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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XVI ciclo.
(Decreto rettorale n. 938).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.47 del 15/6/2001
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:001E5090
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/7/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999,
relativo al regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale del 24 novembre 2000, prot. n. 611,
relativa all'assegnazione, per l'esercizio finanziario 2001, dei
finanziamenti per le borse di studio post-laurea;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria, emanato con decreto rettorale
n. 1193 del 9 settembre 1999, nonche' le successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la proposta avanzata dal collegio dei docenti del dottorato
di ricerca in scienza tecnologia e societa', relativa al rinnovo del
corso di dottorato di ricerca - XVI ciclo, con sede amministrativa
presso questa Universita';
Vista la delibera del nucleo di valutazione interna in data
20 luglio 2000;
Vista la delibera del senato accademico del 23 febbraio 2001 con
la quale viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca XVI ciclo, e la ripartizione delle relative borse;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, prot. n. 2808 del 21 dicembre 2000;
Considerato che la copertura finanziaria per le trenta borse
cofinanziate dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e' assicurata dall'accantonamento residui
sul P.O. 1994/1999;
Vista che la copertura finanziaria di L. 1.677.288.550 quota
disponibile sul bilancio preventivo 2001 proveniente da trasferimenti
MURST;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
al corso di dottorato di ricerca in scienze tecnologie e societa'
dell'Universita' degli studi della Calabria relativi al XVI ciclo.
Per il sopra citato corso di dottorato vengono indicati i posti
complessivi messi a concorso, la durata, il numero delle borse di
studio e le eventuali sedi consorziate. Le borse di studio degli enti
esterni, indicate nel presente bando, saranno disponibili solo dopo
la conclusione degli accordi in atto con gli enti interessati con
l'approvazione e la sottoscrizione delle relative convenzioni.
Scienze tecnologie e societa':
sede amministrativa: Universita' degli studi della Calabria -
Dipartimento di strutture;
posti: 4;
borse cofinanziate F.S.E.: 2;
posti senza borsa: 2;
durata: tre anni.
Campo di ricerca: problematiche attinenti a scienza, tecnologia e
societa' da sviluppare con una comparazione a livello internazionale
su uno dei seguenti temi: comunicazione; organizzazione produttiva e
del lavoro; sviluppo locale e rurale; processi mondiali di sviluppo;
organizzazione sociale per la prevenzione del disagio; migrazioni;
rapporti di genere; ambiente, vita quotidiana.
Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal
successivo art. 5 per la presentazione della domanda di ammissione, i
posti assegnati potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti
che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando. I
posti aggiuntivi saranno in ogni caso assegnati solo in presenza
dell'atto di convenzione stipulato con l'ente finanziatore.
L'eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare
l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso, per un
numero di posti pari all'aumento del numero delle borse.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'accesso ai corsi
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, coloro che
siano in possesso di laurea ovvero titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno fare espressa
richiesta di equipollenza alla laurea del titolo presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione del dottorato al quale intendono
concorrere) nella domanda di partecipazione al concorso e corredare
la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti di dichiarare l'equipollenza, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane secondo le vigenti disposizioni in
materia per gli studenti stranieri.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente, comma 2,
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita
all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
4. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
"con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena di
decadenza, autocertificazione del diploma di laurea entro cinque
giorni dalla data fissata per la prova di ammissione.

                               Art. 3.
 
Titolari di assegni di ricerca
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca. I posti relativi non sono da
ritenersi in sovrannumero rispetto a quelli indicati nell'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 4.
 
Dipendente pubblico
 
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca e'
collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di
dottorato, in aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo'
usufruire del beneficio della borsa di studio. Il periodo di
aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.

                               Art. 5.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo
il modello allegato al presente bando di cui fa parte integrante (non
saranno accolte domande che non riportino tutti i dati richiesti)
corredata da tre etichette adesive, con indicato il domicilio eletto
agli effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita'
degli studi della Calabria - Via Pietro Bucci - edificio
amministrazione - 87036 Arcavacata di Rende (Cosenza), va spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e'
di trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Per il
rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Non saranno prese in
considerazione le domande che perverranno dopo il termine di scadenza
di cui sopra.
3. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza (a macchina o in stampatello) sotto la personale
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato;
c) la cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita o si presume verra'
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
universita' straniera, nonche' la data e il numero del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata equipollente la stessa;
e) l'assegno di ricerca di cui e' titolare;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare le lingue straniere conosciute oltre la lingua
inglese;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza, e/o del recapito.
4. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito e della posta elettronica
da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.

                               Art. 6.
 
Prove di ammissione al corso
 
1. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e
in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza della lingua inglese.
2. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
3. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Universita' degli
studi della Calabria nei locali che verranno indicati con le
modalita' di cui ai commi successivi.
4. Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno,
del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato
agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento
inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova.
5. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta quindici giorni prima della data fissata per la
prova.
La Commissione giudicatrice in sede di prova scritta potra'
proporre ai candidati di derogare al preavviso dei quindici giorni
per la convocazione della prova orale. Tale procedura sara' attuabile
sempreche' tutti i candidati presenti accettino tale deroga tramite
dichiarazione sottoscritta.
6. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta di identita'.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
1. Per il corso di dottorato di ricerca e' nominata dal rettore
un'apposita commissione giudicatrice incaricata della valutazione
comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra i
professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti
nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
2. La commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
5. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova, nonche' all'albo
ufficiale dell'Universita'.
6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 8.
 
Ammissione corsi
 
1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
2. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
4. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca e'
collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di
dottorato, in aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo'
usufruire della borsa di studio.
5. Saranno titolari delle borse di studio i candidati collocati
nella graduatoria di merito in posizione utile e per un numero pari
alle borse finanziate dall'Ateneo o dagli enti esterni.

                               Art. 9.
 
Iscrizione
 
I candidati che avranno superato le prove di concorso, collocati
nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti disponibili,
dovranno presentare o far pervenire alla segreteria studenti
dell'Unical entro il termine di quindici giorni che decorre dal
giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito
i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore per i cittadini italiani, mentre per cittadini stranieri,
autocertificazione del diploma che ha consentito la loro ammissione
alla universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle
universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con indicazione
della relativa votazione;
e) dichiarazione (in carta libera) di una eventuale iscrizione
ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e in caso
affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g) tassa di iscrizione.
I cittadini stranieri devono, inoltre, possedere i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I cittadini italiani e stranieri che intendono fruire della borsa
di studio di cui al successivo art. 11 del presente bando dovranno
inoltre produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione
universitaria, autocertificazione sul reddito personale complessivo
annuo.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del
candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui al successivo art. 10.
Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 
1. Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
I rimanenti idonei, inclusi i beneficiari di assegno di ricerca,
possono partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti
previsti, mediante il pagamento delle tasse e dei contributi.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito annuo
personale complessivo non superiore a quaranta milioni, verra'
conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una
borsa di studio il cui importo e' pari a L. 20.450.000 a lordo degli
oneri previdenziali e assistenziali anche a carico
dell'amministrazione a decorrere dal primo gennaio dell'anno 2000.
3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione
comparativa di merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.
5. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.

                              Art. 11.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Alla fine di ciascun anno gli iscritti al corso di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.
3. Il dottorando che per motivi di lavoro o personali abbandona
il corso durante l'anno di frequenza decade dal dottorato e deve
restituire l'eventuale borsa di studio percepita fino a quel momento
nell'anno in corso.
4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.

                              Art. 12.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Il dottorando e' tenuto al pagamento dei contributi per l'accesso
e la frequenza ai corsi, determinati con decreto rettorale n. 1194
del 9 settembre 1999 dell'Unical, nella misura di L. 1.000.000 per
l'anno accademico 2000-2001. Il contributo di iscrizione per i
dottorandi che usufruiscono della borsa di studio e' fissato in L.
50.000.

                              Art. 13.
 
Modalita' per il conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                              Art. 14.
 
Trattamento dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Calabria, per le finalita' di
gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                              Art. 15.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Arcavacata di Rende, 28 maggio 2001
Il rettore: Latorre

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