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ALMA MASTER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Nomina delle commissioni giudicatrici per undici procedure di
valutazione comparativa a undici posti di ricercatore universitario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.58 del 25/7/2008
Ente:ALMA MASTER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:T008EE57
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:11
Scadenza:25/8/2008
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

(Decreto rettorale n. 950 del 7 luglio 2008).
IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.
117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000 cosi'
come modificato dal decreto rettorale n. 1065/07, contenente il
regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna «sulle modalita'
di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i trasferimenti e
la mobilita' interna»;
Visto il decreto rettorale n. 246 del 14 febbraio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 29 febbraio 2008;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le Commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i
concorsi a posti di Ricercatore universitario:
 
----> Vedere da pag. 48 a pag. 58 <----

                               Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale n.
246 del 14 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 17 del 29 febbraio 2008), consultabile nel
seguente sito WEB:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm, le
pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai
sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate entro 30
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
Le pubblicazioni potranno essere inviate mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano, previo accordo con
la struttura di riferimento (si raccomanda di prestare attenzione al
periodo di chiusura estiva delle Strutture).
Le pubblicazioni dovranno essere inviate nel numero massimo, se
previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della
facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi
lavori (cd. Sede concorsuale).
E facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni
anche ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di
appartenenza.
Si ricorda che, qualora nel bando sia stato fissato un limite
massimo di pubblicazioni da inviare, la mancata osservanza di detto
limite, comporta la esclusione dalla procedura cosi' come previsto
dall'art. 2, comma 6 del decrto del Presidente della Repubblica n.
117/2000 e dall'art. 6 del bando.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la
facolta', il settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la
quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e recapito
concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le Commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la Commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.

                               Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle Commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.

                               Art. 4.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 del
decrto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono autorizzate,
in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici
di lavoro collegiale.
Bologna, 7 luglio 2008
Il rettore: Calzolari

 

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