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SENATO DELLA REPUBBLICA

Prova selettiva per l'individuazione di settanta allievi da ammettere
ad un corso di resocontazione parlamentare

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 28/3/2003
Ente:SENATO DELLA REPUBBLICA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:03E01957
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/4/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto l'articolo 12 del Regolamento dell'Amministrazione del
Senato della Repubblica;
Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica,
approvato con il D.P.S. n. 9591 del 18 dicembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 52/2002
dell'11 dicembre 2002;
Visto il D.P.S. n. 9670 del 14 marzo 2003;
Su proposta del Segretario Generale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero di posti per il corso di resocontazione parlamentare
 
1. E' indetta una prova selettiva per l'individuazione di
settanta allievi da ammettere ad un corso di resocontazione
parlamentare che sara' tenuto in Roma. Il predetto numero di settanta
allievi potra' essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria di
idoneita' della prova selettiva.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione alla prova selettiva
 
1. Per l'ammissione alla prova selettiva e' necessario che i
candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (di durata quinquennale), conseguito con una votazione
non inferiore a 54/60 o a 90/100, ovvero siano in possesso di titolo
di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al predetto
diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata
quinquennale) dall'autorita' italiana competente. Dalla dichiarazione
di equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista
per il predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo
di studio conseguito all'estero. Si prescinde dalla votazione minima
di conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado per i candidati che siano in possesso di diploma universitario
o di diploma di laurea, rilasciati dalle facolta' di giurisprudenza,
economia e commercio, economia, scienze politiche, sociologia,
filosofia e lettere e filosofia, nell'ambito dell'ordinamento
previgente alla riforma universitaria, con votazione non inferiore a
99/110 ovvero votazione equivalente, oppure di diploma di laurea
"triennale" o di diploma di laurea "quinquennale" rilasciati dalle
medesime facolta', con votazione non inferiore a 99/110 ovvero
votazione equivalente. In tal caso qualora il titolo universitario
sia stato conseguito all'estero, dalla dichiarazione di equipollenza
deve risultare a quale votazione prevista per i titoli universitari
italiani equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio
conseguito all'estero;
d) abbiano un'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai
30 anni;
e) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego, ai sensi del
successivo articolo 10.
2. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere
posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle
domande di partecipazione alla prova selettiva.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura selettiva la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione alla prova selettiva
 
1. La domanda di partecipazione alla prova selettiva deve essere
redatta, a pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www. Senato.it/info/concorsi/indice.htm).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - Codice R1 - (via Giustiniani n. 11 - 00186 Roma),
a pena di irricevibilita', entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (4a serie
speciale "Concorsi ed esami"), esclusivamente, e sempre a pena di
irricevibilita', a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
ovvero posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante). La domanda deve
comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena di
irricevibilita', entro 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione
del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero
della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in
maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'attivita' di
stenografia ai sensi dell'articolo 10;
f) il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), allegando, a pena di esclusione, qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all'estero, la prescritta dichiarazione
di equipollenza;
g) la lingua, scelta tra le seguenti: inglese o francese,
relativamente alla quale intendono rispondere ai 20 quesiti di
lingua, oggetto della prova selettiva di cui all'articolo 8;
h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative
alla prova selettiva;
n) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti.
6. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
7. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere
consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non piu'
rispondenti a verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono
dichiarare, altresi', di essere consapevoli che le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.

                               Art. 4.
 
Irricevibilita' delle domande
 
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte
sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere
con avviso di ricevimento;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a
matita o in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (4a serie
speciale "Concorsi ed esami");
f) le domande pervenute oltre il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (4a serie
speciale "Concorsi ed esami").

                               Art. 5.
 
Cause di esclusione dalla prova selettiva
 
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti o
le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dalla prova
selettiva con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dalla prova selettiva i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, conseguito con la votazione di almeno
54/60 o 90/100;
d) che non siano in possesso, qualora la votazione conseguita
nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia inferiore a
quella minima richiesta, di uno dei titoli universitari indicati
nell'art. 2, comma 1, lettera c), conseguito con una votazione non
inferiore a 99/110 ovvero a votazione equivalente;
e) che non siano in possesso delle dichiarazioni di
equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei
titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, da cui deve risultare, altresi', a quale
dei giudizi o delle votazioni previsti per i suddetti diplomi
equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito
all'estero, ovvero non siano in possesso delle dichiarazioni di
equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei
titoli di studio conseguiti all'estero con il titolo universitario
richiesto. Dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare
altresi' a quale dei giudizi o delle votazioni previste per il titolo
universitario richiesto equivalga la valutazione riportata nel titolo
di studio conseguito all'estero, qualora il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado non sia stato conseguito con la votazione
minima richiesta;
f) che abbiano un'eta' inferiore ai 18 anni o superiore ai 30
anni (compimento del trentesimo anno);
g) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego ai sensi
dell'articolo 10;
h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito con
la votazione di almeno 54/60 o 90/100;
i) che non abbiano indicato nella domanda, qualora la votazione
conseguita nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia
inferiore a quella minima richiesta, di essere in possesso di uno dei
titoli universitari indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c),
conseguito con una votazione non inferiore a 99/110 ovvero a
votazione equivalente;
l) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte
dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti
all'estero;
m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
n) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
o) che non abbiano indicato nella domanda il possesso
dell'idoneita' fisica all'impiego, ai sensi dell'articolo 10.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, possono
integrare le domande di ammissione alla prova selettiva. Le predette
integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano
spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale "Concorsi
ed esami") e pervengano entro il termine di 60 giorni dalla medesima
data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando.
5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno
di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo
giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel
termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi alla prova selettiva con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura ove venga accertata la mancanza
di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione
delle domande di ammissione.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica.
2. La Commissione esaminatrice aggrega esaminatori esperti per
gli esami di lingua ai fini della sola prova selettiva. La medesima
Commissione esaminatrice aggrega esaminatori esperti per le prove di
stenografia che si svolgeranno dopo il primo ed il secondo semestre
del corso.

                               Art. 7.
 
Diario della prova selettiva
 
1. Nella Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale "Concorsi ed
esami") del 17 giugno 2003 viene data comunicazione del diario della
prova selettiva. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti
gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale "Concorsi
ed esami") puo' essere data comunicazione della nuova data di
pubblicazione del diario della prova selettiva, in caso di eventuale
rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione
di irricevibilita' della domanda ovvero di esclusione dalla prova
selettiva sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito,
per sostenere la suddetta prova, all'indirizzo indicato, nel giorno e
nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale (4a serie
speciale "Concorsi ed esami") del 17 giugno 2003, muniti:
a) del documento legale di identita' indicato nella domanda;
b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della
posta celere con le quali e' stata spedita la domanda di ammissione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
5. La convocazione dei candidati segue l'ordine alfabetico dei
cognomi. La notifica ai candidati dei risultati della prova selettiva
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale (4a
serie speciale "Concorsi ed esami") del 17 giugno 2003.

                               Art. 8.
 
Prova selettiva
 
1. I candidati ammessi alla prova selettiva sono chiamati a
sostenere una prova consistente in 50 quesiti attitudinali a risposta
multipla ed in 20 quesiti a risposta multipla volti a verificare la
conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato all'atto della
domanda tra le seguenti: inglese o francese.
2. La durata della prova selettiva viene stabilita dalla
Commissione esaminatrice.
3. In sede di valutazione della prova selettiva, viene attribuito
1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti,
rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima, e
0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento della prova selettiva non e' ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata
esclusione dalla prova selettiva.
5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata
automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo
l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per
nessun motivo. Il mancato annerimento di caselle a campo obbligato
necessario per la correzione, ivi compreso l'annerimento della
casella corrispondente alla lingua straniera prescelta, comporta
l'annullamento automatico della prova corrispondente.
6. Sono ammessi al corso di resocontazione parlamentare i
candidati che, avendo riportato un punteggio non inferiore a 42
punti, si sono classificati fino al 70o posto in ordine di
graduatoria. Il predetto numero di settanta ammessi potra' essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile della graduatoria.

                               Art. 9.
 
Corso di resocontazione parlamentare
 
1. Il corso di resocontazione parlamentare, stenografica e
sommaria, avra' la durata di dodici mesi. Quanto alla resocontazione
stenografica, il corso sara' impostato sull'impiego della tecnica di
stenotipia "Michela", adattato al software di decodifica degli
stenogrammi Advantage Software Total Eclipse e sull'utilizzazione del
software per il riconoscimento vocale IBM ViaVoice in dotazione
all'Amministrazione.

                              Art. 10.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I candidati idonei sono sottoposti a visita medica da parte di
sanitari di fiducia dell'Amministrazione al fine di accertare
l'idoneita' fisica, con particolare riguardo alla vista, all'udito ed
alla fonazione nonche' l'assenza di difetti o imperfezioni che
possano influire sul rendimento nell'attivita' di stenografia.

                              Art. 11.
 
Ammissione al corso
 
1. I candidati idonei che risultino in possesso dei requisiti
richiesti e dell'idoneita' fisica sono ammessi al corso e sono tenuti
a frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche secondo
l'orario, che, per il primo semestre, comunque non e' superiore alle
quattro ore giornaliere, e le modalita' che vengono stabiliti dal
Direttore del corso.
2. La mancata frequenza del corso, anche se dovuta
all'assolvimento degli obblighi di leva, costituisce motivo di
esclusione dal corso stesso. Nel caso si verifichino limitate assenze
dal corso il Direttore valuta, in considerazione della durata
dell'assenza stessa, se cio' venga a costituire motivo di esclusione.
3. L'iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuite.
L'Amministrazione, inoltre, conferira' ai candidati non residenti
nella provincia di Roma che si siano classificati tra i primi trenta
ammessi in ordine di graduatoria nella prova selettiva e solo per il
primo semestre del corso, una borsa di studio pari alla somma di euro
700 lordi mensili. A tal fine si terra' conto della residenza in atto
alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande di
partecipazione. Per gli allievi ammessi a frequentare il secondo
semestre l'Amministrazione conferira' una borsa di studio pari alla
somma di euro 700 lordi mensili. L'erogazione della borsa di studio
per il secondo semestre e' limitata agli allievi non residenti nella
provincia di Roma che si siano classificati tra i primi trenta nella
graduatoria dei punteggi complessivi conseguiti nelle prove finali
del primo semestre.
4. Sia per il primo sia per il secondo semestre l'erogazione
della borsa di studio e' condizionata all'effettiva frequenza
attestata dal Direttore del corso. In ogni caso non potra' essere
erogata, neppure in modo parziale, alcuna borsa di studio per gli
allievi che risultino assenti, ancorche' per ragioni motivate, a piu'
del 10 per cento delle lezioni programmate nel mese di riferimento.

                              Art. 12.
 
Prove del corso
 
1. Alla scadenza del primo semestre del corso, gli allievi che
hanno frequentato le lezioni giornaliere sono sottoposti alle
seguenti prove:
a) stenografia, con le modalita' di cui all'articolo 9;
b) resocontazione sommaria.
2. A ciascuna delle predette prove e' attribuito un punteggio
massimo di 10 punti. Sono ammessi a frequentare il secondo semestre
del corso gli allievi che avranno riportato in esse un punteggio
complessivo non inferiore a 14 punti e un punteggio non inferiore a 6
punti in ciascuna singola prova.
3. Alla scadenza del secondo semestre del corso gli allievi che
hanno frequentato le lezioni giornaliere sono sottoposti alle
seguenti prove:
a) stenografia, con le modalita' di cui all'articolo 9;
b) resocontazione sommaria.
4. A ciascuna delle predette prove e' attribuito un punteggio
massimo di 10 punti. Le prove si intendono superate se l'allievo
riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 14 punti e
un punteggio non inferiore a 6 punti in ciascuna singola prova.
5. Il superamento delle prove del secondo semestre costituisce
condizione necessaria per il rilascio dell'attestazione di frequenza
con profitto del corso di resocontazione parlamentare. Il possesso
della predetta attestazione non costituira' requisito per
l'ammissione al concorso a posti di Stenografo parlamentare con
mansioni di resocontista, al quale potranno partecipare coloro che
risulteranno in possesso, oltre che del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado conseguito con una votazione non
inferiore a 54/60 o a 90/100, almeno del diploma universitario di
durata triennale conseguitoall'interno delle facolta' e con la
votazione minima di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
L'attestazione di frequenza con profitto del corso di resocontazione
parlamentare costituira' titolo di preferenza a parita' di merito, ai
fini della graduatoria finale del predetto concorso, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, comma 7, del Regolamento
dei concorsi del Senato della Repubblica.
6. La Commissione esaminatrice, con i soli esaminatori esperti di
stenografia, stabilisce il diario e la durata delle prove di cui al
comma 1 e al comma 3, nonche' i parametri tecnici e le modalita' di
svolgimento delle stesse, dandone comunicazione agli allievi almeno
15 giorni prima della loro effettuazione. Le comunicazioni fornite
agli allievi durante il corso assumono valore di notifica a tutti gli
effetti.

                              Art. 13.
 
Notifica del risultato delle prove
 
1. Il risultato delle prove e' notificato a mezzo di affissione
all'albo del Servizio del Personale, ovvero con comunicazione
scritta, ovvero secondo le modalita' fornite agli allievi durante lo
svolgimento delle prove del primo semestre del corso ovvero secondo
le modalita' fornite agli allievi durante il medesimo corso.

                              Art. 14.
 
Ricorsi
 
1. Avverso gli atti della procedura selettiva e della valutazione
delle prove del corso, e' proponibile ricorso, per soli motivi di
legittimita', ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento dei concorsi
del Senato della Repubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione,
anche a mezzo di affissione, dei diversi provvedimenti.

                              Art. 15.
 
Accesso agli atti
 
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura selettiva e della valutazione delle prove del corso,
ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica, se vi abbiano concreto interesse per la tutela di
situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa
richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura selettiva e di valutazione delle prove del
corso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.

                              Art. 16.
 
Dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura selettiva. I
medesimi dati possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali
allo svolgimento della procedura selettiva. Il conferimento di tali
dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.

                              Art. 17.
 
Informazioni
 
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono consultare il sito Internet del Senato della Repubblica
(http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm) o telefonare ai
numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15
alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato).
Il Presidente: Pera
Il Segretario Generale: Malaschini

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