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CORTE DEI CONTI

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di diciotto unita'
di personale di area C, posizione economica C1, profilo professionale
di collaboratore (amministrativo), da destinare agli uffici della
Corte dei conti situati nelle sedi regionali del centro-nord Italia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 30/12/2005
Ente:CORTE DEI CONTI
Località:Nazionale
Codice atto:05E08547
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:18
Scadenza:30/1/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL SEGRETARIO GENERALE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20, concernenti
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 con cui e' stato
adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e
successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente
il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, «regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale n. 3/2001;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
non dirigente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 giugno
2003, per il quadriennio normativo 2002-2005 nonche' tutti i
contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente
sottoscritti;
Visto l'Accordo sui profili professionali della Corte dei conti,
sottoscritto in data 10 luglio 2003, ai sensi dell'art. 13, comma 5,
del CCNL del 16 luglio 1999;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare
l'art. 13, comma 5, nella parte in cui prevede che una quota
percentuale non inferiore al 20 per cento della dotazione organica
del personale delle carriere dirigenziale e direttiva in servizio
presso la Corte dei conti sia riservata ai laureati in discipline
economiche o statistiche o attuariali;
Visto il decreto 5 maggio 2004 del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la funzione
pubblica concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL)
secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree
specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria 2005;
Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 8/DP/05
del 28 aprile 2005 con il quale si stabilisce la dotazione organica
del personale amministrativo della Corte stessa ai sensi dell'art. 1,
comma 93 della legge n. 311/2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2005 di autorizzazione a bandire un concorso pubblico per
esami a 18 posti di personale di area C, posizione economica C1;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione
e riassetto normativo per l'anno 2005;
Vista la nota in data 20 dicembre 2005 da parte del Dipartimento
della funzione pubblica con la quale ha comunicato l'inesistenza di
personale in disponibilita' da ricollocare nel ruolo del personale
amministrativo della Corte dei conti, cosi' come previsto
dall'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico per esami
a diciotto posti di personale di area C, posizione economica C1,
profilo professionale di collaboratore (amministrativo) da destinare
agli uffici regionali della Corte dei conti situate nelle aree
centro-nord Italia;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di diciotto unita' di personale di area C, posizione
economica C1, profilo professionale di collaboratore (amministrativo)
da destinare agli uffici della Corte dei conti nelle sedi regionali
del centro-nord Italia.
2. Il 20% dei posti messi a concorso e' riservato ai candidati
laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.
3. L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso sara'
subordinata all'autorizzazione da parte del Dipartimento della
funzione pubblica, cosi' come previsto dalla vigente normativa.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro
anni in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio,
scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche ed attuariali
e scienze statistiche e demografiche, discipline economiche e
sociali; economia aziendale; economia delle amministrazioni pubbliche
e delle istituzioni internazionali; economia politica; scienze
economiche; scienze economiche e bancarie; scienze economiche e
sociali ovvero lauree specialistiche (LM/LS) equipollenti cosi' come
previsto dal decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 5 maggio 2004. Sono esclusi
altri diplomi di laurea equipollenti.
I candidati in possesso di laurea specialistica, di laurea o di
altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un
Paese dell'Unione europea, possono essere ammessi a partecipare alle
prove concorsuali purche' i suddetti titoli siano stati equiparati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
d) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
e) di essere immune da eventuali condanne penali riportate
(anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono
giudiziale) e da procedimenti penali eventualmente pendenti a carico
dell'interessato;
f) i candidati in possesso di titoli di riserva, precedenza o
preferenza, secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita
dichiarazione specificando il titolo che dia diritto a tali benefici,
posseduto alla data di scadenza del termine utile della presentazione
delle domande.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito, l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei suddetti requisiti nonche' delle eventuali cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

                               Art. 3.
 
Termini per il possesso dei requisiti e motivi di esclusione
 
1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
2. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare il possesso di tutti i
requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con
provvedimento motivato.
4. Tutti i candidati vengono ammessi a partecipare alle prove
concorsuali con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti.
5. Qualora le prove d'esame venissero precedute da un test di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'amministrazione
procedera' alla verifica della validita' dei requisiti prescritti
solo dopo lo svolgimento del test preselettivo e limitatamente ai
candidati che l'abbiano superato.

                               Art. 4.
 
Termine per la presentazione delle domande
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta
semplice, debbono essere indirizzate alla Corte dei conti -
Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del personale,
via A. Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro e non oltre il termine di
trenta giorni successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. La domanda puo' anche essere presentata entro il termine di
cui al comma precedente, direttamente al Segretariato generale della
Corte dei conti - Ufficio dei protocolli, situato in via Baiamonti,
25 - 00195 Roma - dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 12.
Dell'avvenuta consegna a mano della domanda verra' rilasciata
apposita ricevuta.
3. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente comma.
4. La data di presentazione delle domande e dei documenti e'
stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale al
momento della consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti
spediti a mezzo raccomandata, per i quali fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato o da mancata o da tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

                               Art. 5.
 
Contenuti e modalita'
 
1. La domanda di ammissione deve essere compilata utilizzando lo
schema prestampato allegato al bando di cui e' parte integrante
(allegato A). L'eventuale redazione della domanda in carta libera,
dovra' essere effettuata riportando con scrittura dattilografica o in
stampatello l'intero contenuto del predetto schema. Il bando e'
disponibile anche sul sito Internet della Corte dei conti: www.corte
conti.it/Cittadini-/Concorsi/index.asp
> 2. La firma in calce alla domanda e' esente dall'autentica, ai
sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000.
3. Non si terra' conto delle domande che non contengano tutte le
indicazioni contenute nel precedente art. 2 e riportate nello schema
allegato al bando.
4. Non si terra', altresi', conto delle domande non firmate dal
candidato o presentate oltre il termine di cui all'art. 4, primo
comma.
5. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il
possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
6. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati cosi' come
previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000;
7. Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della
normativa vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'.
8. Tutti i candidati al concorso sono tenuti a dichiarare nella
domanda di partecipazione il diploma di laurea posseduto,
precisandone la data del conseguimento e l'Universita' presso la
quale e' stato conseguito.
9. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
di partecipazione la propria condizione e specificare l'ausilio e i
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle
prove. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati
riconosciuti disabili mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla
legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla
struttura pubblica competente.
10 Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale
i candidati possono prendere contatto con il segretariato generale -
ufficio accessi e mobilita' del personale, dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 10 alle ore 12 (tel. 0638761).

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento ed integrata, ove occorra, da membri esperti nelle
materie d'esame.
2. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un
colloquio interdisciplinare e saranno diretti ad accertare il
possesso di una adeguata cultura statistica ed economica di base ed a
valutare la maturita' di pensiero e la capacita' di giudizio del
candidato.
2. Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande
elevato, le prove d'esame potranno essere precedute da una prova
preselettiva, che consistera' in una serie di domande a risposta
multipla su argomenti di cultura generale nonche' sulle stesse
materie oggetto delle prove scritte.
3. Per l'espletamento della prova preselettiva, da effettuarsi
con l'ausilio di sistemi computerizzati, l'Amministrazione potra'
avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. In tale eventualita', saranno ammessi alle prove scritte i
candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati
nella relativa graduatoria entro i primi 300 posti. I candidati
classificatisi al trecentesimo posto con pari punteggio verranno
tutti ammessi alle prove scritte.
5. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 28 aprile 2006 verra' dato avviso
della sede e della data di svolgimento della eventuale prova
preselettiva e/o delle prove scritte. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno
inoltrato domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 8.
 
Prove scritte ed orali
 
1. Le due prove scritte, la cui durata sara' stabilita dalla
commissione esaminatrice, riguarderanno le seguenti materie:
a) economia politica
b) politica economica
c) statistica economica
d) scienza delle finanze e diritto finanziario.
2. La prima prova scritta consistera' in un tema relativo alle
materie di cui al comma precedente.
3. La seconda prova vertera' su una serie di quesiti a risposta
sintetica, anche a carattere teorico-pratico, sulle materie di cui al
comma 1.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30.
5. La prova orale vertera', oltre che sulle materie oggetto delle
due prove scritte, anche su istituzioni di diritto pubblico;
statistica aziendale; legislazione sulla Corte dei conti; elementi di
base di informatica, utilizzo di Internet e della posta elettronica;
conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.
6. La prova orale si intendera' superata se i candidati avranno
ottenuto la votazione di almeno 21/30.
7. La votazione complessiva sara' data dalla somma dei voti
ottenuti nelle due prove scritte e nella prova orale.
8. Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno
portare con se' telefoni cellulari, palmari, libri, periodici,
giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne'
potranno portare borse o simili, contenenti pubblicazioni del genere,
che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle
prove al personale di sorveglianza, il quale provvedera' a
restituirli al termine delle stesse, senza, assunzione di alcuna
responsabilita'.
9. I candidati potranno consultare soltanto i dizionari ed i
testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione
esaminatrice.
10. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo ne' utilizzare telefoni cellulari,
pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami.
11. L'assenza dalla eventuale prova preselettiva e dalle altre
prove scritte comportera' l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia
la causa.
12. I candidati che, a seguito della preselezione, saranno
ammessi alle successive prove concorsuali, saranno informati a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno venti giorni di
anticipo dal giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse.
13. Ai candidati ammessi alla prova orale sara', altresi',
comunicato il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la data
e il luogo di svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di
quello in cui dovranno sostenerlo.

                               Art. 9.
 
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e
pubblicazione della graduatoria
 
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sommando il punteggio riportato nelle
prove scritte e nella prova orale, con l'indicazione della
valutazione complessiva delle prove di esame conseguita da ciascun
candidato.
2. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di riserva, precedenza e preferenza,
dovranno far pervenire alla Corte dei conti - ufficio accessi e
mobilita' del personale, via Antonio Baiamonti, 25 - 00195 Roma entro
il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui i medesimi sono venuti a conoscenza
mediante apposita comunicazione a pena di decadenza dal relativo
beneficio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei
predetti titoli, gia' indicati nella domanda di partecipazione al
concorso, o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa
vigente.
3. Dai documenti predetti dovra' risultare il possesso dei titoli
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
4. A parita' di punteggio saranno applicate le preferenze
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' approvata la graduatoria finale e verranno
dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione all'impiego.
6. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
7. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il
termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto
all'amministrazione per eventuali errori od omissioni.
8. La data di pubblicazione di detto avviso costituira' il
termine di decorrenza per eventuali impugnative.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti e nomina dei vincitori
 
1. I candidati dichiarati vincitori, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini
dell'assunzione stessa, a pena di decadenza, sono invitati a
presentare o inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento
alla Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e
mobilita' del personale, via Antonio Baiamonti, 25 - 00195 Roma,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte
dell'amministrazione, i seguenti documenti:
a) originale del titolo di studio prescritto dal precedente
art. 2, lettera c), del presente bando o copia autentica nei modi
previsti di legge;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) godimento dei diritti politici;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) certificato medico completo dei dati anagrafici, rilasciato
dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare, dal quale risulti che l'aspirante e' fisicamente
idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al
quale concorre. Il certificato medico che presenteranno i candidati
mutilati o invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi
civili, invalidi del lavoro ed assimilati, deve essere rilasciato
dalla competente azienda sanitaria locale. Qualora il candidato sia
affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico
deve indicare se tale imperfezione sia di pregiudizio allo
svolgimento del servizio.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
g) dichiarazione con la quale il candidato afferma sotto la sua
responsabilita' di non avere altro rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato con altra amministrazione pubblica o
privata, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario, unitamente ai documenti
deve essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione;
h) codice fiscale.
2. I documenti di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma
precedente debbono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella in cui il concorrente riceva l'invito a produrli.
3. I documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare,
altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza
italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di
scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al
concorso.
4. I suddetti documenti debbono essere conformi alle prescrizioni
delle norme sul bollo.
5. I candidati che siano dipendenti civili di ruolo di pubbliche
amministrazioni sono tenuti a presentare i documenti di cui alle
lettere a), f) del presente articolo, nonche' copia integrale dello
stato di servizio civile aggiornato e dichiarazione di opzione per il
nuovo impiego.
6. L'amministrazione, qualora il concorrente non presenti la
documentazione richiesta entro i prescritti trenta giorni,
comunichera' all'interessato che non procedera' alla stipula del
contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 14, comma 5 del
contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data
16 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. I vincitori assunti, salva la possibilita' di trasferimenti
d'ufficio, nei casi previsti dalla legge, dovranno permanere nella
sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
8. Nel caso in cui i vincitori, assunti in prova, non si
presentino, sebbene regolarmente invitati, per la stipula del
contratto, nel giorno fissato, senza giustificato motivo, saranno
dichiarati decaduti con comunicazione scritta da parte
dell'Amministrazione.

                              Art. 11.
 
Accesso agli atti del concorso
 
1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' disciplinato dal regolamento della Corte dei conti, approvato con
deliberazione del 17 luglio 1996 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1996 e successive
modificazioni ed integrazioni.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso: Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e
mobilita' del personale, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
3. Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso relativamente alla posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 196/2003 tra i quali figura quello dell'accesso ai
dati che lo riguardano, nonche' quello del diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alle legge ed il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi illegittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita'
del personale.

                              Art. 13.
 
Norme di salvaguardia
 
1. Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale,
sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse
troveranno immediata applicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3, nel
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e
successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri e
nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il presente decreto verra' trasmesso al competente Servizio
del bilancio della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 23 dicembre 2005
Todaro Marescotti

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