) delle lettere a)
e b), del comma 1, le nomine per qualsiasi motivo non conferite in
una o piu' delle specialita' potranno essere conferite ad ufficiali
risultati idonei in altra/altre specialita', secondo le esigenze
dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 

1. Alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1) possono partecipare gli ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, che siano:
a) in servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non
continuativi, maturati nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre
2006. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato
da allievo ufficiale in ferma prefissata;
b) in servizio al 1° gennaio 2007 e che - tenuto anche conto del
servizio svolto dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 - abbiano
conseguito il requisito di servizio dei tre anni, anche non
continuativi, al 31 dicembre 2007, per essere stati ammessi ai corsi
allievi ufficiali in ferma prefissata (se con pregresso servizio
utile nel quinquennio), ovvero alla ulteriore ferma annuale da
ufficiale in ferma prefissata entro la data del 29 settembre 2006.
Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da
allievo ufficiale in ferma prefissata;
c) in congedo dopo aver prestato servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre
2006.
2. Alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 2) possono partecipare gli ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che
siano:
a) in servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non
continuativi, maturati nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre
2006. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato
da allievo ufficiale in ferma prefissata;
b) in servizio al 1° gennaio 2007 e che - tenuto anche conto del
servizio svolto dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 - abbiano
conseguito il requisito di servizio dei tre anni, anche non
continuativi, al 31 dicembre 2007, per essere stati ammessi ai corsi
allievi ufficiali in ferma prefissata (se con pregresso servizio
utile nel quinquennio), ovvero alla ulteriore ferma annuale da
ufficiale in ferma prefissata entro la data del 29 settembre 2006.
Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da
allievo ufficiale in ferma prefissata;
c) in congedo dopo aver prestato servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre
2006.
3. Alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
numero 1) possono partecipare gli ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, che siano:
a) in servizio al 1° gennaio 2008 da almeno tre anni, anche non
continuativi, maturati nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre
2007. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato
da allievo ufficiale in ferma prefissata;
b) in servizio al 1° gennaio 2008 e che - tenuto anche conto del
servizio svolto dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 -
conseguiranno il requisito di servizio dei tre anni, anche non
continuativi, al 31 dicembre 2008, per essere stati ammessi ai corsi
allievi ufficiali in ferma prefissata (se con pregresso servizio
utile nel quinquennio), ovvero alla ulteriore ferma annuale da
ufficiale in ferma prefissata entro la data del 28 settembre 2007.
Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da
allievo ufficiale in ferma prefissata;
c) in congedo dopo aver prestato servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre
2007.
4. Alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
numero 2) possono partecipare gli ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che
siano:
a) in servizio al 1° gennaio 2008 da almeno tre anni, anche non
continuativi, maturati nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre
2007. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato
da allievo ufficiale in ferma prefissata;
b) in servizio al 1° gennaio 2008 e che - tenuto anche conto del
servizio svolto dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 -
conseguiranno il requisito di servizio dei tre anni, anche non
continuativi, al 31 dicembre 2008, per essere stati ammessi ai corsi
allievi ufficiali in ferma prefissata se con pregresso servizio utile
nel quinquennio ovvero alla ulteriore ferma annuale da ufficiale in
ferma prefissata entro la data del 28 settembre 2007. Sara'
considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo
ufficiale in ferma prefissata;
c) in congedo dopo aver prestato servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre
2007.
5. Non potranno partecipare alle procedure di cui ai precedenti
commi 1, 2, 3 e 4 gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, anche
se in possesso dei requisiti di servizio indicati, che abbiano
instaurato un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
altra pubblica Amministrazione, nonche' quelli che abbiano perso il
grado per aver avuto accesso ai ruoli del servizio permanente delle
Forze armate o dell'Arma dei carabinieri, ovvero essere stati ammessi
in qualita' di allievi alla frequenza di corsi per l'immissione nei
ruoli del servizio permanente. Non potranno, inoltre, partecipare
alle procedure coloro che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3 stiano
partecipando a procedura di stabilizzazione presso altra pubblica
Amministrazione.
6. Ai fini del raggiungimento dei trentasei mesi di servizio utile
nel quinquennio di riferimento, per i motivi indicati nelle premesse,
non saranno computati:
a) eventuali servizi prestati ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di leva, nonche' quello da allievo ufficiale e da
ufficiale di complemento di 1ª nomina, da VFA, da VFP 1, da VFP 4, da
VFB delle FF.AA., da carabiniere ausiliario, in ferma biennale,
richiamato, o in ferma quadriennale;
b) eventuali servizi prestati nelle posizioni espressamente
indicate nel paragrafo 3 della Direttiva n. 7/2007 e nel paragrafo 5
della Circolare n. 5/2008, citate nelle premesse, entrambe emanate
dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
Amministrazione;
c) eventuali servizi svolti in rapporti a tempo
indeterminato/servizio permanente.
Saranno invece computati eventuali servizi prestati, anche presso
altra pubblica Amministrazione, prima dell'ammissione ai corsi
allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, sempre che
qualitativamente omogenei - per livello funzionale/qualifica/incarico
- con quello da ufficiale in ferma prefissata.
7. La nomina, rispettivamente, a Sottotenente in servizio
permanente nel ruolo speciale ed a Tenente in servizio permanente nel
ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e', inoltre,
subordinata al mantenimento dei seguenti requisiti, accertati
all'atto dell'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai corsi
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP):
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale. Tra i requisiti di
idoneita' e' compreso anche quello della statura, che dovra' essere
non inferiore a:
1) cm. 170, per gli ufficiali di sesso maschile;
2) cm. 165, per gli ufficiali di sesso femminile;
b) possesso delle qualita' morali e di condotta richieste
dall'articolo 26 della legge l° febbraio 1989, n. 53, e l'assenza dei
comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11
luglio 1978, n. 382, citata nelle premesse, da accertarsi d'ufficio,
con le modalita' previste dalla vigente normativa, da parte dell'Arma
dei carabinieri.
8. Gli ufficiali in ferma prefissata trattenuti in servizio ai
sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che in possesso dei prescritti requisiti non presenteranno
domanda di partecipazione alle procedure di cui al precedente
articolo 1, nonche' quelli che saranno esclusi dalla procedura per
mancanza dei requisiti di cui al comma 7, saranno collocati in
congedo entro:
a) dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3;
b) cinque giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di
esclusione dalla procedura.
La data di collocamento in congedo potra' essere differita solo
per il tempo strettamente necessario alla fruizione da parte degli
stessi di licenza/recuperi spettanti.
Gli stessi, ad eccezione di quelli non in possesso dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale, non potranno chiedere di partecipare ad
ulteriori procedure di stabilizzazione presso l'Arma dei carabinieri
che venissero indette ai sensi di successivi provvedimenti
autorizzatori.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
 

1. Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere:
a) redatte sull'apposito rispettivo modulo (fac-simili in
allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, disponibili anche sui siti web www.carabinieri.it e www.
persomil.difesa.it
);
b) sottoscritte dagli ufficiali interessati (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
c) per i concorrenti in servizio, presentate in duplice copia al
Comando del Reparto/Ente di appartenenza, che curera' le incombenze
di cui all'articolo 4, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana. I concorrenti in congedo, invece, dovranno
spedire le stesse, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - presso il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a pena di
decadenza, entro il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. Gli ufficiali impiegati all'estero, in localita' ove non vi
siano autorita' diplomatiche e/o consolari, potranno compilare la
domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi
dati di cui agli allegati A e B e presentarla al comando di
appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, dopo avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione. Per la data di
presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte dell'autorita/comando ricevente.
4. Nella domanda i concorrenti, consapevoli delle conseguenze
penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci, dovranno indicare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita), la residenza, il codice fiscale e il numero di matricola
meccanografica;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non
aver in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le
condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale. Gli ufficiali dovranno impegnarsi,
altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - lª Divisione reclutamento
ufficiali, presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, qualsiasi variazione
della loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente;
f) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero
la laurea posseduta, con il relativo voto;
g) grado, Reparto/Ente di appartenenza ed il corso AUFP di
provenienza, precisando se si trovano in servizio o in congedo;
h) i periodi di servizio svolti e la data di compimento del 36°
mese di servizio;
i) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritengano
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 7;
l) di non avere prodotto domanda di stabilizzazione presso altra
pubblica Amministrazione;
m) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative alla procedura, completo di codice di
avviamento postale, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta
elettronica.
Gli ufficiali dovranno, altresi', segnalare tempestivamente al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e
concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a mezzo
telegramma o fax (06/3356.6906) ogni variazione dell'indirizzo che
dovesse verificarsi durante l'espletamento della procedura.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte degli ufficiali, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. L'ufficiale, qualora lo desideri, ha facolta' di allegare alla
domanda di partecipazione alla procedura ogni atto o documento
ritenuto utile, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad integrazione di quanto
dichiarato relativamente alla lettera f) del precedente comma 4.
6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti dal presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' chiedere, tramite il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e
spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per
vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda
riportato nei gia' citati allegati A e B al presente decreto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
 

1. I Comandi, ricevute le due copie della domanda di
partecipazione alla procedura dagli ufficiali interessati, dovranno:
a) attestare la data di presentazione, apponendo, negli appositi
spazi in calce alle medesime, data e numero di protocollo;
b) controllare, in via preliminare, la loro completezza;
c) redigere apposito documento caratteristico, chiuso alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, redatto per “partecipazione a procedura di
stabilizzazione”;
d) trasmettere al piu' presto possibile, e comunque non oltre il
quindicesimo giorno dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - Viale
Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, copia del libretto personale,
copia dello stato di servizio, attestazione e dichiarazione di
completezza, aggiornati alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
e) conservare ai propri atti una delle due copie della domanda.
2. Per i concorrenti che siano ufficiali in ferma prefissata in
congedo la documentazione di cui al comma 1 sara' acquisita d'ufficio
dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi.

                               Art. 5.
 
Esclusioni
 

1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dalle procedure
qualsiasi ufficiale che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad
ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti
venisse accertato dopo tale nomina.

                               Art. 6.
 
Commissioni
 

1. Con successivo decreto dirigenziale saranno nominate le
sottonotate commissioni uniche per tutte le procedure speciali di cui
al precedente articolo 1, comma 1:
a) la commissione per la valutazione dei titoli e per la
formazione delle graduatorie;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
c) un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
di grado non inferiore a Capitano o un dipendente civile della
Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area
funzionale, fascia “F”, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1,
lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
presidente;
b) due ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale
di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, presidente;
b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito
selettore attitudinale, in servizio presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, membro;
c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, in servizio
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione potra' avvalersi del contributo
tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione
e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli
 

1. La commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a)
provvedera' alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun
ufficiale fino ad un massimo di 100 punti, cosi' ripartiti:
a) durata e qualita' del servizio militare comunque prestato, con
particolare riguardo a quello prestato da ufficiale in ferma
prefissata dell'Arma dei carabinieri, da valutare in base alla
documentazione matricolare e caratteristica: fino a 90 punti. La
commissione valutatrice potra' attribuire decrementi di punteggio per
qualifiche inferiori a quella di “nella media” - o
giudizio corrispondente - ovvero per sanzioni disciplinari. In nessun
caso, tuttavia, il punteggio complessivo potra' risultare inferiore a
0;
b) titoli di studio, diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in
aggiunta al titolo di studio richiesto per la nomina ad ufficiale in
ferma prefissata: fino a 6 punti;
c) eventuali altri titoli e benemerenze: fino a 4 punti.
3. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e, qualora non
desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica,
dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda, unitamente a
tutti gli elementi utili alla loro valutazione.
4. Qualora gli ufficiali partecipino a piu' di una delle procedure
di cui al presente decreto il punteggio attribuito dalla commissione
nella valutazione dei titoli di cui alle procedure previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) sara' utile
anche ai fini della formazione delle graduatorie di cui alle
corrispondenti procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

                               Art. 8.
 
Accertamenti sanitari ed accertamenti attitudinali
 

1. La verifica del mantenimento dei requisiti di idoneita'
psico-fisica accertati all'atto dell'espletamento dei concorsi per
l'ammissione ai corsi AUFP dei partecipanti alle procedure avverra' -
in ragione delle condizioni degli stessi al momento delle visite -
con le modalita' previste dalle Direttive tecniche della Direzione
generale della sanita' militare, emanate in applicazione del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e con quelle definite nel
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera
m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, entrambi citati nelle
premesse.
2. L'ufficiale che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dalla procedura, salvo valida giustificazione da documentare
entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far
pervenire specifica istanza al predetto Centro - Ufficio reclutamento
e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n.
06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione,
che potra' essere disposta solo se compatibile con la data di
approvazione della graduatoria finale di cui al successivo articolo 9
e con l'inizio del corso formativo, avverra' a mezzo e-mail (qualora
sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di
partecipazione) o telegramma.
3. All'atto della presentazione gli ufficiali dovranno esibire:
a) la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato;
b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, attestante la recente
effettuazione, da non piu' di due mesi, dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C, sia antigenici che anticorporali;
c) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data degli
accertamenti sanitari;
d) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di
sesso femminile).
4. Gli ufficiali di sesso femminile dovranno, altresi',
presentarsi agli accertamenti sanitari muniti di referto attestante
l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata convenzionata, entro i cinque giorni precedenti la data degli
accertamenti sanitari. In caso di positivita' del test di gravidanza
la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti
previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'articolo 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare.
5. Tutte le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno
essere prodotte in originale o in copia conforme.
6. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che sara' comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e'
definitivo. Gli ufficiali giudicati non idonei saranno esclusi
dalla/e procedura/e. Costoro, se trattenuti in servizio ai sensi
dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
saranno, inoltre, collocati in congedo entro cinque giorni dalla data
di comunicazione del provvedimento di esclusione dalla procedura. La
data di collocamento in congedo potra' essere differita solo per il
tempo strettamente necessario alla fruizione da parte degli stessi di
licenza/recuperi spettanti.
7. Gli ufficiali che saranno stati giudicati idonei per aver
mantenuto i prescritti requisiti psico-fisici, saranno sottoposti ad
accertamenti volti a verificare il mantenimento del possesso del
requisito di idoneita' attitudinale accertato durante l'espletamento
dei concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP dei partecipanti alle
procedure, necessario all'espletamento delle mansioni di ufficiale in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri da parte della
commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).
8. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti
attitudinali, che sara' comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Gli ufficiali giudicati non idonei
saranno esclusi dalla/e procedura/e. Costoro, se trattenuti in
servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, saranno, inoltre, collocati in congedo entro cinque
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione
dalla procedura. La data di collocamento in congedo potra' essere
differita solo per il tempo strettamente necessario alla fruizione da
parte degli stessi di licenza/recuperi spettanti.
9. Tutti gli ufficiali partecipanti alle procedure nel periodo di
effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli
stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico
dell'Amministrazione militare. Se in servizio dovranno indossare
l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a
vestire l'abito civile.

                               Art. 9.
 
Graduatorie
 

1. Per ciascuna delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1,
gli ufficiali nei cui confronti sia stato accertato il mantenimento
del possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali di cui al
precedente articolo 8, saranno iscritti nelle graduatorie che saranno
formate dalla commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),
in base al punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al
precedente articolo 7. Le graduatorie saranno approvate con distinti
decreti dirigenziali.
2. A parita' di punteggio si terra' conto della maggiore
anzianita' assoluta di nomina ad ufficiale in ferma prefissata e, a
parita' di anzianita' assoluta, dell'anzianita' relativa.
3. I decreti di approvazione delle graduatorie delle procedure
saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
4. Gli ufficiali in ferma prefissata trattenuti in servizio ai
sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, partecipanti alle procedure connesse al decreto del Presidente
della Repubblica 27 dicembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a) del presente decreto, che saranno risultati idonei in tali
procedure ma collocati in posizione non utile ai fini della
stabilizzazione, saranno iscritti d'ufficio nelle graduatorie delle
procedure connesse al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 agosto 2008 di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b), sempre che gli stessi abbiano presentato la relativa
istanza di partecipazione a tali procedure. Detta iscrizione per il
ruolo tecnico-logistico e' subordinata alla circostanza che siano
stati previsti posti per la relativa specialita/specializzazione.
In caso contrario gli stessi saranno immediatamente collocati in
congedo. Essi potranno, comunque, chiedere di partecipare ad
ulteriori procedure di stabilizzazione presso l'Arma dei carabinieri
che venissero indette ai sensi di successivi provvedimenti
autorizzatori, se in possesso dei requisiti che saranno richiesti.

                              Art. 10.
 
Nomina
 

1. Per ciascuna delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1 gli
ufficiali idonei che saranno utilmente collocati nelle graduatorie di
cui all'articolo 9 acquisiranno il diritto alla stabilizzazione, per
cui con distinti decreti presidenziali verranno nominati ai sensi
degli articoli 7 ed 8 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 298, rispettivamente, Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale e Tenenti in servizio permanente nel ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta
nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente
esecutivo, e con anzianita' relativa secondo l'ordine delle relative
graduatorie. Tale anzianita' sara' fissata in base alle previsioni
contenute nei relativi decreti autorizzatori. Non potra' pertanto, in
nessun caso, essere antecedente a quella indicata in detti decreti.
2. Tali ufficiali, se in servizio, saranno provvisoriamente
confermati presso i Reparti/Enti di appartenenza, se in congedo,
saranno invece messi a disposizione della Scuola ufficiali
carabinieri, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina, in attesa dell'inizio dei corsi formativi,
di durata non inferiore a sei mesi, che sono tenuti a frequentare.
Per esigenze organizzative tali corsi potranno tenersi in tempi
diversi, a seconda della procedura di stabilizzazione di riferimento.
Durante la frequenza del corso formativo gli ufficiali saranno posti
a disposizione dei rispettivi Comandi di Corpo per incarichi speciali
con sede nella localita' del Reparto/Ente di appartenenza.
3. A decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in servizio
permanente il rapporto a tempo determinato degli ufficiali in ferma
prefissata in costanza di servizio si intendera' estinto. Gli
ufficiali stabilizzati al termine delle procedura di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numero 1), qualora
rivestano il grado di Tenente, all'atto della comunicazione
dell'avvenuto conferimento della nomina dovranno rilasciare apposita
dichiarazione di rinuncia al grado in precedenza conseguito. Tutti
gli ufficiali stabilizzati al termine delle procedure di cui
all'articolo 1, comma 1, quali iscritti nel corrispondente ruolo del
servizio permanente, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza,
con determinazione della Direzione generale per il personale militare
ai sensi dell'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
4. All'atto della ricezione della comunicazione di nomina:
a) gli ufficiali stabilizzati al termine delle procedure di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numero 1), del presente
decreto, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale
contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'articolo 10, comma
2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata
sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina ed
in nessun caso potra' essere ripristinato il precedente rapporto a
tempo determinato;
b) gli ufficiali stabilizzati al termine delle procedure di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numero 2), del presente
decreto, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale
contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell'articolo 10, comma
3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata
sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina ed
in nessun caso potra' essere ripristinato il precedente rapporto a
tempo determinato.
I Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza degli interessati,
ricevute le predette dichiarazioni, ne cureranno l'immediata
trasmissione al Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri - Ufficio reclutamento e concorsi.
5. All'atto dell'inizio del corso formativo gli ufficiali di sesso
femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi
delle urine.
6. Gli ufficiali di sesso femminile nominati Sottotenenti o
Tenenti in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni
dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
possano frequentare o completare il corso formativo saranno rinviati
d'ufficio al corso successivo.
7. Al superamento del corso formativo i Sottotenenti del ruolo
speciale hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque
che assorbe quella sottoscritta all'atto della nomina ad ufficiale in
servizio permanente. La mancata sottoscrizione di detta ferma
determinera' la revoca della nomina ed in nessun caso potra' essere
ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato.
8. Per gli ufficiali, sia del ruolo speciale, che del ruolo
tecnico-logistico, che supereranno il corso formativo l'anzianita'
relativa verra' rideterminata in base all'ordine delle graduatorie
finali dei corsi stessi. Gli ufficiali di sesso femminile di cui al
comma 6, una volta portato a compimento con esito favorevole il corso
formativo, assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe loro
spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.
9. Nei confronti degli ufficiali che non supereranno il corso
formativo si provvedera' alla revoca della nomina conferita. Essi
saranno immediatamente collocati in congedo ed in nessun caso potra'
essere ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato. Gli
stessi non potranno chiedere di partecipare ad ulteriori procedure di
stabilizzazione presso l'Arma dei carabinieri che venissero indette
ai sensi di successivi provvedimenti normativi.

                              Art. 11.
 
Accertamento dei requisiti
 

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 10,
comma 2, l'Amministrazione, qualora non sia gia' in possesso dei
necessari elementi di riscontro, provvedera' a richiedere alle
Amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dagli ufficiali, stabilizzati, nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte.
Il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato
verra' acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si provvedera', pertanto, alla revoca della nomina conferita, a
decorrere dalla data di conferimento, ed all'immediato collocamento
in congedo dell'ufficiale. In nessun caso potra' essere ripristinato
il precedente rapporto a tempo determinato.

                              Art. 12.
 
Disposizioni amministrative
 

1. Agli ufficiali in servizio che partecipano alle procedure di
cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto spetta il
trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento
della sede ove avranno luogo gli accertamenti ed il rientro alla sede
di servizio.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 

 
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli ufficiali saranno
raccolti presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento - Viale Tor di Quinto n.
119 - Roma, per le finalita' di gestione delle procedure di
stabilizzazione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica
dell'ufficiale, nonche' in caso di esito positivo, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. Gli interessati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, responsabile del
trattamento. Titolare del trattamento e' il Direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2009
Il Generale di Corpo d'Armata: Mario Roggio

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