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BANCA D'ITALIA

Concorso per l'assunzione di quattro Avvocati da nominare in
esperimento nel grado iniziale del ruolo legale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.14 del 18/2/2005
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:05E10183
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/3/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Requisiti di partecipazione
 
La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione di
quattro Avvocati da nominare in esperimento nel grado iniziale del
ruolo legale, che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con
le funzioni da svolgere nell'Istituto.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1. laurea in giurisprudenza conseguita con il punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente; ovvero titolo di studio
conseguito all'estero o titolo estero conseguito in Italia, con
votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuto equipollente
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente
normativa, alla laurea sopra indicata;
2. iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in
Italia presso i relativi Consigli dell'Ordine ovvero titolo a detta
iscrizione;
3. cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge;
4. idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi da parte di
enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie;
5. godimento dei diritti politici;
i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
6. godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
7. adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo - inclusa
l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero o del
titolo estero conseguito in Italia - devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; gli
altri alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al
punto 7 viene verificato durante le prove del concorso.
La Banca d'Italia puo' verificare presso gli enti competenti
l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando in
qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di
concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 2.
 
Domanda di partecipazione. Termine per la presentazione della domanda
 
Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di
compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo
prestampato allegato al presente bando, di cui e' parte integrante,
reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia nonche'
presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale di via Nazionale
n. 91 - Roma e del Centro «Donato Menichella» in Largo Guido Carli
n. 1 - Frascati (Roma). L'eventuale redazione della domanda in carta
libera dovra' essere effettuata riportando fedelmente - con scrittura
dattilografica o a stampatello - l'intero contenuto del predetto
modulo.
Il bando - completo del modulo di domanda - e' disponibile anche
sul sito Internet della Banca d'Italia «www.bancaditalia.it».
La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
Al fine di consentire il celere svolgimento dell'intera procedura
concorsuale si rende necessario pervenire alla formazione della
graduatoria preliminare di cui all'art. 3 sulla base di
documentazione originale non richiedente ulteriori verifiche. In
relazione a cio', unitamente alla domanda deve essere prodotto, a
pena di esclusione dal concorso, il certificato di laurea, in
originale o in copia conforme a norma di legge, con l'indicazione del
voto finale, degli esami sostenuti e della votazione riportata per
ciascuno di essi. Si sottolinea quindi che, con riferimento a tale
certificazione, non e' consentita la produzione di dichiarazioni
sostitutive.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 29 marzo
2005 all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, Servizio
Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data
di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante. La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per
ritardi, disguidi o altri inconvenienti ad essa non imputabili.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il medesimo
termine perentorio del 29 marzo 2005, direttamente allo sportello di
via Nazionale n. 91 - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani della
domanda viene rilasciata ricevuta. Non e' consentita la spedizione o
la presentazione della domanda presso le Filiali della Banca
d'Italia. Pertanto tali domande non saranno prese in considerazione.
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate allo sportello oltre il termine
perentorio del 29 marzo 2005;
c) inoltrate tramite fax, telegramma, telex o con qualsiasi
altro mezzo;
d) prive dell'eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di
quella relativa all'equivalenza delle votazioni;
e) incomplete della documentazione di cui al precedente comma
4;
f) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu'
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge 68/1999 i
candidati disabili devono indicare - mediante compilazione del
«Quadro A» dell'accluso modulo di domanda - la necessita' di tempi
aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione
alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati
devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, secondo lo schema del «Quadro A»,
ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura
pubblica competente.
Il «Quadro A», se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con
riguardo alla specifica condizione di disabilita'. Qualora la Banca
d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto autocertificato dal
candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso
sostenute. I candidati disabili possono, per qualsiasi ulteriore
necessita' di chiarimenti, prendere contatto con il Servizio
Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni
(tel. 0647921).
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e inequivocabile, anche l'indirizzo al quale la Banca d'Italia deve
inviare tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte dei candidati del cambiamento
dell'indirizzo medesimo.

                               Art. 3.
 
Preselezione per titoli
 
La Banca d'Italia procedera' ad una preselezione per titoli delle
candidature per individuare 400 candidati da ammettere alle prove
scritte di cui al successivo art. 4. A tal fine l'Amministrazione
della Banca provvedera' alla formazione di una graduatoria
preliminare redatta sulla base del punteggio ottenuto dalla somma
della votazione riportata nell'esame di laurea e della media
aritmetica semplice delle votazioni riportate nei singoli esami
sostenuti nel relativo corso. Ai fini del calcolo del suddetto
punteggio, alla laurea conseguita con 110/110 e lode verra'
convenzionalmente attribuito il punteggio di 111.
Nel calcolo della media verranno presi in considerazione soltanto
gli esami con votazione numerica e, nel caso di esami iterati, quello
con votazione maggiore. Il punteggio cosi' ottenuto sara' troncato
alla seconda cifra decimale e non si procedera' ad arrotondamenti.
Per la formazione della media la lode conseguita nei singoli esami
non verra' presa in considerazione.
I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui ai commi 1
e 2.
Vengono convocati a sostenere le prove scritte di cui al
successivo art. 4 i candidati classificatisi nelle prime 400
posizioni nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile.
Ai candidati verra' data comunicazione scritta dell'esito della
preselezione.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non
concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini
della graduatoria di merito.

                               Art. 4.
 
Commissione di concorso. Prove d'esame
 
Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. La Commissione e'
integrata con la nomina di un membro aggiunto per l'accertamento
della conoscenza della lingua inglese che verra' effettuato in
occasione della prova orale.
Le prove d'esame si svolgono a Roma. Ai candidati verranno
comunicati la sede e il calendario del loro svolgimento.
Le prove d'esame consistono in tre prove scritte, una prova orale
e una prova in lingua inglese che si terra' in occasione della prova
orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di tre elaborati
che verteranno:
uno sul diritto civile e diritto commerciale;
uno sul diritto amministrativo sostanziale e processuale;
uno sul diritto processuale civile.
Le tracce degli elaborati contengono anche uno specifico quesito
sul quale il candidato deve esprimere il proprio parere.
Per lo svolgimento degli elaborati viene consentita la
consultazione unicamente di testi normativi non commentati ne'
annotati.
Le prove scritte sono corrette in forma anonima e a ognuno dei
tre elaborati e' attribuito fino a un massimo di 20 punti; le prove
sono superate da coloro che hanno riportato il punteggio minimo di 12
in ognuno dei tre elaborati.
Al fine di rendere piu' spedita la procedura concorsuale la
Commissione non procedera' alla valutazione degli elaborati dei
candidati che non abbiano raggiunto la sufficienza in altra prova
scritta gia' valutata, fatto sempre salvo il principio
dell'anonimato.
La votazione complessiva delle prove scritte e' data dalla somma
dei tre punteggi riportati negli elaborati.
I concorrenti che superano le prove scritte vengono ammessi a
sostenere una prova orale.
La prova orale verte su tutte le materie sopra elencate per le
prove scritte nonche' su diritto penale, diritto processuale penale,
diritto del lavoro, diritto comunitario, diritto internazionale
privato e processuale, diritto delle banche e degli intermediari
finanziari. Nella circostanza verra' valutata con particolare
attenzione la conoscenza degli istituti giuridici che hanno piu'
strette connessioni con le attivita' economiche nelle aree di
interesse per le funzioni della Banca d'Italia.
La prova orale e' valutata fino a un massimo di 60 punti ed e'
superata dai candidati che conseguono una votazione minima di 36
punti. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito una
votazione almeno pari alla somma dei punteggi minimi previsti per le
prove scritte e per la prova orale.
In occasione della prova orale si procede all'accertamento della
conoscenza anche scritta della lingua inglese. Per tale prova possono
essere attribuiti fino a un massimo di 4 punti, non computabili nel
punteggio della prova orale ma utili a determinare il punteggio
complessivo di cui al successivo art. 6.
Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d'esame.

                               Art. 5.
 
Adempimenti per la partecipazione alle prove
 
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati
membri dell'Unione Europea devono essere muniti di documento
equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 6.
 
Graduatorie
 
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta, nella
prova orale e nell'accertamento della conoscenza della lingua inglese
di cui all'art. 4.
La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla
graduatoria di merito e agli eventuali titoli di preferenza,
rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati dal candidato nella
domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire in
tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
la graduatoria finale entro 3 anni dalla data di approvazione della
stessa.

                               Art. 7.
 
Adempimenti per l'assunzione
 
Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale
devono documentare, ai fini dell'assunzione, il possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le
modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita ai
fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso e di assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di
sicurezza ovvero di carichi pendenti.

                               Art. 8.
 
Visita medica propedeutica all'assunzione
 
La Banca d'Italia fa sottoporre gli elementi da assumere a visita
medica presso enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie al fine
di accertare l'idoneita' fisica alle mansioni.
Ai residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati gli
accertamenti sono rimborsate le spese di viaggio dal capoluogo della
provincia di residenza italiana e ritorno secondo le tariffe
ferroviarie della la classe ed e' corrisposto un contributo alle
altre spese nella misura forfetaria di euro 77,00 per ogni giornata
di permanenza. Ai candidati residenti all'estero sono rimborsate le
spese di viaggio, idoneamente documentate, sostenute per l'utilizzo
di mezzi pubblici di linea dalla localita' di residenza e ritorno. Se
il viaggio avviene con l'aereo il rimborso viene commisurato alla
tariffa prevista per la classe economica.
Al luogo di residenza e' equiparato il luogo ove il candidato si
trovi stabilmente per documentati motivi di studio o di lavoro.

                               Art. 9.
 
Nomina e assegnazione
 
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in
possesso dei prescritti requisiti. Essi sono nominati, in
esperimento, nel grado di Avvocato di 2ª e - se riconosciuti idonei a
giudizio insindacabile della Banca d'Italia al termine
dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi - conseguono la
conferma nel grado gia' ottenuto con la medesima decorrenza del
provvedimento di nomina. Nell'ipotesi di esito sfavorevole,
l'esperimento e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994,
recante norme «sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea ai posti di lavoro» presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio
presso la sede di lavoro assegnata entro il termine che sara'
stabilito.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto
termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti
disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il
raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o
dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale
residenza all'estero.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia,
Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni,
per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in
forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che
saranno assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione
dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
nn. 104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 7, comma 2, del
presente bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del
requisito di assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti
dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base
a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il capo
del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del
trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i
candidati, in qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti
della Banca addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del Servizio
Personale Gestione Risorse.

                              Art. 11.
 
Altre norme richiamate
 
Il presente bando di concorso tiene conto della legge
n. 125/1991, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro.
Roma, 10 febbraio 2005
Il governatore: A. Fazio

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