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UNIVERSITA' DI CATANIA

Concorso per il conferimento di settantadue borse di studio
finalizzate all'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza
universitaria, a favore degli studenti immatricolati per la prima
volta all'Universita' degli studi di Catania per l'anno accademico
2001-2002. (Decreto rettoriale n. 3953).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 3/8/2001
Ente:UNIVERSITA' DI CATANIA
Località:Catania  (CT)
Codice atto:001E6656
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/10/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul
diritto agli studi universitari";
Visto l'art. 17 della predetta legge che prevede l'erogazione di
borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997, in particolare l'art. 1, comma 4;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 29 maggio 1997;
Visto il decreto ministeriale n. 189 del 6 giugno 1997;
Vista la delibera del senato accademico del 25 giugno 2001 con la
quale e' stata approvata l'attribuzione di settantadue borse di
studio e la relativa ripartizione tra le facolta' istituite presso
questo Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 giugno
2001 che, tra l'altro, determina lo stanziamento di EURO 223.109,38
pari a L. 432.000.000 per il finanziamento di dette borse;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. Per l'anno accademico 2001-2002, in attuazione dell'art. 17
della legge n. 390/1991, e' indetto un concorso per l'attribuzione di
settantadue borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria.
2. L'importo massimo della borsa di studio e' fissato in Euro
3.098,74 pari a L. 6.000.000 per gli studenti fuori sede, in EURO
1.549,37 pari a L. 3.000.000 per gli studenti in sede e tale
rimarra', in caso di conferme delle borse, per tutti gli anni
successivi.
3. Per "fuori sede" si intendono gli studenti che all'evidenza
anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di
pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria
(Catania) e che per raggiungere detta sede debbano impiegare oltre
un'ora avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto; per studenti "in
sede" tutti gli altri. Per la determinazione della posizione di
studente "fuori sede" e "in sede" sara' adottata la tabella
predisposta dall'Opera universitaria per l'erogazione delle borse di
studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991, accorpando la
figura degli studenti considerati dall'Opera "pendolari" fra gli
studenti in sede.
4. Dette borse rinnovabili per un numero di anni pari alla durata
legale del corso di studio piu' uno (piu' due per gli studenti
portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il
medesimo importo fissato per l'anno accademico 2001-2002, sono
ripartite alle facolta' dell'Universita' di Catania come segue:
 
=====================================================================
Facoltà | Borse
=====================================================================
Agraria | 5
Architettura | 5
Economi | 9
Farmacia | 5
Giurisprudenza | 5
Ingegneria | 9
Lettere e filosofia | 5
Lingue e letterature straniere | 7
Medicina e chirurgia | 5
Scienze matematiche, fisiche e naturali | 5
Scienze della formazione | 5
Scienze politiche | 7

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse
di studio gli studenti italiani in possesso dei seguenti requisiti:
immatricolati, per la prima volta all'Universita' degli studi
di Catania, per l'anno accademico 2001-2002 ad una delle facolta' di
cui al precedente art. 1;
diploma di maturita' conseguito, con la votazione non inferiore
a 80/100, da non oltre due anni scolastici; a tal fine non viene
computato il periodo inerente al servizio militare o civile
eventualmente gia' prestato;
condizione economica del nucleo familiare convenzionale
definita come segue: I.C.E. non superiore a EURO 23.240,56 pari a
L. 45.000.000;
aver prodotto all'atto dell'iscrizione l'autocertificazione
contenente i dati sulla condizione economica del nucleo familiare
convenzionale.
Per la formulazione dell'I.C.E. si rimanda alle norme relative
alla determinazione delle tasse e contributi universitari per l'anno
accademico 2001-2002.
2. Possono partecipare al concorso anche gli studenti apolidi e
rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorita'
statali; gli studenti cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea;
gli studenti stranieri di Paesi con i quali esistono trattati o
accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita':
Norvegia, Irlanda, Liechtenstein, Slovenia, Bosnia e Grecia purche'
in possesso dei requisiti richiesti per i cittadini italiani.

                               Art. 3.
 
Criteri di formazione delle graduatorie
 
1. Le borse di studio di cui al presente bando sono conferite a
coloro che ne acquisiscono il diritto in base al posto ottenuto nelle
graduatorie, distinte per ciascuna delle facolta' indicate
nell'art. 1, comma 4, formulate da un'unica commissione esaminatrice
composta da tre membri designati dal senato accademico e nominata con
decreto rettorale.
Le graduatorie sono formulate in base al merito scolastico,
tenendo conto del voto di diploma.
A parita' di merito la precedenza in graduatoria e' determinata
dalla condizione economica piu' disagiata del nucleo familiare
convenzionale del candidato. (I.C.E. inferiore).
A parita' di merito e di reddito la precedenza in graduatoria e'
determinata dalla presenza di eventuale candidato portatore di
handicap.
In subordine dall'appartenenza del candidato a nuclei familiari
con pluralita' di studenti universitari.
2. Il rettore, con proprio decreto, immediatamente esecutivo,
approva le graduatorie che saranno esposte all'albo ufficiale
dell'Ateneo e presso l'ufficio diritto allo studio ed ivi rimarranno
affisse per dieci giorni. Entro tale termine e' ammesso il ricorso al
rettore avverso le stesse graduatorie.

                               Art. 4.
 
Termine e modalita' di presentazione della domanda
 
1. La domanda di partecipazione al concorso con l'indicazione del
proprio cognome e nome e del domicilio eletto agli effetti del
concorso, redatta esclusivamente sull'apposito modulo allegato al
presente bando, va indirizzata al magnifico rettore dell'Universita'
di Catania e deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata
a.r., entro il giorno 10 ottobre 2001, esclusivamente presso
l'ufficio diritto allo studio, via A. di Sangiuliano n. 262 - 95124
Catania. Qualora la predetta domanda sara' inoltrata per raccomandata
a.r. la busta contenente la stessa dovra' indicare all'esterno la
seguente dicitura: "borse di studio per l'incentivazione", a pena di
esclusione, e dovra' pervenire comunque entro il termine suddetto.
2. La partecipazione al concorso si intende riferita ad un solo
corso di studio e ad un'unica domanda.
3. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, altresi', con
chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita', quanto
segue:
a) la data e luogo di nascita;
b) il comune di residenza;
c) la propria cittadinanza;
d) lo stato di famiglia;
e) l'eventuale assolvimento dell'obbligo del servizio militare
di leva ovvero del servizio civile sostitutivo, con l'indicazione
precisa del periodo in cui e' stato effettuato;
f) il diploma di maturita' posseduto nonche' l'istituto
scolastico, l'anno di conseguimento e la relativa votazione (i
cittadini stranieri dovranno obbligatoriamente indicare inoltre il
voto minimo e massimo conseguibile nel Paese di residenza);
g) l'ammontare del reddito complessivo familiare dichiarato con
autocertificazione all'atto della immatricolazione;
h) nel caso di candidato portatore di handicap, natura e tipo
di handicap nonche' il relativo grado di invalidita' riconosciuta;
i) l'eventuale qualita' di studente universitario di altri
componenti il nucleo familiare di eta' non superiore a 27 anni, con
specificazione dell'Universita' e del corso a cui sono essi iscritti;
j) di essere a conoscenza che la borsa in questione non potra'
essere cumulata con le borse assegnate dalla regione ai sensi
dell'art. 8 della legge 12 dicembre 1991, n. 390;
4. Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda hanno valore
di autocertificazione e costituiscono la corrispondente
documentazione in via definitiva. L'amministrazione, pertanto, non
richiedera' successivamente documentazione in merito fatta eccezione
per:
certificato attestante il tipo ed il grado di invalidita';
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale
il beneficiario dichiara di non usufruire delle borse di studio di
cui all'art. 8 della legge n. 390/1991;
certificato di iscrizione a corsi universitari di altri
componenti il nucleo familiare.
5. Gli interessati dovranno produrre la suddetta documentazione,
definitiva, entro il termine di quindici giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione.
I candidati stranieri sono tenuti a presentare la documentazione
originale rilasciata dalle competenti autorita' del luogo di
provenienza, con relativa traduzione e legalizzazione a cura delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per
territorio, relativamente a tutte le informazioni richieste nel
presente bando ai fini della partecipazione al concorso.
Tale legalizzazione sara' ritenuta quale conferma delle
dichiarazioni rese dal candidato, in particolare per quanto indicato
al punto f) del precedente comma 3.
6. Le domande non corredate con quanto stabilito dal presente
bando non verranno prese in considerazione e rimarranno inevase senza
obbligo alcuno, da parte dell'amministrazione, di comunicare agli
interessati l'esclusione dal concorso.
7. Lo studente dovra' dare tempestiva comunicazione di qualsiasi
evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione
della domanda (conseguimento di altre borse di studio o aiuto
economico, trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea,
rinuncia agli studi, variazione di residenza ecc).
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
 
Autocertificazione - Controlli
 
1. L'Universita' controlla la veridicita' delle
autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche
necessarie, anche con controlli a campione.
2. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia
stato dichiarato il falso, la borsa di studio sara' revocata e sara'
effettuata il recupero delle somme eventualmente gia' erogate, salvo
l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico dello studente,
previste dall'art. 23 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Universita' di
Catania segnalera' il fatto all'autorita' giudiziaria per i
provvedimenti di competenza.

                               Art. 6.
 
Conferimento delle borse
 
1. Le borse di studio saranno conferite, con decreto rettorale,
ai concorrenti vincitori in base al posto ottenuto in graduatoria e
che saranno effettivamente immatricolati al corso di studio indicato
nella domanda di partecipazione al concorso.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma e' emanato a
conclusione della procedura concorsuale e delle operazioni di
acquisizione dei dati dichiarati dallo studente.

                               Art. 7.
 
Incompatibilita' con altre borse
 
1. Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate ne' con quelle previste dall'art. 8 della legge n. 390/1991
(ad eccezione del servizio abitativo che puo' essere fruito a titolo
oneroso e dei contributi per la partecipazione degli studenti
universitari a programmi di studio che prevedono mobilita'
internazionale), ne' con le borse di studio attribuite agli studenti
stranieri dal Governo italiano o da altri enti ed organismi
riconosciuti dal Governo italiano.

                               Art. 8.
 
Conferma delle borse per gli anni successivi
 
1. La conferma delle borse di studio per un numero di anni pari
alla durata legale del corso di studio piu' uno (piu' due per gli
studenti portatori di handicap), con il medesimo importo fissato per
l'anno accademico 2001-2002, e' subordinata al conseguimento dei
seguenti requisiti di merito:
regolare iscrizione al secondo anno a corsi di studio
organizzati su un singolo periodo didattico: aver superato entro il
10 agosto dell'anno di presentazione di domanda, almeno una
annualita' fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che
prevedano fino a quattro annualita', almeno due annualita' negli
altri casi;
regolare iscrizione al secondo anno a corsi di studio
organizzati su due periodi didattici ognuno dei quali si conclude con
una prova di esame: aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione di domanda, almeno due annualita' fra quelle previste
dal piano di studi per i corsi che prevedano fino a quattro
annualita', almeno tre annualita' negli altri casi;
regolare iscrizione al terzo e al quarto anno di corso, qualora
questo non sia l'ultimo: aver superato, entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda, almeno la meta' piu' uno del numero
complessivo delle annualita' degli anni precedenti a quello di
iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea
e di diploma, arrotondato per difetto;
regolare iscrizione all'ultimo anno di corso: avere superato
entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno
il 60% del numero complessivo delle annualita' degli anni precedenti
a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo
corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto;
iscrizione al primo anno fuori corso: aver superato, entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno il 66% del
numero complessivo delle annualita' previste dal piano di studi del
rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto;
iscrizione al secondo anno fuori corso (studenti portatori di
handicap): aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda, almeno il 72% del numero complessivo
delle annualita' previste dal piano di studi del rispettivo corso di
laurea e di diploma, arrotondato per difetto.
3. La mancata conferma della borsa per il secondo anno determina
la decadenza dal diritto anche per gli anni successivi.
4. La conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro
presentazione di domanda entro il 20 novembre di ogni anno e previo
accertamento da parte dell'ufficio competente delle condizioni di
merito richieste al precedente comma 1 e delle condizioni economiche
determinate dall'Universita' per l'accesso al concorso.

                               Art. 9.
 
Beneficio dell'esonero tasse per i borsisti
 
1. I beneficiari sono esonerati dal pagamento delle tasse e
contributi dovuti per tutti gli anni accademici di cui godono del
beneficio della borsa di studio.

                              Art. 10.
 
Erogazione delle borse
 
1. Le borse di studio sono conferite per l'anno accademico
2001-2002 in due rate: la prima all'atto del conferimento della
stessa, la seconda entro il 15 novembre dell'anno di presentazione
della domanda, previo accertamento dell'avvenuto superamento da parte
del borsista del numero di esami previsti per ottenere la riconferma
all'anno successivo. Se questa condizione non e' soddisfatta, lo
studente: perde il diritto alla riconferma per gli anni successivi;
la seconda rata non viene liquidata e l'amministrazione universitaria
avviera' un procedimento di revoca della borsa.
2. Per gli anni accademici successivi, le borse saranno conferite
rispettando le modalita' e i tempi indicati al comma precedente.

                              Art. 11.
 
Revoca delle borse di studio
 
1. Oltre che nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 5 e dal
comma 1 dell'art. 10 le borse di studio sono revocate, con
provvedimento rettorale trasmesso all'interessato, nei seguenti casi:
in mancanza dei requisiti di merito previsti all'art. 8 e della
condizione economica richiesta;
quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi;
quando chiede ed ottiene il trasferimento ad altra sede
universitaria;
quando chiede ed ottiene passaggio ad altro corso di studio
presso l'Universita' di Catania.
2. La revoca della borsa di studio comporta l'obbligo per
l'interessato di restituire all'Universita' le rate eventualmente
gia' riscosse per l'anno accedemico di riferimento e la decadenza dal
diritto di esonero delle tasse e contributi per lo stesso anno.
Catania, 10 luglio 2001
Il rettore: Latteri

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