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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Concorso pubblico, per esami, a ventotto posti nel profilo
professionale di direttore antincendi, area funzionale C, posizione
economica C2, del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 28/12/2004
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Località:Nazionale
Codice atto:04E08555
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:28
Scadenza:27/1/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, relativa alla
unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali, e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento
amministrativo e diritti di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' uomo-donna;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive
modificazioni ed integrazioni, riguardante il regolamento sui
requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche
dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, riguardante il regolamento relativo all'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, recante la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto ministeriale del 29 ottobre 2004 che disciplina
il limite di eta' per l'accesso al profilo professionale di direttore
antincendi nel settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Visto il C.C.N.L. del comparto aziende e amministrazioni autonome
dello Stato per il quadriennio normativo 2002-2005;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 31 marzo 2004, n. 87 relativa alla conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24,
recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visti i decreti interministeriali del 26 febbraio 2004 e del
31 marzo 2004, con i quali si e' provveduto alla distribuzione per
profili professionali dell'incremento della dotazione organica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'art. 3, comma
153, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 2 del
decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24;
Ravvisata, quindi, la necessita' di indire un concorso pubblico
per ventotto posti nel profilo di direttore antincendi, area
funzionale C;
Decreta:
 
Art. 1.
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventotto posti nel
profilo professionale di direttore antincendi, area funzionale C,
posizione economica C2 del settore operativo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Il 2% dei posti e' riservato ai sensi dell'art. 40 della legge
20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato
senza demerito la ferma biennale.
Il 30% dei posti e' riservato ai sensi dell'art. 18, comma 6, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ai volontari in ferma
breve o in ferma prefissata della durata di cinque anni delle tre
forze armate congedati senza demerito anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte.
I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di
vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
ovvero che abbiano titoli di preferenza, dovranno dichiararlo nella
domanda di partecipazione al concorso.
I ventotto posti a concorso sono cosi' suddivisi:
a) dieci posti riservati a coloro che siano in possesso della
laurea specialistica in ingegneria civile o architettura e ingegneria
edile o ingegneria per l'ambiente e il territorio;
b) nove posti riservati a coloro che siano in possesso della
laurea specialistica in ingegneria chimica;
c) quattro posti riservati a coloro che siano in possesso della
laurea specialistica in ingegneria meccanica;
d) cinque posti riservati a coloro che siano in possesso della
laurea specialistica in ingegneria energetica e nucleare o ingegneria
elettrica o ingegneria elettronica.
Ai predetti titoli sono da ritenersi equivalenti i diplomi di
laurea, coerenti con le suddette specializzazioni, rilasciati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima della determinazione delle
classi delle lauree universitarie specialistiche.
Qualora i posti a concorso, come sopra ripartiti, non venissero
coperti per mancanza di vincitori o idonei, gli stessi verranno
conferiti agli altri candidati idonei sulla base delle graduatorie di
merito.

                               Art. 2.
Requisiti
 
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica); ai sensi dell'art. 1,
lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, per l'accesso nei ruoli civili e militari
del Ministero dell'interno non puo' prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana;
b) laurea specialistica, conseguita presso un'universita' della
Repubblica italiana o presso altro istituto di istruzione
universitaria equiparato, appartenente ad una delle classi di cui
all'art. 1 del presente bando, oppure equivalente diploma di laurea
rilasciato secondo il preesistente ordinamento didattico;
c) l'abilitazione all'esercizio della professione;
d) eta' non superiore agli anni 37 con esclusione di qualsiasi
elevazione;
e) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui
al decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, e successive
modificazioni ed integrazioni;
tale requisito sara' accertato dalla commissione medica di cui
all'art. 3 della legge 10 agosto 2000 n. 246, solo nei confronti di
coloro che abbiano superato il colloquio.
Il giudizio della commissione medica e' definitivo;
f) godimento dei diritti politici;
g) possesso delle qualita' morali e di condotta ai sensi della
normativa vigente in materia;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati
decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Tutti i sopraelencati requisiti, ad eccezione del requisito
dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, che dovra' essere
posseduto al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
partecipazione.

                               Art. 3.
Esclusione dal concorso
 
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4.
Domanda di partecipazione
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema
allegato, reperibile anche sul sito internet www.vigilfuoco.it,
dovranno
essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al Ministero dell'interno - Dipartimento
dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile -
Direzione centrale per gli affari generali - Area I, via Cavour 5 -
00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine
sopraindicato; a tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Il candidato avra' cura di conservare l'avviso di ricevimento
attestante la ricezione da parte dell'amministrazione della domanda
di partecipazione.
Il personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi
titolo a partecipare al concorso, potranno far pervenire al
Dipartimento anzidetto le domande, nel termine succitato, anche a
mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) la specializzazione per la quale intendono concorrere;
2) cognome e nome;
3) data e luogo di nascita;
4) l'esatta indicazione della residenza anagrafica, il recapito
telefonico e, solo nel caso in cui si intenda ricevere le
comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di residenza, i dati
relativi al recapito alternativo;
5) il titolo di studio posseduto precisando l'Universita'
presso la quale e' stato conseguito e la data di conseguimento;
6) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione specificando, nel caso in cui sia stata conseguita
nell'anno in corso, la data e non la sessione;
7) la lingua straniera prescelta per la prova orale, tra quelle
indicate nel programma d'esame;
8) l'eventuale diritto alle riserve dei posti previste nel
bando;
9) l'eventuale possesso di titoli preferenziali per
l'ammissione ai pubblici impieghi;
10) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), o i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
11) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere
qualsiasi destinazione;
12) di essere a conoscenza che l'Amministrazione procedera' al
trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito nell'apposito
articolo del bando di concorso (legge 31 dicembre 96, n. 675).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita'
in atti e dichiarazioni mendaci si decade dal beneficio e si
applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.
l'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente
al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli
affari generali - Area I, via Cavour 5 - 00184 Roma, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni di
recapito.

                               Art. 5.
Trasmissione domanda e comunicazione dati
 
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda dovuta a disguidi postali.
Non assume, inoltre, alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario o per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne', piu' in generale, per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa, o comunque dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.

                               Art. 6.
Commissioni esaminatrici
 
La commissione medica e la commissione esaminatrice saranno
nominate con successivo decreto ministeriale rispettivamente ai sensi
dell'art. 3 della legge 10 agosto 2000 n. 246 e ai sensi dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni e integrazioni.
I giudizi espressi dalla predetta commissione medica comportano,
in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che sara'
disposta con decreto motivato.

                               Art. 7.
Prove d'esame
 
L'esame constera' di due prove scritte e di una prova orale, in
base all'allegato programma che fa parte integrante del presente
decreto.
In relazione al numero di domande di partecipazione, lo
svolgimento delle prove d'esame potra' essere preceduto da una
preselezione, che potra' essere realizzata con l'ausilio di sistemi
automatizzati, basata su una serie di quesiti a risposta multipla su
argomenti che saranno indicati nel diario delle prove di esame.
Alle operazioni di preselezione provvedera' la commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 6.

                               Art. 8.
Svolgimento delle prove
 
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 25 marzo 2005 sara' data comunicazione della sede, dei giorni e
dell'ora in cui avranno luogo le prove scritte del concorso, ovvero
della sede, della data, dell'ora e degli argomenti relativi alla
prova preselettiva.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
L'assenza alle predette prove comporta l'esclusione dal concorso
quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) porto d'armi;
e) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione
dello Stato, o altro documento di riconoscimento previsto
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre
2000, n. 445.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno
21/30 (ventuno trentesimi).
La commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione degli
elaborati scritti, abbia attribuito ad uno di essi un punteggio
inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del
successivo elaborato.
I candidati ammessi alla prova orale saranno avvisati almeno
venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla; ai medesimi
sara' contestualmente comunicato il voto riportato nelle prove
scritte.
La prova orale si intendera' superata con una votazione di almeno
21/30 (ventuno trentesimi).
Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera'
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
riportato nella prova orale.
L'elenco stesso, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
sara' affisso nella sede ove si svolge la prova orale.
Successivamente i candidati che hanno superato il colloquio
saranno sottoposti ai previsti accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.

                               Art. 9.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
 
Le graduatorie di merito del concorso saranno formate secondo
l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato,
che e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove
scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in
materia di preferenza e riserva dei posti previste dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive integrazioni; se a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali
due o piu' candidati conseguono pari punteggio e' preferito il
candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della
legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge
n. 127/1997.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nelle graduatorie finali.
Le graduatorie saranno approvate con provvedimento del Capo
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile e pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell'interno.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso, decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                              Art. 10.
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per
gli affari generali - Area I, via Cavour 5 - 00184 Roma, per le
finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli
affari generali - Area I, via Cavour 5 - 00184 Roma.
Il responsabile del trattamento dei dati e' il dirigente della
suddetta Area I.

                              Art. 11.
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Il presente decreto inviato all'Ufficio centrale del bilancio per
l'apposizione del visto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il dirigente dell'Area I della Direzione centrale per gli affari
generali e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Roma, 1° dicembre 2004
Il Capo Dipartimento: Morcone

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