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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione con contratto a tempo
indeterminato di nove unita' di personale con profilo di dirigente di
ricerca primo livello professionale, presso organi di ricerca o
strutture del Consiglio nazionale delle ricerche. (Bando n.
310.2.85).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 4/8/2000
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:000E6888
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:9
Scadenza:15/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, integrazione sociale e i diritti dei portatori di
handicap;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413 sulla obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, con cui e' stato emanato il regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme d'assunzione nei pubblici impieghi e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
"Nuove disposizioni in materia d'organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ed in
particolare l'art. 13, recante "Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80";
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 recante
"Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche" ed, in particolare,
l'art. 13, comma 2, lettera e);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 entrata in vigore il
18 gennaio 2000 riguardante norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
Istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione;
Visto il regolamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche che
disciplina le procedure di selezione ai diversi livelli del
personale, emanato con decreto del presidente del Consiglio Nazionale
delle ricerche in data 14 gennaio 2000;
Viste le delibere del Consiglio direttivo del Consiglio Nazionale
delle Ricerche del 24 febbraio 2000, del 9 marzo 2000, dell'11 maggio
2000, dell'8 giugno 2000 e del 6 luglio 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico per soli titoli per la
copertura di complessivi nove posti di primo livello professionale,
profilo di dirigente di ricerca, da assegnare agli Organi di ricerca
o struttura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, secondo la
ripartizione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante
del bando.
2. A pena di esclusione, la partecipazione e' consentita per un
solo settore nell'ambito dello stesso Organo di ricerca o Struttura
Consiglio Nazionale delle Ricerche.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) il possesso della capacita' acquisita, comprovata da
elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di
particolare originalita', significato e valore internazionale nel
settore inerente alle competenze indicate nell'allegato A;
b) lo svolgimento, da almeno dodici anni, di attivita' di
ricerca nel settore sopraindicato, presso Universita' o Enti di
ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri;
c) la conoscenza della lingua italiana per i candidati
stranieri;
d) la conoscenza di una lingua straniera .
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda non contenga tutti i dati richiesti
all'art. 4, comma 2, lettere f), k);
d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati
all'art. 2 del presente bando;
e) che abbiano presentato domanda di partecipazione a piu'
settori dello stesso Organo di ricerca o struttura Consiglio
Nazionale delle Ricerche nell'ambito del presente bando;
f) che siano gia' dipendenti del Consiglio Nazionale delle
Ricerche con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel medesimo
livello di quello stabilito dal presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il
presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche puo' disporre in
qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano
accertati dopo l'espletamento del concorso il Presidente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche dispone la decadenza da ogni
diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara'
ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non
veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di
partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di
autocertificazione.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere inoltrate direttamente all'indirizzo
dell'Organo di ricerca o struttura del Consiglio Nazionale delle
Ricerche indicato nell'allegato A, entro il termine perentorio del
15 settembre 2000. Si considerano prodotte in tempo utile le domande
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Non si terra' conto, comunque, delle domande che
perverranno in data successiva all'inizio dei lavori della
commissione giudicatrice, anche se inoltrate in tempo utile.
2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato B), gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) numero del bando ed esatto riferimento del codice del
settore scelto e del settore scientifico disciplinare di cui
all'allegato A ed esatto indirizzo del relativo Organo di ricerca o
struttura del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
e) la cittadinanza posseduta;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
h) di conoscere la lingua straniera;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per
gli uomini);
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli
impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile, nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici
uffici in base a sentenza passata in giudicato;
l) l'eventuale posizione di dipendente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche con contratto a tempo indeterminato con l'indicazione
del livello professionale, profilo di inquadramento e sede di lavoro;
m) di non avere presentato domanda di partecipazione,
nell'ambito del presente bando, ad altro settore presso il medesimo
Organo di ricerca o struttura del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
n) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
o) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le
comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini
stranieri);
p) di conoscere ed accettare il vincolo, in caso di vincita del
concorso, a permanere almeno cinque anni presso la sede di
destinazione;
q) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
3. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum firmato in cinque copie nel quale il candidato
indichera' gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni
e/o rapporti tecnici, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli
incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica, didattica
eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile produrre ai
fini della valutazione;
b) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero
massimo di dieci, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici, scelti dal
candidato e da lui ritenuti i piu' significativi ai fini della
valutazione. Di tali dieci pubblicazioni e/o rapporti tecnici dovra'
essere allegata una copia originale o una fotocopia autenticata
ovvero una fotocopia unita ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', con la quale il candidato attesti la conformita' della
copia all'originale, unitamente alla fotocopia del documento di
identita' del candidato sottoscrittore. Tale dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' essere unica per tutte e
dieci le pubblicazioni e/o rapporti tecnici;
c) tutti i documenti e titoli di cui al curriculum, escluse le
pubblicazioni che il candidato ritiene utile produrre ai fini della
valutazione, devono essere presentati in originale, o in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998
n. 403 (vedi schema allegato), corredata di fotocopia di un documento
di identita' in corso di validita' del candidato sottoscrittore. E'
possibile altresi' produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione
sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 1 del
citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di sensi dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica, da rendersi secondo lo schema allegato. Le
dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Le
autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai
cittadini dell'Unione europea (art. 5 decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998). I cittadini extracomunitari residenti in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita'
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche potra'
procedere in qualunque momento ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive;
d) elenco dettagliato in cinque copie di tutti i documenti e
titoli di cui al precedente punto c);
e) elenco in cinque copie delle pubblicazioni e/o rapporti
tecnici di cui al precedente punto b).
5. Ai documenti e ai titoli, redatti in lingua straniera, ed alle
pubblicazioni, se in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese,
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve
essere certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
6. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o
pubblicazioni presentati presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche
o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre
procedure concorsuali.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata dal candidato. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non
assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegra-fici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
1. Nell'ambito del presente bando le commissioni giudicatrici
sono nominate, per ogni settore di cui all'allegato A, con decreto
del presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sono
costituite da cinque membri effettivi e due supplenti; le
composizioni delle commissioni sono pubblicate sul sito Internet del
Consiglio Nazionale delle Riceriche: www.urp.cnr.it (vedere sezione
Lavoro). Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami".
2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i membri effettivi.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente,
nell'ordine indicato nel decreto di nomina delle commissione. Alla
sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del presidente la funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile, devono essere proposte al presidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'avviso di cui al precedente comma 1. Decorso tale
termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il
rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.
6. Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale entro
centoventi giorni dalla data della prima riunione di cui al
successivo art. 6, comma 1. Con proprio decreto il presidente del
Consiglio Nazionale delle Ricrche puo' prorogare il predetto termine
per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni; decorso
inutilmente quest'ultimo termine, il presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche procede allo scioglimento della commissione
ed alla sua ricostituzione.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la sua
prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati,
tenendo presente, per quanto applicabili, le indicazioni contenute
nell'art. 2, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998.
2. Per la valutazione dei titoli, ciascuna commissione prendera'
in esame:
a) il curriculum, di cui all'art. 4 comma 4, lettera a).
Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare:
i servizi prestati presso le Universita' o enti di ricerca
pubblici e privati, italiani e stranieri;
l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
il coordinamento di iniziative scientifiche svolte in ambito
nazionale ed internazionale;
pubblicazioni, rapporti tecnici, brevetti non compresi nella
successiva lettera b);
b) le pubblicazioni ed i rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma 4, lettera b).
3. Ciascuna commissione conclusa la valutazione dei titoli,
redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi
concernenti i singoli candidati, in base alla quale indica il/i
vincitore/i in numero pari a quello dei posti messi a concorso.

                               Art. 7.
 
Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori
 
1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 11, entro
trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione,
accerta con proprio provvedimento la regolarita' formale degli atti
medesimi, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche il quale, con proprio decreto, nomina il/i
vincitore/i. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito
Internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di tale
pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e da tale data decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del
procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al primo livello professionale profilo di dirigente di
ricerca, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente
Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Istituzione ed
enti di ricerca e sperimentazione, previo superamento di un periodo
di prova della durata di sei mesi.
4. I vincitori dovranno rimanere in servizio presso l'Organo di
ricerca o struttura del Consiglio Nazionale delle Ricerche per un
periodo non inferiore a cinque anni.
5. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno
preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati
decaduti dall'impiego.

                               Art. 8.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 7, comma 1, i candidati possono chiedere
all'Organo di ricerca o struttura del Consiglio Nazionale delle
Ricerche presso il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione
al concorso la restituzione, con spese di spedizione a loro carico,
dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione e'
effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale
contenzioso in atto.
2. Trascorso il suddetto termine il Consiglio Nazionale delle
Ricerche non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione.

                               Art. 9.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
1. I vincitori devono presentare entro il primo mese di servizio,
a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti
degli obblighi militari;
b) certificato di sana e robusta costituzione fisica, in bollo,
rilasciato dall'Azienda sanitaria locale di appartenenza o da un
medico militare;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio Nazionale delle
Ricerche;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.

                              Art. 11.
 
Responsabile del procedimento
 
1. Il responsabile del procedimento relativo al concorso di cui
al presente bando e' la dottoressa Rosanna Guernieri - responsabile
del gruppo operativo per la gestione straordinaria del piano di
assunzioni ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo n. 19/1999, via Tiburtina, 770 - Roma (tel. 06/49932532
fax 06/49932447).

                              Art. 12.
 
Pubblicita'
 
1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
2. Il bando puo' essere consultato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito Internet del Consiglio Nazionale delle
Ricerche: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro).

                              Art. 13.
 
Disposizioni finali
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi
vigenti in materia.
Roma, 19 luglio 2000
Il presidente: Bianco

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