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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto per l'accesso al gruppo
sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria femminile.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.76 del 6/10/2006
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Località:Nazionale
Codice atto:06E06811
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:6/11/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di
stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132, concernente il «Regolamento recante modalita' per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l'accesso ai
Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per
un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale
dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle
Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146.
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Considerata l'attuale dotazione organica femminile dei Gruppi
Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 117 del 22 maggio 2006 relativo all'autorizzazione di assunzione
di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni,
in deroga al divieto di assunzioni, tra le quali n. 30 unita' nel
Corpo di polizia penitenziaria;
Tenuto conto che per effetto del sopra citato decreto del
Presidente della Repubblica questa Amministrazione ha provveduto a
porre in essere procedure di assunzione nel Corpo di polizia
penitenziaria per complessive n. 28 unita';
Ritenuta la necessita' di dover bandire un concorso pubblico, per
l'accesso di una atleta nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo
di polizia penitenziaria femminile;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo
alla diretta responsabilita' gestionale del Direttore Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale
del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti disponibili per l'assunzione
 
1. E' indetto un pubblico concorso per titoli ad un posto per
l'accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia
penitenziaria femminile.
2. Il posto messo a concorso e' assegnato alla seguente
disciplina sportiva:
n. 1 atleta disciplina «canoa kayak» - specialita' «velocita',
fondo e maratona».
3. La vincitrice del concorso e' nominata agente di Polizia
penitenziaria.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso le candidate devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni ventotto;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26, della legge
1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5, comma 2 del decreto
legislativo del 30 ottobre 1992, n. 443;
f) essere stata riconosciuta, da parte del Comitato olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative
nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I. per la
quale si concorre;
g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio nel
Corpo di polizia penitenziaria, in conformita' di quanto previsto
dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 e in particolare:
A) Requisiti psico-fisici:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 161. Il rapporto altezza peso,
il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del
pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede di meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti i dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
B) Requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di
responsabilita';
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una
intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di
esecuzione e delle qualita' attentive;
4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di
socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed
all'ambiente di lavoro.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono state espulse
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, nonche' coloro che hanno riportato condanna a
pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a
misura di prevenzione.
3. Sono escluse dal concorso le candidate non in possesso dei
requisiti previsti nonche' le candidate che non si presentino nel
luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento
dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita'
attitudinali.
4. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono,
altresi', concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
5. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i
requisiti di moralita' e condotta delle candidate e gli ulteriori
requisiti per la partecipazione al concorso, nonche' le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
6. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma sara'
disposta, con decreto motivato del Direttore Generale della Direzione
generale del Personale e della Formazione, l'esclusione della
candidata al concorso. Detta esclusione potra' avvenire in qualunque
momento.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte dalle
interessate e redatte su carta semplice devono essere spedite, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione -
Ufficio III - Concorsi Polizia Penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2
- 00164 Roma.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere spedite entro il
termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno
successivo dalla data della pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
3. Le aspiranti, nella domanda dovranno dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
b) la data e il comune di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il godimento dei diritti politici e civili nonche' il Comune
ove sono iscritte nelle liste elettorali ovvero il motivo della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
f) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di
procedimenti penali pendenti a carico. In caso contrario dovra'
indicare le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti
penali pendenti;
g) il possesso del titolo di studio con l'indicazione
dell'istituto e della data in cui e' stato conseguito;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) di essere stata riconosciuta, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali
nella disciplina sportiva per la quale si concorre.
4. Le domande sottoscritte dalle candidate, dovranno, altresi',
contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno
essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e
l'impegno di comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata -
le eventuali variazioni dello stesso.
5. L'Amministrazione Penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dalle concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico economica della concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessata gode dei diritti di cui al Titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della
giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Direzione
generale del personale e della formazione - Il responsabile del
trattamento e' il Direttore dell'Ufficio concorsi polizia
penitenziaria.

                               Art. 5.
 
Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi
attribuibili a ciascuna di esse
 
1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi
acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente
bando fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione
professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo di presentazione delle domande.
A) Categoria I.
Speciali riconoscimenti fino a punti 210;
Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto:
1) medaglia ai Giochi olimpici fino a punti 30;
2) medaglia ai Campionati mondiali fino a punti 25;
3) record mondiale punti 25;
4) vincitore di Coppa del mondo punti 20;
5) medaglia ai Campionati europei fino a punti 15;
6) record europeo punti 15;
7) vincitore di Coppa europea punti 12;
8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo fino a
punti 12;
9) campione italiano punti 12;
10) record italiano punti 15;
11) vincitore di Coppa Italia punti 10;
12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati
italiani di categoria da punti 6 a punti 10;
13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei
campionati italiani di categoria fino a punti 5.
B. Categoria II.
Titoli di studio e abilitazione professionale:
1) diploma di laurea punti 2;
a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5;
b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;
2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo
grado punti 1;
3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1.
I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra
loro.
2. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 6
predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi.
Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e'
composta da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con
qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente, dal responsabile
del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, dal responsabile
dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra il
personale dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non
inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area C - posizione
economica C2.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenete al
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla
settima.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.

                               Art. 7.
 
Accertamenti psicofisici
 
1. Le candidate non escluse dalla partecipazione al concorso sono
tenute a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
Commissione composta da un dirigente medico che la presiede e da
quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione
Penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
comma 2 dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione
economica C2.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici la
candidata e' sottoposta ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
5. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e'
autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
del tesoro, bilancio e della programmazione economica, e che non puo'
superare la retribuzione spettante al personale di pari grado
dell'Amministrazione statale.
6. Avverso il giudizio di non idoneita', la candidata puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
7. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione medica
di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da
due dirigenti medici in qualita' di componenti.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto motivato dal Direttore generale del personale e della
formazione.

                               Art. 8.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. Le candidate che risultano idonee agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposte ad un esame attitudinale diretto ad
accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una
personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono
dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze
istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo
alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di
autostima.
2. La Commissione esaminatrice che procede agli accertamenti
attitudinali e' composta un presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero
appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C2, in
possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore
all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C, posizione
economica C2.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
attitudinali, alla candidata e' proposta, dalla Commissione di cui al
precedente comma 2, una serie di domande a risposta sintetica o a
scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un
colloquio.
4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del
ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono
approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono
aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti
specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
5. Avverso al giudizio di non idoneita', la candidata puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due
dirigenti in qualita' di componenti.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore Generale del personale e della formazione.

                               Art. 9.
 
Graduatoria
 
1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione,
individuata dall'art. 6, forma la graduatoria di merito relativa alla
disciplina sportiva, sulla base del punteggio finale, determinato ai
sensi del precedente art. 5, conseguito da ciascuna candidata.
2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Con decreto del Direttore generale del personale e della
formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene
approvata la graduatoria di merito e dichiarata la vincitrice e le
idonee del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'ammissione all'impiego.

                              Art. 10.
 
Pubblicazione graduatoria
 
1. La graduatoria della vincitrice e delle idonee non vincitrici
saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
giustizia.
2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

                              Art. 11.
 
Nomina e assegnazione
 
Con decreto del Direttore generale del personale e della
formazione, la vincitrice del concorso e' nominata agente del Corpo
di polizia penitenziaria, ed assegnata al Gruppo Sportivo Fiamme
Azzurre.

                              Art. 12.
 
Documentazione amministrativa
 
1. Le candidate risultate idonee agli accertamenti psico fisici
ed attitudinali dovranno consegnare al personale in sede, due modelli
appositamente predisposti da questa amministrazione:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte
dalla candidata, unitamente a copia fotostatica non autenticata del
proprio documento di identita', con il quale attesti il possesso di
eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle altre
disposizioni speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
medesima.
2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
3. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, firma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando, e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al punto
1 del presente articolo, implichera' la decadenza della nomina.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
Roma, 21 settembre 2006
Il direttore generale: Sparacia

 

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