Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA Istituzione del XXVI ciclo dei corsi di do...
 
 
 

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UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Istituzione del XXVI ciclo dei corsi di dottorato

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 17/8/2010
Ente:UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:0E006769
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/9/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto l'art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1999, n. 162, con il
quale e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di
dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
Visto l'art. 6 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n.
270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 12 novembre 2004, n. 266;
Visti gli articoli 4 e 20 dello statuto dell'Universita' europea
di Roma approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 110 del 13 maggio 2005 ed emanato con decreto rettorale n. 14-ter
del 4 agosto 2006;
Visto l'art. 2 del regolamento didattico d'Ateneo approvato con
decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13
maggio 2005 e modificato con i decreti rettorali n. 14-bis del 4
agosto 2006, n. 29-07, n. 30-07 del 23 luglio 2007, n. 08-09 del 5
marzo 2009, n. 230-09 del 3 novembre 2009 e n. 50-10 del 7 maggio
2010;
Visti gli articoli 3, 4, 5 e 23 del regolamento del dipartimento
di didattica e di ricerca in scienze umane dell'Universita' degli
studi europea di Roma, emanato con decreto rettorale n. 116/07 del 4
settembre 2007;
Visti gli articoli 1, 2, 3, 10, 13, 14, 15 e 16 del regolamento
del centro dipartimentale per la ricerca dell'Universita' degli studi
europea di Roma, emanato con decreto rettorale n. 36/08 del 25 giugno
2008;
Preso atto delle proposte provenienti dagli ambiti e presentate
dal centro dipartimentale per la ricerca di istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca XXVI ciclo con sede amministrativa presso
l'Universita' europea di Roma;
Vista la delibera con la quale il comitato ordinatore, in
funzione di senato accademico e di dipartimento di didattica e di
ricerca in scienze umane, anche nelle articolazioni dei rispettivi
consigli di ambito, nella seduta del 14 aprile 2010, ha espresso
parere favorevole in relazione al regolamento delle scuole dottorali
e dei corsi di dottorato, l'istituzione del XXVI ciclo dei corsi di
dottorato con sede amministrativa presso l'Universita' europea di
Roma e l'emanazione del relativo bando;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta dell'11 maggio 2010 ha valutato le proposte e
determinato le risorse economico-finanziarie da destinare ai predetti
corsi;
Acquisito il parere favorevole del nucleo di valutazione interna;

Decreta:


Art. 1


Istituzione del XXVI ciclo


Presso l'Universita' europea di Roma e' istituito il XXVI ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca in:
1. categorie giuridiche e tecnologia;
2. storia della civilta' europea. Radici, cultura, identita';
3. psicologia cognitiva e valutazione clinica;
4. teoria e metodi per l'analisi economica.

                               Art. 2 


Selezioni


Sono indetti pubblici concorsi, per curriculum universitario ed
esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al
precedente art. 1.
I connotati essenziali di ciascun dottorato sono riportati negli
allegati numeri 1-4 al presente decreto del quale formano parte
integrante e sostanziale.

                               Art. 3 


Requisiti di ammissione


Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro i quali abbiano conseguito uno dei
seguenti titoli di studio:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/1999 e laurea magistrale conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modifiche e
integrazioni;
diploma di laurea conseguito secondo i vecchi ordinamenti;
titolo accademico equipollente conseguito presso universita'
straniere.
In quest'ultimo caso, se il titolo non e' gia' stato dichiarato
equipollente ad uno dei titoli di studio italiani richiesti,
l'ammissione al concorso e' subordinata al riconoscimento del titolo,
ai soli fini dell'ammissione al corso, da parte del collegio dei
docenti del dottorato di ricerca. Possono partecipare agli esami di
ammissione anche coloro i quali conseguano il titolo di studio
richiesto prima della data di espletamento del concorso di
ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva»
ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il
relativo certificato attestante il conseguimento del titolo di studio
o dichiarazione sostitutiva prima dell'espletamento della prova
scritta.

                               Art. 4 


Domanda di partecipazione alla selezione


Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
libera secondo lo schema allegato (allegato n. 5) al presente bando,
devono essere dirette al rettore dell'Universita' europea di Roma -
via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma, e pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La documentazione, inoltrata, tramite servizio postale, dovra'
essere contenuta in un plico sul quale dovra' essere apposta la
seguente dicitura: «Documentazione selezione ammissione dottorato di
ricerca».
Qualora il termine per la ricezione delle domande di selezione
coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo
giorno feriale utile.
In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo
utile le domande inoltrate, con sola raccomandata a.r., entro il
termine di scadenza previsto dal bando, in tal caso fa fede il timbro
postale di spedizione.
Nel caso in cui si intenda concorrere a piu' dottorati dovranno
essere redatte altrettante domande, che potranno essere inviate anche
con un'unica spedizione. Se nella stessa domanda venissero indicati
piu' dottorati, sara' ritenuto valido unicamente quello indicato per
primo.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato e redatta in
lingua italiana con chiarezza e precisione sotto la responsabilita'
del candidato stesso pena l'esclusione dal concorso, deve contenere
le seguenti dichiarazioni:
a) il cognome (cognome da nubile per le donne coniugate), il
nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza e
il codice fiscale;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di
studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della
commissione giudicatrice (solo per i cittadini extra-comunitari, che
non intendono partecipare alle prove concorsuali);
d) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
e) l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con
l'indicazione della data di conseguimento, della media dei voti
riportati nel corso degli esami previsti dalla propria carriera
universitaria, del voto finale, della durata del corso di studi,
dell'universita' che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente
conseguito presso una universita' straniera, nonche' la data del
decreto con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. I
candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani richiesti,
dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza; tali documenti
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in
materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane. I candidati che non sono in possesso del
titolo di studio saranno ammessi con «riserva» e saranno tenuti a
presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di
conseguimento titolo o dichiarazione sostitutiva prima
dell'espletamento della prova scritta;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) le lingue straniere conosciute e la lingua straniera scelta
per la prova orale;
h) di essere/non essere dipendente di amministrazioni
pubbliche;
i) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
j) di aver preso visione del bando di concorso;
k) il recapito eletto ai fini del concorso specificando il
codice di avviamento postale, il numero telefonico e l'eventuale
indirizzo di posta elettronica con espressa menzione dell'impegno di
comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.
Possibilmente per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata
la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini
extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum. I
candidati con disabilita' dovranno specificare nella domanda di
partecipazione, ai sensi del vigente normativa, l'ausilio necessario
in relazione alla propria disabilita' nonche' l'eventuale necessita'
di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Non saranno ammessi a partecipazione al concorso coloro le cui
domande non riportino:
il cognome ed il nome;
la residenza e il recapito ove si intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
la denominazione del dottorato di ricerca cui si intende
partecipare;
l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con
l'indicazione della data di conseguimento, della durata del corso di
studi, dell'universita' che lo ha rilasciato ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data del decreto con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza
stessa.
Saranno, inoltre, esclusi automaticamente dal concorso i
candidati che non conseguiranno il titolo di studio richiesto prima
dell'espletamento della prova scritta.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
mancato recapito della domanda di ammissione dipendente da errore
attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Domanda di ammissione in soprannumero cittadini extracomunitari

Per i cittadini extracomunitari e' prevista, in alternativa,
l'ammissione in soprannumero nel limite della meta' dei posti
istituiti, con arrotondamento all'unita' per difetto.
Pertanto i cittadini extracomunitari che non intendono concorrere
per la borsa di studio possono chiedere di essere valutati sulla base
del proprio curriculum. A tal fine i candidati, dovranno:
indicare nell'istanza di partecipazione di voler concorrere in
soprannumero;
inviare il proprio curriculum il quale dovra' contenere, in
particolare, l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto,
con l'indicazione della data di conseguimento, della durata del corso
di studi, dell'universita' che lo ha rilasciato ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data del decreto ministeriale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa. I candidati in possesso di titolo accademico
straniero non ancora dichiarato equipollente ad uno dei titoli
italiani richiesti, dovranno allegare alla domanda i documenti utili
a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di
equipollenza.
Si precisa che tali documenti dovranno essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero,
secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
In particolare lo studente extra-comunitario dovra' produrre,
qualora venga ammesso al corso di dottorato, la dichiarazione di
valore del proprio titolo di studio entro la data di inizio dei corsi
di dottorato di ricerca.

                               Art. 5 


Prove di selezione


Le prove di selezione sono intese ad accertare la preparazione
del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la
conoscenza di una o piu' lingue straniere.
L'esame di ammissione al corso consiste nella valutazione del
curriculum universitario e dei titoli, in una prova scritta e in un
colloquio.
La commissione giudicatrice del concorso di ammissione dispone di
100 punti per ciascun candidato, dei quali 20 sono riservati alla
valutazione del curriculum universitario, post-universitario e
professionale ed alle eventuali pubblicazioni, 40 alla valutazione
della prova scritta, 40 alla valutazione della prova orale.
La valutazione dei titoli avviene prima della correzione della
prova scritta e per i soli candidati che abbiano consegnato
l'elaborato di tale prova.
Non sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino un
punteggio inferiore a 40, sommando i voti ottenuti nella valutazione
del curriculum universitario e post-universitario e della prova
scritta. I risultati della valutazione dei titoli e della prova
scritta sono resi pubblici prima della prova orale. Sono ritenuti
idonei i candidati che conseguano come voto complessivo almeno
80/100.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Il curriculum universitario e i titoli vengono valutati secondo
le seguenti modalita':
a) voto di laurea o di diploma in centodecimi fino a 10 punti:
da 109 a 110 e lode, punti 10;
da 107 a 108, punti 8;
da 105 a 106, punti 6;
da 103 a 104, punti 4;
da 101 a 102, punti 2;
da 99 a 100, punti 1;
b) la valutazione dei titoli, pubblicazioni ed ulteriori titoli
di studio, fino ad un massimo di 10 punti:
master o corsi equiparati, punti da 1 a 3;
pubblicazioni ai sensi e secondo i criteri dell'art. 3,
decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89, punti da 1 a 7.
Il diario delle prove, con l'indicazione della sede, della data e
dell'ora verra' reso pubblico con almeno quindici giorni di anticipo
attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Universita'
www.universitaeuropeadiroma.it, nella sezione ricerca, dottorati di
ricerca. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.

                               Art. 6 


Commissioni giudicatrici e loro adempimenti


Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate dal rettore, su proposta del collegio dei docenti di ruolo
del centro dipartimentale per la ricerca. Ogni commissione sara'
composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non
piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e
delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali
esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole
e medie imprese.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e nella
valutazione del curriculum universitario e dei titoli.

                               Art. 7 


Graduatoria di merito


La graduatoria di merito sara' formulata secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato
ed approvata con decreto rettorale. In caso di parita' di punteggio
tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato
piu' giovane d'eta'.
I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per
ciascun dottorato.
In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al
successivo art. 8, o di rinuncia entro trenta giorni dall'inizio dei
corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 8 


Domanda di iscrizione


I decreti rettorali di approvazione delle graduatorie dei singoli
concorsi di dottorato saranno affissi all'albo ufficiale dell'Ateneo,
nonche' resi noti sul sito internet di Ateneo
www.universitaeuropeadiroma.it entro i quindici giorni successivi
all'espletamento delle prove concorsuali. Tale affissione
rappresentera' notifica ufficiale ai vincitori dei risultati
concorsuali.
I vincitori entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla
succitata affissione, dovranno presentare o far pervenire - a pena di
decadenza - alla segreteria generale dell'Universita' europea di
Roma, via degli Aldobrandeschi n. 190 - Roma, piano terra, nei
seguenti giorni ed orari: dal lunedi' al giovedi' dalle ore 11.00
alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e venerdi' dalle ore
10.30 alle ore 12.30, la richiesta di iscrizione al corso secondo il
modello rilasciato dall'amministrazione stessa e reperibile anche sul
sito internet dell'Ateneo www.universitaeuropeadiroma.it, che dovra'
contenere, oltre i propri dati anagrafici, le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso su indicato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di Ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione;
f) di impegnarsi, qualora intraprenda o gia' svolga attivita'
esterne, a darne comunicazione all'amministrazione universitaria,
affinche' il collegio dei docenti si esprima circa la compatibilita'
o meno tra la frequenza del corso di dottorato e gli impegni
derivanti dalle suddette attivita', che non devono in alcun modo
porsi in conflitto con l'attivita' svolta per il dottorato;
g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato,
nonche' le seguenti autocertificazioni rese ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000:
cittadinanza posseduta;
titolo di studio conseguito;
reddito personale complessivo presunto riferito all'anno 2010
(anno di erogazione della eventuale borsa di studio).
Le persone con invalidita' pari o superiore al 66% dichiareranno
il loro status al fine dell'esonero dal pagamento del contributo.
I candidati devono, inoltre, presentare contestualmente alla
domanda di iscrizione al corso, pena la decadenza, i seguenti
documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
fotocopia del codice fiscale;
n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 × 4,5),
firmate a tergo;
ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a € 1000 da effettuarsi:
tramite bonifico sul c/c bancario IT62K0335901600100000005493
intestato alla Universita' degli studi europea;
presso lo sportello di cassa dell'ufficio economato (dal
lunedi' al giovedi' dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
alle ore 16.00 e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30).
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini perentori sopracitati saranno considerati
rinunciatari; coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 9 


Borse di studio


Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato all'allegato corrispondente, pari ad un importo, per il
primo anno di corso, di € 13.638,47 (assoggettabile al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata) cosi' come stabilito
dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 2008, vengono
assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate
dalle commissioni giudicatrici.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le
relative convenzioni siano stipulate in data antecedente
l'espletamento delle prove scritte dei concorsi di ammissione.
L'aumento del numero delle borse di studio puo', previa delibera
degli organi di governo dell'Ateneo da assumersi prima
dell'espletamento delle prove scritte, determinare l'incremento dei
posti globalmente messi a concorso. L'eventuale aumento del numero
delle borse di studio e dei posti messi a concorso sara' reso noto
esclusivamente tramite avviso sul sito web dell'Ateneo.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti e fermo restando le
limitazioni reddituali imposte per usufruire della borsa stessa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della
borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno
all'estero nella misura del 50%, subordinatamente alla sussistenza
della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono in
alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di
dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve
essere diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere
corredata da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del
programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso; per la fruizione della stessa il limite di
reddito personale complessivo annuo e' fissato in € 13.000,00 lordi.
Esso va riferito all'anno solare di erogazione della borsa
medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di
origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura
aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura
occasionale.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono
presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione presuntiva
relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle
cause di incompatibilita' contenute nel presente paragrafo. Tale
dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno
di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno,
inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva
INPS, iscrivendosi alla «Gestione separata» dell'Istituto medesimo.
La modulistica relativa agli adempimenti citati sara' reperibile
presso la segreteria generale.

                               Art. 10 


Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi


Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a € 2000 annue cosi' suddiviso:
prima rata: € 1000 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata: € 1000 (entro il 18 marzo 2011).

                               Art. 11 


Obblighi dei dottorandi


All'inizio di ogni anno accademico ogni studente definisce, col
concorso del proprio supervisore, un piano di studi e lo sottopone al
consiglio di dottorato che lo approva, richiedendo eventualmente allo
studente opportune modifiche.
Entro il primo anno di corso ogni studente deve frequentare tutti
i corsi previsti nel piano di studi. Inoltre in ciascun anno di corso
ogni studente deve partecipare attivamente ai cicli di seminari
previsti dal suo piano di studi. La frequenza agli insegnamenti ed ai
seminari e' obbligatoria.
Alla fine del secondo anno, il dottorando deve aver completato il
piano di studi personalizzato e deve fare una relazione sullo stato
d'avanzamento della tesi.
Il terzo anno e' interamente dedicato al lavoro di tesi, che deve
essere prodotta entro la fine del terzo anno e deve contenere
risultati originali e rilevanti, degni di pubblicazione su rivista di
livello internazionale.
Al termine di ognuno dei tre anni di corso ogni studente presenta
una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte
al consiglio di dottorato, che ne cura la conservazione.
E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne non
devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal
dottorando.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di trovarsi nelle
condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e
successive modifiche e integrazioni, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata. Nel caso di assenza
ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il collegio dei
docenti proporra' con propria delibera l'esclusione del dottorando
dal corso. In tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione
per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di
studio oppure delle rate eventualmente riscosse.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'Universita' europea di Roma possono svolgere
limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa nei corsi di
laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata
dal collegio dei docenti, secondo le modalita' fissate dal
regolamento di Ateneo.

                               Art. 12 


Titolo di dottore di ricerca


Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di
dottorato. Il rilascio della certificazione del conseguimento del
titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato e previa
sottoscrizione di apposita dichiarazione di non compromettere in
alcun modo i diritti di terzi, della tesi finale nell'archivio
istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la
conservazione e la pubblica consultabilita'.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' ai regolamenti
di ateneo.

                               Art. 13 


Responsabile del procedimento


Il responsabile del procedimento amministrativo per la procedura
di valutazione comparativa di cui al presente bando, ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 2,
comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e' la dott.ssa Anisa Bruci tel. (+39) 06.66543804, fax (+39)
06.66543933, e-mail: ricerca@unier.it

                               Art. 14 


Trattamento dei dati personali


L'amministrazione universitaria con riferimento al decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni e
modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di
altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal
candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle
procedure concorsuali.

                               Art. 15 


Pubblicita'


Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' europea di
Roma http://www.universitaeuropeadiroma.it

Roma, 22 luglio 2010

Il rettore: Scarafoni

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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