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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca (XV ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.85 del 26/10/1999
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:099E8554
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/11/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale 28 settembre 1999;
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico nella seduta
del 9 luglio 1999;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione
nella seduta dell'8 ottobre 1999; Decreta: Art. 1.
E' istituito il XV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Perugia.
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Perugia pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di seguito elencati. Per ciascun dottorato vengono
indicati, le sedi consorziate, la durata, i posti e le borse di
studio messi a concorso.
Nome dottorato - Archeologia (archeologia greca e romana):
posti attivati 6;
borse 3;
durata 3;
sedi consorziate: Cagliari, Milano, Urbino.
Nome dottorato biologia e fisiopatologia vascolare:
posti attivati 6;
borse 3;
durata 4;
sedi consorziate: Bologna, Siena.
Nome dottorato biologia e patologia cellulare e molecolare:
posti attivati 10;
borse 5;
durata 4;
sedi consorziate: Chieti, Parma.
Nome dottorato biotecnologia dei funghi:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate -.
Nome dottorato biotecnologie nel trapianto di midollo osseo umano:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata".
Nome dottorato botanica applicata:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate -.
Nome dottorato citochimica e istochimica comparata in ambito
animale:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Camerino.
Nome dottorato diritto ecclesiastico - Diritto canonico:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Firenze, Pisa, Roma "M.SS. Assunta", Teramo.
Nome dottorato diritto pubblico:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Ancona, Chieti, Roma "Luiss", Teramo.
Nome dottorato disciplina liberta' della concorrenza:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Roma "Luiss", Milano "Bocconi".
Nome dottorato filologia romanza e linguistica generale:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Perugia stranieri.
Nome dottorato filosofia (della religione):
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate Siena - Trieste - Padova - Napoli
Nome dottorato filosofia e scienze umane:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Macerata, Chieti.
Nome dottorato fisica:
posti attivati 6;
borse 3;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato fisiopatologia cerebrovascolare, neurodegenerativa e
processi di recupero:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: Camerino, Milano, Roma "La Sapienza".
Nome dottorato geologia applicata, geomorfologia ed idrogeologia:
posti attivati 6:
borse 3;
durata 3;
sedi consorziate: Ancona, Camerino, Firenze.
Nome dottorato ingegneria elettronica:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato italianistica:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Siena.
Nome dottorato letteratura scientifica e tecnica greca e latina:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: Messina, Trieste.
Nome dottorato medicina sperimentale:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: Ancona, Modena, Roma "Tor Vergata".
Nome dottorato metodi statistici e matematici per ricerca economica
e sociale:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato ostetricia e ginecologia veterinaria:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Bari, Bologna, Napoli, Torino.
Nome dottorato patologia cellulare e molecolare:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: Cagliari, Pisa, Siena, Torino.
Nome dottorato patologia dei volatili, del coniglio e della
selvaggina:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Bari, Bologna, Napoli, Torino.
Nome dottorato produttivita' delle piante coltivate:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato scienze biochimiche:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato scienze chimiche:
posti attivati 8;
borse 4;
durata 3;
sedi consorziate: Siena.
Nome dottorato scienze dell'educazione:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Macerata.
Nome dottorato scienze della terra:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato storia antica (storia e storiogr. dell'antichita'
classica):
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Chieti, Milano "Sacro Cuore".
Nome dottorato storia del pensiero politico europeo moderno e
contemporaneo:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Firenze, Siena, Teramo.
Nome dottorato storia dell'arte:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Ferrara, Macerata, Urbino, Verona. Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito
presso Universita' italiane ovvero di titolo equipollente conseguito
presso Universita' straniere.
Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto equipollente,
sara' il senato accademico sentito il parere del collegio docenti del
dottorato di ricerca per il quale il candidato presenta domanda, a
deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso.
In questo caso i candidati devono allegare alla domanda di concorso i
documenti utili a consentire al senato accademico la dichiarazione di
equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle Universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti. Art. 3.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' di
Perugia e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, va
presentata direttamente o a mezzo di raccomandata postale con avviso
di ricevimento all'Universita' degli studi di Perugia, piazza
Universita', 1 - 06100 Perugia, con il riferimento "Ufficio dottorati
di ricerca", con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o della
propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione. Non
verra' dato seguito alla domanda in cui risulti mancante o non
sufficientemente chiara l'indicazione della denominazione del corso
di dottorato.
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, la data, l'Universita' presso cui e' stata
conseguita e la relativa votazione ovvero il titolo equipollente
conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data del
decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza
stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Alla domanda deve essere allegato l'elenco degli eventuali titoli
che vengono prodotti.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa. Art. 4.
Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una
scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore scientifico o nei settori scientifici disciplinari di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della conoscenza di una o piu' lingue straniere mediante apposito
colloquio.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Perugia, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui
ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata inviata almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta almeno venti giorni prima della data fissata per la
prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte
della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida. Art. 5.
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente nell'Universita' di Perugia. Art. 6.
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui venti riservati ai titoli, quaranta riservati alla prova scritta
e quaranta alla prova orale. La valutazione dei titoli deve precedere
gli esami. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che
nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a
25/40. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 25/40.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano. Tale possibilita' dovra' essere
subordinata a un'espressa e motivata determinazione assunta dalla
commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove di concorso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la
commissione rende pubblici i risultati.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990. Il rettore puo'
rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso. Art.
7.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro
accettazione entro quidnici giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci
prima dell'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle strutture
di ricerca, puo' ammettere in soprannumero che non superi il 100% dei
posti:
a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito che
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero degli affari esteri;
c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo
(senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Perugia). La
convenzione determina le modalita' di iscrizione al dottorato e la
possibilita' che un anno del dottorato stesso possa essere compiuto
presso Universita' del Paese con il quale e' stata stipulata la
specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con
un Paese della UE, il titolo cosi' conseguito e' denominato
"Dottorato europeo", se la convenzione lo prevede. Art. 8.
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti in carta legale:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore
ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito
la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane all'estero
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri a corsi di laurea nelle Universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione, corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la
frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di
studio di dottorato;
g) i cittadini comunitari devono essere in possesso, fatta
eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
h) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi di L. 198.000 da effettuarsi da
parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio. Art. 9.
Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1,
lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive
modificazioni.
A parita' di merito, prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno
successivo.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso, salvo i corsi soggetti a diversa
disciplina legale o convenzionale.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi e'
necessario il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di
durata inferiore il consenso del coordinatore. Art. 10.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e' di L. 1.000.000 (graduato secondo fasce di
condizione economica definite in analogia con tasse e contributi
studenteschi) come di seguito indicato:

Classi di reddito
equivalente Contributo
(in milioni di lire) (migliaia di lire)
0 - 15 198 (quota fissa)
15 - 30 198 + 1.95% sul reddito superiore a 15 milioni
30 - 60 490,5 + 0.91% sul reddito superiore a 30 milioni
60 - 90 763,5 + 0.58% sul reddito superiore a 60 milioni
90 - 120 937,5 + 0.21% sul reddito superiore a 90 milioni
> 120 1.000,5

I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
I dottorandi che non usufruiscono delle borse previste al
precedente comma per poter ottenere la riduzione dell'importo del
contributo devono presentare al momento dell'iscrizione la
documentazione relativa al reddito sui modelli inviati
dall'amministrazione universitaria. Art. 11.
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di
ricerca relativa al piano approvato dal collegio docenti ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del collegio
docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri
per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.
Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e
documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea.
E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi. Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
L'Universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il
deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e
Firenze. Art. 13.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
Perugia, 20 ottobre 1999
Il rettore: Calzoni
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