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UNIVERSITA' DI MESSINA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di
dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti -
XXVIII Ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 21/8/2012
Ente:UNIVERSITA' DI MESSINA
Località:Messina  (ME)
Codice atto:12E04598
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/9/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto1984, come integrata dall'art.
52 comma 57 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 recante "norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e successive modifiche;
Visto il d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia dei
dati personali";
Visto il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, che regolamenta la
materia del Dottorato di Ricerca;
Visto lo Statuto di Autonomia dell'Ateneo, emanato con D.R. n.
1244 del 14 maggio 2012 (pubblicato nella G.U. - Serie Generale n.
116 del 19 maggio 2012);
Visto il Regolamento per la istituzione delle Scuole di Dottorato
e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, del 5 agosto 2009, n. 12 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Vista la nota prot. n. 339 del 16 febbraio 2012 con la quale il
MIUR comunicava, fra l'altro, il finanziamento di n. 6 borse di
studio aggiuntive (Fondo sostegno giovani) in determinati ambiti
disciplinari e per i Dottorati attivati nel XXVII ciclo;
Viste le deliberazioni in merito assunte dagli Organi Accademici
rispettivamente nelle sedute del 20 marzo e del 27 aprile 2012, con
le quali n. 1 borsa di cui sopra, relativa all'ambito n. 2 (corso di
dottorato in Scienze chimiche) non e' stata attribuita ed e' stata
congelata per il ciclo XXVIII, con il vincolo di attribuzione al
sopra citato corso;
Visto il parere espresso del Nucleo di Valutazione
dell'Universita' degli Studi di Messina nel luglio 2012;
Viste le deliberazioni del 2 e 3 agosto 2012, rispettivamente del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo, con le quali sono stati approvati i Corsi di Dottorato di
Ricerca del XXVIII ciclo e attribuite le relative borse di studio;
Fatta riserva di eventuali e successive modifiche e/o
integrazioni al bando che verranno pubblicizzate sul sito internet
dell'Universita' degli Studi di Messina all'indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html

Decreta:

Art. 1

Istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca

E' istituito il XXVIII ciclo dei Corsi di Dottorato afferenti
alle Scuole di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso
l'Universita' degli Studi di Messina.
Sono indetti i pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
Corsi di Dottorato, rappresentati negli allegati al presente decreto
(all. A1 e A2) che costituiscono parte integrante del presente bando.
Per ciascun Corso di Dottorato vengono indicati i posti messi a
concorso, il numero degli stessi ricoperti da borsa di studio ed il
Docente coordinatore del Corso.
I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno la durata di tre anni
solari.
Per ogni Corso di Dottorato, le borse di studio indicate negli
all. A1 e A2 potranno essere aumentate prima dell'inizio dei Corsi, a
seguito di finanziamenti che si siano resi disponibili da altre
Universita' e da altri Enti pubblici e privati. L'eventuale aumento
delle borse potra' determinare l'incremento dei posti messi a
concorso su richiesta del Collegio dei Docenti del Corso interessato.
Di tali incrementi sara' data comunicazione sul sito internet
dell'Ateneo, all'indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html.

                               Art. 2 

Requisiti di ammissione alla selezione

Sono ammessi alle selezioni, senza limitazioni di eta' e di
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea
(vecchio ordinamento) o di laurea specialistica o magistrale (nuovo
ordinamento) conseguito in Italia o di analogo titolo accademico
conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge.
Sono ammessi alle selezioni, con riserva, coloro i quali siano in
possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero e non
gia' dichiarato equipollente alla laurea italiana. In tal caso e'
necessario richiederne l'equipollenza al Collegio dei Docenti
interessato unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato ed, al
fine di consentire opportunamente la valutazione del titolo di
studio, dovra' essere prodotta anche una traduzione legalizzata dello
stesso in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea.
Sono ammessi alle selezioni con riserva anche coloro che, pur non
essendo in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale
al momento della presentazione della domanda, lo conseguiranno entro
il giorno precedente la data della prova scritta. La relativa
certificazione, in caso di ammissione alla prova orale, dovra' essere
presentata, pena esclusione, alla competente Commissione esaminatrice
in sede di colloquio.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione alla selezione

La domanda di partecipazione, una per ogni singolo corso di
dottorato prescelto, redatta in carta semplice secondo l'allegato
schema (all. B), indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' di
Messina - Settore Alta Formazione - Piazza Pugliatti n. 1- 98122
Messina, dovra' essere inoltrata pena esclusione entro e non oltre 30
giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4° Serie speciale, unicamente con spedizione postale (Racc. A.R.).
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione della
domanda.
Per il rispetto del temine di scadenza fa fede la data del timbro
dell'Ufficio Postale accettante. Ulteriori informazioni potranno
essere richieste direttamente al Settore Alta Formazione
telefonicamente ai numeri: 090/6768503 - 090/6768574.
Nella domanda, l'aspirante alla selezione per l'ammissione al
Corso di Dottorato di Ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita', ai sensi del D.P.R. n.
445/2000:
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e l'eventuale domicilio eletto agli effetti della selezione
(specificando il codice di avviamento postale), il recapito
telefonico ed eventuale indirizzo e-mail; i cittadini stranieri,
comunitari e non, devono indicare un domicilio italiano o l'indirizzo
della propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio;
l'esatta denominazione del Corso di Dottorato cui si intende
partecipare;
a) la propria cittadinanza;
b) il titolo di studio posseduto, nonche' la data e l'Universita'
presso cui e' stato conseguito; ovvero il titolo, gia' dichiarato
equipollente, conseguito presso una Universita' straniera; ovvero il
titolo conseguito presso l'Universita' straniera e non gia'
dichiarato equipollente, con relativa richiesta di riconoscimento ai
sensi dell'art. 2 del presente bando; ovvero l'iscrizione al corso di
laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) con
l'indicazione dell'Universita' e con la previsione temporale del
conseguimento del titolo ai sensi del sopra citato art. 2;
c) di impegnarsi a frequentare il Corso di Dottorato secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti, assolvendo
agli eventuali oneri finanziari fissati dagli Organi di governo
dell'Universita' e con le modalita' stabilite dagli stessi;
d) le lingue straniere conosciute;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
f) i candidati diversamente abili dovranno, inoltre, specificare
nella domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
L'Amministrazione Universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di eventuali comunicazioni successive ed
inerenti, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni della
residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dagli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
L'inserimento di dati non veritieri nella domanda di
partecipazione comportera' l'esclusione dalla graduatoria finale e,
ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), l'automatica
decadenza d'ufficio dall'eventuale iscrizione.

                               Art. 4 

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni Corso di Dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' al Regolamento delle Scuole di Dottorato e
dei Corsi di Dottorato di Ricerca del 5 agosto 2009, n. 12 e
successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 5 

Prove di ammissione

L'esame di ammissione al Corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale; gli argomenti, oggetto delle prove, sono relativi ai
settori scientifico-disciplinari di riferimento di ciascun Corso di
Dottorato (https://xanto.unime.it/corsidottorato/index.php). Le prove
sono intese ad accertare i prerequisiti culturali nonche'
l'attitudine alla ricerca dei Candidati.
Il Candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli Studi
di Messina, sede amministrativa del Dottorato. Il diario delle prove,
con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui
le medesime avranno luogo, sara' pubblicato dopo la scadenza del
bando nel sito internet dell'Universita' di Messina, all'indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html e varra' a
tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei Candidati.
Per sostenere le prove i Candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun Candidato,
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso al
colloquio il Candidato che abbia superato la prova scritta con una
votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se
il Candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
L'elenco dei Candidati con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, e' affisso all'albo del Dipartimento presso cui si sono
svolte le prove entro il giorno successivo la correzione degli
elaborati, per quanto riguarda la prova scritta, nel medesimo giorno
in cui la stessa si svolge, per quanto riguarda la prova orale.
Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la
graduatoria finale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun Candidato nelle singole prove.
La graduatoria finale verra' pubblicata nel sito web dell'Ateneo
all'indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html e tale
pubblicazione varra' a tutti gli effetti di legge come notificazione
personale.
Nell'ipotesi di Candidati, gia' in possesso del titolo di Dottore
di Ricerca conseguito nell'ambito di Corsi di questo Ateneo che sono
adesso di fatto curricula di Corsi di Dottorato piu' ampi, l'accesso
sara' consentito soltanto a curricula diversi da quello
precedentemente frequentato come singolo Corso di Dottorato e
all'interno del quale e' stato conseguito il titolo.
L'identificazione del singolo Corso di Dottorato non piu'
autonomamente attivo si basa sulla composizione del Collegio Docenti
(https://xanto.unime.it/corsidottorato/index.php).

                               Art. 6 

Ammissione ai Corsi

La graduatoria finale di merito per ciascun Dottorato e' unica. I
Candidati saranno ammessi ai Corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
Corso di Dottorato e dovranno procedere all'iscrizione, nei tempi e
con le modalita' di cui al successivo art. 7.
In corrispondenza di eventuali rinunce e/o mancate iscrizioni
degli aventi diritto, entro il termine di cui al successivo art. 7,
per ciascun Corso di Dottorato subentreranno altrettanti Candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' Candidati, ai soli
fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo. A parita' di punteggio, per i posti senza borsa, la
preferenza viene data al candidato piu' giovane di eta'.
I Candidati che siano gia' in possesso di un titolo di Dottore di
Ricerca o abbiano gia' frequentato e abbandonato per documentate
cause di forza maggiore lo stesso o altro Corso di Dottorato, in caso
di utile collocamento in graduatoria sono ammessi al Dottorato senza
borsa di studio.
I Candidati gia' ammessi con riserva alle prove selettive ai
sensi dell'art. 2 del presente bando, in caso di utile collocamento
in graduatoria, possono accedere al Corso rispettivamente: a) previo
parere favorevole del Collegio dei Docenti in merito al
riconoscimento del titolo di studi conseguito all'estero; b) previo
effettivo conseguimento del titolo necessario entro il giorno
antecedente la data fissata per la prova scritta.
I titolari di assegni di ricerca e i pubblici dipendenti ammessi,
con o senza borsa, a Corsi di Dottorato di Ricerca vi possono
accedere ai sensi delle rispettive vigenti disposizioni in materia.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie relative
all'accesso a diversi Corsi di Dottorato, il Candidato dovra'
esercitare l'opzione per un solo Corso tra quelli cui risulta ammesso
procedendo all'iscrizione come indicato nel successivo art. 7.

                               Art. 7 

Iscrizione ai Corsi

E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole
di specializzazione o altro corso universitario post-laurea e a
master di primo e secondo livello, fatte salve eventuali possibili
sospensioni di questi ultimi ai sensi della relativa legislazione in
materia.
I Candidati ammessi ai Corsi di Dottorato, con o senza borsa,
dovranno iscriversi entro il termine perentorio di giorni 10 che
decorrono dalla data di pubblicazione nel sito web dell'Ateneo delle
relative graduatorie finali di merito.
La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata
come rinuncia al posto, con o senza borsa, che verra' assegnato al
Candidato successivo secondo l'ordine della graduatoria.
Il Candidato che ha partecipato a piu' selezioni, nell'ambito del
presente ciclo (XXVIII) di Dottorato, ove collocatosi in posizione
utile in diverse graduatorie, deve procedere all'iscrizione, per
ciascun Corso, nei termini e con le modalita' stabiliti nei commi
precedenti, dichiarando di riservarsi il diritto di opzione per uno
dei Corsi di Dottorato entro giorni 7 decorrenti dall'avvenuta
pubblicazione delle graduatorie finali di tutti i Corsi di Dottorato
ed, in tale ipotesi, il versamento della I rata (acconto) della tassa
di iscrizione al 1° anno, se dovuta, non dovra' essere ripetuto per
ciascuna iscrizione. In caso di mancato esercizio del diritto di
opzione nei termini stabiliti, verra' confermata l'ultima iscrizione
inoltrata, in ordine cronologico.
Fermo restando l'utile posizionamento nella graduatoria di merito
di cui all'art. 5 del presente bando, e' consentita l'iscrizione dei
titolari di assegno di ricerca e dei pubblici dipendenti a norma
delle vigenti disposizioni legislative in materia.
La domanda di iscrizione al Corso, redatta in bollo secondo il
modulo predisposto dall'Amministrazione, reso disponibile sul sito
dell'Ateneo all'atto della pubblicazione della graduatoria di merito,
dovra' essere inoltrata entro il termine previsto pena esclusione, al
Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi di Messina - Piazza
Pugliatti 1 - 98122 Messina, unicamente tramite Racc. a.r. Resta
esclusa ogni altra modalita' di presentazione della suddetta
iscrizione.
Nella suddetta domanda di iscrizione il Candidato, oltre ai dati
anagrafici e alla esatta denominazione del Corso cui intende
iscriversi, dovra' dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) la propria cittadinanza (se cittadino straniero il godimento
dei diritti civili e politici nel Paese di appartenenza o
provenienza);
b) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la
durata del corso degli studi, la votazione ottenuta e l'Universita'
italiana presso la quale e' stato conseguito; ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la
data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa; ovvero il titolo di studio conseguito presso
una Universita' straniera per il quale e' stata gia' richiesta
l'equipollenza, al fine di cui all'art. 2 del bando, con indicazione
della data della deliberazione in merito da parte del competente
Collegio dei Docenti; ovvero, per coloro gia' iscritti a corsi di
laurea, ai sensi dell'art. 2 del presente bando, di aver conseguito
il titolo necessario con l'indicazione dell'Universita' e la data del
conseguimento e la votazione riportata;
c) di non essere iscritto ad altro corso di laurea, ad altri
Corsi di Dottorato, a Scuole di specializzazione, nonche' a corsi di
master di primo e secondo livello. Se iscritto, di impegnarsi a
sospenderne la frequenza prima dell'inizio e per l'intera durata del
Corso di Dottorato, fatto salvo il diritto di opzione in caso di
ammissione a piu' corsi di dottorato;
d) di essere / non essere in servizio presso una Pubblica
Amministrazione o altro ente pubblico o privato, e in caso
affermativo indicarne l'esatta denominazione e la tipologia di
autorizzazione che dovra' essere prodotta prima dell'inizio dei
corsi;
e) di aver gia' conseguito un titolo di Dottore di Ricerca
(specificare: denominazione, Universita' e data di conseguimento),
ovvero di non aver conseguito alcun titolo di Dottore di Ricerca;
f) di non aver gia' frequentato lo stesso o altro Corso di
Dottorato; ovvero di aver frequentato lo stesso o altro Corso di
Dottorato (specificare: titolo e Universita') abbandonato per
documentate cause di forza maggiore (allegare documentazione).
Qualora il dichiarante risulti assegnatario di borsa di studio
dovra' inoltre specificare:
di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del Dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio puo' essere
fruita esclusivamente da coloro che si trovino nelle condizioni di
cui al successivo art. 8;
se titolare di assegno di ricerca, di rinunciare
irrevocabilmente alla borsa di studio per tutta la durata del Corso
di Dottorato di Ricerca.
Alla domanda di iscrizione dovra' essere allegata la seguente
documentazione:
1) fotocopia, firmata in originale, di valido documento di
identita';
2) fotocopia del codice fiscale ovvero di documento equivalente
se cittadino straniero;
3) ricevuta di versamento della I rata (acconto) della tassa di
iscrizione al I anno di Corso in caso di ammissione senza borsa di
studio, ovvero fotocopia della stessa nell'ipotesi in cui il
Candidato abbia prodotto piu' iscrizioni ai sensi dei precedenti
commi del presente articolo;
4) richiesta di accreditamento della borsa di studio, ove
assegnata;
5) copia della richiesta d'iscrizione alla gestione separata
(INPS) in caso di assegnazione di borsa di studio.
Fermo restando il superamento delle previste prove di ammissione
di cui all'art. 5 del presente bando, e' consentita l'iscrizione in
soprannumero dei cittadini extracomunitari, in misura non eccedente
un terzo del numero totale dei posti attivati, fatte salve deroghe
del Senato Accademico. Gli atti e i documenti, attestanti le
dichiarazioni di cui sopra o eventualmente allegati, redatti in
lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presso lo
stato estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti.
L'Amministrazione Universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o
incomplete indicazioni della residenza o del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dagli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
L'inserimento di dati non veritieri nella domanda di iscrizione
comportera' l'esclusione dalla graduatoria finale e, ferme restando
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), l'automatica decadenza
d'ufficio. L'Amministrazione Universitaria provvedera' in tal caso al
recupero degli eventuali benefici concessi, non verranno rimborsate
le tasse pagate ed infine, la dichiarazione mendace comportera'
l'esposizione dell'azione di risarcimento danni da parte dei
controinteressati.

                               Art. 8 

Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi

La borsa di studio di Dottorato di Ricerca e' pari ad un importo
annuo di € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del
Dottorando, erogata in rate bimestrali posticipate. Per usufruire
della borsa di studio il Dottorando non deve godere di un reddito
personale annuo superiore a € 15.000,00 lordi, giusta delibera del
Senato Accademico del 3 luglio 2002.
L'importo della borsa di studio e' elevatile del 50%, nel caso di
soggiorni all'estero, per un periodo non superiore alla meta' del
Corso di Dottorato e non inferiore a 15 giorni.
Le richieste di soggiorno di studio all'estero, regolarmente
autorizzate e con l'indicazione della localita', periodo e
motivazione, dovranno essere trasmesse dal Coordinatore del Corso di
Dottorato all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio
del soggiorno.
Gli ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca, che non fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di
corso, di tasse e contributi pari a quelli versati dagli studenti di
questa Universita' iscritti a corsi di laurea, giuste deliberazioni
degli Organi Accademici in merito, usufruendo dell'equiparazione
della relativa disciplina inerente gli esoneri.
I candidati ammessi senza borsa di studio dovranno versare la
prima rata (acconto) della tassa di iscrizione, pari a € 375,16
comprensiva di tassa regionale di diritto allo studio, all'atto
dell'iscrizione nel I anno, e negli anni successivi entro il 31
gennaio di ciascun anno di corso. La seconda rata (conguaglio) dovra'
essere versata entro il 30 settembre di ciascun anno.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al
Settore Alta Formazione telefonicamente ai numeri: 090/6768502 -
090/6768575.

                               Art. 9 

Frequenza e obblighi dei Dottorandi

I Dottorandi, con e senza borsa, sono tenuti a seguire con
regolarita' le attivita' previste per il loro corso formativo e a
dedicarsi con pieno impegno e per il periodo richiesto dal Collegio
dei Docenti ai programmi di studio individuale e guidato, e allo
svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate. Entro la data
stabilita dal Collegio dei Docenti, ai fini dell'organizzazione delle
prove annuali di verifica, i Dottorandi sono tenuti a presentare al
Collegio una relazione scritta riguardante l'attivita' di ricerca
svolta e i risultati conseguiti, nonche' le eventuali partecipazioni
a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente
alle eventuali pubblicazioni prodotte.
Alla fine di ciascun anno il Collegio dei Docenti, con proprio
deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai Dottorandi e
certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno
successivo ovvero l'esclusione. Fatti salvi i casi di maternita' e di
grave e documentata malattia, l'esclusione dal Corso e' disposta su
motivata decisione del Collegio dei Docenti, previa verifica dei
risultati conseguiti. In caso di sospensione di durata superiore a 30
giorni, ovvero di esclusione dal Corso, non puo' essere erogata la
borsa di studio.

                               Art. 10 

Conseguimento del titolo

Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
Commissione costituita in conformita' del "Regolamento per la
istituzione delle Scuole di Dottorato e dei Corsi di Dottorato di
Ricerca" dell'Ateneo di Messina del 5 agosto 2009, n. 12 e successive
modificazioni e integrazioni.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
Il titolo e' conferito dal Rettore che, a richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
I Corsi di Dottorato di Ricerca o i loro indirizzi che rientrino
in accordi di cooperazione interuniversitaria seguono i dettami
stabiliti dalle singole convenzioni, stipulate ai sensi della
normativa vigente.

                               Art. 11 

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, l'Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
Candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale
gestione della carriera del Dottorando, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

                               Art. 12 

Norme finali

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel D.M. n.
224 del 30 aprile 1999, nella legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e nel
Regolamento dell'Universita' di Messina disciplinante la materia,
nonche' alle altre disposizioni vigenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Messina, 6 agosto 2012

Il rettore: Tomasello

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