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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifica dei concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi
ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle
Forze armate per l'anno accademico 2020-2021.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.59 del 31/7/2020
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:20E08480
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019, con
il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione
di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle
Accademie militare, navale e aeronautica per l'anno accademico
2020-2021 - integrato dal decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0042221 del 29 gennaio 2020 - in particolare l'art. 1, comma 4;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni
attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del
quale, tra l'altro, sono state sospese le procedure concorsuali in
atto;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art. 87, convertito con
legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e
successive disposizioni attuative;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0177604 del 6
maggio 2020 con il quale sono state apportate modifiche al predetto
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259;
Viste le lettere n. M_D E0012000 REG2020 0105079 del 26 aprile
2020 e n. M_D MSTAT 0038289 del 4 giugno 2020 con le quali,
rispettivamente, gli Stati maggiori di Esercito e Marina hanno
chiesto di apportare le necessarie ulteriori modifiche alle procedure
concorsuali, indette con il citato decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019 e gia' modificate con il parimenti citato
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0177604 del 6 maggio 2020,
al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti non ancora
svolti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure
di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19;
Ritenuto pertanto necessario accogliere tali richieste;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16
giugno 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice
direttore della Direzione generale per il personale militare, e'
attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti
attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;

Decreta:


Art. 1


Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 2 dell'art. 6
«Svolgimento dei concorsi» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prova scritta di selezione culturale;
c) prova di conoscenza della lingua inglese;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psicofisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo
sanitario);
h) prova orale di matematica;
i) tirocinio.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza
della lingua inglese,
b) accertamenti psicofisici;
c) accertamenti attitudinali;
d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo
sanitario militare marittimo);
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale di matematica (per i concorrenti aspiranti ai
posti per i Corpi vari);
g) prova orale di biologia (per i concorrenti aspiranti ai
posti per il Corpo sanitario militare marittimo).».

                               Art. 2 


Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, lettera a) e b)
dell'art. 7 «Commissioni» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente:
«a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale,
per la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove orali,
per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per le prove di efficienza fisica;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del
tirocinio;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) la commissione valutatrice per la prova scritta di
selezione culturale e per la prova di conoscenza della lingua
inglese,.
2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la
formazione delle graduatorie finali;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per le prove di efficienza fisica;
5) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
6) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai
Corpi;».

                               Art. 3 


Per i motivi citati nelle premesse, il comma 6 dell'art. 10
«Accertamenti psicofisici» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 e' abrogato.

                               Art. 4 


Per i motivi citati nelle premesse, comma 6 dell'art. 12
«Accertamenti attitudinali» del decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019 e' abrogato.

                               Art. 5 


Per i motivi citati nelle premesse, il terzo alinea del comma 1
dell'art. 17 «Prova di conoscenza della lingua inglese e prove
facoltative di ulteriore lingua straniera» del decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente
sostituito dal seguente:
«prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale
prova e' prevista solo nei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere c) e d) e potra' essere sostenuta in lingue
straniere a scelta del candidato tra quelle indicate nelle appendici
al bando.».

                               Art. 6 


Per i motivi citati nelle premesse, l'ultimo capoverso della
sezione 1 «Posti a concorso e riserve di posti» dell'appendice
Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019
e' abrogato.

                               Art. 7 


Per i motivi citati nelle premesse, la sezione 2 «Svolgimento del
concorso» dell'appendice Esercito del decreto interdirigenziale n.
29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituita dalla
seguente:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

I concorrenti, all'interno delle strutture militari, dovranno
attenersi alle norme e alle disposizioni ivi vigenti.».
Per effetto della presente rimodulazione della successione delle
prove, la numerazione dei paragrafi della sezione 2 non e' piu'
cronologica.

                               Art. 8 


Per i motivi citati nelle premesse, gli ultimi due capoversi del
paragrafo 5 della sezione 2 «Prova scritta di selezione culturale»
dell'appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16
dicembre 2019, cosi' come gia' modificati dal decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2020 0177604 del 6 maggio 2020, sono integralmente
sostituiti dai seguenti:
«Secondo l'ordine delle predette graduatorie, i concorrenti
saranno ammessi alle prove di efficienza fisica entro i seguenti
limiti numerici:
i primi seicento concorrenti per i posti per le armi e corpi
dell'Esercito;
i primi sessanta concorrenti per i posti per il Corpo
sanitario.
Saranno, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica coloro
che hanno conseguito lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile nelle predette graduatorie.
Qualora al termine degli accertamenti sanitari e degli accertamenti
attitudinali il numero dei concorrenti risultati idonei non sia
ritenuto congruo a soddisfare le esigenze di selezione, potranno
essere convocati a sostenere gli accertamenti sanitari altri
candidati idonei alla prova scritta di selezione culturale, in ordine
di graduatoria, in numero totale comunque non superiore a centodieci
unita' per gli aspiranti per i posti per le armi e corpi.».

                               Art. 9 


Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 6 della sezione
2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell'appendice Esercito
del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e'
integralmente sostituito dal seguente:
«2.6. Prova di conoscenza della lingua inglese (art. 17 del
bando).
I concorrenti idonei alla prova orale di matematica saranno
sottoposti alla prova di conoscenza della lingua inglese.
La prova, della durata di 105 minuti, consistera' nella
somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla cosi' suddivisi:
10 concernenti alcuni testi di circa 250 parole con risposta a
scelta multipla;
30 concernenti alcuni testi di circa 350-500 parole con
risposta a scelta multipla;
10 concernenti alcuni testi di circa 350-400 parole con frasi
mancanti;
10 concernenti alcuni testi di circa 400-500 parole con domande
da abbinare al paragrafo che contiene le informazioni.
Al termine della prova sara' assegnata a ogni candidato una
votazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 0,5 punti per
ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o
errata.
Alla votazione in trentesimi ottenuta, corrispondera'
l'attribuzione del seguente punteggio incrementale, utile per la
formazione della graduatoria finale di merito:
votazione da 0/30 a 17,999: punti 0;
votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 4;
votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 8;
votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 12;
votazione da 27/30 a 30/30: punti 15.
Non e' previsto un punteggio minimo per il superamento della
prova.».

                               Art. 10 


Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 2 della sezione
4 «Commissione esaminatrice» dell'appendice Esercito del decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente
sostituito dal seguente:
«4.3. Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale,
per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova orale,
per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri;
due qualificati esperti, civili o militari, di lingua italiana,
membri aggiunti per le prove scritte di preselezione e di selezione
culturale;
un qualificato esperto, civile o militare, di lingua inglese,
membro aggiunto per la prova scritta di preselezione e per la prova
di conoscenza della lingua inglese;
due qualificati esperti, civili o militari, di matematica,
membri aggiunti per la prova scritta di preselezione e per la prova
orale;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area
funzionale, segretario senza diritto a voto.».

                               Art. 11 


Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della
sezione 5 «Graduatorie di merito e ammissione ai corsi»
dell'appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16
dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente:
«Dette graduatorie saranno forniate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di
selezione culturale, nella prova orale di matematica, nel tirocinio e
dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nella prova di
conoscenza della lingua inglese nelle prove di efficienza fisica e
negli accertamenti psicofisici.».

                               Art. 12 


Per i motivi citati nelle premesse, il prospetto di cui alla
sezione 2 «Svolgimento del concorso» dell'appendice Marina militare
del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e'
integralmente sostituito dal seguente:
 
Parte di provvedimento in formato grafico

                               Art. 13 


Per i motivi citati nelle premesse, gli ultime tre capoversi e
gli ultimi due alinea del paragrafo 2 della sezione 2 «Accertamenti
psicofisici» dell'appendice Marina militare del decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono abrogati.

                               Art. 14 


Per i motivi citati nelle premesse, il primo e l'ultimo capoverso
del paragrafo 3 della sezione 2 «Accertamenti attitudinali»
dell'appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«Contestualmente agli accertamenti psicofisici, i concorrenti
effettueranno gli accertamenti attitudinali.
(Omissis).
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo.».

                               Art. 15 


Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 8 della sezione
2 «Prova orale facoltativa di lingua straniera» dell'appendice Marina
militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019
e' abrogato.

                               Art. 16 


Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 3 della sezione
4 «Commissione esaminatrice» dell'appendice Marina militare del
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e'
integralmente sostituito dal seguente:
«4.3. Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice per le prove orali e per la
formazione delle graduatorie finali sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Capitano di
corvetta, membri;
due o piu' qualificati esperti, civili o militari, per la prova
orale di matematica, membri aggiunti;
uno o piu' qualificati esperti, civili o militari, per la prova
orale di biologia, membri aggiunti;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa, appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potra' essere
suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalita' previsti
dall'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente della Marina militare.».

                               Art. 17 


Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 5 della sezione
4 «Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici»
dell'Appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019 e' abrogato.

                               Art. 18 


Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso e il
terz'ultimo capoverso della sezione 5 «Graduatorie di merito,
assegnazione ai corpi/specialita' e ammissione ai corsi»
dell'appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma di quelli riportati nella prova scritta di
selezione culturale e nella prova orale, cui sara' aggiunto il
punteggio incrementale riportato nella prova di conoscenza della
lingua inglese e l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di
efficienza fisica.
(Omissis).
Allo spirare del termine indicato per il ripianamento delle
vacanze, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
numero 6) provvedera' all'assegnazione definitiva ai Corpi dei
vincitori per i posti per i Corpi vari e all'assegnazione alle
specialita' del Corpo del genio della Marina con i criteri indicati
per l'assegnazione provvisoria.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2020

Il vice direttore generale: Santella

 

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