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UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale in sistemi colturali, forestali e scienze
dell'ambiente - XVI ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 29/12/2000
Ente:UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA
Località:Potenza  (PZ)
Codice atto:00E11999
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/1/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il
quale e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di
ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 478 del 28 luglio 1999 con il quale
e' stato emanato il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi della Basilicata;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313, contenente
disposizioni sulla programmazione del sistema universitario per il
triennio 1998-2000 ed, in particolare, l'art. 7 sulla collaborazione
interuniversitaria internazionale;
Visto il combinato disposto degli articoli 5 e 7 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia
universitaria - Ufficio V - prot. n. 4799/ci del 20 dicembre 2000
concernente il processo di internazionalizzazione del sistema
universitario;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta
del 22 marzo 2000;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia
universitaria e gli studenti - Ufficio V - pro. n. 2423/Int. del 13
luglio 2000 con la quale e' stato ammesso a cofinanziamento il
progetto coordinato dal prof. Francesco Basso per l'istituzione di un
corso di dottorato internazionale in "Sistemi colturali, forestali e
scienze dell'ambiente";
Vista la deliberazione assunta dal consiglio del dipartimento di
produzione vegetale in data 25 luglio 2000 con la quale, il medesimo
consesso, ha accettato il cofinanziamento proposto dal M.U.R.S.T.,
impegnandosi a sostenere le spese in esubero;
Visto il decreto rettorale del 26 luglio 2000 con il quale e'
stato assunto l'impegno di spesa sul bilancio dell'Universita' degli
studi della Basilicata, ratificato dal consiglio di amministrazione
nell'adunanza del 10 ottobre 2000;
Vista la delibera assunta dal senato accademico in data 9
novembre 2000;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione, assunta nella
seduta del 15 novembre 2000, con la quale e' stato approvato anche il
regolamento tasse e contributi per i corsi di dottorati di ricerca
anno accademico 2000-2001;
Vista la convenzione stipulata tra l'Universita' degli studi
della Basilicata (Italia) e l'Universita' di Ioannina (Grecia),
sottoscritta dai contraenti rispettivamente in data 14 e 18 novembre
2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza, e'
istituito, per l'anno accademico 2000-2001, il XVI ciclo relativo al
corso di dottorato di ricerca internazionale dal titolo "Sistemi
colturali, forestali e scienze dell'ambiente".
E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al
sotto riportato corso di dottorato di ricerca, da svolgersi presso
l'Universita' degli studi della Basilicata: "Sistemi colturali,
forestali e scienze dell'ambiente" (area 07: scienze agrarie e
veterinarie).
Settori scientifico-disciplinari: AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/05,
AGR/06 e AGR/13.
Struttura interessata: dipartimento di produzione vegetale.
Durata: anni tre.
Numero posti: sei (di cui quattro riservati a studenti di
nazionalita' italiana e due studenti di nazionalita' greca).

                               Art. 2.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il
titolo non sia gia' stato riconosciuto, il collegio dei docenti del
dottorato di ricerca deliberera' sull'equipollenza del titolo
accademico, conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai
corsi.
Potranno presentare domanda per partecipare agli esami di
ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea
entro e non oltre la data del 31 dicembre 2000. In tal caso,
l'ammissione verra' disposta con riserva ed i candidati saranno
tenuti a presentare a pena di decadenza, la relativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione entro il 5 gennaio 2001.
E' richiesta altresi' la conoscenza di una lingua straniera.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando e debitamente
sottoscritta, dovra' essere indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi della Basilicata - Ufficio speciale
ricerca scientifica e rapporti internazionali, via N. Sauro, 85 -
85100 Potenza, e consegnata personalmente o trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
In caso di consegna a mano, la domanda dovra' essere presentata
dal candidato presso l'ufficio speciale ricerca scientifica e
rapporti internazionali entro le ore 12 del giorno di scadenza.
In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome e il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), con espressa menzione dell'impegno di comunicare
tempestivamente ogni variazione dello stesso;
e) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera;
g) cittadinanza (italiana o greca);
h) di essere iscritto nelle liste elettorali con l'indicazione
del comune, o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime; ovvero di godere dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza o di provenienza, o i motivi del mancato
godimento;
i) la lingua straniera in cui si intende sostenere la prova
orale;
j) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
k) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno farne espressa
richiesta ed allegare alla domanda i documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di
laurea con esami e votazioni, nonche' dichiarazione di valore). I
documenti di cui sopra dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa
vigente in materia. In ogni caso i cittadini greci devono allegare il
titolo di studio posseduto.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme
di semplificazioni amministrative, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazini della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale. Nella prova orale il candidato dovra' inoltre
dimostrare la buona conoscenza della lingua straniera prescelta.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento quindici giorni prima della data stabilita per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente mediante
lettera raccomandata, esclusivamente ai candidati che avranno
superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per
la prova orale.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca e' nominata con decreto
rettorale e costituita da tre componenti facenti parte del collegio
dei docenti, di cui almeno uno proveniente dall'Universita' di
Ioannina.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di un massimo di 60 punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ciascun corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione, che
dovra' essere espressa entro quindici giorni dalla comunicazione
dall'esito del concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu'
graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto la comunicazione, domanda
di iscrizione al primo anno del corso di dottorato corredata dai
seguenti documenti:
1) fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
2) autocertificazione di cittadinanza;
3) autocertificazione attestante la laurea posseduta con
relativa votazione ed indicazione della data e dell'universita'
presso cui e' stata conseguita, ovvero per i cittadini stranieri
titolo equipollente in originale con traduzione legalizzata;
4) autocertificazione attestante il godimento dei diritti
civili e politici;
5) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di
studi, ovvero di impegno a sospenderne la frequenza nel caso di
iscrizioni a corsi di laurea, scuole di specializzazione o
perfezionamento;
6) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio per dottorato di ricerca;
7) dichiarazione con la quale si impegna, qualora divenga
assegnatario della borsa di studio, a non cumulare la borsa stessa
con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del
dottorato.

                               Art. 8.
Le borse di studio, di cui quattro borse gravanti su fondi
dell'Universita' degli studi della Basilicata e due su quelli
dell'Universita' di Ioannina, saranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. L'importo annuale della
borsa e' di L. 20.450.000 (10.561,54 e).
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso. Il pagamento della borsa avviene in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%.
Tale periodo non puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata
del corso di dottorato.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.

                               Art. 9.
L'ammontare della contribuzione per l'anno accademico 2000/2001
e' stabilito in L. 1.200.000 (619,74 e). Detta contribuzione copre
tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi
allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e
conseguenti alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda secondo le seguenti
fasce di ICER (indicatore della condizione economica riparametrato):
prima fascia ICER fino a 20 milioni;
seconda fascia ICER da 20.001.000 e fino a 60 milioni;
terza fascia ICER da 60.001.000 e fino a 90 milioni.
Coloro che rientrano nella prima fascia di ICER possono
beneficiare di una riduzione per condizione economica pari a L.
850.000.
Quelli che rientrano nella seconda fascia di ICER possono
beneficiare di riduzione per condizione economica, il cui importo
massimo e' pari a L. 640.0000, nella misura di L. 240.000 cui bisogna
sommare L. 10.000 per ogni milione di differenza fra 60 milioni ed il
proprio ICER, con arrotondamento del risultato di tale differenza al
milione inferiore o superiore, a seconda che le migliaia di lire non
superino ovvero superino L. 500.000. L'importo minimo della
detrazione spettante, pertanto, e' pari a L. 240.000.
Quelli che rientrano nella terza fascia di ICER possono
beneficiare di riduzioni per condizione economica, fino ad un massimo
di L. 210.000, nella misura di L. 7.000 per ogni milione di
differenza fra 90 milioni ed il proprio ICER, con arrotondamento del
risultato di tale differenza al milione inferiore o superiore, a
seconda che le migliaia di lire non superino ovvero superino
L. 500.000.
Sono a domanda esonerati totalmente dalla contribuzione i
dottorandi che certifichino la condizione di invalidita' riconosciuta
pari o superiore al 66% ovvero invalidita' con handicap
intellettivo-fisico, indipendentemente dalla percentuale di
invalidita'.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli
studenti che abbiano gia' conseguito un altro titolo di dottore di
ricerca.
La prima rata e' fissata in L. 350.000 e deve essere versata
all'atto dell'iscrizione. La seconda rata e' fissata in L. 400.000 e
deve essere versata entro il 30 aprile 2001. La terza rata e' fissata
in L. 450.000 e deve essere versata entro il 30 giugno 2001.
I dottorandi esonerati dalla contribuzione universitaria sono
comunque tenuti al pagamento di L. 100.000 per oneri amministrativi.
Gli studenti greci dovranno provvedere al pagamento delle tasse
di iscrizione presso l'Universita' degli studi della Basilicata.
Sono, quindi, esonerati dal pagamento delle medesime presso
l'Universita' di Ioannina.

                              Art. 10.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere attivita' continuativa di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti.
L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni,
per tutta la durata del corso, e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo esclusivamente per le
attivita' connesse al corso di dottorato.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni,
verranno consentiti ai dottorandi che comprovino di dover adempiere
agli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e successive modifiche ed
integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia
grave e prolungata, sentito il collegio dei docenti.
Il dipendente di pubbliche amministrazioni ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimenti degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' l'esclusione del
dottorando dal corso, in tal caso il dottorando e' obbligato alla
restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della
borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.

                              Art. 11.
Il periodo di studio svolto nell'ambito del dottorato di ricerca
internazionale sara' riconosciuto sulla base dei crediti formativi
maturati con particolare riferimento a quanto riportato negli
articoli 5 e n. 7 del decreto ministeriale n. 509/1999. L'ammontare
dei crediti didattici annuali e' pari a 60. Un credito didattico
equivale a 25 ore di lavoro standard da parte dello studente.
I periodi di studio effettuati che non costituiscono un ciclo
completo comportante il rilascio del titolo di dottore di ricerca,
comunque comprovati da un esame o da un certificato delle autorita'
competenti che ne attestino l'esito positivo, potranno essere
riconosciuti dalle autorita' competenti dell'universita' ospitante e
consentire la dispensa dagli insegnamenti di uguale natura e di pari
durata previsti dai curricula delle due universita'.

                              Art. 12.
Al candidato, dopo aver sostenuto l'esame finale, sara' conferito
dall'Universita' degli studi della Basilicata un titolo riportante la
dizione, in entrambe le lingue di dottore di ricerca in "Scienze dei
sistemi colturali, forestali e dell'ambiente" ed il corrispondente
grado di dottore conseguito presso l'Universita' di Ioannina. Il
titolo rilasciato, a firma dei magnifici rettori delle due
universita', sara' riconosciuto dai due Paesi.
Il dottorato di ricerca si conclude con la discussione di una
tesi. La discussione della tesi avverra' a Potenza presso
l'Universita' degli studi della Basilicata e constera' di un unico
esame riconosciuto dalle due universita' coinvolte.
La tesi sara' redatta, per gli studenti italiani, in lingua
italiana e corredata da un riassunto in lingua inglese; per gli
studenti greci la tesi sara' redatta in lingua greca e corredata da
un riassunto in lingua inglese. I dottorandi, previa autorizzazione
del collegio dei docenti, potranno redigere la propria tesi in lingua
inglese.
La commissione giudicatrice sara' designata dalle due universita'
e composta da quattro componenti ripartiti in egual numero. I
rappresentanti scientifici saranno proposti dal collegio dei docenti
del dottorato in parola.

                              Art. 13.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Basilicata per le finalita' di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una
banca dati automatizzata, pure successivamente alla procedura
selettiva, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il presente bando di concorso con l'allegata domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
della Basilicata all'indirizzo: http://www.unibas.it> Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale del 30 aprile 1999, al regolamento di ateneo
emanato con decreto rettorale n. 478 del 28 luglio 1999, nonche' alla
convenzione stipulata tra l'Universita' degli studi della Basilicata
e l'Universita' di Ioannina.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
all'ufficio speciale ricerca scientifica e rapporti internazionali
dell'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza - (Telefono
0971/202199 - 0971/202197) e-mail: uffrsunibas.it
Potenza, 30 novembre 2000
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

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