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UNIVERSITA' DI CAMERINO

Concorso per l'ammissione al XXI ciclo dei corsi di dottorato di
ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.82 del 14/10/2005
Ente:UNIVERSITA' DI CAMERINO
Località:Camerino  (MC)
Codice atto:05E05992
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/11/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di
ricerca;
Vista la delibera del senato accademico n. 329 del 14 luglio
2005;
Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione di
Ateneo;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto presso la Scuola internazionale di dottorato
dell'Universita' di Camerino il concorso per l'ammissione al XXI
ciclo dei seguenti corsi di dottorato di ricerca in:
Biologia:
posti: n. 6;
borse di studio: n. 3;
durata del corso: 3 anni;
sedi consorziate: sede unica.
Conoscenza e progetto delle forme dell'insediamento:
posti: n. 4;
borse di studio: n. 2;
durata del corso: 3 anni;
sedi consorziate: sede unica.
(*) Diritto civile nella legalita' costituzionale:
posti: n. 4;
borse di studio: n. 2;
durata del corso: 3 anni;
sedi consorziate: sede unica.
Fisica:
posti: n. 6;
borse di studio: n. 3;
durata del corso: 3 anni;
sedi consorziate: sede unica.
Invecchiamento e nutrizione:
posti: n. 4;
borse di studio: n. 2;
durata del corso: 3 anni;
sedi consorziate: sede unica.
Scienze chimiche:
posti: n. 6;
borse di studio: n. 3;
durata del corso: 3 anni;
sedi consorziate: sede unica.
Scienze della terra:
posti: n. 4;
borse di studio: n. 2;
durata del corso: 3 anni;
sedi consorziate: sede unica.
(**) Scienze per l'ambiente e per la salute pubblica:
posti: n. 8;
borse di studio: n. 4;
durata del corso: 3 anni;
sedi consorziate: sede unica.
Scienze dell'informazione e sistemi complessi:
posti: n. 6;
borse di studio: n. 3;
durata del corso: 3 anni;
sedi consorziate: sede unica.
Scienze farmaceutiche:
posti: n. 8;
borse di studio: n. 4;
durata del corso: 3 anni;
sedi consorziate: sede unica.
Scienze veterinarie:
posti: n. 4;
borse di studio: n. 2;
durata del corso: 3 anni;
sedi consorziate: sede unica.
(*) Almeno un candidato con borsa dovra' indirizzare la propria
ricerca ad una tematica di diritto agro-alimentare e svolgere parte
(almeno il 50%) della propria attivita' presso la sede didattica di
Ascoli Piceno.
(**) Almeno un dottorando con borsa (fino ad un massimo di
quattro, di cui due con borsa) svolgera' ricerca nell'ambito del
curriculum «Sviluppo di tecnologie biomolecolari per la salute
pubblica». I dottorandi inseriti in questo curriculum svolgeranno la
propria attivita' di ricerca presso le strutture di laboratorio
dell'ASUR di Ascoli Piceno.

                               Art. 2.
Possono accedere ai dottorati di ricerca i cittadini dell'Unione
europea che sono in possesso del diploma di laurea ordinamento ante
decreto ministeriale n. 509/1999, laurea specialistica o analogo
titolo accademico conseguito presso universita' straniera,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita';
qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il collegio
dei docenti del dottorato di ricerca a dichiarare l'equipollenza del
titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione
ai corsi.
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea prima dell'espletamento dei
concorsi. In tal caso l'ammissione viene disposta «con riserva» ed il
candidato sara' tenuto a presentare il relativo certificato di laurea
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico rettore -
Universita' degli studi - via Gentile III Da Varano - 62032 Camerino,
redatta secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' essere
inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - fara' fede il timbro
postale di spedizione.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita;
la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta (o che si conseguira) con la data e
l'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo
accademico conseguito presso una universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti;
la lingua/e straniera/e conosciuta/e;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
nel caso di doppia cittadinanza, di cui una sia quella
italiana, di optare per la cittadinanza italiana.
I candidati dovranno effettuare un versamento in c.c.p. di Euro
10 non rimborsabili a favore dell'Universita', quale partecipazione
alle spese concorsuali.
La ricevuta del versamento, effettuato sul c.c.p. n. 14566624 a
favore dell'Universita' di Camerino - Servizio tesoreria, con
l'indicazione nella causale del concorso per il quale il candidato
presenta domanda, deve essere allegata, pena l'esclusione, alla
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati in possesso di titolo conseguito all'estero non
ancora riconosciuto equipollente, devono esplicitamente richiederne
l'equipollenza, allegando alla domanda di partecipazione al concorso
i documenti (certificato di laurea con esami e votazioni e
dichiarazione di valore) utili a consentire al collegio dei docenti
la dichiarazione di equipollenza unicamente ai soli fini
dell'ammissione al dottorato. I documenti di cui sopra dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un
colloquio tendenti a verificare la preparazione del candidato, la sua
attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu'
lingue straniere.
Le commissioni, per la valutazione di ciascun candidato,
dispongono di sessanta punti per ognuna delle prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio, che prevede anche la dimostrazione della conoscenza
di una o piu' lingue straniere, si intende superato se il candidato
ottiene una votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta le commissioni giudicatrici formano
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa.
Le commissioni sono tenute a graduare tutti i candidati con
punteggio differenziato, cosi' da evitare situazione di merito ex
equo.
L'elenco sottoscritto dai presidenti e dai segretari delle
commissioni, viene affisso presso le facolta' o i dipartimenti presso
cui si sono svolte le prove.
Espletate le prove del concorso, ogni commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 4.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' di Camerino
nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai commi
successivi, salvo diverso avviso.
Il diario delle prove, con l'indicazione del luogo, del giorno,
del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite avviso pubblicato quindici giorni
prima della data fissata per le prove, sulla pagina web:
http://web.unicam.it tra gli «Avvisi».
Tale avviso avra' valore di convocazione; non verranno inviate
comunicazioni a domicilio.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento (passaporto o carta di identita' o
patente di guida).

                               Art. 5.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'esame di
ammissione ai corsi di dottorato saranno nominate dal rettore su
proposta del collegio dei docenti.
Esse sono composte da tre docenti di ruolo dei settori
scientifico-disciplinari cui si riferiscono i corsi, a cui possono
essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche o private di
ricerca.
Le commissioni devono concludere i lavori entro novanta giorni
dalla nomina.

                               Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In caso di rinunce degli aventi diritto, purche' non sia
trascorso un mese dall'avvio effettivo dei corsi, subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, i candidati
dovranno esercitare opzione per un solo corso di dottorato entro il
termine di sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale.

                               Art. 7.
I concorrenti risultati vincitori dovranno far pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Camerino, entro il termine perentorio
di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in
cui avranno ricevuto il relativo invito, la domanda di iscrizione al
corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito
modello predisposto dall'Amministrazione universitaria corredata dei
seguenti documenti: fotocopia del documento di identita', debitamente
firmata.

                               Art. 8.
Si procedera' all'attivazione dei corsi di dottorato solo in
presenza di almeno tre dottorandi (art. 2, comma 2 del decreto
ministeriale n. 224 del 13 luglio 1999).

                               Art. 9.
L'importo delle borse di studio non deve essere inferiore a
quello stabilito dal decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 11 settembre 1998, assoggettato al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
Per la fruizione delle borse di studio il limite di reddito
personale complessivo annuo lordo e' fissato in Euro 7.746,85. Alla
determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale
nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura avente carattere
ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o
derivanti da servizio militare di leva.
La durata dell'erogazione delle borse e' pari all'intera durata
del corso.
Il pagamento delle borse viene effettuato in rate bimestrali
posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
I candidati, idonei nelle graduatorie di merito, che fruiscono di
assegni di ricerca, qualora non figurino tra i vincitori, sono
ammessi in soprannumero.

                              Art. 10.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e' di Euro 780,00 + Euro 90,00 di tassa regionale
per il diritto allo studio universitario suddiviso:
prima rata: Euro 480,00 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata: Euro 390,00 (entro il 30 giugno di ciascun anno).
I dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati dai
contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Sono inoltre
esonerati dai contributi i borsisti e gli idonei a borse di studio
ERSU.

                              Art. 11.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Nell'ambito dell'attivita' formativa prevista dal collegio dei
docenti i dottorandi potranno essere impegnati in attivita' di stages
presso soggetti pubblici o privati.
I dottorandi titolari di borsa di studio in servizio presso
pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che
siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di
durata del corso.
Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca, che non
goda di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
Per tutta la durata del corso ai dottorandi e' vietato lo
svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi nei casi di maternita', o
adempimento degli obblighi militari, oppure di malattia grave o
prolungata.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso e l'interruzione della borsa,
se fruita.

                              Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Camerino, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Per l'esame finale verranno nominate dal rettore, su proposta del
collegio dei docenti, apposite commissioni, composte da tre docenti
di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifico disciplinari a cui si riferiscono i dottorati.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore ne autorizza la proroga ed
ammette i candidati agli esami previsti per il ciclo successivo,
anche in altra sede universitaria in caso di mancata attivazione del
corso.

                              Art. 13.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 e al regolamento di Ateneo in
materia di dottorato di ricerca.
Camerino, 29 settembre 2005
Il rettore: Esposito

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