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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi per l'ammissione di milleduecentonovantanove giovani ai
corsi allievi ufficiali di complemento per il conseguimento della
nomina a sottotenente di complemento nelle armi e corpi dell'Esercito
e nell'Arma dei carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 3/8/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E6890
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/6/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
del'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n.
62, che approva il regolamento concernente i criteri e le modalita'
per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonche', la durata
dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e
successive modificazioni;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
Vista la legge 3 maggio 1989, n. 167, concernente il
riconoscimento della laurea in odontoiatria ai fini dell'ammissione
ai corsi allievi ufficiali di complemento dei Corpi sanitari
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha
ridotto a quattordici mesi la ferma di leva per gli ufficiali di
complemento;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n.
188, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2001 partecipazione di
personale femminile ai concorsi per l'ammissione ai corsi per allievi
ufficiali di complemento dell'Esercito;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata
legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con
annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in
particolare l'art. 34;
Tenuto conto che in attesa dell'emanazione del decreto del
Ministro della difesa di cui all'art. 34, comma 2, del sopracitato
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, che ne disciplinera' le
modalita' di reclutamento, e' necessario continuare a prevedere che
gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri vengano tratti
dai giovani ammessi alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di
complemento dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione di
milleduecentonovantanove giovani ai sottonotati corsi allievi
ufficiali di complemento (AUC) per il conseguimento della nomina a
sottotenente di complemento delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, con
il numero di posti e con le date di inizio a fianco di ciascun corso
indicati:
a) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, Arma dei trasporti e materiali, Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito (AUC Armi varie) e
Arma dei carabinieri:
(1) 186o corso: centonovantaquattro posti, di cui
cinquantacinque nell'Arma dei carabinieri - incorporazione 9 gennaio
2002;
(2) 187o corso: centonovantaquattro posti, di cui
cinquantacinque nell'Arma dei carabinieri - incorporazione 3 aprile
2002;
(3) 188o corso centonovantaquattro posti, di cui
cinquantacinque nell'Arma dei carabinieri - incorporazione 3 luglio
2002;
(4) 189o corso: centonovantaquattro posti, di cui
cinquantacinque nell'Arma dei carabinieri - incorporazione 2 ottobre
2002;
b) Corpo degli ingegneri dell'Esercito (AUC Corpo ingegneri):
(1) 110o corso: quaranta posti - incorporazione 9 gennaio
2002;
(2) 111o corso: quaranta posti - incorporazione 3 aprile
2002;
(3) 112o corso: quaranta posti - incorporazione 3 luglio
2002;
(4) 113o corso: quaranta posti - incorporazione 2 ottobre
2002.
Il numero dei giovani da ammettere a ciascun corso e' ripartito
in base al possesso dei diplomi di laurea sottoindicati, ovvero di
quelli corrispondenti indicati al successivo art. 2, comma 1, lettera
e) (2):
 
=====================================================================
|110° corso|111° corso|112° corso|113° corso
=====================================================================
ingegneria chimica | 2 | 2 | 2 | 1
---------------------------------------------------------------------
ingegneria civile | 3 | 3 | 2 | 2
---------------------------------------------------------------------
ingegneria edile | 1 | 1 | - | 1
---------------------------------------------------------------------
ingegneria elettronica | 10 | 11 | 11 | 11
---------------------------------------------------------------------
ingegneria elettrica | 2 | 1 | 2 | 2
---------------------------------------------------------------------
ingegneria meccanica | 12 | 12 | 12 | 12
---------------------------------------------------------------------
ingegneria informatica | 4 | 4 | 4 | 4
---------------------------------------------------------------------
ingegneria aeronautica | 1 | 1 | 1 | 1
---------------------------------------------------------------------
ingegneria nucleare | 1 | 1 | 1 | 1
---------------------------------------------------------------------
chimica e chimica | | | |
industriale | 1 | 1 | 1 | 1
---------------------------------------------------------------------
fisica | 1 | 1 | 2 | 2
---------------------------------------------------------------------
matematica | 1 | 1 | 1 | 1
---------------------------------------------------------------------
scienze dell'informazione| 1 | 1 | 1 | 1
---------------------------------------------------------------------
Totale ..... | 40 | 40 | 40 | 40
 
c) Corpo sanitario dell'Esercito (medici, odontoiatri,
chimici-farmacisti e veterinari) (AUC Corpo sanitario):
(1) 139o corso - posti: novantasette medici, dieci
odontoiatri, tre chimici-farmacisti e undici veterinari -
incorporazione 9 gennaio 2002;
(2) 140o corso - posti: novantasette medici, dieci
odontoiatri, tre chimici-farmacisti e undici veterinari -
incorporazione 22 maggio 2002;
(3) 141o corso - posti novantasette medici, dieci
odontoiatri, tre chimici-farmacisti e undici veterinari -
incorporazione 2 ottobre 2002.
2. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso e la
ripartizione per Armi/Corpo e specialita' nonche' per titolo di
studio posseduto di cui al comma precedente potranno subire
modificazioni fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli
ufficiali di complemento.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 11
febbraio 1988, n. 62, citato nelle premesse, il Ministero della
difesa ha facolta' di sopprimere qualsiasi corso indetto con il
presente decreto e di trasferire giovani da un corso all'altro.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Potranno concorrere a domanda per l'ammissione ai corsi AUC di
cui al presente decreto i giovani non ancora sottoposti alla visita
di leva, i militari in congedo illimitato provvisorio, i militari
alle armi e, ad eccezione dei concorrenti per l'ammissione ai corsi
nel Corpo sanitario, i militari che abbiano gia' soddisfatto agli
obblighi di leva o che si trovino, comunque, in congedo illimitato e
che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) 1) per i corsi AUC Armi varie:
c) 1) compiano il 18o anno d'eta' alla data di prevista
incorporazione del corso, e non abbiano compiuto il 37o alla data del
31 dicembre 2002, se aspiranti al 186o, 187o e 188o corso, ovvero
alla data del 31 dicembre 2003, se aspiranti al 189o corso;
c) 2) per i corsi AUC Corpo ingegneri e Corpo sanitario:
c) 1) non abbiano compiuto il 37o anno di eta' alla data del 31
dicembre 2002;
d) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del
genitore esercente legittimamente l'esclusiva podesta' o del tutore,
a partecipare al presente concorso (modello di atto di assenso in
allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto);
e) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i corsi AUC Armi varie:
1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
conseguito a seguito della frequenza di un corso di studi
quadriennale o quinquennale, o titolo di studio superiore (inclusi i
diplomi di laurea previsti per la partecipazione ai corsi AUC del
Corpo sanitario dell'Esercito indipendentemente dalla possibilita'
per i giovani che ne siano in possesso di concorrere anche per
l'ammissione a tali corsi).
2) per i corsi AUC Corpo ingegneri:
2) diploma di laurea in ingegneria chimica o ingegneria delle
tecnologie industriali (ad indirizzo chimico); ingegneria civile o
ingegneria idraulica o ingegneria per l'ambiente ed il territorio o
ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione
territoriale o ingegneria mineraria; ingegneria edile o architettura,
ingegneria elettronica o ingegneria delle telecomunicazioni o
ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo elettronico);
ingegneria elettrica o elettrotecnica o ingegneria delle tecnologie
industriali (ad indirizzo elettrico); ingegneria meccanica o
ingegneria dei materiali o ingegneria delle tecnologie industriali
(ad indirizzo meccanico) o ingegneria gestionale; ingegneria
informatica; ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale;
ingegneria nucleare; chimica o chimica industriale; fisica;
matematica; scienze dell'informazione.
Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di
laurea riconosciuti equipollenti, ai sensi della vigente normativa, a
quelli suindicati. A tal fine i candidati dovranno presentare,
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una
dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica o
dall'universita' di appartenenza, ovvero dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante gli estremi del
provvedimento di equipollenza;
2) per i corsi AUC Corpo sanitario:
2) a) diploma di laurea in:
2) a) medicina e chirurgia per i medici;
2) a) odontoiatria per gli odontoiatri;
2) a) farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, per i
farmacisti;
2) a) medicina veterinaria per i veterinari;
2) b) diploma di abilitazione all'esercizio della
professione, rispettivamente, di medico chirurgo, odontoiatra,
farmacista o veterinario. Detto diploma potra' essere conseguito al
piu' tardi entro la data di prevista incorporazione del corso cui si
partecipa. In tal caso, copia del certificato attestante l'avvenuto
conseguimento dell'abilitazione ovvero la relativa dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del gia' citato 28
dicembre 2000, n. 445, dovranno pervenire a mezzo fax (numero
06/4827347) entro la predetta data o essere consegnati personalmente
alla Direzione generale per il personale militare I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali 3a Sezione - Via XX Settembre, 123/A
- 00187 Roma.
L'accertamento della validita' dei titoli di studio ai fini della
partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUC e' demandato
ai comandi di Distretto militare di residenza (ai comandi di corpo
per i militari alle armi). Detti comandi sono autorizzati, tenendone
informata la Direzione generale per il personale militare, a non
accogliere le domande - che dovranno comunque essere custodite agli
atti - di concorrenti che risultino non in possesso di alcuno dei
titoli di studio previsti.
In caso di dubbio sulla validita' di tali titoli, le domande
dovranno essere accettate con riserva, in attesa delle decisioni che
adottera' la Direzione generale per il personale militare, la quale
dovra' essere immediatamente interpellata in merito.
I titoli di studio conseguiti all'estero, compresi quelli degli
istituti pontifici, sono considerati validi ai fini dell'ammissione
ai corsi AUC se riconosciuti equipollenti ai titoli conseguiti in
Italia.
Al riguardo, competente a pronunciarsi e' esclusivamente la
Direzione generale per il personale militare alla quale i titoli
dovranno essere in ogni caso inviati, dopo che gli interessati
abbiano direttamente provveduto a farli autenticare ed a farvi
apporre, da parte delle autorita' diplomatiche o consolari italiane
del luogo ove sono stati conseguiti, una dichiarazione che specifichi
se si tratti di titoli di studio universitari, oppure di titoli che
consentono l'accesso ad una facolta' universitaria nello Stato estero
che li ha rilasciati;
f) non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile"ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
g) non siano gia' stati giudicati non idonei in sede di
selezione fisio-psico-attitudinale prescritta per l'ammissione ad uno
dei precedenti corsi AUC dell'Esercito.
Qualora gli interessati ritengano che le cause della non
idoneita' psico-fisica siano state rimosse, gli stessi, previa
presentazione di idonea certificazione medica rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, possono richiedere al Distretto
militare di appartenenza di essere sottoposti a nuovi accertamenti
sanitari presso le competenti commissioni mediche di seconda istanza
allo scopo di ottenere la ridefinizione del proprio profilo
sanitario. Nel caso in cui tali accertamenti confermino quanto
certificato dalla struttura sanitaria pubblica, gli interessati
potranno produrre nuova domanda, opportunamente documentata, per
essere ammessi a partecipare di partecipazione ad un concorso per
l'ammissione ad un successivo corso AUC.
2. Non potranno essere ammessi a concorrere per l'ammissione ai
corsi A.U.C. di cui al presente decreto e, pertanto, i distretti
militari sono autorizzati a non accogliere eventuali domande - che
dovranno comunque essere custodite agli atti - prodotte dai giovani
che:
a) non siano in possesso dei requisiti richiesti al precedente
comma 1;
b) siano stati dispensati dalla chiamata alle armi per essersi
trovati in particolari condizioni previste dalle disposizioni in
vigore, a meno che rinuncino espressamente al beneficio concesso,
rilasciando apposita dichiarazione di rinuncia che formera' oggetto
di variazione matricolare.
Gli aspiranti definitivamente non ammessi o che rinuncino alla
frequenza dei corsi AUC permangono nel godimento dei benefici
spettanti ai sensi della normativa regolatrice (ritardo, rinvio,
ecc.);
c) abbiano gia' conseguito l'inidoneita' alla nomina a
sottotenente di complemento in uno dei precedenti corsi AUC
dell'Esercito;
d) abbiano gia' soddisfatto agli obblighi di leva, o si
trovano, comunque, in congedo illimitato (solo se partecipanti al
concorso per il Corpo sanitario);
e) abbiano potuto ottenere per due volte, anche non consecutive
l'ammissione ai corsi AUC dello stesso tipo di quello per il quale
concorrono, per essersi classificati in posizione non utile nella
relativa graduatoria di ammissione;
f) abbiano gia' ottenuto di recedere per due volte, anche non
consecutive, dalla domanda di ammissione ai corsi AUC dello stesso
tipo di quello per il quale concorrono, salvo casi di eccezionale
gravita' che dovranno essere segnalati dai Comandi di Regione
militare alla Direzione generale per il personale militare per le
decisioni in merito;
g) abbiano riportato coefficiente "4" in una delle
caratteristiche somato-funzionali in sede di visita medica quali
militari di truppa, e non siano stati riformati.
3. Ai fini dell'esclusione dalla partecipazione ai concorsi per
l'ammissione ai corsi AUC i motivi di cui alle lettere e) ed f) del
precedente, comma 2, si cumulano fra loro.
4. Ai fini dell'ammissione alla frequenza dei corsi allievi
ufficiali di complemento i concorrenti dovranno essere riconosciuti
in possesso dei requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinale
prevista dalla normativa vigente citata nelle premesse, da accertarsi
con le modalita' di cui al successivo art. 5;
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi dei
vincitori, nonche' la nomina a sottotenente di complemento di cui al
successivo art. 7, sono inoltre subordinate all'accertamento anche
postumo del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti
per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
6. I requisiti di partecipazione, salvo quelli relativi all'eta'
ed al possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di cui, rispettivamente, al precedente, comma 1, lettere
c) ed e) (3) (b), devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di ammissione, indicato per
ciascun concorso nel successivo art. 3. Detti requisiti, nonche'
quelli di cui ai precedenti commi 4 e 5, devono inoltre essere
mantenuti sino all'ammissione al corso, per la durata dello stesso e
fino alla nomina a sottotenente di complemento.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato in
allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto,
integrato per i soli concorrenti minorenni dall'atto di assenso
riportato nel gia' citato allegato "C";
b) firmata per esteso dal candidato. La mancata sottoscrizione
della domanda determinera' il non accoglimento della medesima;
c) presentata:
1) dal personale non alle armi:
1) personalmente ovvero spedita, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'ufficio reclutamento del Distretto
militare di residenza - a pena di decadenza - nei periodi appresso
indicati:
1) a) per i corsi AUC Armi varie:
1) a) 186o corso entro il 30 agosto 2001;
1) a) 187o corso dal 31 agosto al 2 ottobre 2001;
1) a) 188o corso dal 3 ottobre 2001 al 4 gennaio 2002;
1) a) 189o corso dal 5 gennaio al 30 marzo 2002;
1) b) per i corsi AUC Corpo ingegneri:
1) a) 110o corso entro il 28 settembre 2001;
1) a) 111o corso dal 29 settembre al 4 dicembre 2001;
1) a) 112o corso dal 5 dicembre 2001 al 2 marzo 2002;
1) a) 113o corso dal 4 marzo al 4 giugno 2002;
1) c) per i corsi AUC Corpo sanitario:
1) c) 139o corso entro il 21 settembre 2001;
1) c) 140o corso dal 22 settembre al 20 dicembre 2001;
1) c) 141o corso dal 21 dicembre 2001 al 27 aprile 2002.
2) dal personale alle armi:
1) direttamente, entro i medesimi termini sopra indicati - a
pena di decadenza - al Reparto/Ente di appartenenza che, dopo averla
vistata, ne curera' l'immediato inoltro al Comando leva, reclutamento
e mobilitazione della Regione Militare territorialmente competente.
In tal caso la data di presentazione sara' attestata dalla
dichiarazione del suddetto Reparto/Ente di appartenenza.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata fara' fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
I candidati residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro i termini sopra indicati, anche tramite l'autorita' diplomatica
o consolare che ne curera' l'immediato inoltro al Comando leva,
reclutamento e mobilitazione della regione militare territorialmente
competente.
2. Nella suddetta domanda il candidato, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) il concorso cui intende partecipare;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
c) la residenza (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico);
d) il recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E 'fatto
obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al distretto
militare presso il quale e' stata presentata la domanda, ogni
variazione del predetto recapito. E 'fatto, altresi', obbligo ai
concorrenti che venissero incorporati per l'assolvimento degli
obblighi di leva successivamente alla presentazione della domanda, di
comunicare al predetto distretto militare il reparto/ente presso il
quale siano stati destinati a prestare servizio, nonche' ogni
variazione, anche temporanea, della sede di servizio;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi di leva;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
h) il titolo di studio posseduto con il relativo punteggio, con
l'indicazione dell'istituto scolastico/universitario presso il quale
il medesimo e' stato conseguito.
Il concorrente per i corsi AUC armi varie che intenda far valere,
oltre al diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto,
eventuali esami universitari superati dovra' rilasciare apposita
dichiarazione sostitutiva, come da modello in allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto, indicante
l'elencazione degli esami universitari sostenuti con relativa data,
voto, facolta' ed indirizzo dell'universita' frequentata;
i) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione (solo se concorrente per i corsi del Corpo sanitario). Il
concorrente che all'atto della presentazione della domanda non avesse
ancora conseguito detto diploma, dovra' rilasciare apposita
dichiarazione, come da modello riportato nel gia' citato allegato B,
circa la data sotto la quale presume di conseguire detto diploma e di
essere a conoscenza che il mancato o tardivo conseguimento del
diploma medesimo nonche' la mancata o tardiva comunicazione del suo
conseguimento non consentiranno l'ammissione al corso;
j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. (In caso
contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato).
Di impegnarsi, altresi', a comunicare alla direzione generale per
il personale militare I Reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- 3a sezione - Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, qualsiasi
variazione della propria posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
l) l'esito della visita di leva, se gia' effettuata, ed il
profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di
congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita
medesima;
m) il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza;
n) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva; se
militare in servizio, la data di incorporazione, il grado rivestito,
la forza armata/corpo armato di appartenenza, la posizione di stato e
l'ente/reparto di appartenenza;
o) se sia o sia stato ammesso a prestare "servizio civile", la
data di inizio e l'ente di servizio;
p) se sia stato dichiarato "obiettore di coscienza";
q) di rinunciare, in caso di esito favorevole del concorso, al
grado rivestito (se militare);
r) di avere/non avere concorso per l'ammissione ad altri corsi
AUC dell'Esercito o di altra forza armata (in caso di partecipazione
specificare a quale concorso abbia partecipato o stia partecipando);
s) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti per
l'arma/corpo di assegnazione;
t) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
3. Gli uffici reclutamento dei distretti militari, per quanto di
competenza, potranno far regolarizzare le domande che, spedite o
presentate nei termini previsti, dovessero risultare formalmente
irregolari o non conformi al modello allegato al presente decreto.
4. Fermo restando quanto previsto per il diploma di abilitazione
professionale di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera e), (3)
(b) per i corsi AUC del Corpo sanitario, eventuali dichiarazioni
sostitutive rilasciate ad integrazione della domanda di
partecipazione al concorso relative a titoli di studio conseguiti e/o
ad esami universitari superati saranno accettate solo se presentate
unitamente alla domanda medesima o, al massimo, entro la data di
scadenza del relativo termine di presentazione.
5. I distretti militari sono autorizzati a non accogliere le
domande dei concorrenti privi dei prescritti requisiti, fornendo
nella relativa comunicazione precisa indicazione del motivo del non
accoglimento. Le domande dei giovani che fruiscono di un periodo di
temporanea inidoneita' fisica devono essere accettate con riserva.
6. La direzione generale per il personale militare provvedera' a
verificare, anche attraverso specifica richiesta alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti, la veridicita' di quanto dichiarato dai
concorrenti vincitori nella domanda di partecipazione e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese a corredo della
medesima.
Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
7. Per i giovani interessati alle chiamate alle armi da
effettuare nel 2001 e nel 2002 le domande di partecipazione ai
concorsi per l'ammissione ai corsi AUC comporteranno, comunque, la
sospensione dell'incorporazione solo se prodotte entro i termini
previsti dai relativi manifesti di chiamata alle armi. Tale
sospensione potra' essere concessa per un solo concorso AUC.

                               Art. 4.
 
Commissioni
 
1. Per lo svolgimento delle operazioni concorsuali opereranno:
a) i gruppi selettori speciali AUC ovvero gli enti che ne
assorbissero le competenze;
b) le commissioni incaricate dello svolgimento degli
accertamenti sanitari;
c) le commissioni per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per la formazione delle graduatorie di
ammissione ai corsi.
2. I gruppi selettori speciali AUC, costituiti con personale
designato dal comandante del Comando leva, reclutamento e
mobilitazione competente, saranno composti da:
capo gruppo;
nucleo selezione psico-attitudinale;
nucleo prove di efficienza fisica.
3. Le commissioni incaricate dello svolgimento delle visite
mediche di cui al precedente, comma 1, lettera b), nominate dal
direttore dell'ospedale militare competente, saranno composte
ciascuna da:
un ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
due ufficiali medici in servizio permanente dei quali uno
potra' essere subalterno, membri.
Dette commissioni si avvarranno del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di specialisti esterni.
4. Le commissioni per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui
al precedente comma 1, lettera c), saranno composte ciascuna:
dal direttore del Comando del servizio sanitario e veterinario
competente, presidente;
da due ufficiali superiori medici in servizio permanente,
membri.
Dette commissioni, i cui membri dovranno essere diversi da quelli
delle commissioni di cui al precedente comma 3, si avvarranno del
supporto di ufficiali medici specialisti della Forza armata o di
specialisti esterni che dovranno essere anche essi diversi da quelli
eventualmente consultati dalle commissioni di cui al precedente comma
3.
5. La commissione per la formazione delle graduatorie di cui al
precedente comma 1, lettera d), nominata dalla direzione generale per
il personale militare con successivo decreto dirigenziale, sara'
composta da:
un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore
a capitano, membri.
Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dall'ufficiale di
grado meno elevato ovvero, a parita' di grado, da quello meno
anziano.

                               Art. 5.
 
Selezione fisio-psico-attitudinale
 
1. La selezione per i concorrenti all'ammissione ai corsi AUC si
effettuera' tenendo conto delle caratteristiche fisiche e
psico-attitudinali e, per gli ammessi, delle capacita' dimostrate
durante la frequenza dei corsi AUC.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali (presumibile durata
per il concorrente: quattro giorni) dovranno essere effettuati, di
massima, entro le seguenti date:
a) per i concorrenti ai corsi AUC armi varie:
a) 186o corso, 16 ottobre 2001;
a) 187o corso, 22 dicembre 2001;
a) 188o corso, 5 aprile 2002;
a) 189o corso, 24 giugno 2002;
b) per i concorrenti ai corsi AUC Corpo ingegneri:
a) 110o corso, 30 ottobre 2001;
a) 111o corso, 10 gennaio 2002;
a) 112o corso, 19 aprile 2002;
a) 113o corso, 8 luglio 2002;
c) per i concorrenti ai corsi AUC Corpo sanitario:
a) 139o corso, 7 novembre 2001;
a) 140o corso, 21 febbraio 2002;
a) 141o corso, 20 giugno 2002.
3. Ciascun concorrente ricevera', a cura del distretto militare
competente, la cartolina-precetto mod. SA/1 colore giallo per il
viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello
prescritto per gli accertamenti sanitari ed altra cartolina per
raggiungere la sede degli accertamenti psico-attitudinali, ove questa
non coincida con quella della visita medica.
Circa l'uso di tale cartolina valgono le disposizioni di cui alle
circolari ministeriali n. 16001/R/19702-24 del 9 aprile 1952 e
n. 1054 del 3 marzo 1994.
I concorrenti dovranno presentarsi nel luogo ed improrogabilmente
nei giorni in esse stabiliti, muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli
accertamenti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi
dal concorso.
Durante il periodo di permanenza presso la sede di effettuazione
degli accertamenti di cui sopra i concorrenti fruiranno di vitto ed
eventualmente di alloggio a carico dell'amministrazione militare,
compatibilmente con le esigenze e/o le possibilita' dell'ente
ospitante.
4. Gli uffici reclutamento dei distretti militari hanno facolta',
compatibilmente con i tempi tecnici di completamento degli
accertamenti di cui al precedente comma 2, di riconvocare i candidati
per i seguenti motivi:
a) effettuazione di esami di Stato, quali quelli di
abilitazione all'esercizio della professione, ovvero esame finale di
laurea;
b) esami universitari;
c) frequenza di corsi universitari e/o di specializzazione
presso istituti o strutture situate all'estero, da cui non e'
assolutamente consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi
corsi;
d) concomitanza delle prove selettive con prove di concorsi
pubblici;
e) ricovero, selezioni durante, presso una struttura sanitaria,
ovvero avere in atto malattie infettive, oppure non essere in
condizioni di potersi muovere dalla propria residenza per grave
impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di incidenti o
delle predette malattie.
Eventuali richieste di riconvocazione per altri motivi
adeguatamente documentati saranno valutate di volta in volta dal
distretto militare.
Gli interessati che si trovino nelle predette condizioni dovranno
inviare al distretto militare apposita richiesta di riconvocazione,
corredata da idonea e completa documentazione probatoria, entro il
giorno di presentazione.
5. I candidati convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare
i seguenti documenti:
a) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
ovvero da struttura sanitaria convenzionata, non anteriore a tre
mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i markers dell'epatite
B e C;
c) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame
strumentale presso organi sanitari militari o strutture pubbliche
entro i tre mesi antecedenti;
d) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera, rilasciato dai medici della Federazione
medico sportiva italiana ovvero dal personale sanitario delle
strutture pubbliche o private convenzionate normativamente previste.
I candidati partecipanti alle selezioni per il Corpo sanitario sono
esentati dalla presentazione di detto certificato di idoneita'.
6. I concorrenti saranno sottoposti, a cura dei gruppi selettori
speciali AUC, di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera a), ai
seguenti accertamenti e prove:
a) batteria di test di personalita';
b) test culturale ad indirizzo matematico;
c) prove di efficienza fisica (da tali prove sono esentati i
concorrenti per il Corpo sanitario), che consisteranno in:
corsa in piano di m 1000 tempo massimo:
corsa in piano di m. 1000 Armi varie: 5',00 ;
corsa in piano di m 1000 Corpo ingegneri: 6',01 ;
trazioni alla sbarra:
corsa in piano di m 1000 minimo n. 2;
salto in lungo:
corsa in piano di m 1000 minimo m 3 (tentativi a
disposizione: 2).
Il concorrente che consegua un risultato inferiore a quello
consentito in tutte e tre le prove sara' giudicato non idoneo ed
escluso dal concorso.
Per le Armi varie ed il Corpo ingegneri i risultati delle prove
di efficienza fisica contribuiranno alla formazione delle graduatorie
di cui al successivo art. 6;
d) accertamenti psico-attitudinali che comprenderanno:
1) batteria di test volti a determinare l'efficienza
intellettuale e culturale;
2) colloquio attitudinale individuale, dal quale sia
possibile ricavare indicazioni sul successivo impiego.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni dell'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
7. I concorrenti che avranno superato le prove di efficienza
fisica e direttamente i concorrenti per il Corpo sanitario saranno
sottoposti, a cura delle commissioni di cui al precedente art. 4,
comma 1, lettera b), ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento
del possesso dell'idoneita' al servizio quali allievi ufficiali di
complemento. Nell'esecuzione di tali accertamenti, che verranno
eseguiti in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita ed a mente delle vigenti direttive, ogni commissione dovra',
per ciascun aspirante, attenersi a quanto richiesto dallo specchio
sanitario contenuto nel fascicolo SA/10 da completare con tutti gli
elementi rilevati obiettivamente o mediante indagini speciali,
nonche' accertare il possesso dei seguenti requisiti fisici
specifici:
a) statura non inferiore a m 1,65;
b) assenza di imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti
normative in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
c) profilo sanitario con coefficiente 1 o 2 in tutte le
caratteristiche somato-funzionali (psiche PS; costituzione CO;
apparato cardiocircolatorio AC; apparato respiratorio AR; apparati
vari AV; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI; vista VS; udito AU), attribuito
secondo le direttive vigenti. Per i soli concorrenti ai corsi A.U.C.
Corpo ingegneri e Corpo sanitario e' compatibile con il giudizio di
idoneita' anche il coefficiente 3 nelle sole caratteristiche
somato-funzionali CO e VS.
8. Dette commissioni, prima di eseguire la visita medica
generale, disporanno per tutti i candidati i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
cardiologo con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine complete con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo);
esame Rx del torace, qualora non venisse esibita la
documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c).
In ogni caso le commissioni potranno eseguire tutte le indagini
ritenute utili per consentire una adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
9. Le commissioni, seduta stante, comunicheranno per iscritto a
ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di complemento
delle Armi varie/Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito (ovvero del Corpo sanitario dell'Esercito ovvero del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito)";
"non idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di
complemento delle Armi varie/Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito (ovvero del Corpo sanitario dell'Esercito
ovvero del Corpo degli ingegneri dell'Esercito)" con indicazione del
motivo.
In entrambi i casi dovra' risultare che il concorrente abbia
effettivamente preso visione dell'altezza rilevata dalla commissione
(in considerazione del piu' elevato limite di statura prescritto per
gli aspiranti sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri).
10. Il giudizio delle commissioni mediche e' definitivo.
Pertanto, i candidati giudicati fisicamente non idonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori eventuali prove di selezione.
11. Tuttavia, potranno essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti sanitari i candidati che, giudicati non idonei,
produrranno motivata istanza, allegando idonea documentazione,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'.
Tale documentata istanza dovra' essere spedita con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano al Comando
del servizio sanitario e veterinario del comando di regione militare
competente per territorio (del Comando del servizio sanitario e
veterinario del comando della capitale, per i giovani selezionati
presso il gruppo selettori speciale AUC di Roma) improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica in cui
il candidato ha riportato giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita' riportato al termine delle visite mediche si intendera'
confermato.
In caso di accoglimento dell'istanza le commissioni di cui al
precedente art. 4, comma 1, lettera c), costituite presso i Comandi
del servizio sanitario e veterinario competenti, acquisiti dal gruppo
selettori i verbali ed i referti delle visite mediche sostenute dai
candidati medesimi, esprimeranno il loro giudizio a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
Gli interessati riceveranno in ogni caso dalle predette
commissioni le relative comunicazioni.
I concorrenti dichiarati non idonei anche negli ulteriori
accertamenti sanitari, o che ad essi abbiano rinunciato, saranno
definitivamente esclusi dal concorso.
12. Decorso il periodo di tempo previsto per l'eventuale
ricezione di istanze di ulteriori accertamenti sanitari ovvero,
qualora necessario, al termine degli accertamenti sanitari stessi i
giovani giudicati non idonei ai corsi AUC saranno trasferiti presso i
reparti osservazione dei competenti ospedali militari per essere
sottoposti a provvedimenti medico-legali quali militari di truppa.
Pertanto:
a) i militari alle armi giudicati fisicamente non idonei per
l'ammissione ai corsi AUC, ma in possesso dell'idoneita' come
militari di truppa, dovranno rimanere in servizio per completare gli
obblighi di leva; i medesimi qualora abbiano ottenuto in sede di
osservazione ospedaliera un provvedimento medico-legale circa
l'idoneita' quali militari di truppa, saranno avviati direttamente
dagli ospedali al proprio domicilio o restituiti ai reparti od enti
di provenienza per le ulteriori incombenze, secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni;
b) i giovani non ancora alle armi, giudicati fisicamente non
idonei, saranno fatti rientrare dagli ospedali alle sedi di
provenienza.
Gli ospedali militari comunicheranno l'esito delle visite mediche
effettuate ai comandi di regione militare interessati.
13. In ogni caso la direzione generale per il personale militare
si riserva la facolta' di far sottoporre i candidati a visita medica
presso il collegio medico legale.
14. Gli aspiranti gia' sottoposti alle prove di selezione
attitudinale per un corso AUC che non sia quello immediatamente
precedente - in tal caso si applicano le disposizioni di cui al
successivo art. 7, comma 3 - non dovranno ripetere le batterie di
test cui al precedente comma 6, ma saranno risottoposti alla visita
medica, alle prove di efficienza fisica (da tali prove sono esentati
i concorrenti per il Corpo sanitario), ed al colloquio attitudinale.
15. L'idoneita' conseguita al termine delle prove di selezione
previste dal presente decreto e' valida esclusivamente per il
reclutamento quale allievo ufficiale di complemento nell'Arma o Corpo
per il quale si concorre; essa costituisce, quando richiesta,
condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'eventuale successiva
immissione nel servizio permanente effettivo o per l'ammissione a
ferme prolungate.

                               Art. 6.
 
Graduatorie generali di merito
 
1. Per ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto i
concorrenti giudicati idonei al termine delle prove concorsuali
saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera d), in una graduatoria generale di merito - che per i
concorsi per l'ammissione ai corsi Corpo ingegneri e Corpo sanitario
sara' distinta, rispettivamente, per titoli di studio e per categorie
- in base alla somma dei punteggi assegnati ad ogni concorrente per i
seguenti elementi:
a) Qualita' fisiche:
(1) profilo sanitario:
psiche (PS);
apparato cardiocircolatorio (AC);
apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV);
apparato visivo (VS);
apparato uditivo (AU);
(2) prove di efficienza fisica (ad esclusione dei concorrenti per
il Corpo sanitario):
corsa in piano di m 1000;
trazioni alla sbarra;
salto in lungo.
Resta fermo quanto gia' previsto nel precedente art. 5, comma 6,
lettera c).
b) Accertamenti psico-attitudinali:
risultati della batteria di test volti a determinare
l'efficienza intellettuale e culturale di cui al precedente art. 5,
comma 6, lettera d) (1);
colloquio individuale di cui al precedente art. 5, comma 6,
lettera d) (2).
c) Titolo di studio:
(1) per i concorrenti ai corsi AUC armi varie:
voto del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
numero degli esami universitari superati;
diploma universitario: durata in anni del corso di studi;
diploma di laurea: durata in anni del corso di studi;
(2) per i concorrenti ai corsi AUC Corpo ingegneri:
durata in anni del corso di studi;
votazione finale;
(3) per i concorrenti ai corsi AUC Corpo sanitario:
voto di laurea;
possesso del diploma di specializzazione, ovvero superamento di
almeno due anni di frequenza del relativo corso.
Titoli di studio posseduti in aggiunta a quello minimo prescritto
per la partecipazione al concorso ed esami universitari eventualmente
sostenuti saranno considerati, ai fini dell'attribuzione di
punteggio, solo qualora indicati, rispettivamente, nella domanda di
partecipazione al concorso o nella dichiarazione sostitutiva di cui
al gia' citato allegato B rilasciata contestualmente alla domanda
medesima o, al massimo, entro il termine di scadenza previsto per la
presentazione della domanda stessa.
2. Le graduatorie generali di ammissione a ciascun corso saranno
approvate dalla direzione generale per il personale militare che
provvedera' all'assegnazione dei concorrenti idonei alle
armi/corpi/specialita' fino alla copertura dei posti disponibili di
cui al precedente art. 1, comma 1, in relazione alle aliquote
stabilite di volta in volta dallo Stato Maggiore dell'Esercito, alle
risultanze della selezione fisio-psico-attitudinale, al titolo di
studio posseduto e, ove possibile, alle preferenze espresse dagli
stessi.
3. Il numero dei giovani da ammettere a ciascuno dei corsi AUC
armi varie di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), potra'
essere maggiorato di una adeguata aliquota per tener conto, corso
durante, delle presumibili perdite, calcolate su basi statistiche e
delle esigenze di selezione. Tale maggiorazione non comportera'
tuttavia alcun aumento del numero dei sottotenenti di complemento da
nominare.
4.a. In ciascuno dei corsi AUC Corpo ingegneri di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), i posti che non potessero
essere ricoperti in tutto o in parte per insufficienza di concorrenti
in possesso di alcuno dei diplomi di laurea richiesti potranno essere
portati in aumento ai posti previsti per concorrenti in possesso di
altro diploma di laurea, secondo l'ordine della graduatoria generale
di merito.
I posti che dovessero ancora risultare non ricoperti potranno
essere assegnati a concorrenti dei corrispondenti corsi AUC armi
varie in possesso del diploma di laurea richiesto, che gradissero
tale assegnazione.
b. I concorrenti che non conseguiranno l'ammissione al corso AUC
Corpo ingegneri per mancanza di posti disponibili potranno essere
inseriti nella graduatoria generale di merito dei corrispondenti
corsi AUC armi varie, sempre che risultino in possesso dei requisiti
previsti per l'ammissione a detti corsi.
A coloro che verranno trasferiti a tali corsi, qualora ammessi,
e' data facolta' di rinunciare per concorrere all'ammissione ad un
successivo corso AUC Corpo ingegneri secondo le modalita' di cui al
successivo art. 7, comma 3.
5. In ciascuno dei corsi AUC Corpo sanitario di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c), i posti eventualmente non ricoperti
dagli odontoiatri saranno devoluti in aumento a quelli disponibili
per i medici, mentre quelli eventualmente non ricoperti dai medici,
dai farmacisti e dai veterinari potranno essere riportati in aumento
a quelli disponibili per le stesse categorie per il corso successivo.
6. Qualora in uno dei concorsi di cui al precedente art. 1,
com-ma 1, alcuni dei posti risultino non ricoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, la direzione generale per il
personale militare ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni
fino al settimo giorno dall'inizio del rispettivo corso con le
modalita' di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5.
7. I posti che in ciascun concorso di cui all'art. 1 del presente
decreto non dovessero essere comunque ricoperti, potranno essere
portati in aumento a quelli del concorso successivo, secondo le
esigenze della Forza armata.
8. In ciascun concorso le graduatorie degli ammessi, approvate
dalla direzione generale per il personale militare, saranno
pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di
tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Copia della graduatoria stessa sara' inoltre
posta in visione presso i distretti militari.
9. Informazioni sugli esiti dei predetti concorsi potranno essere
richieste, non prima di quindici giorni antecedenti la data di
incorporazione prevista per ciascun corso dall'art. 1 del presente
decreto, all'ufficio relazioni con il pubblico della direzione
generale per il personale militare - Palazzo Esercito - via XX
Settembre, 123/A - 00187 Roma - numero 06/4735.5941.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi e svolgimento
 
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 6 saranno ammessi ai corsi con riserva
dell'accertamento, anche postumo, dei requisiti di cui al precedente
art. 2.
2. Gli ammessi riceveranno la cartolina precetto per il
raggiungimento della scuola di assegnazione da parte dei competenti
distretti militari e dovranno presentarsi il giorno indicato in detta
cartolina precetto, pena l'esclusione dal corso, muniti di carta
d'identita' in corso di validita', al fine di consentire
all'amministrazione di effettuare con immediatezza parte
dell'attivita' di verifica di cui al precedente art. 3, comma 5.
In caso di impossibilita' di presentazione, per uno dei motivi
gia' indicati nel precedente art. 5, comma 4, e riconosciuto valido
dal distretto militare competente, essi potranno ottenere un
differimento della data di presentazione che, comunque, non potra'
superare i sette giorni, purche' ne sia data notizia entro il giorno
stesso di presentazione.
3.a. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 6, comma
4, lettera b), i giovani concorrenti per la prima volta per
l'ammissione ad un corso AUC, risultati idonei ma non ammessi al
corso stesso:
(1) riceveranno dal distretto militare una comunicazione con
cui verranno avvertiti di potersi avvalere della facolta' di essere
rinviati a concorrere per il corso successivo senza essere sottoposti
a nuovi accertamenti fisio-psico-attitudinali, purche' lo richiedano
al distretto medesimo, entro trenta giorni dalla data di prevista
incorporazione del corso cui non sono stati ammessi. In tal caso essi
saranno inseriti nella graduatoria di merito con il punteggio loro
attribuito nel concorso precedente;
(2) qualora intendessero far valere un ulteriore titolo di
studio conseguito o altri esami universitari superati, dovranno
rilasciare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello
riportato nel piu' volte citato allegato B al presente decreto,
contestualmente alla richiesta di cui al precedente numero (1). In
tal caso il punteggio attribuito nel concorso precedente verra'
incrementato con quello attribuito a tali ulteriori titoli. Eventuali
istanze o dichiarazioni allo scopo presentate ai distretti militari
oltre il termine di cui al precedente numero (1) non saranno accolte.
b. I giovani che si siano avvalsi della facolta' di essere
rinviati al corso successivo, qualora non utilmente collocati nella
graduatoria di merito e pertanto non ammessi a detto corso, non
riceveranno alcuna comunicazione da parte del distretto militare e
rimarranno a disposizione del Ministero della difesa per l'eventuale
assolvimento degli obblighi di leva.
4. I sottufficiali ed i graduati di truppa, qualora ammessi ai
corsi, dovranno rinunziare per iscritto al proprio grado. Essi
saranno, pero', ripristinati nel grado precedentemente rivestito,
qualora vengano dimessi dai corsi ovvero non conseguano per un motivo
qualsiasi la nomina a sottotenente di complemento.
5.a. All'atto della presentazione alle scuole gli ammessi saranno
sottoposti a visita dal dirigente del servizio sanitario delle scuole
stesse, al fine di accertare la persistenza dell'idoneita' fisica
precedentemente riconosciuta. In tali accertamenti non dovranno
essere prese in esame, ai fini dell'idoneita', imperfezioni fisiche
gia' valutate dai sanitari che ebbero a pronunciarsi precedentemente.
b. Nei casi in cui le suddette imperfezioni si ritenessero
aggravate o fossero insorti fatti morbosi nuovi, si seguira'
l'ordinaria procedura dell'osservazione ospedaliera, segnalando il
caso al competente Comando del servizio sanitario e veterinario per
l'azione di controllo ad esso normalmente devoluta.
c. Gli ammessi potranno presentare, allo scopo di evitare
iperimmunizzazioni, una certificazione del proprio pregresso stato
vaccinale rilasciata dai soggetti sottoindicati:
anagrafi vaccinali presso i comuni di residenza per:
tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero
della sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17
febbraio 1997) per: febbre gialla;
medico vaccinatore per:
morbillo, parotite, rosolia, epatite A, tifo addominale,
meningite meningococcica e tutte le altre vaccinazioni non
obbligatorie. Tale certificazione dovra' essere compilata su carta
intestata, contenere le generalita' complete del vaccinato, la data
di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed il nome commerciale
del prodotto impiegato ed essere firmata in calce dal medico.
6.a. I corsi per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni e Corpo di amministrazione e di commissariato
avranno una durata non inferiore a 21 settimane, salvo quanto
stabilito nel successivo art. 7 per l'Arma dei carabinieri.
c. I corsi per il Corpo ingegneri e per il Corpo sanitario
avranno una durata di circa ottanta giorni.
7. Gli allievi potranno essere dimessi dal corso frequentato
perche' non ritenuti idonei in sede di valutazione ordinaria o
straordinaria, o per numerose assenze, o per perdita dei requisiti
previsti. Gli allievi non potranno essere dimessi a domanda dal corso
a meno di casi eccezionali, valutati di volta in volta dalla
direzione generale per il personale militare, cui le relative istanze
dovranno in ogni caso pervenire tramite il comando della scuola
presso la quale e' in atto il corso.
Gli allievi dimessi, fatto salvo quanto previsto nel precedente,
comma 4, saranno reimpiegati dallo Stato Maggiore dell'Esercito -
Impiego del personale, per l'eventuale completamento degli obblighi
di leva.
8.a. Al termine di ognuno dei corsi verra' compilata una
graduatoria di merito degli idonei per Arma/Corpo/specialita' e
verranno nominati sottotenenti di complemento soltanto gli allievi
che, nell'ordine di detta graduatoria, risulteranno compresi nei
limiti dei posti disponibili.
b. La nomina sara' conferita al termine di un periodo di licenza
speciale di fine corso di dieci giorni, ed i sottotenenti saranno
destinati ad un ente o reparto per prestare servizio di prima nomina
fino al compimento della ferma di leva di mesi 14, prevista dal
decreto ministeriale 28 marzo 1997, citato nelle premesse. In casi
eccezionali, detta licenza potra' essere concessa agli interessati
durante l'espletamento del servizio di prima nomina.
c. Gli allievi idonei che non risulteranno compresi nei suddetti
limiti numerici, fatto salvo quanto previsto nel precedente, comma 4,
dopo la licenza speciale di fine corso, saranno reimpiegati dallo
Stato Maggiore dell'Esercito - Impiego del personale, per l'eventuale
completamento degli obblighi di leva.
9. Durante la frequenza del corso AUC e durante l'espletamento
del servizio di prima nomina potranno essere concessi nulla osta al
transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato soltanto ai
vincitori di concorsi AUC delle altre Forze armate per i quali e'
richiesto un titolo di studio superiore a quello necessario per
l'ammissione al corso di provenienza, ai vincitori dei concorsi per
l'ammissione ad una Accademia militare o ai corsi allievi ufficiali
piloti di complemento in ferma dodecennale nonche' agli ammessi
all'arruolamento per l'assunzione in servizio permanente, con
qualsiasi grado, nella Forza armata di appartenenza od in altra Forza
armata, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato,
nel Corpo della Polizia penitenziaria, nel Corpo della Guardia
forestale e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
10. I giovani laureati in psicologia, abilitati ed iscritti
all'albo professionale, dopo la nomina a sottotenente di complemento
e previa frequenza di uno specifico corso, potranno essere impiegati
presso i gruppi selettori dell'Esercito.

                               Art. 8.
 
Norme particolari per gli aspiranti all'Arma dei carabinieri
 
1. I cinquantacinque allievi per ciascun corso delle armi varie
destinati all'Arma dei carabinieri saranno tratti dalle
Armi/specialita' nelle seguenti misure:
 

Fanteria (esclusi alpini) n. 18;
Fanteria alpini n. 10;
Cavalleria carristi n. 2;
Cavalleria di linea n. 2;
Artiglieria (artiglieri terrestri) n. 9;
Genio n. 8;
Trasmissioni n. 6
------
Totale . . . n. 55
 
2. Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento
nell'Arma dei carabinieri per cui e' richiesta la statura minima di
m 1,70 (che dovra' risultare durante gli accertamenti sanitari di cui
al precedente art. 5), all'atto della presentazione della domanda di
ammissione dovranno presentare ai rispettivi comandi di distretto
militare (o di reparto se militari alle armi) distinta apposita
istanza, redatta in carta seplice, indirizzata al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri secondo lo schema riportato in allegato D,
che costituisce parte integrante del pesente decreto.
Di dette istanze, quelle dei giovani ammessi al corso dovranno
essere trasmesse dai comandi di distretto (o di reparto) al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri I reparto - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - entro e non oltre il primo mese di corso.
I giovani ammessi alla frequenza dei corsi potranno, altresi',
presentare detta istanza al comando della scuola cui saranno in forza
entro venti giorni dalla data di inizio del corso.
Entro il settantacinquesimo giorno dalla data di inizio del corso
i comandi delle scuole trasmetteranno al comando generale dell'Arma
dei carabinieri I reparto - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, le domande degli aspiranti all'Arma stessa, corredate
dei pareri gerarchici (Comandanti di compagnia, battaglione e scuola)
e del giudizio riportato nella prova di selezione
fisio-psico-attitudinale sostenuta per l'ammissione al corso AUC.
3. Al fine dell'eventuale conseguimento della nomina a
sottotenente dell'Arma dei carabinieri, gli AUC che abbiano prodotto
regolare domanda saranno sottoposti durante il corso ad una prova di
selezione specifica sulla base del profilo attitudinale per
l'ufficiale di complemento dell'Arma, al termine della quale il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri stilera' la graduatoria
generale degli idonei distinti per Arma/Corpo/specialita' di
provenienza che dovra' essere inviata un mese e mezzo prima della
data prevista per la nomina a sottotenente di complemento alla
direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali.
I posti disponibili che, per insufficienza di idonei in una o
piu' delle Armi/Corpo/specialita' previste, non potessero essere
ricoperti integralmente secondo la ripartizione per aliquote indicata
al precedente comma 1, potranno essere devoluti dalla direzione
generale per il personale militare, su proposta del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, sentito lo Stato Maggiore dell'Esercito,
agli altri concorrenti idonei in graduatoria secondo l'ordine della
graduatoria medesima di cui al presente comma.
4. Gli AUC prescelti, in base alla suddetta graduatoria, dalla
direzione generale per il personale militare completeranno il corso
nel mese antecedente la nomina a sottotenente di complemento presso
la scuola ufficiali carabinieri.
Coloro che alla fine del corso risulteranno idonei saranno
nominati sottotenenti di complemento nell'Arma stessa senza fruire
della licenza speciale di fine corso.
I non idonei saranno, invece, dimessi dal corso su proposta del
comandante della scuola ufficiali Carabinieri e reimpiegati dallo
Stato Maggiore dell'Esercito - Impiego del personale, per l'eventuale
completamento degli obblighi di leva in qualita' di militari di
truppa nell'Arma di provenienza.

                               Art. 9.
 
Esclusioni
 
1. I candidati che risultassero in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali
di complemento dell'Esercito saranno esclusi dal concorso, con
provvedimento motivato, dai distretti militari cui hanno presentato
domanda ovvero dalla direzione generale per il personale militare.
2. La direzione generale per il personale militare potra'
escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i
candidati dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a sottotenente di complemento, a
seconda che il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato
durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta
nomina.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso i competenti distretti militari e successivamente presso la
direzione generale per il personale militare per le finalita' di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di servizio per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione ai corsi. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del reclutamento o alla posizione giuridico-economica del candidato,
nonche' in caso di esito positivo del reclutamento, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei
comandanti dei competenti distretti militari e del direttore della
1a divisione reclutamento ufficiali della direzione generale per il
personale militare, responsabili del trattamento. Titolare del
trattamento e' il direttore generale della direzione generale per il
personale militare.

                              Art. 11.
 
Prospettive di carriera
 
1. Al termine del servizio di leva gli ufficiali di complemento
dell'Esercito possono concorrere, a domanda, al concorso, per titoli,
per l'ammissione ad una ferma volontaria non rinnovabile di anni due
decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio
di prima nomina, per acquisire, in caso di ammissione alla ferma
medesima, il titolo per partecipare, qualora in possesso dei
requisiti richiesti dal relativo bando, ai concorsi per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali
dell'Esercito.
2. Analogamente, al termine del servizio di leva gli ufficiali di
complemento dell'Arma dei carabinieri possono concorrere, a domanda,
al concorso, per titoli, per l'ammissione ad una ferma volontaria non
rinnovabile di anni due decorrente dal giorno successivo a quello di
compimento del servizio di prima nomina, nonche' ai concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

                              Art. 12.
 
Rinvio
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 febbraio
1988, n. 62, citato nelle premesse, nonche' quelle, in quanto
compatibili, contenute nella pubblicazione 5347, edizione 1957,
recante norme per lo svolgimento dei corsi AUC dell'Esercito e
successive modificazioni.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2001
Il ten. gen.: Simeone

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