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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di dirigente di seconda
fascia nell'area amministrativa

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 3/12/2004
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE
Località:Nazionale
Codice atto:04E08104
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:3/1/2005
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 7 settembre 1994, n. 604, recante norme
regolamentari in materia di accesso ai documenti amministrativi
relativamente al Ministero degli affari esteri;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, contenente norme in favore
dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui sono tenuti i dirigenti amministrativi di seconda
fascia, in quanto le funzioni proprie dei suddetti dirigenti esigono
il pieno possesso del requisito della vista, per prestare servizio
sia nella sede centrale che nelle rappresentanze diplomatiche e negli
uffici consolari all'estero;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 12 marzo 1998, n. 68, contenente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni
ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7,
ed in particolare il terzo comma, che stabilisce i titoli di studio
previsti quali requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21
e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto
legislativo n. 196/2003;
Visto il C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto
del personale dei Ministeri relativo al quadriennio normativo
1994-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del
22 gennaio 1997;
Visto il C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area 1 per il
quadriennio 1998 - 2001, sottoscritto il 5 aprile 2001 e pubblicato
nel supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del
28 aprile 2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni
ed in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di
dirigente;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in
materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione, legge di semplificazione 2001 ed in particolare
l'art. 14;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato» ed in particolare
l'art. 3, comma 5;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio, Dipartimento
della funzione pubblica, 31 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, concernente le modalita'
applicative della legge sul riordino della dirigenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 24 settembre
2004, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del
13 novembre 2004, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di
dirigente;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri ed in
particolare l'art. 2;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39 come
successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000,
n. 368, recante norme regolamentari relative all'individuazione dei
posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari
esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma del
sopraindicato art. 2 della legge n. 266/99;
Atteso che con l'art. 1, comma 3, del succitato decreto del
Presidente della Repubblica n. 368, sono conferiti nel numero di
quarantacinque unita' gli incarichi di livello dirigenziali di
seconda fascia;
Considerato che, nell'ambito degli incarichi di cui al decreto
sopracitato, i posti di dirigente di seconda fascia gia' vacanti al
31 dicembre 2002 e tuttora disponibili sono otto;
Atteso che, in base alle percentuali stabilite dal sopracitato
decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, degli otto posti
disponibili, sei posti sono conferibili mediante concorso pubblico
per esami, indetto dall'Amministrazione degli affari esteri e due
posti mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Considerato il combinato disposto di cui all'art. 3, comma 2 e
all'art. 22, comma 2 del predetto regolamento n. 272/2004, da cui
deriva che, in sede di prima applicazione, il trenta per cento dei
posti messi a concorso e' riservato al personale appartenente da
almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata,
della carriera direttiva nell'Amministrazione degli affari esteri, e
nel caso in cui detta quota non venga interamente ricoperta da
personale avente le caratteristiche sopra citate, la parte rimanente,
fino alla concorrenza del trenta per cento dei posti messi a
concorso, e' riservata a personale dipendente dell'Amministrazione
degli affari esteri;
Considerata la specialita' dell'impiego presso il Ministero degli
affari esteri in quanto Amministrazione caratterizzata da peculiari
specificita' tra le quali prolungati soggiorni all'estero nonche'
continui contatti con interlocutori stranieri;
Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri con il quale, in considerazione della suddetta
specialita' dell'impiego presso questa Amministrazione, ha previsto
per tutti i dipendenti appartenenti all'area funzionale B e C la
conoscenza della lingua inglese, nonche' di una seconda lingua
straniera veicolare;
Atteso che il dirigente dell'area amministrativa del Ministero
degli affari esteri, nei compiti connessi alle sue funzioni
istituzionali, sia nelle sedi estere che nella sede centrale, e'
tenuto ad intrattenere frequenti contatti con i rappresentanti di
Stati esteri nonche' con interlocutori stranieri e che pertanto la
conoscenza della lingua inglese rappresenta requisito tecnico
essenziale inerente all'esercizio dei suddetti compiti;
Ravvisata la necessita', per le motivazioni sopra esposte e ai
sensi dell'art. 5, comma 1, del sopracitato regolamento,
dell'introduzione della prova in lingua inglese quale terza prova
scritta obbligatoria volta alla verifica dell'attitudine
all'esercizio degli specifici compiti tecnici connessi al posto da
ricoprire;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
Vista la nota 31/7373 del 26 marzo 2003, relativa all'attuazione
del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 368/2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 271 del
21 novembre 2003, con il quale il Ministero degli affari esteri e'
stato autorizzato ad avviare la procedura di reclutamento per la
copertura di sei posti di dirigente di seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, recante norme regolamentari che disciplinano l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato
(legge finanziaria 2004)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2004,
n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2004,
concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del
Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2
della succitata legge n. 289;
Vista la nota n. 7861 del 27 luglio 2004 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica comunica a questa Amministrazione di rendere indisponibili
due posti dirigenziali da ricoprire con i vincitori del
corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico per esami
a sei posti di dirigente di seconda fascia del Ministero degli affari
esteri;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso per esami a sei posti di dirigente di
seconda fascia del Ministero degli affari esteri.
2. Il 30% per cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale del Ministero degli affari esteri appartenente da almeno
quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della
carriera direttiva, purche' in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3.
3. Nel caso in cui la quota di cui al comma precedente non venga
interamente ricoperta da personale avente le caratteristiche sopra
citate, la parte rimanente, fino alla concorrenza del 30% dei posti
messi a concorso, e' riservata a personale dipendente
dell'Amministrazione degli affari esteri.
4. Coloro che intendono avvalersi della suddetta riserva ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 4.
5. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2.
Candidati ammessi a partecipare
1. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati che si
trovano nelle seguenti posizioni:
posizione a):
i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti
in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea ed in possesso del diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che abbiano
compiuto almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea;
i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito di corso-concorso, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno quattro anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
posizione b):
i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali;
posizione c):
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purche' muniti del diploma di laurea;
posizione d):
i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio
universitario, che abbiano maturato, con servizio continuativo per
almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.

                               Art. 3.
Requisiti
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea specialistica (LS), ai sensi della Circolare
n. 6350/4.7/200 citata nelle premesse, ovvero diploma di laurea (DL)
di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, conseguiti
presso universita' o istituti di istruzione universitaria.
Per i soli candidati che si trovano nella posizione a) di cui al
punto 1 del precedente art. 2, ai sensi della sopracitata Circolare
n. 6350/4.7/2000, al predetto diploma di laurea (DL), deve ritenersi
equivalente, sulla base del nuovo ordinamento didattico degli atenei,
il titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto
dall'art. 3 del Regolamento n. 509/1999, e successive modifiche,
citato nelle premesse.
I candidati in possesso di laurea specialistica, di laurea o
altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un
Paese dell'Unione europea, possono essere ammessi alle prove
concorsuali purche' i titoli suddetti siano stati equiparati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso qualora
tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i presupposti
per l'attivazione della procedura medesima;
c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente sia presso l'amministrazione centrale che nelle sedi
estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero siano
stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i
requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.
5. Se le prove d'esame vengono precedute dal test di
preselezione, di cui al successivo art. 8, l'Amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e
limitatamente ai candidati che lo hanno superato. La mancata
esclusione dal test di preselezione non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana la
irregolarita' della domanda stessa.

                               Art. 4.
Presentazione della domanda di ammissione
al concorso Termine e modalita'
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
esclusivamente sull'apposito modulo, di cui all'unito fac-simile,
comprensivo degli allegati (A, B, C o D) che si riferiscono alle
posizioni a), b), c) o d) citate nel precedente art. 2. Tale modulo
e' reperibile sul sito Internet del Ministero degli affari esteri
http://www.esteri.it o presso l'Ufficio relazioni con il pubblico. La
domanda deve essere sottoscritta dal candidato nelle sue parti
(modulo e relativo allegato di riferimento), indirizzata e presentata
direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a:
Ministero degli affari esteri - D.G.PE. Ufficio V - Concorso
per dirigenti, piazzale della Farnesina, n. 1 - 00194 Roma, entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami». La presentazione diretta della
domanda all'indirizzo di cui sopra potra' essere effettuata, dal
lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle ore 12; in tal caso
l'amministrazione rilascia al candidato una ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione. Per le domande spedite a mezzo
raccomandata, la data di spedizione della domanda e' stabilita e
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. I
candidati che si trovano all'estero possono consegnare o spedire la
domanda di ammissione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici
consolari d'Italia.
2. Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della
normativa vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'. Tale allegato non e' richiesto qualora la domanda venga
presentata direttamente dall'interessato all'Ufficio competente di
cui al comma precedente.
3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita e, se nato
all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato
trascritto l'atto di nascita;
b) di essere cittadino italiano;
c) il comune di residenza;
d) diploma di laurea posseduto ed estremi relativi al suo
conseguimento;
e) se si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 ai fini
delle riserve di posti;
f) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza
o, a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso;
g) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale il concorso di riferisce;
h) in quale lingua, tra quelle indicate nel successivo art. 10,
punto 2, intende sostenere la prova nel corso del colloquio;
i) l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale,
di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal
candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica -
presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle
prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato, non
dipendente da pubbliche amministrazioni dovra' dichiarare, oltre a
quanto richiesto nel precedente comma:
a) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
b) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero
(anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali
pendenti, in Italia o all'estero;
c) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di
leva ed il distretto di appartenenza;
d) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti
rapporti di pubblico impiego.
5. Ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione di cui
al precedente art. 2, il candidato dovra' altresi' dichiarare in
quale posizione si trovi tra quelle elencate con lettera a), b), c) e
d) nel suddetto articolo , ed inoltre:
se si trova nella posizione a) dovra' dichiarare:
la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza,
l'ufficio e l'amministrazione di appartenenza nonche' l'attuale sede
di servizio;
l'eventuale possesso del diploma di specializzazione;
se reclutato in un'amministrazione statale a seguito di
corso-concorso;
gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia autorizzati, la durata
dei periodi stessi nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
se si trova nella posizione b) dovra' dichiarare:
la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza,
l'ufficio e l'ente o struttura pubblica di appartenenza, nonche'
attuale sede di servizio;
gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia autorizzati, la durata
dei periodi stessi nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
se si trova nella posizione c) dovra' dichiarare:
l'ufficio e l'amministrazione presso i quali ha ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati nonche' il periodo di servizio
prestato con le suddette funzioni;
gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia autorizzati, la durata
dei periodi stessi nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
se si trova nella posizione d) dovra' dichiarare e altresi'
certificare:
l'ente o organismo internazionale presso il quale ha maturato
esperienze lavorative, indicando il periodo di servizio nonche' la
posizione funzionale nella quale ha svolto il predetto servizio.
6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, tale da permettere
di svolgere le funzioni proprie del dirigente amministrativo di
seconda fascia sia presso l'amministrazione centrale che in sedi
estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio.
7. Non si tiene conto delle domande incomplete ed irregolari. In
particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati
le cui domande di partecipazione non siano sottoscritte e non
contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti
richiesti per l'ammissione alle prove concorsuali stesse e tutte le
dichiarazioni richieste dal presente bando. In considerazione di
quanto sopra ed alla luce delle disposizioni vigenti in materia di
autocertificazione, le domande devono essere redatte esclusivamente
sull'apposito modulo di domanda di cui all'allegato. La mancanza
anche di una sola delle dichiarazioni in questione comporta la non
ammissione alle prove concorsuali.
8. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso
di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5.
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
2. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con
decreto del direttore generale per il personale ed e' composta
secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 272/2004 citato nelle premesse ed in particolare:
il presidente della commissione e' scelto tra magistrati
amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
di prima fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche
o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore;
i componenti sono scelti fra dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione
nelle materie oggetto del concorso;
le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
all'area funzionale C;
la commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu'
componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da
uno o piu' componenti esperti di informatica.

                               Art. 7.
Preselezione
1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario e'
facolta' dell'amministrazione effettuare una preselezione, della
durata di un'ora, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla
e a correzione informatizzata, vertenti sulle materie oggetto delle
prove scritte ed orali.
2. In tale eventualita', saranno ammessi alle prove scritte i
candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati
nella relativa graduatoria entro i primi sessanta posti, purche'
soddisfino i requisiti di ammissione previsti dai precedenti
articoli 2 e 3. I candidati eventualmente classificatisi al
sessantesimo posto con pari punteggio verranno tutti ammessi alle
prove scritte.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
4. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.

                               Art. 8.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame consistono in tre prove scritte ed una prova
orale, come da allegato programma (allegato 1) che fa parte
integrante del presente bando. I punteggi sono espressi in centesimi.

                               Art. 9.
Prove scritte
1. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle
tematiche di piu' diretta attinenza con l'attivita'
dell'amministrazione degli affari esteri relativamente alle seguenti
materie: ragioneria pubblica, contabilita' di Stato e diritto
amministrativo.
2. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, e' diretta ad
accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta - sotto
i profili della legittimita', convenienza, efficienza, ed
economicita' organizzativa - di questioni riguardanti l'attivita'
istituzionale del Ministero degli affari esteri.
3. La terza prova scritta consiste in una composizione in lingua
inglese su tematiche di attualita'. E' consentito l'uso del
vocabolario bilingue.
4. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque
ore ciascuna per le materie di cui al comma 1 e 2 e di tre ore per la
prova di lingua di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di
almeno settanta centesimi.

                              Art. 10.
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio, che mira ad accertare
la preparazione e la professionalita' del candidato, la sua
attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali, nonche' la
sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni in
genere e di quelle del Ministero degli affari esteri in particolare.
2. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte
(ragioneria pubblica, contabilita' di Stato, diritto amministrativo
ed inglese) ed inoltre sulle seguenti materie: la legislazione che
disciplina l'attivita' della pubblica amministrazione (cenni),
l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, diritto
consolare (elementi) e la legislazione relativa a questioni connesse
all'azione degli uffici consolari (cenni), diritto internazionale
pubblico (elementi), diritto internazionale privato (elementi). Detto
colloquio comprende una prova di conoscenza, ad un livello avanzato,
di una lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese, spagnolo, tedesco e russo. In particolare il candidato deve
effettuare:
a) una conversazione nella lingua prescelta;
b) la lettura di un brano nella lingua prescelta;
c) una traduzione orale dalla lingua prescelta all'italiano.
3. Nel corso della prova orale e' accertata la conoscenza a
livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software
applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica
pratica nonche' la conoscenza da parte del candidato delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una
votazione di almeno settanta centesimi.
5. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.

                              Art. 11.
Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito
1. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale. Il punteggio ottenuto nell'eventuale test di preselezione, di
cui al precedente art. 7 non ha valore ai fini della votazione
complessiva.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato.

                              Art. 12.
Svolgimento delle prove d'esame
1. Le prove d'esame hanno luogo in Roma.
2. I candidati devono presentarsi muniti di documento di
riconoscimento valido e di penna ad inchiostro nero o blu. I
candidati non possono portare telefoni cellulari, palmari,
calcolatrici, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo,
ad eccezione del vocabolario bilingue per la prova in lingua inglese,
ne' borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che
devono in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio della prova
al personale di vigilanza; il Ministero degli affari esteri non
assume peraltro alcuna responsabilita' circa il loro contenuto.
3. Le prove scritte hanno luogo nei giorni, ora e locali indicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» del 29 marzo 2005 e sul sito Internet del
Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it). Tali
pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto
coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle
prove concorsuali sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e
nell'ora prestabiliti.
4. In caso di effettuazione del test di preselezione di cui al
precedente art. 7, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 marzo 2005 e sul sito
Internet del Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it)
saranno indicati il giorno, ora e locali in cui il suddetto test di
preselezione avra' luogo, nonche' la data di pubblicazione sul sito
Internet del Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it)
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. Tali
pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto,
ai candidati che hanno presentato la domanda in tempo utile non e'
data comunicazione alcuna; costoro devono presentarsi nella sede, nel
giorno e nell'ora prestabiliti, per sostenere il test di
preselezione. La data di pubblicazione sul sopracitato sito Internet
del Ministero degli affari esteri dell'elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte e' resa nota altresi' dalla commissione
esaminatrice prima dell'inizio del test di preselezione. Anche in
questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
5. Qualora per motivi organizzativi alla data suddetta non sia
possibile fissare il calendario degli esami, nella medesima Gazzetta
Ufficiale sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione
della data del test di preselezione e/o delle prove scritte.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, di cui
al precedente art. 10, l'avviso per la presentazione al colloquio
stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data
in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi'
l'indicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna delle
prove scritte. Le sedute delle prove orali si svolgono in un'aula
aperta al pubblico.

                              Art. 13.
Presentazione dei titoli di riserva e preferenza
1. Entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale con
esito positivo, i candidati che abbiano superato le prove d'esame
devono presentare direttamente o far pervenire al Ministero degli
affari esteri, Direzione generale per il personale, ufficio V,
concorso per dirigenti amministrativi di II fascia, piazzale della
Farnesina, n. 1 - 00194 Roma, la documentazione in carta semplice
attestante il possesso di eventuali titoli di riserva e/o, a parita'
di merito, di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modifiche,
citato nelle premesse. I suddetti titoli saranno valutati
esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e
purche' risulti dai medesimi il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
2. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'amministrazione degli affari esteri ne sia gia' in possesso o ne
possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni,
purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e
l'amministrazione presso cui la relativa documentazione e'
depositata.

                              Art. 14.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
1. Il direttore generale per il personale, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti
per l'assunzione, la graduatoria di merito dei candidati risultati
idonei nelle prove concorsuali. Con il medesimo provvedimento il
direttore generale per il personale dichiara vincitori del concorso i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto
conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di
preferenza di cui all'unito allegato (allegato 2).
2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                              Art. 15.
Costituzione del rapporto di lavoro
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e'
subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero
degli affari esteri, ai sensi della normativa vigente.
3. I vincitori del concorso assunti in servizio sono soggetti ad
un periodo di prova di sei mesi ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L.
del personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 9 gennaio
1997, citato nelle premesse. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati saranno
confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio.
4. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che
lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso altra
pubblica amministrazione.
5. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'assunzione il vincitore deve presentare all'ufficio
V della direzione generale per il personale, entro trenta giorni
dalla data di ricezione di una specifica richiesta in tal senso:
a) una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli
stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno
subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 445, l'amministrazione effettuera'
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci;
b) un certificato medico, di data non antecedente a sei mesi
dalla data di ricezione della predetta richiesta, dal quale risulti
che egli e' fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del dirigente, sia presso l'amministrazione centrale che in
sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. Il
certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente per
residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova
temporaneamente all'estero per motivi di studio o di lavoro, da un
medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare italiana,
cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. La qualita' di
medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere
attestata in maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto
dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di
tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente.
L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita'
fisica dei vincitori in qualsiasi momento.
6. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre
presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni
di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni.
7. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

                              Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 1, comma 2, del decreto
ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso il Ministero degli affari esteri,
Direzione generale per il personale, ufficio V, piazzale della
Farnesina n. 1 - 00194 Roma, per le finalita' di gestione del
concorso (gestione che l'amministrazione si riserva di affidare a una
societa' specializzata, a seguito di sottoscrizione di regolare
contratto) e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, e alcuni diritti complementari, tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero degli affari esteri, direzione generale per il personale,
ufficio V, piazzale della Farnesina n. 1 - 00194 Roma, titolare del
trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il capo del suddetto
ufficio V.

                              Art. 17.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed
integrazioni nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso all'ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero per il visto di competenza e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale.
Roma, 19 novembre 2004
Il direttore generale: Surdo

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