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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'avanzamento a scelta, per esami, per il conferimento
del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri
per l'anno 2007.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.101 del 21/12/2007
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:07E09239
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/1/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi per quanto applicabile;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, con
particolare riferimento all'articolo 38, comma 4;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, con
particolare riferimento all'articolo 30, comma 16;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 12 giugno
2007, che stabilisce le modalita' e le procedure di valutazione per
l'avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante
sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 maggio
2004, il quale fissa il numero delle promozioni al grado di
maresciallo aiutante s.U.P.S., per l'anno 2003 e per i successivi
anni, in 985 unita', pari ad un trentesimo del personale del ruolo
ispettori, fino a che detto numero sia inferiore a quello delle
vacanze esistenti nell'organico del grado;
Atteso che alla data del 31 dicembre 2006 le vacanze
nell'organico del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. sono pari a
602 unita' e, quindi, inferiori al limite massimo delle promozioni
fissato dal richiamato decreto del Ministro della difesa in data
14 maggio 2004;
Considerato che l'articolo 38-bis del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio
2002, l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante avviene almeno
per il 70% delle promozioni disponibili, ovvero 421 unita', mediante
il sistema «a scelta» e fino al 30% delle promozioni disponibili,
ovvero 181 unita', mediante il sistema «a scelta per esami»;
Tenuto conto che risulta ancora in atto la procedura di
avanzamento «a scelta per esami» per il conferimento di 295
promozioni al grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. con anzianita'
1 gennaio 2004, per cui potrebbe risultare piu' elevato il numero
delle vacanze al 31 dicembre 2006, tale da imporre la
rideterminazione del numero delle promozioni, conferibili nel 2007,
fermo restando il criterio fissato dal summenzionato art. 38-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 198/1995;
Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere che il numero delle
promozioni da conferire con la procedura indetta con il presente
decreto possa essere incrementato nel limite massimo del 30% delle
ulteriori vacanze che si rendessero eventualmente disponibili al
termine della procedura relativa al 2004;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni,
Decreta:
Art. 1.
Requisiti
1. All'avanzamento a scelta per esami per il conferimento della
promozione al grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei
carabinieri possono partecipare, per l'anno 2007, coloro che al
31 dicembre 2006 rivestivano il grado di maresciallo capo con
anzianita' di grado antecedente al 1 gennaio 2003.
2. I candidati debbono altresi' essere in possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande:
a) essere in servizio permanente;
b) aver riportato, in sede di valutazione caratteristica
riferita all'ultimo triennio, una qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio equivalente;
c) non essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
d) non essere incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
e) non essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi
per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari da
cui possa derivare una sanzione di stato o essere sospesi
dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o trovarsi in
aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a
sessanta giorni;
f) non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una
pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto
mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle
Istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e
dell'onore militare.
3. I requisiti previsti alle precedenti lettere a), d), e) ed f),
accertati secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione,
dovranno essere mantenuti fino alla conclusione dei lavori della
Commissione giudicatrice.

                               Art. 2.
Promozioni
1. Al termine della procedura indetta con il presente decreto le
promozioni saranno conferite ai marescialli capo secondo l'ordine di
iscrizione nel ruolo d'appartenenza. Esse avranno decorrenza
1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro della
difesa in data 12 giugno 2007.
2. Per i motivi indicati nelle premesse la Direzione generale per
il personale militare si riserva la facolta' di rideterminare il
numero delle promozioni da conferire con la procedura indetta con il
presente decreto prima della data di espletamento delle relative
prove di esame.

                               Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice,
devono essere:
indirizzate al Ministero della difesa Direzione generale per il
personale militare II Reparto 6ª Divisione;
presentate, al Comando di Reparto o Ente dal quale gli
interessati dipendono, entro il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
trasmesse dai Comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione, al Comando Generale
dell'Arma dei carabinieri, che provvedera' ad inoltrarle alla
Commissione giudicatrice per il successivo esame.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua
responsabilita' - di essere in possesso di tutti i requisiti previsti
dall'articolo 1 del presente decreto, specificando espressamente di
non essere rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per
delitto non colposo.

                               Art. 4.
Istruttoria delle domande
1. Le domande devono essere:
a) completate con indicazione della data di effettiva
presentazione, a cura del Comandante di Reparto o Ente;
b) corredate di:
una attestazione, a firma del comandante di Corpo o Ente di
appartenenza, dalla quale risulti che il valutando e' in possesso di
tutti i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto;
documentazione caratteristica e matricolare, comprendente i
sottonotati atti:
valutazione caratteristica (scheda valutativa rapporto
informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica) redatta per «partecipazione all'avanzamento a scelta
per esami per il 2007» chiusa alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande;
dichiarazione di completezza sottoscritta dal valutando;
parere dell'Autorita' Giudiziaria per i marescialli capi
effettivi ai reparti di cui all'articolo 15 delle Norme di attuazione
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, devono essere parificati tutti i quadri, compresi quelli
privi di annotazioni, del foglio matricolare mod. 104, secondo la
normativa vigente, a comprova del regolare aggiornamento del predetto
documento.
3. Le annotazioni o variazioni matricolari devono riferirsi ad
eventi verificatisi entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

                               Art. 5.
Commissione d'esame
1. La Commissione giudicatrice dell'avanzamento a scelta per
esami di cui all'art. 5 del citato decreto del Ministro della difesa
in data 12 giugno 2007 sara' nominata con successivo decreto
dirigenziale.

                               Art. 6.
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
1. Il diario e le sedi di svolgimento delle prove d'esame saranno
stabiliti, anche in relazione al numero dei partecipanti alla
procedura valutativa, dalla Direzione generale per il personale
militare e comunicati agli interessati a cura del Comando Generale
dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 7.
Prove d'esame
1. La procedura di valutazione per l'avanzamento a scelta per
esami consistera':
a) nel superamento di:
a. Una prova basata su test culturali e
tecnico-professionali,
b. Una prova basata su test su materie tecnico-professionali,
secondo i programmi allegati al presente decreto;
b) nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati che
hanno conseguito un punteggio di almeno diciotto trentesimi in
ciascuna delle prove di cui alla precedente lettera a).
2. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle
prove d'esame, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore,
comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso.

                               Art. 8.
Graduatoria
1. La Commissione di cui al precedente art. 5 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministro
della difesa in data 12 giugno 2007.
2. A parita' di punteggio di merito finale opera l'ordine di
iscrizione in ruolo.
3. La graduatoria finale di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale.

                               Art. 9.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dalla procedura di
avanzamento o annullare la promozione di qualsiasi candidato non in
possesso dei requisiti previsti dall'articoli 1 del presente decreto.

                              Art. 10.
Disposizioni amministrative e varie
1. Per lo svolgimento delle prove ai candidati spetta la
corresponsione del trattamento di missione secondo la normativa
vigente. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere le
prove, senza giustificato motivo, perdono il diritto al trattamento
di missione.
2. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore.
Roma, 18 dicembre 2007
Generale di Corpo d'Armata: Panunzi

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