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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di
Legazione in prova.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.15 del 22/2/2019
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Località:Nazionale
Codice atto:19E01680
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:35
Scadenza:8/4/2019
Atti correlati:Atto 19E05043 (G.U. n.36 del 7/5/2019)
Atto 19E03863 (G.U. n.28 del 9/4/2019)
Atto 19E03863 (G.U. n.28 del 9/4/2019)
Atto 19E05043 (G.U. n.36 del 7/5/2019)
Atto 19E13015 (G.U. n.85 del 25/10/2019)

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse e l'innovazione

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative
speciali riguardanti l'ordinamento dell'amministrazione degli affari
esteri;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera
diplomatica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina
per il concorso di accesso alla carriera diplomatica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di
accesso alla carriera diplomatica;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre
1994, n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al
servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare
riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non si puo'
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei
ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione
dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»;
Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall'art. 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione
della citata direttiva 2000/78/CE;
Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il
quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimita' del
requisito del limite di eta' non superiore ai trentacinque anni,
elevabile fino ad un massimo complessivo di tre anni, previsto per
l'accesso alla carriera diplomatica;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 2
dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di eta'
indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla
mezzanotte del giorno del compleanno;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2010, n. 30;
Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», con particolare riguardo
all'art. 1, comma 286, che a modifica dell'art. 4 del decreto-Legge
1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30, autorizza il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, in deroga alle vigenti disposizioni sul
blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, a bandire annualmente,
nel quadriennio 2016-2019, un concorso di accesso alla carriera
diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a
trentacinque Segretari di Legazione in prova;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Accertata la necessita' del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura
concorsuale in virtu' della specialita' delle disposizioni
legislative che impongono una precisa cadenza periodica del concorso
per segretari di Legazione in prova, collegata ai peculiari
meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine
di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e piu'
aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della
massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque
posti di Segretario di Legazione in prova.
2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una delle
lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno
cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella
corrispondente area funzionale (ex area C).
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento
del trentacinquesimo anno.
Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato per
un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte del
giorno del compimento del trentottesimo anno) ed e' elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» e per coloro ai quali e' esteso lo stesso
beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorita' o a domanda, per gli ufficiali, ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia;
f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno
prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di funzionari
internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni
internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i
cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione
internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo
indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il
possesso di titoli di studio di livello universitario;
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti
classi: finanza (classe n. LM-16), relazioni internazionali (classe
n. LM-52), scienze dell'economia (classe n. LM-56), scienze della
politica (classe n. LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni
(classe n. LM-63), scienze economiche per l'ambiente e la cultura
(classe n. LM-76), scienze economico-aziendali (classe n. LM-77),
scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. LM-81), servizio
sociale e politiche sociali (classe n. LM-87), sociologia e ricerca
sociale (classe n. LM-88), studi europei (classe n. LM-90), nonche'
la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n.
LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma
di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'art.
1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato a
norma di Legge, conseguito presso universita' o istituti di
istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto un
decreto di equiparazione o equipollenza, e' cura del candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
Per comodita' di consultazione, e' allegato al presente bando
l'elenco dei titoli di studio accademici che consentono la
partecipazione al concorso in virtu' dei principali provvedimenti di
equiparazione o di equipollenza (Allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo:
a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente a
uno di quelli sopraindicati. In questo caso e' cura del candidato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del
provvedimento che la dichiara;
b) in caso di titolo accademico rilasciato da un paese
dell'Unione europea o paese aderente alla Convenzione per il
riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento
superiore dell'11 aprile 1997 (Allegato 2), sia stato dichiarato
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va
acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso
sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e' ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di
equivalenza.
L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali.
4) Idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in
sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di
disagio; a tal fine l'amministrazione si riserva di accertare in
qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati, anche nei
riguardi dei vincitori del concorso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del presente
bando).
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia' portato a
termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di
cui all'art. 9, comma 2 del presente bando.
4. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.

                               Art. 3 


Presentazione della domanda
di ammissione al concorso


1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso
esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line
all'indirizzo internet https://web.esteri.it/concorsionline - La
domanda on-line deve essere compilata ed inviata entro le ore 24,00
del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data di
presentazione della domanda di ammissione al concorso e' certificata
dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sara' piu' possibile
accedere e inviare il modulo on-line.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di
autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli
indicati all'art. 2, comma 1, punto 2 del presente bando) ha diritto
all'elevazione del limite massimo di eta';
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando
presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e
precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione
della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente
bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale inquadrati nella terza area devono
specificare il periodo di servizio nell'area o nella precedente
corrispondente area funzionale;
j) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla
partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista
dall'art. 2, comma 3 del presente bando;
k) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta
di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
l) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente
sostenere di cui all'art. 10 del presente bando;
m) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo
ai sensi dell'art. 8 del presente bando;
n) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e
di cui all'Allegato 4, dei quali e' eventualmente in possesso, che
danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza;
o) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
al termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertarne la
sussistenza.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
4. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di
codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni.
5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia
presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese
quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per
l'ammissione al concorso.
6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di
ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di cui al
successivo art. 16.
7. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la
propria disabilita' e il relativo grado e specifica, nel caso ne
abbia l'esigenza, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge,
l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale necessita' di tempo
aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La concessione e
l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base
della documentazione che sara' a tale fine successivamente richiesta
dall'amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale al
trattamento dei relativi dati personali.
Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80% -
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 -
non e' tenuto a sostenere la prova attitudinale (art. 7) ed e'
ammesso alle prove scritte (art. 9, comma 2), previa presentazione,
su specifica richiesta dell'Amministrazione, della documentazione
comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato grado di
invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali.
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 4).
8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di
partecipazione al concorso presentate con modalita' e/o tempistiche
diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare
quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di
compilazione e invio on-line. La mancata esclusione dalla prova
attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte (art. 9, comma 2) non
costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita' della domanda
di partecipazione al concorso, ne' sana l'irregolarita' della domanda
medesima.
9. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando tale
smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete
rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

                               Art. 4 


Esclusione dalle prove concorsuali


1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti o per la mancata osservanza delle modalita' e
dei termini stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
direttore generale per le risorse e l'innovazione ed e' composta da
sette membri effettivi, incluso il presidente.
2. La commissione e' composta da un ambasciatore o Ministro
plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un
consigliere di stato o avvocato dello stato o magistrato della Corte
dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere d'Ambasciata e da tre professori di I fascia di
universita' pubbliche e private per le materie che formano oggetto
delle prove scritte di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c)
del presente bando.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonche' per le
prove di lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiunti
partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle
rispettive materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di
Legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che
per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte,
nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le
sue funzioni sono svolte dal consigliere di stato o avvocato dello
stato o magistrato della Corte dei conti.

                               Art. 6 


Procedura di concorso


1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d'esame scritte e orali, ed eventuali prove
facoltative di lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le
eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione
di quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova
attitudinale.

                               Art. 7 


Prova attitudinale


1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del
candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare
riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa
la lingua inglese e alla capacita' di ragionamento logico. La prova
attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da
sessanta quesiti a risposta multipla, della durata di sessanta
minuti, riguardanti:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal
congresso di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e
finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese, senza l'uso di alcun dizionario, su
tematiche di attualita' internazionale;
e) test per l'accertamento della capacita' di ragionamento
logico.
3. Sono ammessi alle successive prove scritte d'esame di cui
all'art. 9, comma 2, del presente bando, i candidati che abbiano
risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel
questionario a risposta multipla della prova attitudinale.
4. Per l'espletamento della prova attitudinale l'amministrazione
puo' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o
societa' specializzate in selezione del personale.

                               Art. 8 


Titoli


1. Il punteggio per i titoli e' assegnato dalla commissione
esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art.
9, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi
elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui
all'art. 3, comma 2, lettera m) del presente bando.
2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6
centesimi per i seguenti titoli:
a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master
universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma
3: fino a 3 centesimi;
b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso
organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al
precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente
comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari
post-laurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello.
La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati
titoli, nonche' di equivalenti titoli stranieri, con la
professionalita' specifica della carriera diplomatica e/o con le
materie oggetto delle prove d'esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le
prove d'esame.

                               Art. 9 


Prove d'esame


1. Le prove d'esame, scritte e orali, sono dirette ad accertare
la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica
dei candidati. La prova d'esame orale e' seguita da eventuali prove
facoltative orali di lingua.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui
al precedente art. 7, sono ammessi a sostenere le prove d'esame
scritte che vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal
congresso di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e
finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l'uso di alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l'uso di alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale).
3. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d'esame
scritte nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
comma 2 e di tre ore per le prove d'esame scritte di cui alle lettere
d) ed e) del precedente comma 2.
4. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove d'esame
scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua
inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.
5. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove d'esame scritte, nonche' sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
b) contabilita' di stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto
internazionale privato;
d) geografia politica ed economica.
Per la lingua inglese e l'altra lingua straniera scelta, il
candidato sostiene una conversazione su tematiche di attualita'
internazionale.
Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad
esprimere le proprie valutazioni su un tema dell'attualita'
internazionale, indicato dal Presidente della commissione, al fine di
accertare le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara e
sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di
vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata insieme
con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale,
comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e' oggetto
di una valutazione unica.
6. Per superare la prova d'esame orale, il candidato deve
riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.
Al termine di ciascuna seduta d'esame orale la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno di essi. Il suddetto elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo
della sede d'esame.
7. I programmi di esame sono pubblicati nell'Allegato 3 al
presente bando.

                               Art. 10 


Prove facoltative
di lingua straniera


1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue
straniere ufficiali, diverse da quelle in cui hanno sostenuto le
prove scritte.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono
sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una
conversazione su tematiche di attualita' internazionale.
4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il
candidato puo' conseguire il seguente punteggio:
a) fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la
sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di
sostenere solamente una delle due prove di lingua;
b) fino a un massimo di 8 centesimi, purche' raggiunga la
sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di
lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversa
dalle lingue tedesca e russa, il candidato puo' conseguire fino a un
massimo di 4 centesimi per una sola lingua, purche' raggiunga la
sufficienza di almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6
centesimi per due o piu' lingue, purche' raggiunga la sufficienza, in
ciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre
che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui
al precedente art. 9, comma 5.

                               Art. 11 


Voto finale delle prove d'esame
e graduatoria di merito


1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la
media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte con il voto
riportato nella prova d'esame orale. Al voto della prova d'esame
orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove
facoltative di lingua.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi
eventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell'art.
8 di questo bando.
3. Il Direttore generale per le risorse e l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei
concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto
conto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito
www.esteri.it - Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 12 


Modalita'
e calendario delle prove


1. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui
al precedente art. 7 sono resi noti con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del 9 aprile 2019 e sul sito internet del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
www.esteri.it, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione
generale per le risorse e l'innovazione. Tali comunicazioni hanno
valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro che non sono stati
esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel
giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale del 9
aprile 2019 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
2. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle
successive prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato
dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. La sede, il giorno e l'orario delle prove d'esame scritte sono
resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 7
maggio 2019 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, oltre che nella bacheca
dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e
l'innovazione.
Con lo stesso avviso e' resa nota la data di pubblicazione -
sempre sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e nella bacheca dell'Ufficio V della
Direzione generale per le risorse e l'innovazione - dell'elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove scritte. La data di
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
scritte e' resa nota altresi' dalla Commissione esaminatrice prima
dell'inizio della prova attitudinale di cui all'art. 7.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte devono
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora prestabiliti.
4. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
successive prove d'esame orali.
5. L'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato i
candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale,
individualmente per via telematica (email) almeno venti giorni prima
della data in cui essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 13 


Accesso alla sede di svolgimento
delle prove d'esame


1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.
2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non
possono introdurre nella sede degli esami, pena l'esclusione dalle
prove concorsuali, telefoni cellulari, palmari, «tablet», supporti
magnetici, dispositivi elettronici di ogni genere, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne' possono portare borse o simili,
capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici.
3. L'Amministrazione si riserva di adottare tutte le misure
necessarie a impedire l'uso di materiale non autorizzato da parte dei
candidati.

                               Art. 14 


Assunzione


1. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato ad assumere
servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini
fissati dall'Amministrazione. Entro tale termine, il candidato dovra'
produrre la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 2, comma 1,
punto 3, lett. b), a pena di esclusione dal concorso per mancanza di
requisito di ammissione, salvo che la mancata presentazione della
detta dichiarazione dipenda da causa, documentata, non imputabile al
candidato stesso. Al momento dell'assunzione, il vincitore dovra'
presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria
responsabilita' nella quale attesta di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario presenta una
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se, senza
giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito,
decade dal diritto alla nomina.
2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina, il vincitore presenta all'amministrazione,
entro trenta giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione
sottoscritta sotto la propria responsabilita' attestante che gli
stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno
subito variazioni. L'amministrazione procede a controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.
3. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' psico-fisica
all'impiego.

                               Art. 15 


Nomina


1. I vincitori del concorso, assunti in servizio in via
provvisoria, sempre che risultino in possesso dei requisiti
prescritti dal bando, sono nominati, con decreto del Ministro degli
affari esteri e della Cooperazione internazionale, segretari di
Legazione in prova per prestare il servizio di prova stabilito
dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.

                               Art. 16 


Trattamento dei dati personali


1. I dati raccolti con la domanda di ammissione al concorso
saranno trattati esclusivamente per le finalita' connesse
all'espletamento della procedura concorsuale stessa e per le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione al concorso
potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere
trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa vigente, in archivi informatici/cartacei per i necessari
adempimenti che competono al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale ed alla commissione esaminatrice in
ordine alle procedure concorsuali, nonche' per adempiere a specifici
obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione al concorso, nonche' agli
adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, piazzale della
Farnesina n. 1 - 00135 Roma; il responsabile del trattamento e' il
Capo dell'ufficio V della Direzione generale per le risorse e
l'innovazione. Incaricato del trattamento e' il personale in servizio
presso il predetto ufficio V preposto alla procedura concorsuale.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' sia previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere del Garante per la protezione dei dati
personali. La graduatoria approvata dalla commissione esaminatrice in
esito alla procedura concorsuale verra' diffusa mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme vigenti in materia e,
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso
il sito istituzionale www.esteri.it
8. L'interessato potra' esercitare i diritti previsti dall'art. 7
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, dell'origine dei dati personali, delle modalita' del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici, nonche' l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta.

                               Art. 17 


Norma di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, n. 72, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 gennaio 2013, n. 17 e, in quanto compatibili, le
disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro
successive modifiche e integrazioni, nonche' le disposizioni sul
reclutamento del personale contenute nell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 8 febbraio 2019

Il direttore generale: Varriale

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