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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito
italiano di diciannove volontari in ferma prefissata quadriennale
in qualita' di atleta.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.48 del 18/6/2010
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:0E005050
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/7/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241 nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli,
modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e
controllo;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza, modificato ed integrato dalla
legge 2 agosto 2007, n. 130;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modificazioni,
che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il
reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta
inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi
sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 112 che ha modificato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 nella parte relativa
alla fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi
per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di inidoneita', che prevede, tra l'altro,
che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso
possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l'istituzione del servizio militare professionale, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, con il quale e' stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per disciplinare
la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1 della legge 14 novembre
2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla
sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113, recante il regolamento per il reclutamento e il trasferimento
ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate;
Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 emanato dalla
Direzione generale della sanita' militare con il quale e' stata
approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare;
Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 emanato dalla
Direzione generale della sanita' militare con il quale e' stata
approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto dirigenziale 6 dicembre 2005 emanato dalla
Direzione generale della sanita' militare con il quale sono state
approvate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle
imperfezioni ed infermita' di cui all'art. 2, comma 3 del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e i criteri per delineare il
profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori;
Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007 emanato dalla
Direzione generale della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 224 del 26 settembre 2007, che apporta modifiche alla
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, di cui al citato decreto
dirigenziale emanato della stessa Direzione generale il 5 dicembre
2005;
Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 emanato dalla
Direzione generale della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata emanata la
direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20
settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanita'
militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e
l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in
servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da
«deficit G6PD»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,
n. 145, concernente regolamento recante la riorganizzazione del
Ministero della difesa;
Visti i fogli prott. n. 1356Cod.id. RESTAV3 - Ind. cl.
05.02.11/09.04 del 7 aprile 2010 e n. 2742 Cod. id. RESTAV3 - Ind.
cl. 05.02.11/09.04 del 1° giugno 2010, con i quali lo Stato maggiore
dell'Esercito ha inviato alla Direzione generale per il personale
militare gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando
di concorso, per titoli, per il reclutamento, per l'anno 2010, di 19
volontari in ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di 19 volontari in ferma prefissata quadriennale in
qualita' di atleta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al
Centro sportivo dell'Esercito italiano di 19 volontari in ferma
prefissata quadriennale in qualita' di atleta, ripartiti nelle
discipline/specialita' di seguito indicate:
a) atletica leggera:
specialita' salto con l'asta: 1 atleta di sesso femminile;
specialita' salto triplo: 1 atleta di sesso femminile;
b) nuoto:
specialita' 5/10 km: 1 atleta di sesso femminile;
specialita' 50 m./100 m./200 m. rana: 1 atleta di sesso
maschile;
c) pugilato:
specialita' kg. 51/52: 1 atleta di sesso femminile;
specialita' kg. 57: 1 atleta di sesso femminile;
specialita' kg. 60: 1 atleta di sesso femminile;
specialita' kg. 75: 1 atleta di sesso maschile;
d) scherma:
specialita' spada: 1 atleta di sesso maschile;
specialita' sciabola: 1 atleta di sesso femminile;
e) tiro a volo, specialita' skeet: 1 atleta di sesso femminile;
f) ciclismo, specialita' pista: 1 atleta di sesso femminile;
g) sci alpino: 2 atleti di sesso maschile;
h) sci di fondo: 1 atleta di sesso femminile e 1 atleta di
sesso maschile;
i) sci alpinismo: 1 atleta di sesso maschile;
j) biathlon: 1 atleta di sesso femminile e 1 atleta di sesso
maschile.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o piu' delle
specialita' tra quelle sopra indicate l'Amministrazione della difesa
si riserva la facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita'
tra quelle indicate al precedente comma 1.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei
posti, anche per singole discipline/specialita', annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o le ammissioni anche per singole discipline/specialita'
alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare
formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Possono partecipare al concorso i concorrenti che, alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande siano in
possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore
ai trenta anni compiuti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non
colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di
procedura penale;
f) assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non
colposi;
g) assenza di procedimenti disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;
h) assenza di provvedimenti di proscioglimento da precedenti
arruolamenti nelle Forze armate, secondo le normative vigenti, ad
esclusione dei proscioglimenti a domanda, dei proscioglimenti per
perdita permanente dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale e dei
proscioglimenti per superamento del limite massimo di licenza
straordinaria di convalescenza;
i) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35,
comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
j) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualita' di volontario in servizio permanente, ad eccezione
di quella prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcol, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, ovvero, non avere assolto gli obblighi di
leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8
luglio 1998, n. 230), fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della
legge 2 agosto 2007, n. 130 che introduce il comma 7-ter all'articolo
15 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono avere
conseguito nella disciplina/specialita' prescelta, entro la scadenza
del termine di presentazione delle domande, risultati agonistici
almeno di livello nazionale certificati, in originale o copia
autentica ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le
discipline sportive non federate od affiliate al CONI, dal Comitato
sportivo militare. Non saranno considerate valide certificazioni
rilasciate dai Comitati regionali.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e
mantenuti, fatta eccezione per il requisito dell'eta', fino alla data
di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in
qualita' di atleta nell'Esercito, pena l'esclusione dal concorso
disposta dalla Direzione generale per il personale militare.
4. I requisiti di cui alle lettere j) e k) saranno verificati con
le modalita' di cui al successivo articolo 6; i requisiti di cui alle
lettere e), f), h) ed i) saranno accertati dall'Amministrazione ai
sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445; i requisiti di cui alle lettere a), b), c),
d), g) ed l) saranno verificati ai sensi dell'articolo 71 del decreto
del Presidente della Repubblica. n. 445/2000.
5. Non possono partecipare al presente concorso i militari in
servizio permanente nelle Forze armate.
6. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di verifiche
successive all'incorporazione, in difetto di uno o piu' dei requisiti
previsti dal presente articolo saranno esclusi dal concorso ovvero,
se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento
adottato dalla Direzione generale per il personale militare.
Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso dovranno ritenersi tutti ammessi con riserva
alla varie fasi del concorso.

                               Art. 3 


Compilazione e inoltro delle domande


1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice esclusivamente sul modello
predisposto dall'Amministrazione riportato nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente bando, osservando le
istruzioni riportate in calce al modello stesso, disponibile anche
sui siti internet http://www.persomil.difesa.it/ e
www.difesa.it/concorsi. La mancata compilazione dei campi evidenziati
nel modello di domanda comporta l'esclusione dal concorso;
b) firmata per esteso e in forma autografa dal concorrente. La
mancata sottoscrizione della domanda rendera' la stessa irricevibile
e il concorrente sara' escluso dal concorso;
c) presentata, o fatta pervenire, a pena di irricevibilita',
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta ufficiale, secondo le seguenti modalita':
1) dai concorrenti civili e dai militari in congedo spedita
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla
Direzione generale per il personale militare, I Reparto, 4ª
Divisione, 2ª sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,
corredata di una fotocopia di un documento d'identita'. La data di
presentazione coincide con la data di spedizione comprovata dal bollo
a data apposto dall'ufficio postale accettante;
2) dai concorrenti che alla data di presentazione della
domanda si trovino in servizio, a qualsiasi titolo nelle Forze
armate, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli del servizio
permanente, presso il proprio comando di appartenenza che dovra'
provvedere a trasmettere la stessa alla Direzione generale per il
personale militare all'indirizzo indicato al precedente punto 1) nei
successivi cinque giorni dalla data di presentazione, corredata dalle
certificazioni di cui al seguente comma 4. I comandi di appartenenza
dovranno, inoltre, comunicare ogni variazione/evento relativo ai
militari stessi;
3) i concorrenti residenti all'estero possono inoltrare la
domanda di partecipazione, entro il termine sopraindicato, per il
tramite dell'autorita' diplomatica o consolare, che ne curera'
l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la
massima sollecitudine. In tali casi, per la data di presentazione
fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
della predetta autorita'.
2. L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita' per
la mancata o tardiva ricezione delle domande trasmesse mediante
servizio postale o per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento, dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
3. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso a raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali
dichiarazioni mendaci, punite dagli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda il concorrente dovra' dichiarare, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) di essere cittadino italiano;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza;
f) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
di primo grado;
g) recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni
relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito
dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione generale
per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente comma
1, punto 1). L'Amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, o da mancata ovvero tardiva
comunicazione di eventuali variazioni del recapito indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. I
concorrenti in servizio riceveranno eventuali comunicazioni relative
al concorso prioritariamente presso il proprio comando/ente di
appartenenza;
h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimento penale pendente a proprio carico. In caso contrario,
dovra' indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda,
i procedimenti penali a carico e l'autorita' giudiziaria presso la
quale pendono i procedimenti stessi;
i) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni. In caso contrario dovra' indicare, con apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, precisando la data del provvedimento stesso e
l'autorita' che lo ha emanato;
j) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualita'
di obiettore di coscienza, ovvero non avere assolto gli obblighi di
leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8
luglio 1998, n. 230), fatto salvo, per entrambi i casi, di aver
successivamente rinunciato, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera b) della legge 2 agosto 2007, n. 130 che introduce il comma
7-ter all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230;
k) eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni;
l) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel
bando di concorso e di acconsentire senza riserva a tutto cio' che in
esso e' stabilito.
4. Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
allegare, anche ai fini della valutazione dei titoli, la
certificazione di cui al precedente articolo 2, comma 2 relativa al:
a) conseguimento, nella disciplina/specialita' prescelta, di
risultati agonistici almeno di livello nazionale;
b) possesso dei titoli riportati al successivo articolo 5,
comma 1.
I concorrenti che non documenteranno il possesso di almeno uno
dei requisiti previsti dal presente comma, non potendo essere
valutati dalla commissione di cui al successivo articolo 4, saranno
esclusi dal concorso con provvedimento della Direzione generale per
il personale militare.
5. L'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione,
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la mancata veridicita'
della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 decadra' dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e
sara' segnalato alla competente Procura della Repubblica.
6. Le domande incomplete dei dati obbligatori evidenziati nel
modello di domanda, di cui all'allegato A del presente bando, e della
documentazione prescritta determinano l'esclusione dal concorso con
provvedimento della Direzione generale per il personale militare.
7. Le domande di partecipazione e le prescritte certificazioni
prodotte nei termini, ma formalmente irregolari, inesatte o
incomplete di dati non obbligatori, potranno essere accettate a
giudizio discrezionale ed insindacabile dell'Amministrazione per
essere regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti.
L'impossibilita' di regolarizzazione e/o integrazione della domanda
per cause imputabili al concorrente determina l'esclusione dal
concorso.

                               Art. 4 


Commissioni


1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata, saranno nominate, su proposta della
Forza armata, le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali.
2. La commissione valutatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro
esperto del settore;
c) un funzionario designato dalla Direzione generale per il
personale militare, membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione avra' il compito di valutare i titoli
attribuendo i punteggi previsti al successivo articolo 5 e di
provvedere alla formazione della graduatoria di merito dei
concorrenti.
3. La commissione per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali
di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) un ufficiale medico di grado inferiore a quello del
presidente, membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato
alla professione appartenente all'Amministrazione della difesa o
convenzionato, ovvero un ufficiale perito selettore attitudinale,
membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.

                               Art. 5 


Valutazione dei titoli


1. La commissione di cui al precedente articolo 4 comma 1,
lettera a) provvedera' a definire i criteri di valutazione dei titoli
indicati nell'allegato B del presente bando di concorso e ad
assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli conseguiti e posseduti negli
ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un
punteggio inferiore a 0,750 saranno considerati inidonei e, quindi,
esclusi dalla procedura concorsuale.

                               Art. 6 


Accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale


1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della Direzione generale per
il personale militare, all'accertamento dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale secondo i criteri e le modalita' di seguito
indicate.
2. L'accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale sara'
effettuato dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma
1, lettera b) presso il Centro di selezione volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito di Roma, sito in via
Damiata, 1/A, in data 22 e 23 luglio 2010.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi il 22 luglio 2010 alle
0800 presso il predetto Centro di selezione. La mancata presentazione
a visita nel giorno e nell'ora sopra indicati comporta l'esclusione
dal concorso.
La Direzione generale per il personale militare potra' concedere
eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei
motivi dell'impedimento. La richiesta in tal senso, corredata dalla
necessaria documentazione, dovra' pervenire alla predetta Direzione
generale, via fax al n. 06/517052798, entro il 12 luglio 2010.
4. I concorrenti, all'atto della presentazione agli accertamenti
sanitari, dovranno esibire la documentazione indicata di seguito nel
presente comma (la mancata presentazione dei sottoelencati
certificati determinera' la sospensione dal giudizio del concorrente
da parte della competente commissione fino all'acquisizione della
predetta documentazione, che dovra' avvenire entro il termine ultimo
previsto dal successivo comma 11 per lo svolgimento degli
accertamenti fisio-psico-attitudinali. Qualora il concorrente non
faccia pervenire al Centro di selezione VFP 1 dell'Esercito di Roma
tale documentazione entro la suddetta data, sara' escluso dalla
procedura concorsuale):
a) valido documento di riconoscimento;
b) qualora il concorrente ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto;
c) referto originale dell'analisi del sangue, eseguito in data
non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT, ALT e AST;
markers dell'epatite B (sia antigeni che anticorpi), in data
non anteriore a tre mesi;
markers dell'epatite C, in data non anteriore a tre mesi;
d) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento
strumentale del G6PD (metodo quantitativo), eseguito in data non
anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
e) i concorrenti affetti da deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno produrre certificato, conforme
al modello riportato in allegato C al presente bando, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza di deficit di G6PD ed
eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Per tale certificato
e' richiesta una validita' di 6 mesi dalla data di convocazione agli
accertamenti sanitari. Il concorrente affetto da carenza di G6PD, se
dichiarato idoneo ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie per
l'idoneita' nelle Forze armate, dovra' compilare e sottoscrivere una
dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione
conforme al modello riportato in allegato D al presente bando;
g) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
h) per i concorrenti di sesso femminile, referto attestante
l'esito di ecografia pelvica e referto attestante l'esito di test di
gravidanza (mediante analisi su campione di sangue o urine),
quest'ultimo eseguito entro i cinque giorni lavorativi precedenti la
visita. Nel caso in cui sussista lo stato di gravidanza, la
commissione non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti
previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2004, n.
114 che individua nello stato di gravidanza un temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
i) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica in
corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale e
che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport; la data del certificato non dovra' essere
anteriore ad un anno dal giorno di presentazione.
Tutta la documentazione di cui sopra potra' essere presentata in
originale o copia conforme e dovra' essere rilasciata in data non
anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti
sanitari, salvo diversa indicazione, da strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale.
5. La commissione medica, presa visione ed acquisita tutta la
documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, procedera' ad
eseguire i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) esame spirometrico;
b) visita cardiologica con E.C.G.;
c) esame optometrico;
d) esame audiometrico;
e) visita psicologica e/o psichiatrica;
f) analisi delle urine con drug test;
g) verifica dell'abuso di alcol (sulla base dei referti
ematochimici), dell'uso di sostanze stupefacenti anche saltuario od
occasionale (sulla base dell'esito del drug test), nonche'
dell'utilizzo (sulla base della visita medica) di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico;
h) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano indice di personalita' abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
i) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e
medico-legale del concorrente.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
2005, n. 113 la commissione non dovra' valutare il requisito
dell'altezza di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 e successive modificazioni.
6. Sui concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza per le quali risultera' clinicamente probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciare prevedere il possibile
recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione
non esprimera' alcun giudizio, ne' definira' il relativo profilo
sanitario, posticipando l'effettuazione dei suddetti accertamenti in
data utile che, comunque, non potra' in alcun modo oltrepassare i 10
giorni dalla data prevista per il completamento delle visite mediche.
7. A conclusione dei predetti accertamenti la commissione
attribuira' ad ogni concorrente il profilo sanitario definito ai
sensi del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114 e
delle vigenti direttive tecniche relative al reclutamento dei
volontari in ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta.
8. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari
saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale come
da direttive tecniche vigenti al momento degli accertamenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il
possesso delle qualita' attitudinali e caratteriologiche che
assicurano l'assolvimento dei compiti previsti per il volontario in
ferma prefissata quadriennale dell'Esercito.
9. Al termine, la commissione comunichera' a ciascun concorrente
l'esito della selezione effettuata sottoponendogli il verbale a
titolo di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata
quadriennale», con indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata
quadriennale», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
10. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti e' definitivo
e, nel caso di inidoneita', comporta l'esclusione dal concorso.
Detti provvedimenti sono adottati su delega della Direzione
generale per il personale militare dalla competente commissione di
cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere b).
Avverso i suddetti giudizi di inidoneita' il concorrente puo'
proporre i ricorsi previsti dalla normativa vigente.
11. Fermo restando il disposto del precedente comma 7, ogni
temporaneo impedimento a tutti gli accertamenti previsti, compreso lo
stato di gravidanza, comporta l'esclusione dal concorso ai sensi del
citato articolo 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e
successive modificazioni e integrazioni, se detto stato persiste
oltre il 10° giorno dalla data stabilita per l'ultimazione degli
accertamenti di cui al precedente comma 2. In sede di notifica del
temporaneo impedimento dovra' essere reso noto al concorrente tale
termine. Allo scadere del citato termine la commissione dovra'
sottoporre il concorrente agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
ed emettere il relativo giudizio. Nel caso in cui la commissione
accerta il perdurare dello stato di temporaneo impedimento il
concorrente dovra' essere escluso dal concorso.
12. I concorrenti, durante l'effettuazione delle visite mediche,
potranno fruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
militare, qualora disponibili.
Al fine di poter usufruire di alloggio a carico
dell'Amministrazione (eventualmente gia' dal giorno precedente la
presentazione), i concorrenti dovranno chiederne direttamente al
Centro di selezione VFP1 di Roma l'eventuale disponibilita'. La
richiesta dovra' essere avanzata dal lunedi' al venerdi', a mezzo
fax, al n. 06/36000812; via e-mail, all'indirizzo
giu.mavilia@esercito.difesa.it oppure telefonicamente al n.
06/324842186, indicando anche un recapito telefonico al quale poter
essere reperibili.

                               Art. 7 


Graduatorie


1. La commissione valutatrice di cui al precedente articolo 4,
comma 1, lettera a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per
ciascuna delle discipline/specialita' indicate al precedente articolo
1 sulla base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella
valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 5.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In
caso di ulteriore parita' e' data precedenza al concorrente di piu'
giovane eta'.
3. Le suddette graduatorie sono approvate con decreto
dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale
militare e pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. La
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 8 


Ammissione alla ferma prefissata quadriennale


1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente articolo 7 saranno convocati dalla Direzione generale per
il personale militare presso l'ente all'uopo designato dalla Forza
armata per la frequenza di uno specifico corso formativo indirizzato
a fornire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti
militari di base, relativi al proprio status giuridico.
2. All'atto della presentazione i predetti concorrenti saranno
sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell'ente o
da parte di un ufficiale medico del servizio sanitario di
riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano
possibili motivi di inidoneita', i citati concorrenti saranno
immediatamente inviati presso il Centro di selezione VFP1 di Roma al
fine di verificarne l'idoneita' quale volontario di truppa in
qualita' di atleta. Nel caso di giudizio di permanente inidoneita' o
di temporanea inidoneita' superiore a 20 giorni per infermita' non
dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno
immediatamente esclusi dall'ammissione alla ferma prefissata
quadriennale con provvedimento della Direzione generale per il
personale militare. Qualora, alla data di prevista presentazione, il
militare in servizio sia in licenza di convalescenza scadente nei 20
giorni successivi alla suddetta data di prevista presentazione sara'
escluso dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in
qualita' di atleta con provvedimento della Direzione generale per il
personale militare. Il provvedimento di esclusione e' definitivo.
3. I concorrenti convocati che non si presenteranno all'ente di
assegnazione entro il termine fissato nella comunicazione di
convocazione saranno considerati rinunciatari e, ad insindacabile
giudizio dell'Amministrazione della difesa, i posti eventualmente non
coperti potranno essere ripianati in base all'ordine di merito, con
gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialita' o, in
assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei
relativi a graduatorie di altra disciplina/specialita' secondo le
necessita' della Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze
di immissione.
4. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di
atleta decorre, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista
presentazione presso l'ente designato e, per gli effetti
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso l'ente
medesimo.

                               Art. 9 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 4ª Divisione reclutamento VFP 4 / VSP per le finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la
valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o funzionario nominato responsabile del trattamento ai
sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale per il
personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria
competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli enti/comandi di appartenenza dei
militari in servizio;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
4;
c) il direttore della 4ª Divisione della Direzione generale per
il personale militare.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2010

Il direttore generale
Generale di corpo d'armata
Mario Roggio

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