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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Bando di concorso per la nomina di novanta allievi agenti del Corpo
forestale dello Stato, riservato ai volontari in ferma breve delle
Forze armate, in servizio o in congedo, che abbiano concluso senza
demerito la ferma breve triennale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.53 del 14/7/2009
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Località:Nazionale
Codice atto:9E004706
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/8/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare
l'articolo 16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo
forestale dello Stato tra le Forze di polizia;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare
l'articolo 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per
l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio
2000, n. 391;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per
l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, ed in particolare l'articolo
1, ai sensi del quale la condizione di privo di vista non implica di
per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per l'accesso
agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non disponga
in modo esplicito e motivato;
Considerato in proposito che la condizione di privo di vista e'
causa di inidoneita' per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo
forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, stante il
citato decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n.
132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato ed in
particolare l'articolo 4 contenente la disciplina generale per la
nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
ed in particolare i commi 6 e 7 dell'articolo 3, concernenti il
limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il titolo
preferenziale relativo all'eta';
Visto l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, che, in via transitoria, specificamente in
occasione dell'introduzione della nuova figura dei volontari in ferma
“breve”, dispose procedure concorsuali presso le singole
Forze di polizia riservate ai volontari in ferma di leva
“prolungata” che avessero gia' ultimato la ferma
triennale;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Visto l'articolo 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
che per una sola volta prevede per ogni Forza di polizia un concorso,
secondo le modalita' previste dal citato articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 332/97, al quale partecipano i
volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la
ferma triennale, con conseguente immissione diretta nel ruolo
iniziale;
Visto l'articolo 1, comma 346, lettera c), della legge 24 dicembre
2007, n. 244 che, per il triennio 2008-2010, al fine di potenziare,
tra le altre, le attivita' di accertamento, ispettive, di contrasto
alle frodi e di soccorso pubblico, contempla la possibilita' di
assunzioni nei ruoli iniziali del Corpo forestale dello Stato nel
limite delle vacanze dei ruoli superiori;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo 61, comma 22, che, per l'anno 2009 prevede
un'autorizzazione ad alcune Amministrazioni, tra le quali il Corpo
forestale dello Stato, ad assumere, in deroga alla normativa vigente,
personale prioritariamente proveniente dalle Forze armate, entro un
limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2009
recante autorizzazione ad assumere unita' di personale a tempo
indeterminato per le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del
fuoco, ai sensi del citato articolo 61, comma 22 del decreto-legge n.
112/08, ed in particolare l'autorizzazione all'assunzione nell'anno
2009 di novanta unita' del Corpo forestale dello Stato per una spesa
complessiva annua pari a 2.995.497, corrispondente al costo annuo a
regime di novanta agenti o operatori;
Visto il ruolo iniziale degli agenti ed assistenti ed i ruoli
superiori e le relative vacanze;
Ravvisata l'opportunita', al fine di rispettare la complessiva
volonta' legislativa insita nei predetti atti normativi, di
utilizzare le risorse rese disponibili nel 2009 dal citato decreto
del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2009, nel pieno
rispetto della loro finalizzazione esplicitata nel decreto stesso in
favore dei volontari provenienti dalle Forze armate, per bandire, nel
detto anno e nel limite delle vacanze dei ruoli superiori, il
concorso per l'immissione nel ruolo iniziale degli agenti ed
assistenti riservato ai volontari in ferma breve previsto al citato
comma 5 dell'articolo 25 della legge n. 226/04, cosi' da assicurare a
tali volontari tale ultima possibilita' di assunzione nel Corpo
forestale dello Stato;
Considerato, tra l'altro, il generale principio di economicita'
che impedisce di frazionare su distinte procedure le modeste risorse
rese al momento disponibili per assunzioni nel Corpo forestale dello
Stato nell'anno 2009, inducendo comunque a riservare alle procedure
di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a) della legge n. 226/04 le
risorse che in futuro si renderanno disponibili;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati
e che pertanto si rende indispensabile stabilire successivamente il
diario e la sede della prova d'esame;
Ritenuto opportuno, nel rispetto del generale principio di
economicita', prevedere che agli accertamenti successivi alla prova
d'esame venga ammesso un numero di candidati, idonei alla predetta
prova, non sproporzionato rispetto ai posti messi a concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso e categoria di destinatari
 

1. E' indetto un concorso pubblico per esame per la nomina di
novanta allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservato, ai
sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
ai volontari in ferma breve arruolati nelle Forze armate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in
servizio o in congedo, che, alla data di scadenza del termine ultimo
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
abbiano completato senza demerito la ferma breve triennale.
2. Resta impregiudicata la facolta', con decreto del capo del
Corpo forestale dello Stato, di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare la prova e gli accertamenti
concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso,
di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili o in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni. Di tale eventuale decreto
viene data formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
3. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di
formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro
che superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale
dello Stato ed assegnati a sedi di servizio dislocate sul territorio
nazionale.
4. L'appartenenza alla categoria di cui al comma 1, alla quale e'
riservato il concorso, deve essere attestata nel termine e nei modi
di cui all'articolo 6, comma 3. E' cura del candidato attivarsi
tempestivamente per disporre dell'attestazione in tempo utile per
assicurare l'osservanza del detto termine.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 

1. Per la partecipazione al concorso, oltre all'appartenenza alla
categoria di destinatari di cui all'articolo 1, comma 1, alla quale
il concorso e' riservato, e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta,
con esclusione di qualsiasi elevazione;
c) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
d) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138;
e) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
f) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello
Stato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
g) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia essere di condotta
incensurabile;
h) non aver comunque riportato condanna a pena detentiva per
delitti non colposi;
i) non sottoposizione a misura di prevenzione;
l) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
m) non essere destinatario di provvedimento di espulsione dalle
Forze armate o dalle Forze di polizia o di destituzione dai pubblici
uffici, compreso qualsiasi provvedimento, comunque denominato,
comportante la cessazione del rapporto di servizio con la pubblica
amministrazione adottato in conseguenza di inadempimento, scarso
rendimento, negligenza o comportamento illecito.
2. Per l'idoneita' psico-fisica di cui alla lettera e) del comma
1, ulteriore rispetto alla statura di cui alla precedente lettera d),
sono richiesti i seguenti requisiti:
a) sana e robusta costituzione fisica, non considerata
sussistente in presenza delle imperfezioni ed infermita' elencate
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 1991, n. 132;
b) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie.
Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del
visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi;
c) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia
audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 hz,
all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel
all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita
percentuale totale biauricolare entro il 20%);
d) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria
e, comunque, debbono essere presenti: i dodici denti frontali
superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei
elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte
per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle
coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei
denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a
sedici elementi.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso di cui all'articolo 3. Devono altresi', ad
eccezione di quello relativo all'eta', di cui al comma 1, lettera b),
essere conservati sino alla data di decorrenza della nomina ad
allievo agente.
4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti
di partecipazione specificati nel bando di concorso. La verifica
delle domande puo' essere completata anche solo in riferimento ai
candidati che superano la prova e gli accertamenti di idoneita'. La
mancata esclusione dalla prova e dagli accertamenti di idoneita' non
costituisce riconoscimento del possesso dei requisiti, ne' sana le
eventuali irregolarita' della domanda di partecipazione. Tutti i
candidati sono ammessi alla prova e agli accertamenti con riserva
della verifica del possesso dei requisiti.
5. L'esclusione dal concorso dei candidati o la decadenza dalla
nomina dei vincitori, per difetto anche di uno solo dei suddetti
requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 

1. Le domande di partecipazione al concorso sono redatte secondo
l'apposito allegato, anche fotocopiabile o scaricabile dal sito
Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto
la voce “bandi e concorsi”) oltre che disponibile presso
l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, in via G.
Carducci n. 5 - Roma.
2. Le domande sono consegnate a mano, dalle ore 8,30 alle ore
13,30, presso il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale -
Divisione 13, in via G. Carducci n. 5 - Roma oppure spedite a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, al seguente indirizzo: Concorso per allievo agente del
Corpo forestale dello Stato riservato a VFB, casella postale 492 -
ufficio postale Roma V.R. 55/001 - 00187 Roma.
3. L'effettiva presentazione della domanda puo' essere comprovata
dal diretto interessato solo tramite l'apposita ricevuta rilasciata
dalla Divisione 13 o l'avviso di ricevimento della raccomandata. La
data di presentazione e' la data della consegna, risultante dal
timbro apposto dalla Divisione 13 contestualmente sulla domanda e
sulla ricevuta rilasciata all'interessato, ovvero la data di
spedizione, comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
4. Il termine perentorio per la presentazione della domanda e' di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Non verranno accolte le domande consegnate o
spedite oltre il termine stabilito.
5. Nella domanda, debitamente firmata, l'interessato deve
dichiarare:
a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita,
nonche' la residenza (le candidate coniugate devono indicare il
cognome da nubile);
b) la posizione giuridica di volontario delle Forze armate che ha
completato senza demerito la ferma triennale ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, specificando:
la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina, Aeronautica);
se si trova in servizio o in congedo;
le date di decorrenza giuridica dell'arruolamento e del
collocamento in congedo da volontario in ferma breve triennale ai
sensi del suddetto decreto, la data di decorrenza dell'eventuale
attuale arruolamento, la denominazione e la sede dell'ultimo
Comando/Reparto di servizio;
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei
diritti politici;
e) il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per
l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi
dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), comprese
le applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo
carico, le eventuali segnalazioni di operatori di polizia giudiziaria
che lo riguardano o lo hanno riguardato in passato, gli eventuali
procedimenti pendenti o pregressi per l'applicazione nei suoi
confronti di misure di sicurezza o prevenzione, in ogni caso
specificandone la natura. In caso contrario va dichiarata
l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza o segnalazione;
g) il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
h) di non essere mai stato espulso da una Forza di polizia o
armata e di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione
dai pubblici uffici o equivalenti;
i) gli eventuali precedenti rapporti di servizio con pubbliche
amministrazioni (ulteriori rispetto al rapporto con le Forze armate
in qualita' di volontario in ferma breve) e le eventuali cause di
cassazione degli stessi;
j) di essere a conoscenza che il diario della prova d'esame sara'
comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno indicato all'articolo
5, comma 1, e che tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti;
k) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;
l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare,
senza riserve, tutto cio' che in esso e' stabilito.
6. Il candidato che intende far valere titoli preferenziali
previsti all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,
gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve
dichiararne il possesso, sotto la propria responsabilita',
esclusivamente nella domanda di partecipazione.
7. Il candidato, oltre alla residenza, deve indicare, qualora
diverso dalla residenza, il domicilio, completo di numero di codice
di avviamento postale, al quale intende ricevere le comunicazioni
concernenti il concorso. Ogni successiva variazione dell'indirizzo
scelto per le comunicazioni (residenza o apposito domicilio) deve
essere tempestivamente comunicata, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, al seguente indirizzo: Corpo forestale dello Stato,
Ispettorato generale, Divisione 13, via Carducci, 5 - 00187 Roma.
8. L'esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei termini
perentori di presentazione della domanda, per vizi nella
presentazione o compilazione ovvero per le dichiarazione nella stessa
contenute dalle quali emerga il difetto anche di uno solo dei
requisiti prescritti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e'
disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
9. Il Corpo forestale dello Stato non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del
candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Commissione di concorso
 

1. La commissione di concorso dispone per l'effettuazione della
prova d'esame, con possibilita' di avvalersi anche di procedure
automatizzate gestite da imprese specializzate in selezione del
personale.
2. La commissione di concorso e' nominata con decreto del capo del
Corpo forestale dello Stato ed e' composta da un dirigente, che la
presiede, e da due appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a vice
questore aggiunto forestale. Svolge le funzioni di segretario un
appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato.
3. Dei componenti della commissione di concorso almeno un terzo
deve essere riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 57 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. I membri vengono scelti tra coloro che non siano componenti
dell'organo di direzione politica del Corpo forestale dello Stato,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali.

                               Art. 5.
 
Prova d'esame
 

1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono, comunque con riserva di accertamento dell'appartenenza
alla categoria di cui all'articolo 1 e del possesso dei requisiti di
cui all'articolo 2 e della regolarita' della domanda di
partecipazione di cui all'articolo 3, tenuti a presentarsi, muniti di
un valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova
d'esame, il cui superamento costituisce requisito essenziale per
l'ammissione agli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 16 ottobre 2009, oltre che sul sito
Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto
la voce concorsi). La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova d'esame consiste nella soluzione in tempo
predeterminato di un questionario articolato su domande con risposta
a scelta multipla di cui settanta (70) vertenti su argomenti di
cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della
scuola dell'obbligo e venti (20) sulla lingua inglese e la
videoscrittura, eventualmente integrate con ulteriori a carattere
logico deduttivo, sino ad un massimo di 150 quesiti complessivi.
3. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova d'esame e' escluso dal concorso.
4. Vengono ammessi alla successiva fase concorsuale, nel limite
massimo stabilito all'articolo 6, i candidati che riportino una
valutazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova d'esame.

                               Art. 6.
 
Accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale
 

1. I candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di cui
all'articolo 5, secondo l'ordine risultante dal punteggio della prova
d'esame, sino quantomeno al classificato alla posizione 150 e ai suoi
pari merito, sono comunque invitati in conformita' a quanto stabilito
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneita'
psico-fisica ed attitudinale da parte di una commissione composta da
quattro medici esperti della pubblica amministrazione, presieduta dal
sanitario del Corpo per l'Ispettorato generale. Il giudizio di
idoneita' o non idoneita', espresso dalla commissione medica, e'
definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal
concorso.
2. La lettera d'invito puo' contenere l'indicazione di
accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai quali devono
sottoporsi i candidati presso la struttura pubblica specificata nella
lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione.
3. Il candidato, il giorno in cui si presenta per la
sottoposizione agli accertamenti di idoneita' psicofisica, e' tenuto
a presentare attestazione, firmata dal Comandante di Corpo/Reparto di
appartenenza, se in servizio nelle Forze armate, o, se in congedo,
dall'Ufficiale responsabile/Funzionario del Distretto militare/Centro
documentale militare, dell'effettivo servizio svolto in qualita' di
volontario in ferma breve triennale ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 332/91, con la specifica della data di
decorrenza giuridica e di conclusione senza demerito del triennio di
ferma.

                               Art. 7.
 
Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori, nomina ad
allievo agente ed ammissione al corso di formazione
 

1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato e' approvata la
graduatoria del concorso formata dai soli candidati giudicati idonei
agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinali di cui
all'articolo 6, secondo l'ordine del punteggio della prova d'esame di
cui all'articolo 5 e, a parita' di punteggio, secondo la preferenza
derivante dal possesso, dichiarato nella domanda di partecipazione e
documentato ai sensi dell'articolo 8, di titoli preferenziali. I
candidati idonei inseriti in graduatoria, secondo l'ordine della
stessa e fino alla copertura dei posti messi a concorso, sono
dichiarati vincitori del concorso.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' inviato all'Organo di controllo
e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello
Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini
per eventuali impugnative connesse a giudizi di non idoneita'
conseguenti agli accertamenti di cui all'articolo 6 decorrono dalla
comunicazione all'interessato, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, della norma su cui risulta fondato il giudizio di non
idoneita'.
3. Con lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale
dello Stato, i vincitori del concorso sono nominati allievi agenti
del Corpo forestale dello Stato ed ammessi a frequentare il corso di
formazione di cui all'articolo 1, comma 3.
4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione senza giustificato motivo entro il termine assegnato,
comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
5. L'inserimento nella graduatoria degli idonei, la dichiarazione
di vincitore del concorso, la nomina ad allievo agente e l'ammissione
al corso, di cui ai commi 1 e 3, sono, in ogni caso, da intendersi
disposti con riserva, subordinatamente innanzitutto all'esito dei
controlli di cui all'articolo 8 e, comunque, al non disconoscimento,
in qualsiasi momento, dell'appartenenza alla categoria di cui
all'articolo 1, del possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso di cui all'articolo 2, nonche' della regolarita' della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui
all'articolo 3, della partecipazione alla prova e agli accertamenti
di cui agli articoli 5 e 6 e di qualsiasi altro aspetto della
procedura.
6. La nomina ad allievo agente di cui al comma 3 comporta la
perdita del grado eventualmente rivestito durante il servizio
prestato nelle Forze armate.

                               Art. 8.
 
Documentazione e controlli
 

1. I candidati invitati agli accertamenti di cui all'articolo 6
che nella domanda di partecipazione al concorso hanno dichiarato il
possesso di titoli preferenziali saranno invitati a presentare,
perentoriamente non oltre il giorno per il quale sono invitati agli
accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale, tramite le
modalita' precisate nella lettera d'invito, apposita dichiarazione
sostitutiva, sottoscritta ai sensi della normativa vigente,
attestante i titoli preferenziali.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per la nomina
ad allievo agente saranno invitati, all'atto dell'assunzione, a
presentare dichiarazione sostitutiva, come da modello che sara'
allegato all'invito, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso specificati
nell'invito stesso. La mancata consegna del documento predetto, o
l'omessa regolarizzazione dello stesso, entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento dell'invito, comportera' la decadenza dalla
nomina ad allievo agente.
3. Gli uffici del Corpo forestale dello Stato procederanno ai
controlli anche a campione sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati. Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerga la
non veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e il suo nominativo sara' segnalato
all'autorita' giudiziaria per le azioni di competenza.
4. Prima dell'inizio del corso il Corpo forestale dello Stato si
riserva la facolta' di accertare il mantenimento dell'idoneita'
fisica degli allievi agenti. Per coloro che non risultino idonei
verra' revocata la nomina ad allievo agente.

                               Art. 9.
 
Corso di formazione e nomina ad agente
 

1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto a
permettere il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria
all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di polizia,
antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio. I
programmi e le modalita' di svolgimento del corso sono fissati con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
2. Per tutto quanto riguarda disciplina ed istruzione, gli allievi
agenti sono soggetti, durante il corso, al regolamento della Scuola
del Corpo forestale dello Stato.
3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai
sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
201, il trattamento economico previsto per gli allievi agenti della
Polizia di Stato.
4. Gli allievi agenti che dichiarino di rinunciare al corso sono
dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con il Corpo
forestale dello Stato.
5. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di
assenza, nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate
all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
6. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono
sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto
del capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non
superano gli esami finali sono dimessi dal corso con cessazione di
ogni rapporto con il Corpo. Gli allievi agenti che superano gli esami
finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale del corso,
agenti del Corpo forestale dello Stato e prestano giuramento.

                              Art. 10.
 
Spese
 

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi della prova d'esame e
degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale e per la
presentazione alla Scuola del Corpo, quelle per il vitto e l'alloggio
in occasione della prova e degli accertamenti stessi, nonche' quelle
per gli accertamenti clinici richiesti ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, sono a carico dei candidati.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti
presso il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale -
Divisione 13, per le finalita' di gestione del concorso e
successivamente saranno trattati per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto d'impiego.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il
Direttore della suddetta Divisione 13.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 9 luglio 2009
Il Capo del Corpo forestale
dello Stato
Patrone

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