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ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
tecnologo - terzo livello professionale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 13/11/2007
Ente:ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Località:Roma  (RM)
Codice atto:07E07656
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:13/12/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, istitutivo
del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione, nonche' di riordino dell'omonimo
istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003,
n. 53, ed in particolare l'art. 10;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) - ed in particolare l'art. 1, commi 612-615;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1 - Disposizioni in materia di
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra
la scuola e le universita' - ed in particolare l'art. 1, comma 8;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007 - Disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in
materia di concorsi per ricercatori universitari - convertito, in
legge, con modificazioni, il 25 ottobre 2007, n. 176, ed in
particolare l'art. 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche - e successive modificazioni, ed in
particolare gli articoli 35 e 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale
del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione in vigore, nonche' l'art. 13, comma 3, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991,
n. 171, riguardante le modalita' d'accesso, con concorso pubblico
nazionale, ai profili di ricercatore e tecnologo di primo, secondo e
terzo livello professionale ed i requisiti prescritti dall'allegato 1
al decreto del Presidente della Repubblica citato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi - e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
portatrici di handicap - e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo - e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa - e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e del Ministro per la funzione pubblica
5 maggio 2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL)
secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree
specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione 2002-2005 sottoscritto il 7 aprile 2006;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e la conseguente
circolare del Dipartimento della funzione pubblica UPPA in data
11 aprile 2005;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'INVALSI approvato con deliberazione n. 2 del 12 maggio 2005 e
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 17 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006;
Vista la nota prot. n. 2/ris/05 in data 28 aprile 2005 con la
quale l'INVALSI ha adeguato la propria dotazione organica a quanto
disposto dalla citata circolare del Dipartimento della funzione
pubblica - UPPA - dell'11 aprile 2005;
Vista la deliberazione dei commissari straordinari, n. 21,
dell'INVALSI in data 20 settembre 2007 con la quale vengono indetti
pubblici concorsi tra cui quello per personale con profilo di
tecnologo;
Vista la nota n. 5/ris del 20 febbraio 2006 con la quale
l'INVALSI ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica - ufficio U.P.P.A. -
l'intenzione di avviare le procedure concorsuali conseguentemente
all'attivazione delle procedure di mobilita' dall'esterno ai sensi
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Considerato che l'INVALSI non ha proprio personale in organico e
deve quindi completare la propria pianta organica attraverso
l'indizione di concorsi pubblici;
Ritenuto opportuno procedere all'indizione, tra gli altri, di un
concorso pubblico per titoli ed esami, per una unita' di tecnologo,
terzo livello professionale, con contratto a tempo indeterminato;
Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del
concorso saranno subordinate a successiva autorizzazione sottoposta
all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'adozione della
delibera autorizzatoria, previa istruttoria da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
del Ministero dell'economia e delle finanze, e che tali
autorizzazioni potrebbero essere condizionate da criteri di
scaglionamento degli ingressi;
Determina
di emanare un bando di concorso, secondo il testo appresso
specificato, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di
tecnologo di terzo livello professionale per il dipartimento tecnico
e di ricerca presso l'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) con sede in
Frascati.
Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso
E' indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
complessivi un posto per tecnologo, terzo livello professionale, per
il dipartimento tecnico e di ricerca dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI) con il seguente profilo: esperto in software gestione
biblioteche, catalogazione informatica, biblioteconomia, bibliografia
con conoscenza del sistema bibliotecario nazionale, della
legislazione bibliotecaria e su diritto d'autore e del sistema
nazionale d'istruzione e formazione.
La sede di assegnazione sara' presso gli uffici di Frascati
(Roma).

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
I candidati devono possedere:
a) laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea
conseguito secondo il precedente ordinamento, rilasciato da una
universita' dello Stato o da un istituto superiore equiparato;
b) titolo di dottore di ricerca in materie pertinenti al posto
messo a concorso, o esperienza professionale maturata nel posto messo
a concorso per almeno un triennio postlaurea. L'esperienza deve
essere stata maturata presso l'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione, e/o l'INValsi
(precedente istituto di cui all'art. 2 del decreto legislativo
n. 286/2004) e/o il CEDE (precedente istituto di cui all'art. 1 del
decreto legislativo n. 258/1999) o presso universita' ed enti e/o
organismi di ricerca pubblici o privati nazionali o internazionali;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
e) conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
f) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche di automazione bibliotecaria e di gestione
di documenti e dati;
g) diploma di specializzazione o master universitario in
discipline inerenti il posto messo a concorso.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini italiani;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla
commissione esaminatrice.
Tutti i requisiti sopra specificati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per l'invio delle domande di
partecipazione al concorso.
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
Con provvedimento motivato del direttore generale saranno esclusi
dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti
prescritti.

                               Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
a) Compilazione e trasmissione della domanda di ammissione al
concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo
lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato 1). Essa, unitamente alla documentazione di cui al
successivo punto b), deve essere collocata in apposita busta sulla
quale deve essere scritto «Commissione di esame concorso per
tecnologo di terzo livello» ed inserita in un plico. Il plico dovra'
essere inviato all'INVALSI - Concorso per tecnologo di terzo livello
- via Borromini n. 5 Villa Falconieri - 00044 Frascati (Roma). Il
plico deve, a pena di esclusione, essere inviato esclusivamente per
posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorrono da quello
successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine, fa fede il timbro a
data apposto dall'ufficio postale accettante.
Il personale di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 286/2004 alla data di scadenza del
bando puo' presentare la domanda di partecipazione al concorso
direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 9 alle
ore 13 dei giorni lavorativi, il quale rilascera' regolare ricevuta
dell'avvenuta ricezione.
Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:
1) il cognome e il nome;
2) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
3) la cittadinanza posseduta;
4) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
5) di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente
pendenti;
6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione
dell'universita' dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che
lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui esso e' stato
conseguito e della votazione riportata;
7) il titolo di dottore di ricerca posseduto, con l'indicazione
dell'universita' dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che
lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui esso e' stato
conseguito, ovvero lo svolgimento di attivita' di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), del presente bando con l'indicazione dei periodi
di svolgimento e delle istituzioni presso le quali e' stata svolta;
8) il diploma di specializzazione o il master universitario in
discipline inerenti il posto messo a concorso;
9) la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e in
aggiunta, per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella
italiana, la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
10) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche di automazione bibliotecaria e di gestione
di documenti e dati;
11) l'idoneita' fisica all'impiego;
12) la posizione giuridica, il profilo e la qualifica
dell'eventuale rapporto di lavoro in essere alla data di scadenza del
bando;
13) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' insanabile;
14) l'eventuale possesso di titoli di riserva, di precedenza e
preferenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e
integrazioni;
15) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale,
al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso ed il recapito telefonico, eventuali recapiti fax e di posta
elettronica;
16) la disponibilita' a prestare la propria attivita' presso la
sede dell'Istituto.
I candidati possessori di cittadinanza diversa da quella italiana
dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento dei diritti stessi.
Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non
contengano tutte le indicazioni di cui al modello allegato (allegato
1).
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta con
la firma autografa del candidato. La firma dell'aspirante in calce
alla domanda non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati la cui
domanda di partecipazione al concorso risulti priva della prevista
sottoscrizione saranno esclusi dalla procedura concorsuale.
I candidati diversamente abili, ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, avranno cura di indicarlo nella domanda di
partecipazione al concorso e dovranno specificare l'ausilio
necessario in relazione alla propria diversita'.
L'istituto non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'istituto stesso.
L'istituto si riserva, altresi', di effettuare l'accertamento in
ordine al possesso dei requisiti di accesso e sull'osservanza di
altre prescrizioni obbligatorie del bando fino alla data di
approvazione della graduatoria di merito.
b) Documenti da allegare alla domanda di partecipazione al concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata da:
1) un dettagliato curriculum vitae et studiorum, sottoscritto
dal candidato, da redigere secondo lo schema riportato nello
specifico allegato (allegato 2);
2) i titoli, le pubblicazioni, i lavori (rapporti, note e
relazioni tecniche) e qualsiasi altro titolo valutabili ai fini del
concorso e dettagliato elenco dei prime cinque tra pubblicazioni e/o
lavori per i quali si richiede specifica valutazione concorsuale;
3) l'elenco di tutti i titoli e dei documenti presentati.
Il personale di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto
legislativo n. 286/2004 non dovra' presentare i titoli di cui al
precedente punto 2 se gli stessi siano acquisiti al fascicolo
personale; dovra' indicare, invece, le pubblicazioni e i lavori, nel
numero massimo di cinque, da sottoporre al giudizio della commissione
esaminatrice.
c) Modalita' di presentazione dei titoli, del curriculum, dei lavori
e delle pubblicazioni.
I titoli devono essere presentati in originale o anche in
fotocopia, purche', in quest'ultimo caso, accompagnati da
dichiarazione di conformita' all'originale (allegato 3).
Nel caso di presentazione del solo curriculum, lo stesso dovra'
essere compilato in modo tale che la commissione esaminatrice
disponga di tutti gli elementi utili per consentire una efficace ed
esaustiva valutazione. In tale caso, le dichiarazioni rese avranno
valore sostitutivo di certificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il curriculum
dovra' essere sottoscritto e riportare, prima della firma, l'espressa
annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali
il candidato incorre per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del citato decreto con allegata fotocopia del documento d'identita',
fronte retro, sottoscritta. L'omissione della firma comporta la
mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum. Eventuali
lavori e pubblicazioni, pertinenti alla materia del concorso, devono
essere prodotti in originale; se prodotti in fotocopia, essi devono
essere accompagnati da una nota con la quale il candidato dichiara,
sotto la propria responsabilita', la paternita' dell'opera ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(allegato 3).
La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da allegare
alle fotocopie delle pubblicazioni e dei lavori, deve essere
accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di
identita' del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica
amministrazione; in caso contrario la documentazione non potra'
essere valutata. Per le pubblicazioni e i lavori redatti in
collaborazione, ove non sia gia' indicata l'attribuzione ai singoli
autori, il candidato dovra' autodichiarare quali parti siano da
riferire esclusivamente a lui.
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si
applicano ai cittadini dell'Unione europea, cosi' come previsto
dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e
il Paese di provenienza del dichiarante. I certificati attestanti i
titoli rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo
straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati
dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai documenti redatti
in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un
traduttore ufficiale.
Eventuali informazioni possono essere chieste all'ufficio
personale dell'Istituto - Via Borromini, 5 - Villa Falconieri - 00044
Frascati, dalle ore 10 alle ore 12.

                               Art. 4.
Trattamento dei dati sensibili
Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati contenuti nelle
domande di concorso e' finalizzato unicamente alla gestione della
procedura concorsuale e lo stesso avverra' con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione; il mancato assenso al
trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda da
parte dell'Ente.
Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per
gli adempimenti di legge.
Il candidato, inoltre, gode dei diritti di cui all'art. 7 del
suddetto decreto legislativo, tra i quali figura il diritto d'accesso
ai dati che li riguardino ed il diritto di rettificare, aggiornare,
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

                               Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nel rispetto dei principi di cui
all'art. 35, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e di quanto stabilito nel regolamento di organizzazione
e di funzionamento dell'INVALSI citato in premessa, sara' nominata
dai commissari straordinari, garantendo il rispetto delle situazioni
di incompatibilita' previste dalla normativa vigente, e sara' cosi'
composta: da un presidente e da quattro membri, esperti di provata
competenza nelle materie oggetto del concorso scelti tra docenti,
funzionari o dirigenti della pubblica amministrazione, o esperti
estranei alla medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da
personale amministrativo appartenente al livello equipollente o
superiore a quello messo a concorso.
Alla commissione possono essere aggiunti membri per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese e delle
apparecchiature e applicazioni informatiche.

                               Art. 6.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli precedera' la prova orale. Per la
valutazione la commissione esaminatrice disporra' complessivamente di
un punteggio pari a 100, di cui 24 riservati ai titoli. Ai titoli
valutabili, che devono essere attinenti al profilo per il quale il
candidato concorre, sono assegnati i seguenti punteggi massimi:
a) pubblicazioni: monografie a stampa, articoli apparsi su
riviste nazionali ed internazionali anche on line purche'
regolarmente registrate, relazioni ed interventi pubblicati negli
atti di convegni e congressi; lavori: rapporti, note e relazioni
tecniche, anche poligrafati o pubblicati sul web purche' accompagnati
dalla dichiarazione di cui al precedente art. 3, comma c). Punteggio
massimo 6; ^ b) formazione culturale: punteggio del diploma di
laurea richiesto, altre lauree oltre quella richiesta, dottorato,
abilitazione professionale, master, corsi di specializzazione e
perfezionamento, corsi di formazione dopo la laurea, borse di studio,
ecc. Punteggio massimo 6;
c) esperienza professionale in attivita' di ricerca scientifica
e/o tecnologica, punteggio massimo 8 cosi' distribuito:
- esperienza acquisita presso l'INVALSI e/o INValSI e/o CEDE
fino a 5 punti;
- esperienza acquisita presso universita', istituti e/o enti
di ricerca nazionali/internazionali fino a 2 punti;
- esperienza acquisita presso altri enti e/o organismi
pubblici o privati fino a 1 punto;
d) giudizio globale sul profilo culturale e professionale del
candidato cosi' come emerge dal curriculum vitae et studiorum:
punteggio massimo 4.

                               Art. 7.
Prova di preselezione
In relazione al numero dei candidati concorrenti, l'istituto puo'
riservarsi la facolta' di dar luogo ad una prova preselettiva e/o
attitudinale, anche mediante test o quesiti a risposta multipla
aventi per oggetto il programma delle prove concorsuali, di cui al
successivo art. 8.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi
15 posti nonche' i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto
utile per l'ammissione. Il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito.

                               Art. 8.
Prove d'esame
Le prove d'esame consisteranno in due prove scritte ed in una
prova orale. Le prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:
biblioteconomia; bibliografia; catalogazione informatica;
legislazione bibliotecaria e su diritto d'autore; software gestione
biblioteche; sistema bibliotecario nazionale, sistema nazionale di
istruzione e formazione; compiti e ricerche dell'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione; ricerca comparativa internazionale in campo educativo:
OCSE PISA e le ricerche IEA; normativa sulla privacy e sulla
sicurezza dei dati.
La prima prova scritta, a contenuto teorico, consiste nello
svolgimento di un tema oppure di un elaborato articolato in quesiti a
risposte sintetiche sulle tematiche sopraindicate attinenti alla
professionalita' richiesta.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consiste
nella risoluzione di un caso inerente le funzioni da svolgere.
La prova orale consistera' in un colloquio interdisciplinare
sugli argomenti delle prove scritte, sulla conoscenza della lingua
inglese parlata e scritta, sulla conoscenza di software di
automazione bibliotecaria e dei principali strumenti informatici di
gestione documenti e dati. La commissione esaminatrice valutera', nel
corso del colloquio, anche le attitudini e l'eventuale esperienza
posseduta dal candidato in relazione alla posizione da ricoprire.
Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme che
disciplinano la materia.
Per la valutazione di ogni prova scritta la commissione
esaminatrice disporra' di un punteggio massimo pari a 18.
Le date e il luogo di svolgimento delle prove scritte verranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - di uno dei martedi' o venerdi' dei mesi successivi alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione al presente concorso. Tale comunicazione, che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti, sara' effettuata almeno quindici
giorni prima della data fissata per la prima prova scritta.
Pertanto, i candidati ai quali l'INVALSI non avra' comunicato
l'esclusione dal concorso, disposta con provvedimento motivato del
direttore generale, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove
scritte nei giorni, nell'ora e nella sede resi noti secondo le
modalita' descritte al precedente comma.
L'assenza dagli esami sara' considerata come rinuncia al
concorso.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare la necessita' di
effettuare una preselezione, nella medesima Gazzetta Ufficiale
saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui la stessa si
svolgera'. Nel medesimo avviso sara' indicata la data della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - nella quale viene pubblicato l'elenco dei candidati ammessi
a sostenere le prove scritte; tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Eventuali rinvii del calendario degli esami, che si dovessero
rendere necessari per motivi organizzativi, saranno comunicati nella
medesima Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 9.
Colloquio
Per la valutazione del colloquio la commissione esaminatrice
disporra' di un punteggio massimo pari a 40.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta un punteggio di almeno 12,6/18.
L'ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno
venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il
colloquio stesso; contestualmente, saranno indicati i voti riportati
in ciascuna delle due prove scritte e nella valutazione dei titoli.
Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto la votazione di almeno 28/40.
La prova informatica e quella della lingua inglese formeranno
oggetto di specifica valutazione nell'ambito del colloquio a cura
della commissione esaminatrice che accertera' la positiva conoscenza
di quanto dichiarato dal candidato.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo
dell'Istituto.

                              Art. 10.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, compresa
l'eventuale prova selettiva, i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento personale.

                              Art. 11.
Titoli di riserva, precedenza o preferenza
Il candidati, che abbiano superato il colloquio, devono far
pervenire all'INVALSI, via Borromini n. 5 - Villa Falconieri - 00044
Frascati (Roma), entro il termine perentorio di quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello nel quale gli stessi hanno
sostenuto il colloquio, i documenti gia' indicati nella domanda,
redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a
norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni,
diano diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina.

                              Art. 12.
Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria
La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla
somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, dei voti
ottenuti nelle prove scritte e del voto del colloquio. Il punteggio
ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini
della votazione complessiva.
La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con
l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun
candidato e tenendo conto delle precedenze e delle preferenze
previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Il direttore generale, con propria deliberazione, riconosciuta la
regolarita' del procedimento, approvera' la graduatoria di merito e
dichiarera' il vincitore sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
Nel termine di due anni dalla data di approvazione della
graduatoria di merito o nel termine maggiore previsto da disposizione
di legge, il Direttore generale puo' procedere all'assunzione di
candidati idonei, per la copertura di posti che si siano resi vacanti
successivamente a detta approvazione, secondo l'ordine di
graduatoria.
La graduatoria di merito sara' affissa all'albo dell'Istituto. Di
tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di detto
avviso decorrera' il termine di quindici giorni per presentare
reclamo scritto all'INVALSI per eventuali errori od omissioni e dalla
medesima data decorrera' altresi' il termine di sessanta giorni per
le eventuali impugnative.

                              Art. 13.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
Il candidato dichiarato vincitore del concorso, per il quale
verra' disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione stessa, dovra' far pervenire all'INVALSI, Ufficio del
personale via Borromini n. 5 - Villa Falconieri - 00044 Frascati
(Roma), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla
data di ricevimento dell'apposita comunicazione, un certificato
medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per
territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego.
Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione
fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.
Per quanto riguarda i candidati invalidi il certificato medico
deve contenere, oltre a una esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei colleghi di
lavoro e alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira. La capacita'
lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla commissione di
cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'Istituto ha la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del
concorso in base alla normativa vigente.
Il candidato dichiarato vincitore, nello stesso termine di trenta
giorni di cui al presente articolo, dovra' altresi' far pervenire
all'INVALSI, Ufficio del personale via Borromini n. 5 - Villa
Falconieri - 00044 Frascati (Roma):
una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, auto
certificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito
variazioni.
A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'Istituto effettuera' idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
Il vincitore, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea, dovra' presentare, entro il termine di cui al comma 1),
oltre al certificato medico, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti politici con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
4) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante
l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che comportino la restrizione della liberta' personale o di
provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento.

                              Art. 14.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore del concorso, per il quale
verra' disposta l'assunzione in servizio, che risultera' in possesso
dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui ai
precedenti articoli, dovra' stipulare apposito contratto individuale
di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa
contrattuale, al venire meno del divieto, previsto dalla normativa
vigente, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato o all'atto
dell'autorizzazione all'assunzione.
Il vincitore del concorso, per il quale verra' disposta
l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando e dal
contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto degli enti di
ricerca in vigore, sara' assunto a tempo indeterminato e inquadrato
nel profilo professionale di tecnologo di terzo livello professionale
nel ruolo del personale dell'INVALSI.
All'atto dell'assunzione il vincitore dovra' presentare una
dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
Il vincitore del concorso, assunto in servizio a tempo
indeterminato, sara' soggetto a un periodo di prova della durata di
tre mesi. Durante tale periodo gli competera' il trattamento
economico previsto per il profilo di tecnologo di terzo livello
professionale. Il periodo di prova sara' computato come servizio di
ruolo a tutti gli effetti. L'inizio del rapporto di lavoro del
vincitore decorrera', ad ogni effetto, dal giorno di inizio
dell'effettivo servizio come da contratto. In ogni caso non puo'
essere attivato alcun comando o distacco o trasferimento per un
periodo minimo di tre anni, salvo che l'istituto non lo disponga per
esigenze di servizio.
Nel caso in cui il vincitore assunto in prova non si presenti in
servizio senza giustificato motivo, l'INVALSI comunichera' al
medesimo che non procedera' alla stipulazione del contratto ovvero
provvedera' alla risoluzione del contratto stesso.

                              Art. 15.
Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice, salvo la sola documentazione inerente
l'eventuale esclusione dal concorso.

                              Art. 16.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale nella pubblica amministrazione con
particolare riferimento al contratto collettivo nazionale del lavoro
del comparto degli enti di ricerca in vigore.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Frascati, 8 novembre 2007
Il direttore generale: Antonio Pileggi

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