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CORTE DEI CONTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte
dei conti.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.57 del 19/7/2019
Ente:CORTE DEI CONTI
Località:Nazionale
Codice atto:19E08324
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:64
Scadenza:17/10/2019

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del
personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97
e 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art.
13, commi 3 e 4;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, comma 523;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
Visto l'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art.
1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei conti e' stata
autorizzata ad assumere personale di magistratura;
Vista la nota prot. 2299 in data 15 gennaio 2019, con la quale il
Dipartimento della funzione pubblica ha confermato che, ai sensi
dell'art. 1, comma 302, ultimo periodo, della citata legge 30
dicembre 2018, la Corte dei conti puo' procedere all'assunzione ex
lege, comprensiva dell'autorizzazione a bandire, dei magistrati
contabili;
Considerate le rilevanti scoperture dell'organico della
magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare
in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento
di sessantaquattro unita' di personale;
Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle
deliberazioni assunte nelle adunanze del 6 - 7 e 22 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a sessantaquattro
posti di referendario, di cui tredici riservati ai candidati
appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre
che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di
laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di
altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
2. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non utilizzati,
sono conferiti agli idonei.
3. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle
Sezioni e alle Procure regionali della Corte dei conti, con
esclusione di quelle aventi sede in Roma; la permanenza minima dei
referendari nell'ufficio di prima assegnazione e' fissata in tre
anni.

                               Art. 2 

1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una
valutazione positiva di idoneita';
b) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla
seconda classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati
amministrativi;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno cinque anni;
e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi
comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso
deve trattarsi di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici,
muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con
qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea
con almeno cinque anni di anzianita' di servizio a tempo
indeterminato;
f) il personale docente di ruolo delle Universita' nonche' i
ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre anni di
anzianita' di servizio.
2. I requisiti di anzianita' prescritti dal comma 1 ai fini
dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei
periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata
per la partecipazione al concorso.

                               Art. 3 

1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 4 

1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 24,00 del novantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso
in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda
i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato e
devono registrarsi al portale concorsi all'indirizzo:
https://concorsionline.corteconti.it e seguire la procedura ivi
indicata.
3. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del
sistema informativo l'amministrazione si riserva di informare i
candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali
determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato
sul portale di cui al comma precedente.
4. La documentazione di cui all'art. 6, comma 1, deve essere
allegata, in formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul
portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga
della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare
gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di venti
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, all'indirizzo:
Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita'
e dotazioni organiche - viale Giuseppe Mazzini, 105 - 00195 Roma. Si
considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. La
medesima documentazione puo' essere, altresi', presentata a mano al
Segretariato generale della Corte dei conti, nello stesso termine,
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00; dell'avvenuta
consegna a mano verra' rilasciata ricevuta.
5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata.
6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica
certificata.

                               Art. 5 

1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l'ammissione al concorso e la relativa decorrenza
giuridica della nomina;
g) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata in categoria
diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede
l'ammissione al concorso ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo
di cui all'art. 2, comma 2 del bando.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato
superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di
idoneita'. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione
della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento.
I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 che al momento della presentazione della domanda non
hanno ancora concluso il periodo di tirocinio, ma siano in possesso
della prescritta anzianita' in altra categoria tra quelle indicate,
possono partecipare al concorso facendo valere il servizio pregresso,
a condizione che il periodo di tirocinio risulti superato all'esito
dell'accertamento che sara' effettuato, per i candidati ammessi alle
prove orali, nell'immediatezza del relativo espletamento.
3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in
giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all'art. 1
del presente bando, devono dichiarare di voler usufruire della
riserva prevista dallo stesso articolo, commi 1 e 2.
4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono
sostenere la prova orale obbligatoria e l'eventuale prova
facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso
programma.
5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di
nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a tre anni.
6. I candidati portatori di disabilita' devono specificare
eventuali esigenze funzionali allo svolgimento delle prove del
concorso.

                               Art. 6 

1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono, altresi',
dichiarare, a pena di esclusione:
a) di essere in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, l'Universita' presso la quale e'
stato conseguito, l'anno del conseguimento, la votazione riportata
nell'esame finale di laurea, nonche' la media dei voti degli esami;
b) la qualifica posseduta e l'anzianita' nella qualifica, per i
candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c),
e) ed f) dell'art. 2;
c) la data di iscrizione all'albo professionale degli avvocati
per i candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell'art. 2.
Il candidato deve fornire, in allegato alla domanda, un
curriculum vitae aggiornato, recante l'indicazione degli studi
compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli
incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica
eventualmente esercitata.
Deve essere, inoltre, fornito, l'elenco delle eventuali
pubblicazioni, che siano in regola con le norme contenute nella legge
22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni,
con indicazione degli estremi identificativi e del numero di pagine
di ciascuna. Gli originali delle pubblicazioni medesime possono
essere esibiti, in un numero non superiore a cinque, con le modalita'
di cui all'art. 4, comma 4, del presente bando.
2. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di
partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9, e
le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di
cui all'art. 4, comma 2. L'amministrazione procede ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio.
3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal
concorso, secondo le modalita' indicate sul portale di cui all'art.
4, comma 2:
1. Copia della ricevuta di versamento di euro 50,00, quale
contributo per le spese relative all'organizzazione ed
all'espletamento del concorso, da effettuarsi sul c/c postale n.
48575005, intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato - Entrate
eventuali della Corte dei conti - Cod. 64/2019.
2. Copia di un documento di identita' del candidato in corso di
validita'.

                               Art. 7 

Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella
graduatoria, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e
i documenti richiesti dagli articoli 5 e 6 del presente bando in
possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono
tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili
per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.

                               Art. 8 

1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, e' composta secondo quanto previsto dall'art. 45, primo
comma, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina
del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20
dicembre 1961, n. 1345. Con il medesimo decreto possono essere
nominati membri supplenti.
2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
Commissione con l'intervento, ove occorra, a supporto della
Commissione, di un esperto delle lingue indicate dai candidati,
professore o lettore nelle Universita'.

                               Art. 9 

1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento
dimostrate, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il prospetto relativo alle categorie dei titoli ammissibili,
disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2.
2. La Commissione procede, preliminarmente, all'esame dei titoli
di ciascun candidato esclusivamente ai fini del conseguimento del
punteggio minimo di 25 punti e la conseguente ammissione alle prove
scritte.
La valutazione completa dei titoli e' effettuata solo nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati
scritti, prima dell'inizio della correzione.
Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del
complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta punti. La
ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie
di titoli ammissibili e' la seguente:
1ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: max punti 20;
2ª ctg - Incarichi ricoperti: max punti 5;
3ª ctg - Titoli di cultura: max punti 20;
4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: max punti 5.
Con riguardo alle «doti di capacita' e di rendimento» di cui alla
Scheda Titoli - prima categoria, lettere A, B, C, D - il punteggio
sara' conteggiato partitamente per ogni singola attivita' svolta,
secondo quanto indicato dalla scheda titoli (punteggio pieno per i
primi anni e ridotto per i successivi, ove previsto), nei limiti del
punteggio massimo previsto dalla categoria (max 20 punti).
3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi
prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli
inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio
sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art. 4,
comma 2.

                               Art. 10 

1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 19 novembre 2019 e sul portale di
cui all'art. 4, comma 2, e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e
della sede in cui avranno luogo le prove scritte.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, sono tenuti
a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalita' di cui
al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per
sostenere le prove scritte.
4. Durante le prove scritte e' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in
edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che
siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice
e da questa verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, secondo le
indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario delle prove scritte, curando che sulla copertina
di ciascun testo sia presente, in maniera da lasciare visibile il
titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati
in contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti -
devono essere accompagnati da un elenco, contenente anche le
generalita' del candidato.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono la relativa comunicazione, all'indirizzo di posta
elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, con l'indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti
giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.

                               Art. 11 

1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai
trentacinque punti.
4. La Commissione esaminatrice puo' attribuire fino a due punti
per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei
punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla
prova orale facoltativa di lingua.
6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto della riserva di
posti prevista dall'art. 1, commi 1 e 2.

                               Art. 12 

1. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del
Presidente della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura
della Corte.
2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria e' pubblicata sul sito
istituzionale della Corte dei conti.
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della
graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, cosi' come
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso
al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa
deliberazione del Consiglio di Presidenza, con provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

                               Art. 13 

1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti.
2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra
i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di
Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 3.
3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o piu'
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio,
possono esercitare la precedenza nell'assegnazione in deroga
all'ordine di graduatoria, purche' dichiarino la disponibilita' a
permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La precedenza si esercita, quando nella Regione sono
disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede.

                               Art. 14 

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2,
nonche' all'indirizzo internet:
www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/band
i_di_concorso/concorsi_magistratura

2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte
dei conti il provvedimento di indizione del concorso, il
provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte
le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura
concorsuale, i candidati possono prendere contatto con il
Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni
organiche - dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10,00 alle ore 12,00
(tel. 06/38762104 - 06/38763049).

                               Art. 15 

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
la Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi,
mobilita' e dotazioni organiche, per le finalita' di gestione del
concorso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura quello di
accesso ai dati che lo riguardano, nonche' di alcuni diritti
complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' del diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi illegittimi.

                               Art. 16 

Il presente decreto e' sottoposto al controllo di regolarita'
amministrativa e contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2019

Il Presidente: Buscema

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