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MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentacinque posti per
l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.39 del 18/5/2007
Ente:MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Località:Nazionale
Codice atto:07E03191
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:35
Scadenza:18/6/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144 come
modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2007, n. 39,
concernente il regolamento riguardante la disciplina del concorso
pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni, contenente il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive
modificazioni recante «Norme sul servizio militare di leva e sulla
ferma di leva prolungata»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo - donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e le successive modificazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, concernente il regolamento in materia di
accesso di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di
coscienza;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di imposta di
bollo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive
modificazioni, recante «Norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357,
concernente i limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera
prefettizia, come modificato dall'art. 9 del decreto ministeriale
13 febbraio 2007, n. 39;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 4 ottobre 2002,
n. 243, concernente il regolamento recante la modifica delle
dotazioni organiche della carriera prefettizia;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 252, concernente il recepimento dell'accordo per il personale
della carriera prefettizia relativo al quadriennio 2002-2005 per gli
aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici ;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della Ricerca e del Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004
recante «Equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2006);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
2005, n. 293 concernente il recepimento dell'accordo per il personale
della carriera prefettizia relativo al biennio 2004 - 2005 per gli
aspetti retributivi;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 13 luglio 2002,
n. 196, concernente il regolamento recante le modalita' di
svolgimento del corso di formazione del personale della carriera
prefettizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2005 con il quale e' stata autorizzata la procedura per il
reclutamento di trentacinque unita' per l'accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi al concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a
trentacinque posti per l'accesso alla qualifica iniziale della
carriera prefettizia.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei posti e' riservato ai
dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno inquadrati
nell'area funzionale C, in possesso di una delle lauree indicate al
successivo art. 2, comma 1, lettera f) del presente bando e con
almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il
cui accesso e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio
specificati nel citato art. 2 comma 1, lettera f).
3. I posti riservati, qualora non utilizzati, saranno conferiti
agli idonei.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a 35 anni.
Tale limite di eta' e' elevato:
di un anno per i coniugati;
di un anno per ogni figlio vivente;
di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate
nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» e per coloro ai quali e' esteso lo stesso
beneficio;
di un periodo pari all'effettivo servizio svolto, comunque non
superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di
cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si
applica ai candidati dipendenti civili di ruolo della pubblica
amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della
Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli
ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e
finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, nonche' alle corrispondenti
qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti del personale
stesso opera la disposizione di cui all'art. 3, comma 6 della legge
15 maggio 1997, n. 127.
c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'Amministrazione
puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento;
f) laurea specialistica conseguita presso una universita' o
presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato,
appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica, scienze
delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia,
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali,
storia contemporanea, studi europei. Sono altresi' ammessi a
partecipare i candidati in possesso dei diplomi di laurea in
giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione,
economia e commercio, economia politica, economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali,
sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle
universita' o istituti d'istruzione universitaria equiparati, secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto
dall'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e
istituti d'istruzione universitaria sono considerati validi se sono
stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia;
g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari.
2. Non sono ammessi coloro che sono esclusi dall'elettorato
attivo politico, coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che sono
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e successive modificazioni.
3. I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande - Termine e modalita'
 
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilita', esclusivamente sull'apposito modulo
riportato in allegato al presente bando (All. A) e pubblicato nel
sito internet del Ministero dell'Interno http://dait.interno.it> 2. La domanda dovra' essere presentata a mano oppure spedita a
mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di
residenza del candidato, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
3. I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano e
nella regione Valle d'Aosta dovranno presentare le domande, con le
stesse modalita' ed entro lo stesso termine, rispettivamente al
Commissariato del Governo per la provincia di Trento o di Bolzano o
al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta.
4. La mancata utilizzazione del modello sopraindicato comporta
l'esclusione dal concorso.
5. Nel citato modello, il candidato deve indicare in quale delle
due lingue inglese o francese intende sostenere la prova obbligatoria
scritta e orale; inoltre lo stesso candidato deve indicare in quale
lingua tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella
oggetto della prova scritta ed orale, intende eventualmente sostenere
la prova orale facoltativa.
6. Il candidato deve indicare, altresi', l'eventuale possesso del
diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di
specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di
durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti
in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di
studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera f).
7. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' fare esplicita richiesta
in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario,
nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove di esame. In ragione di cio' la domanda di
partecipazione dovra' essere corredata da una certificazione
rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi gli
elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di
consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso.
8. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento le successive eventuali
variazioni di indirizzo e/o di recapito al Ministero dell'Interno -
Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione
Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio VI Affari del Reclutamento e
della Formazione - Piazza del Viminale - 00184 Roma.
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o
incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
del recapito indicato nella domanda ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

                               Art. 4.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. Determinano l'esclusione dal concorso:
le domande presentate dalle quali non risulti il possesso di
tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso;
le domande prive della sottoscrizione autografa;
le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito
dall'art. 3 del presente bando.
3. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza delle modalita' e dei
termini perentori stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
1. Con successivo decreto verra' nominata la commissione
esaminatrice ai sensi del decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144.

                               Art. 6.
 
Prova preselettiva
 
1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata
allo svolgimento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti
tra le seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto
amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia
politica e storia contemporanea.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.
4. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di
difficolta', in relazione alla natura della domanda che puo' essere
facile, di media difficolta' e difficile.
5. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia
mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero
di domande di pari difficolta'.

                               Art. 7.
 
Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova
preselettiva
 
1. Il Ministero dell'Interno puo' avvalersi, per la formulazione
dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di aziende o
istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della
formazione del personale.
2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti, vertenti sulle
discipline indicate nell'art. 6, in numero proporzionale alle materie
scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora.
I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla
commissione esaminatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire
egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal
fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di
media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
3. I questionari, contenuti in plichi debitamente sigillati,
vengono distribuiti prima dell'inizio della prova preselettiva e
aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della
commissione esaminatrice. E' disposta l'esclusione dalla prova del
candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell'autorizzazione della commissione.
4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validita'.

                               Art. 8.
 
Pubblicazione dei quesiti e modalita' di svolgimento della prova
preselettiva
 
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» del 10 luglio 2007, nonche' nel sito internet del
Ministero dell'Interno «http://dait.interno.it***RAQUO***, saranno rese note le
modalita' di pubblicazione dei quesiti oggetto della prova
preselettiva nonche' le modalita' di svolgimento della prova stessa.

                               Art. 9.
 
Valutazione della prova preselettiva
 
1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'articolo
10, un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a
concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un
punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
3. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo
punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato
nella tabella allegata (All. B), in rapporto al grado di difficolta'
della domanda.
4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - ed ha valore di notifica a tutti
gli effetti. Lo stesso elenco viene altresi' pubblicato nel sito
internet del Ministero dell'Interno «http//:dait.interno.it».

                              Art. 10.
 
Prove scritte
 
1. Le prove scritte consistono:
a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su
diritto amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile,
storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana;
b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico -
amministrativo o gestionale - organizzativo, al fine di verificare
l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problemi
inerenti alle funzioni dirigenziali;
c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o
nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta
dal candidato.
2. La durata delle prove scritte e' stabilita in otto ore per
quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla
lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c).
3. I candidati non possono portare telefoni cellulari, ancorche'
spenti, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici,
giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ad
eccezione di codici di legislazione e altre fonti normative, purche'
non commentati e del dizionario bilingue per la prova di lingua
straniera.
4. La commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione
degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio
inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei
successivi elaborati.
5. Il diario delle prove scritte sara' comunicato ai candidati
almeno quindici giorni prima delle prove stesse mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».

                              Art. 11.
 
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
 
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia
sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle
prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in
possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art. 2
o di diploma di scuola media superiore di secondo grado.
2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle
prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.

                              Art. 12.
 
Prova orale
 
1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che
abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque
prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.
2. Agli stessi candidati sara' data apposita comunicazione della
data in cui dovranno sostenere la prova orale, almeno venti giorni
prima dello svolgimento della stessa.
3. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle
seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza
dell'organizzazione, diritto comunitario, scienza delle finanze,
diritto penale (codice penale libro I, libro II, titoli II e VII),
legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita'
istituzionali del Ministero dell'Interno, elementi di amministrazione
del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
4. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa,
nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse
all'uso degli strumenti informatici.
5. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano
fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una
prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese,
inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto delle prova
scritta e orale.
6. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti
sono proposti con estrazione a sorte.
7. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia
riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

                              Art. 13.
 
Categorie riservatarie e preferenze
 
1. I candidati che superano le prove d'esame, possono fruire, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni (Allegato
C).
2. Le riserve dei posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
3. Per i candidati che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve dei posti, si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine disposto
dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Coloro che intendono avvalersi delle riserve previste dal
presente articolo ne devono fare espressa menzione nella domanda di
partecipazione al concorso.
5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per
mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che
abbiano superato le prove secondo l'ordine della graduatoria.
6. I documenti in carta semplice ovvero le autocertificazioni
comprovanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza o
precedenza dovranno essere trasmessi a mezzo raccomandata postale,
con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno, Dipartimento
per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse
Umane, Ufficio VI - Affari del Reclutamento e della Formazione,
Piazza del Viminale - 00184 Roma, entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

                              Art. 14.
 
Formazione della graduatoria
 
1. La graduatoria di merito dei candidati e' formata dalla media
dei voti riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato
nella prova orale.
2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle
scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi
formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca,
purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita'
formative dei titoli di studio di cui all'art. 2, determina, ai fini
della formazione della graduatoria di merito, l'attribuzione di un
ulteriore punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi.
3. Alla prova facoltativa della lingua, di cui all'art. 12, comma
5, e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50
centesimi.
4. Il Capo del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale,
approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto
delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza, previsti dalle
vigenti disposizioni.
5. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso, nominati consiglieri, e' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno nonche' nel sito
internet del Ministero dell'Interno. Dell'approvazione della
graduatoria e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

                              Art. 15.
 
Presentazione dei documenti e corso di formazione iniziale
 
1. I vincitori devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data della richiesta da parte
dell'Amministrazione e sotto pena di decadenza, i documenti
attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati.
2. I documenti medesimi, ad eccezione della certificazione
medica, possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data
della richiesta e sotto pena di decadenza.
3. L'inosservanza dei termini prescritti nella presentazione o
dichiarazione dei documenti, ovvero la mancanza anche di uno solo dei
requisiti richiesti, nonche' la mancata presentazione al corso di
formazione senza giustificati motivi, comporteranno la decadenza
dalla nomina.
4. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale
della carriera prefettizia, nominati consiglieri, sono ammessi al
corso di formazione iniziale della durata di due anni, organizzato
dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, con sede in
Roma.
5. I consiglieri, ai quali spettera' il trattamento economico
complessivo secondo la disciplina vigente all'atto della nomina,
devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni.

                              Art. 16.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero dell'Interno, Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio VI -
Affari del reclutamento e della Formazione, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio VI -
Affari del Reclutamento e della Formazione - Piazza del Viminale -
00184 Roma.

                              Art. 17.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme
generali vigenti in materia di pubblico impiego.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Roma, 14 maggio 2007
Il capo del dipartimento: Procaccini

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