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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento a nomina diretta di complessivi trentadue marescialli
da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, per
l'anno 2020.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.81 del 16/10/2020
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:20E11615
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:32
Scadenza:-
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare il 18 febbraio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 18 del 3 marzo 2020,con il
quale e' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi trentadue
marescialli in servizio permanente da immettere nel ruolo dei
marescialli delle Forze armate, per l'anno 2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni
attuative, convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, per effetto del quale, tra l'altro, sono state sospese le
procedure concorsuali in atto;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Viste le lettere M_D E0012000 REG2020 0077550 dell'11 maggio 2020
e M_D E0012000 REG2020 0132852 dell'11 agosto 2020 dello Stato
Maggiore dell'Esercito e M_D MSTAT002818 del 20 aprile 2020 dello
Stato Maggiore della Marina militare con le quali gli Stati Maggiori
dell'Esercito e della Marina militare hanno chiesto di apportare le
necessarie modifiche alla procedura concorsuale, indetta con decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 al fine
di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei tempi previsti e
nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre
il rischio da COVID-19;
Ritenuto possibile accogliere tali richieste, ai sensi del comma
5, dell'art. 1 del citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0081590 del 18 febbraio 2020, con il quale e' stato indetto il
concorso;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16
giugno 2020, con cui gli e' attribuita la delega all'adozione di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i
provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di concorso;

Decreta:


Art. 1


Per i motivi citati nelle premesse il capoverso 7 del punto 3.1
«Prove di verifica delle qualita' culturali ed intellettive (art. 9
del bando)» dell'appendice Esercito del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato:
«L'esito della prova e il calendario degli ammessi alla fase
successiva saranno resi noti, nei dieci giorni successivi all'ultima
sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti i candidati, con le modalita' stabilite all'art. 5 del bando,
nei siti internet www.difesa.it/concorsi - www.esercito.difesa.it
Informazioni
in merito potranno, inoltre, essere chieste alla
Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con
il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma (tel.
06517051012).
Per ciascun concorso saranno ammessi alla fase successiva i
concorrenti che avranno superato la prova nei limiti numerici
appresso indicati:
a) trentacinque per il concorso relativo all'incarico
principale/posizione organica di "Infermiere", di cui al precedente
paragrafo 1, lettera a);
b) cinque per il concorso relativo all'incarico
principale/posizione organica di "Tecnico di radiologia medica", di
cui al precedente paragrafo 1, lettera b);
c) venti per il concorso relativo all'incarico
principale/posizione organica di "Fisioterapista", di cui al
precedente paragrafo 1, lettera c).»

                               Art. 2 


Per i motivi citati nelle premesse il capoverso 8 del punto 3.2
«Prove di verifica dell'efficienza fisica (art. 12 del bando)»
dell'appendice Esercito del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato:
«I candidati che, prima dell'inizio della prova, si
infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo
svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente
presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile
del locale Servizio sanitario, adottera' le conseguenti
determinazioni per l'eventuale differimento della data di
effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo
impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni
di recente insorgenza e di lieve entita', comportera' l'esclusione
dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla
data prevista per l'effettuazione delle prove. Allo scadere del
citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di
temporaneo impedimento dovra' confermare o meno la permanenza dello
stesso: nel primo caso disporra' l'esclusione del candidato dal
concorso, senza ulteriore possibilita' di differimento delle prove di
efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovra' essere
definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.»

                               Art. 3 


Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.1.1 dell'appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato:
«La prova consistera' nella somministrazione di un questionario
composto da 100 (cento) quesiti a risposta multipla da risolvere nel
tempo massimo di novanta minuti. Il test comprendera' 50 quesiti di
conoscenza della lingua italiana anche sul piano orto-grammaticale e
sintattico, 25 di conoscenza della lingua inglese e 25 di tipo
analitico-verbale, logico-meccanico e analitico alfanumerico volti a
esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento.
La prova avra' luogo nella sede di Ancona indicativamente nei
mesi di settembre e ottobre 2020. L'ordine di convocazione, il luogo,
la data e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti
indicativamente nel mese di settembre 2020, mediante avviso
consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nel sito
www.difesa.it che potra' anche prevedere la presentazione presso
altra sede. Lo stesso avviso potra' riguardare il rinvio ad altra
data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La
Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta'
di pubblicare con le stesse modalita' e, indicativamente, circa
quattro settimane prima dello svolgimento della prova, un archivio
dal quale saranno estratti, con criteri di casualita', i quesiti di
italiano e inglese che costituiranno oggetto della prova. L'archivio
non comprendera' le domande di tipo analitico-verbale,
logico-meccanico e analitico alfanumerico.»

                               Art. 4 


Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.2 «Accertamento
dell'idoneita' psico-fisica (art. 10 del bando)» dell'appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato:
«I candidati convocati presso il Centro di selezione della
Marina di Ancona sito in via delle Palombare n. 3, previa
sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello
rinvenibile tra gli allegati al bando, saranno sottoposti,
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al fine di verificare il
possesso dell'idoneita' all'espletamento del corso e al servizio
permanente quale maresciallo della Marina militare. Detti concorrenti
dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo
paragrafo 3.5. La convocazione per il suddetto accertamento potra'
prevedere la presentazione presso altro ente/Comando di Forza armata.
Durante l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica presso il
predetto centro i candidati non potranno usufruire di vitto e
alloggio a carico dell'amministrazione. Le spese sostenute per
l'effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei
partecipanti e non saranno rimborsate dall'amministrazione.
I concorrenti gia' giudicati idonei all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica nell'ambito di un concorso della stessa
Forza armata nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di
presentazione presso il suddetto centro, devono presentare il
relativo verbale contenente il giudizio espresso dalla preposta
commissione e i documenti/referti di cui al successivo paragrafo 3.5.
La commissione medica disporra' a quali accertamenti eventualmente
sottoporre gli interessati al fine di confermare o meno il giudizio
gia' espresso nel precedente concorso.
L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica verra' eseguito, in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita,
secondo le modalita' previste dalla normativa e dalle direttive
vigenti.
La commissione, presa visione della documentazione sanitaria di
cui al successivo paragrafo 3.5 prodotta dall'interessato,
sottoporra' i candidati a:
visita cardiologica con E.C.G.;
visita oculistica;
visita odontoiatrica;
visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
visita psichiatrica;
valutazione dell'apparato locomotore;
analisi completa delle urine con esame del sedimento, nonche'
per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul
medesimo campione un test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa);
visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera'
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi che, per la loro sede o
natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme ovvero
sono possibile indice di personalita' abnorme (che verra' valutata
nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
verifica della dentatura. Sara' consentita la mancanza, purche'
non associata a paradontopatia giovanile, di un massimo di otto denti
non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati;
ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato ivi
compreso l'eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni,
in caso di dubbio diagnostico.
La commissione definira' il profilo sanitario di ciascun
candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti e in
base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli
accertamenti effettuati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10,
comma 1 del bando, saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia
stato attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle
caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS);
costituzione (CO); apparato cardio-circolatorio (AC); apparato
respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare
superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU).
Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata
del corso. Per la caratteristica somato-funzionale AV,
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di
esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata
nelle premesse al bando.
Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit
di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione
e di responsabilizzazione, rinvenibile negli allegati al bando. In
caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD di cui al successivo paragrafo 3.5,
ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale
AV-EI, limitatamente alla carenza di predetto enzima, al coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".
La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
candidato l'esito dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo", con l'indicazione del profilo sanitario;
"inidoneo", con l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di
punteggio.
I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti
nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 del bando potranno
essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.3.
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato
di gravidanza, la commissione procedera' secondo quanto indicato
all'art. 10, comma 4 del bando.»

                               Art. 5 


Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.3 «Accertamento
dell'idoneita' attitudinale (art. 11 del bando)» dell'appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato:
«I candidati giudicati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del
precedente paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura della competente
commissione a una serie di prove (test, questionari, intervista
attitudinale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari all'arruolamento in qualita' di maresciallo della
Marina militare con il grado di capo di 3ª classe. Tale valutazione,
che sara' svolta con le modalita' indicate nelle "Norme per la
selezione attitudinale nel concorso marescialli della Marina
militare", edite dal Comando scuole della Marina e, con riferimento,
alla direttiva tecnica "Profili attitudinali del personale della
Marina militare", edita dallo Stato Maggiore della Marina, entrambe
vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si
articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree
di indagine:
area stile di pensiero;
area emozioni e relazioni;
area produttivita' e competenze gestionali;
area motivazionale.
A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera', a ciascun concorrente, un punteggio di
livello attitudinale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella
sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di
intervista attitudinale. Tale punteggio sara' diretta espressione
degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti
valutativi.
Al termine dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale la
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il
giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato
riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
Il giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, e'
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito.»

                               Art. 6 


Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.4 «Prove di
verifica dell'efficienza fisica (art. 12 del bando)» dell'appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato:
«Al termine dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale di
cui al precedente paragrafo 3.3 i concorrenti giudicati idonei
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente
paragrafo 2.4, alle prove di verifica dell'efficienza fisica, che si
svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di
Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole
prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore
della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza
armata per le singole prove, che hanno diritto di voto nelle sole
prove per i quali sono aggregati.
Alle prove di verifica dell'efficienza fisica i concorrenti
dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il
cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita', e di un
esercizio facoltativo con attribuzione di punteggi incrementali utili
ai fini della formazione delle graduatorie come specificato nelle
seguenti tabelle. Anche agli esercizi obbligatori sono associati
punteggi incrementali. Ciascun concorrente dovra' eseguire prima
tutti gli esercizi obbligatori e, successivamente, quello
facoltativo.
3.4.1 Prove obbligatorie:


=====================================================================
| |  Concorrenti di | | |
| | sesso |Concorrenti di sesso| |
| |maschile(t=tempo; |femminile (t=tempo; | |
|   Esercizi | n=numero) | n=numero)  |Esito |
+====================+==================+====================+======+
|  Addominali (tempo | | |Idoneo|
| massimo 2 minuti) |  n ≥ 22 |  n ≥ 19 | (*) |
+--------------------+------------------+--------------------+------+
|  n < 22 |  n < 19 | Non idoneo | |
+--------------------+------------------+--------------------+------+
|  Piegamenti sulle | | | |
| braccia (tempo | | | |
| massimo 2 minuti) |  n ≥ 13 |  n ≥ 10 | |
+--------------------+------------------+--------------------+------+
|  n < 13 |  n < 10 | Non idoneo | |
+--------------------+------------------+--------------------+------+

(*) Per la prova degli addominali sara' assegnato un punteggio
incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti
che, dopo aver raggiunto il numero minimo di addominali previsti per
l'idoneita' alla prova, proseguano l'esercizio senza soluzione di
continuita', nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per
l'idoneita' alla prova:
concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di
punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 32ª, fino a un
massimo di 52;
concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo
di punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 29ª, fino a un
massimo di 49.
(**) Per la prova dei piegamenti sulle braccia sara' assegnato un
punteggio incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai
concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti
previsti per l'idoneita' alla prova, proseguano l'esercizio senza
soluzione di continuita', nello stesso tempo massimo di due minuti
stabilito per l'idoneita' alla prova:
concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di
punti 1) per ogni piegamento oltre il 18º, fino a un massimo di 38;
concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo
di punti 1) per ogni piegamento oltre il 15º, fino a un massimo di
35.
3.4.2 Prove facoltative:


=====================================================================
| |  Parametri di |  Parametri di | |
| | riferimento maschi |riferimento femmine| |
|  Esercizi | (t = tempo) | (t = tempo) | Punti |
+=================+====================+===================+========+
|  Corsa piana di | | | |
| m. 2.000 (*) |  t ≤ 08'30" |  t ≤ 09'30" | 1 |
+-----------------+--------------------+-------------------+--------+
|  08'30" < t ≤ | | | |
| 09'00" | 09'30" < t ≤ 10'00"| 0,8 | |
+-----------------+--------------------+-------------------+--------+
|  09'00" < t ≤ | | | |
| 09'30" | 10'00" < t ≤ 10'30"| 0,5 | |
+-----------------+--------------------+-------------------+--------+
|  09'30" < t ≤ | | | |
| 10'00" | 10'30" < t ≤ 11'00"| 0,2 | |
+-----------------+--------------------+-------------------+--------+
|  10'00" < t ≤ | | | |
| 10'30" | 11'00" < t ≤ 11'30"| 0,1 | |
+-----------------+--------------------+-------------------+--------+

(*) Da svolgere su pista di atletica o in terra battuta o
comunque su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
3.4.3 Modalita' di svolgimento delle prove di verifica
dell'efficienza fisica.
Le modalita' di esecuzione delle prove saranno illustrate ai
concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla preposta
commissione:
a) piegamenti sulle braccia: il concorrente dovra' indossare
tuta da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
Dovra' iniziare la prova in posizione prona, completamente disteso
con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il
punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi
in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla prova il
concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale prodotto (che
coincidera' con lo start del cronometro), dovra' eseguire, entro il
limite massimo di due minuti e senza soluzione di continuita', un
numero maggiore o uguale a quello di piegamenti sulle braccia
previsti dalla relativa tabella, con le seguenti modalita':
sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori)
in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento
con il petto e con il viso;
ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio,
provvedera' al conteggio a voce alta dei soli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggera' invece quelli eseguiti in
maniera scorretta e comunichera' lo scadere del tempo disponibile per
la prova. A ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero
minimo di piegamenti previsti per l'idoneita' alla prova, avra'
deciso di proseguire l'esercizio senza soluzione di continuita',
nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l'idoneita'
alla prova, la commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri
stabiliti nel precedente paragrafo 3.4.1.
b) addominali: esecuzione di un numero maggiore o uguale a
quello sopra indicato di flessioni del tronco entro il limite massimo
di due minuti, con le seguenti modalita' di esecuzione:
partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe
flesse e piedi bloccati da altro concorrente;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino
a sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio,
conteggera' a voce alta i soli esercizi eseguiti correttamente dal
concorrente, non conteggera' invece quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunichera' lo scadere del tempo disponibile per la
prova. A ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero
minimo di piegamenti previsti per l'idoneita' alla prova, avra'
deciso di proseguire l'esercizio senza soluzione di continuita',
nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l'idoneita'
alla prova, la commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri
stabiliti al precedente paragrafo 3.4.1.
c) corsa piana di metri 2.000: per essere giudicato idoneo alla
prova, il candidato dovra' eseguire la corsa piana nel tempo massimo
indicato nella relativa tabella. Un membro o collaboratore della
commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrera' il tempo
impiegato dai candidati. A ciascun candidato che completera'
l'esercizio la commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri
stabiliti nella tabella di cui al precedente paragrafo 3.4.2.
3.4.4 Valutazione nelle prove di verifica dell'efficienza fisica.
Per essere giudicato idoneo alle prove di verifica
dell'efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo
in ciascuna delle prove di verifica dell'efficienza fisica
obbligatorie.
Qualora il concorrente non consegua l'idoneita' anche in una sola
prova obbligatoria, sara' giudicato inidoneo alle prove di verifica
dell'efficienza fisica prescindendo dal risultato della eventuale
prova facoltativa sostenuta. Tale giudizio, definitivo e
inappellabile, comportera' l'esclusione dal concorso.
Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non
determinera' il giudizio di inidoneita' ma ad esso, qualora eseguito
dai concorrenti, sara' attribuito il punteggio incrementale stabilito
dalla relativa tabella.
La somma di detto punteggio e dei punteggi conseguiti nelle prove
obbligatorie concorrera', sino ad un massimo di punti 3 alla
formazione delle graduatorie finali di cui al successivo paragrafo 5.
3.4.5 Disposizioni in caso di impedimento per infortunio.
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente
subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle
prove idonea certificazione medica che sara' valutata dalla
commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica. Questa,
sentito l'ufficiale medico, adottera' le conseguenti determinazioni,
eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della
effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell'inizio delle prove dovessero
accusare una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante
l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare immediatamente
la commissione la quale, sentito l'ufficiale medico designato,
adottera' le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
di ripetizione delle prove formulate da concorrenti che abbiano
portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove
di verifica dell'efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla
commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di
tutte o di parte delle prove di verifica dell'efficienza fisica,
saranno convocati - mediante avviso inserito nell'area privata della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi - per sostenere le
prove in altra data. Tale data non potra', in alcun caso, essere
successiva al ventesimo giorno a decorrere dalla data originariamente
prevista per l'esecuzione delle prove di verifica dell'efficienza
fisica (estremi inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad
effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova
convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale
data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita' alle prove
di verifica dell'efficienza fisica.
Tale giudizio, che e' definitivo, comportera' l'esclusione dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.
I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a
cura della commissione di cui al precedente paragrafo 2.4 sono
definitivi. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.»

                               Art. 7 


Per i motivi citati nelle premesse il secondo capoverso del punto
3.6 «Prova orale (art. 13 del bando)» dell'appendice Marina militare
del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio
2020 e' cosi' modificato:
«Tale prova avra' luogo presso il Centro di selezione della
Marina di Ancona, indicativamente nel mese di dicembre 2020.»

                               Art. 8 


Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020
0081590 del 18 febbraio citato in premessa.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2020

Il vice direttore generale: Santella

 

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