Bando di concorso 142 assistenti tecnici Ministero della Giustizia - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue posti di assistente
tecnico, II Area funzionale, fascia retributiva F2.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.98 del 18/12/2020
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:20E14369
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:142
Scadenza:18/1/2021
Tags:Per diplomati Tecnici

Pagina ufficiale Scarica il bando
Forum di discussione

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore
delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e modificazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia - quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di
protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante
«Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente
l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019,
al n. 1588 e in particolare l'art. 6 con il quale il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' stato
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale non
dirigenziale come da tabella 6 allegata al medesimo decreto, tra le
quali settantadue unita' appartenenti al profilo professionale di
assistente tecnico;
Vista la nota 25 giugno 2019, n. 0041585 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ha autorizzato l'Amministrazione penitenziaria a bandire la
procedura concorsuale e ad assumere, fra le altre, settanta unita' di
personale appartenente al profilo professionale di assistente
tecnico;
Vista la nota 30 ottobre 2019, n. 327190, con la quale e' stato
adempiuto l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che sono decorsi i termini di ricezione della
comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica senza che sia intervenuta
assegnazione di personale ai sensi del comma 2 del citato decreto
legislativo n. 165/2001;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2,
lettera a) che individua le funzioni della Direzione generale del
personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione
penitenziaria;

Decreta:

Art. 1

Posti disponibili a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue
posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di
assistente tecnico, II area funzionale, fascia retributiva F2, nei
ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria come di seguito specificati:
quaranta posti nel profilo professionale di assistente
tecnico - specializzazione edile - (codice concorso TE01);
trentadue posti nel profilo professionale di assistente
tecnico - specializzazione elettronica - (codice concorso TE02);
trentadue posti nel profilo professionale di assistente
tecnico - specializzazione elettrotecnica - (codice concorso TE03);
trentadue posti nel profilo professionale di assistente
tecnico - specializzazione meccanica - (codice concorso TM04);
sei posti nel profilo professionale di assistente tecnico -
specializzazione agraria - (codice concorso TA05).
2. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle
specializzazioni sopra indicate, saranno devoluti alle altre
specializzazioni, con le seguenti modalita': si procedera' alla
formazione di una graduatoria unica dei candidati dichiarati idonei
non vincitori di tutte le specializzazioni. I candidati aventi
diritto, saranno inquadrati nel profilo professionale di assistente
tecnico, nella medesima specializzazione per la quale gli stessi
hanno concorso.
3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2020-2022.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 2 

Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza

1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli
1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al precedente comma
per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo
art. 12.

                               Art. 3 

Requisiti e condizioni per la partecipazione

1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le
categorie di stranieri indicate all'art. 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, commi 1 e 3-bis, e i familiari di cittadini
dell'Unione (o italiani) ai sensi dell'art. 24 della direttiva n.
2004/38;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
d) abilitazione all'esercizio della professione nella
specializzazione per cui si concorre;
per i titoli di studio conseguiti all'estero, i candidati
devono, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione, essere in possesso del provvedimento
di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana
vigente; ovvero, aver attivato presso l'autorita' competente la
procedura di equivalenza. I candidati sono ammessi con riserva alle
prove concorsuali in attesa dell'emanazione del suddetto
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it -
L'effettiva attivazione deve essere comunicata, a pena d'esclusione
dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali;
e) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni di
assistente tecnico. L'Amministrazione si riserva di accertare tale
requisito prima dell'assunzione all'impiego. Tale requisito vale solo
per i soggetti con disabilita';
f) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati
destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
3. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento
del direttore generale del personale e delle risorse, l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata
osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di
compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della
suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema
restituira', oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio,
completa del numero identificativo, data e ora di presentazione che
il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire il
giorno della prova d'esame quale titolo per la partecipazione alla
stessa, unitamente alla domanda che dovra' essere sottoscritta il
giorno della prova d'esame o della eventuale prova preselettiva.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a
partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra
indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione, si verificasse l'indisponibilita'
del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui
al primo comma, potranno inviare la domanda, con le modalita' che
saranno rese note con uno specifico avviso che sara' pubblicato nel
sito istituzionale www.giustizia.it

                               Art. 5 

Compilazione della domanda

1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni:
a) cognome e nome;
b) data, comune di nascita e codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero uno degli
altri status di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente
bando;
d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra'
indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione nella specializzazione per cui si concorre con
l'indicazione della data di conseguimento;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo, per la quale intende effettuare l'accertamento della
conoscenza in sede di prova orale;
j) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni
di assistente tecnico (requisito valido solo per i soggetti con
disabilita');
k) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I candidati stranieri di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
dovranno dichiarare, altresi', di essere in possesso, ove
compatibili, dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
3. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale possesso di
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda i medesimi non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio, dell'indirizzo di
posta elettronica e di posta elettronica certificata dove ciascun
candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli
aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente ogni
variazione di indirizzo o recapito intervenute successivamente
all'inoltro della domanda di partecipazione presso il quale si
intende ricevere le comunicazioni del concorso all'indirizzo:
concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it
5. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire
dal 16 febbraio 2021 mediante pubblicazione sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it
6. L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali
si intendono, altresi', avvertiti delle conseguenze sotto il profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

                               Art. 6 

Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle
prove di esame

1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale
dell'Amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo di studio
inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso.
2. Detti candidati dovranno comunicare l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con
l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera
specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel
caso di svolgimento di prova preselettiva i soggetti con handicap
affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono esonerati
dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente alle prove
scritte, ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso,
i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo
assegnato per la prova.
3. Le modalita' di trasmissione della documentazione che consenta
all'Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da
parte dei candidati di cui ai commi precedenti, saranno rese note
unitamente all'avviso di pubblicazione delle prove di esame sul sito
istituzionale www.giustizia.it

                               Art. 7 

Comunicazione agli aspiranti

1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 5, comma 5, che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte
le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno per mezzo di
posta elettronica certificata (PEC).
2. L'Amministrazione penitenziaria, in ogni caso, non assume
alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.

                               Art. 8 

Commissione esaminatrice

1. Con successivo provvedimento del direttore generale del
personale e delle risorse, sara' nominata la commissione esaminatrice
sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in conformita' ai principi dettati
dall'art. 35, comma 3, lettera e) e 35-bis, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice puo' essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Il presidente e i membri delle Commissioni esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre quattro anni
dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno
essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le
condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni.

                               Art. 9 

Prove di esame

1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera' in due
prove scritte e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e
attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali al fine
di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La
commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. I quesiti sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
3. La prima prova scritta, comune a tutte le specializzazioni,
consistera' in una serie di domande a risposta multipla vertenti
sulle seguenti materie:
a) elementi di ordinamento penitenziario ed organizzazione
degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria;
b) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro e degli incendi;
c) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta
multipla l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvedera'
alla validazione dei quesiti.
5. La seconda prova scritta, diversa per ogni specializzazione,
consistera' in una elaborazione di disegni, con eventuali computi
metrici ed estimativi e relazione illustrativa riguardanti un tema di
progettazione, in ambito penitenziario, nei limiti della competenza
professionale relativa alla specializzazione per cui si concorre.
6. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove
scritte.
7. La prova orale per tutte le specializzazioni vertera', oltre
che, sulle materie oggetto delle prove scritte, su: «Normative
tecniche principali per la disciplina degli impianti»; «Nozioni sulle
norme che regolano l'appalto di opere pubbliche, con particolare
riguardo alla metodologia dei rilievi e misurazioni delle opere e
alla compilazione degli atti di contabilita'», nonche' sulle
ulteriori seguenti materie specifiche per ogni specializzazione:
codice TE01:
a) rilievi topografici e architettonici; metodi per rilievi
di fabbricati e di terreni, rilievi planoaltimetrici per tracciamenti
di campagna e formazione di piani quotati;
b) tecnologia ed uso dei materiali da costruzione;
codice TE02:
a) progettazione, installazione, gestione e manutenzione di
impianti tecnologici elettronici, con particolare riferimento a
quelli di sicurezza e sorveglianza;
b) tecnologia ed uso dei materiali da costruzione per
impianti elettronici;
codice TE03:
a) progettazione, installazione, gestione e manutenzione di
impianti tecnologici elettrici, con particolare riferimento a quelli
di produzione, alimentazione e distribuzione forza motrice e
illuminazione;
b) tecnologia ed uso dei materiali da costruzione per
impianti elettrici;
codice TM04:
a) progettazione, installazione, gestione e manutenzione di
impianti tecnologici, con particolare riferimento a quelli termici,
di condizionamento dell'aria, di scarico e di supervisione e
controllo;
b) tecnologia ed uso dei materiali da costruzione per
impianti meccanici, idrici e termici;
codice TA05:
a) progettazione, installazione, gestione e manutenzione di
impianti relativi alle produzioni animali e vegetali;
b) trasformazione dei prodotti.
8. Le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
9. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno presentarsi nei
luoghi e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma
precedente.
10. La prova orale si intende superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
11. La prova orale potra' essere svolta in videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, che
garantiscano comunque l'adozione di soluzioni tecniche, assicurando
la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
12. I candidati interessati riceveranno all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda, la
comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e
della data in cui dovra' essere sostenuta la prova orale, almeno
venti giorni prima della stessa.
13. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi
dal concorso.

                               Art. 10 

Prova preselettiva

1. In considerazione del numero delle domande pervenute
l'Amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le prove
scritte da una prova preselettiva comune a tutte le specializzazioni.
Tale prova, ove svolta, consistera' in un questionario a risposta
multipla, composto da una serie di domande di carattere attitudinale
finalizzate alla verifica della capacita' logico-deduttiva, di
ragionamento logico-matematico e critico-verbale e una serie di
domande vertenti sulle seguenti materie: «Elementi di ordinamento
penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi
dell'Amministrazione penitenziaria» e «Nozioni di legislazione
sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli
incendi».
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta
multipla l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvedera'
alla validazione dei quesiti.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
4. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della commissione esaminatrice.
5. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati di
portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a
tali disposizioni e' escluso dal concorso.
6. Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati,
classificatisi in base al punteggio, pari a otto volte il numero dei
posti messi a concorso per ciascuna specializzazione, nonche' i
candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato
classificato all'ultimo posto utile.
7. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi
direttamente alle prove scritte.
8. Il mancato possesso dei titoli per l'esonero dalla prova
preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la revoca da ogni
atto o provvedimento conseguente.
9. La prova preselettiva si svolgera' nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
10. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
sono ammessi alle prova preselettiva con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno
presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui
al comma precedente.
11. L'assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso
12. L'esito della prova preselettiva sara' pubblicato sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
13. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto
di legge.

                               Art. 11 

Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e
titoli

1. A parita' di condizioni e di posizione nelle graduatorie, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa
vigente.
2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire all'Ufficio VI - concorsi della Direzione generale del
personale e delle risorse, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto la prova medesima i documenti in carta semplice attestanti
il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente art. 2,
nonche' di preferenza e precedenza di cui al precedente comma, gia'
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
3. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it
indicando in oggetto: «Concorso 142 posti assistente tecnico - Codice
Concorso .....».

                               Art. 12 

Graduatorie

1. Espletate le prove del concorso, la commissione di cui
all'art. 8 redige le graduatorie di merito delle singole
specializzazioni con l'indicazione della votazione complessiva
conseguita da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita
nella prova orale.
3. Il direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori del concorso
relativamente alle singole specializzazioni. Contestualmente
procedera' alla formazione della graduatoria unica dei candidati
dichiarati idonei non vincitori, che sara' utilizzata per i fini
indicati al comma 2 dell'art. 1 del presente bando.
4. Tali graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale del
Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che
assicurino la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.

                               Art. 13 

Nomina vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare
un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella II
area funzionale, fascia retributiva F2, profilo professionale di
assistente tecnico.
2. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e
con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto
salvo il successivo accertamento da parte dell'Amministrazione del
possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego
nell'amministrazione dello Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine indicato da questa Amministrazione
comportera' il non luogo alla stipula del contratto.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed
operative degli istituti penitenziari.
5. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo
l'ordine delle graduatorie finali, fatta salva la priorita' di cui
all'art. 21 della legge n. 104/1992.
6. Il personale assunto sara' tenuto a permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a anni cinque, ai
sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

                               Art. 14 

Accesso agli atti del concorso

1. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di
accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti
inerenti il concorso.
2. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di
accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di
accesso agli atti del concorso puo' essere differito fino alla
conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e
speditezza della procedura stessa.

                               Art. 15 

Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e per le
successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di
assunzione.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite
banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
5. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE n. 2016/679, i diritti previsti dagli
articoli 15 e seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere
fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - largo Luigi Daga n.
2 - Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Ufficio
VI - concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse.

                               Art. 16 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Roma, 25 novembre 2020

Il direttore generale: Parisi

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