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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Concorso pubblico per l'assegnazione di due posti per la frequenza di
un corso di perfezionamento a carattere residenziale di durata
triennale, riservato a laureati di nazionalita' straniera non
appartenenti all'Unione europea, per il settore di ingegneria, per
l'area di reti e tecnologie fotoniche.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.34 del 27/4/2001
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:001E3696
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:21/5/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41 istitutiva della scuola;
Visto lo statuto della scuola emanato con decreto direttoriale
n. 4437 del 2 febbraio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento didattico della scuola emanato con decreto
direttoriale n. 5243 del 3 dicembre 1997;
Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1998, recante
modifiche ed integrazioni della disciplina del dottorato di ricerca;
Vista la delibera n. 159 del 23 settembre 1998 con la quale il
senato accademico ha deciso di recepire le disposizioni del decreto
ministeriale del 10 settembre 1998;
Visti i decreti direttoriali n. 310 e n. 311 del 19 luglio 2000
con i quali sono stati indetti i concorsi a posti di allievo dei
corsi di perfezionamento per l'a.a. 2000/2001;
Vista la delibera n. 293 del 15 settembre 2000 con la quale il
consiglio direttivo ha approvato la convenzione di cooperazione
scientifica e tecnologica tra la scuola e la Marconi Comunications
S.p.a.;
Vista la delibera del 9 aprile 2001 con la quale il consiglio
della classe di scienze sperimentali ha approvato i bandi di concorso
per l'ammissione ai corsi di perfezionamento per l'a.a. 2000/2001 per
il settore di ingegneria area di reti e tecnologie fotoniche;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S.
Anna di Pisa, di seguito denominata "Scuola", bandisce, per l'anno
accademico 2000/2001, un concorso pubblico per l'assegnazione di due
posti per la frequenza di un corso di perfezionamento a carattere
residenziale di durata triennale, equiparato al dottorato di ricerca
ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 41.
Il concorso e' riservato a laureati di nazionalita' straniera non
appartenenti all'Unione europea ed e' bandito per due posti per il
settore di ingegneria, per l'area di reti e tecnologie fotoniche.

                               Art. 2.
 
Requisiti per la partecipazione al concorso
 
Sono ammessi al concorso laureati di nazionalita' straniera non
appartenenti all'Unione europea che abbiano conseguito, in una
universita' o istituto universitario italiano o straniero di pari
grado, la laurea o titolo equipollente in corsi afferenti ai settori
disciplinari attivati alla Scuola.
La valutazione dell'equipollenza del titolo di cui sopra, e'
attribuita, ai soli fini del concorso dalla commissione giudicatrice
di cui all'art. 6.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in una
lingua a scelta tra italiano, francese o inglese e' in carta libera,
ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, completa di
tutti i suoi allegati di cui al successivo art. 4, deve pervenire
perentoriamente alla scuola entro le ore 12 del giorno 21 maggio
2001. Gli interessati potranno avvalersi dello schema di domanda di
cui all'allegato A.
Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda,
qualunque ne sia la causa, ne comporta la inammissibilita'.
Nella domanda e' fatto obbligo ai candidati di dichiarare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e
nazionalita';
2) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso;
3) il possesso del titolo accademico di cui al precedente
art. 2 con l'indicazione del corso di laurea, dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria dove e' stato conseguito (per il
titolo conseguito all'estero la valutazione dell'equipollenza del
titolo, e' attribuita, ai soli fini del concorso dalla commissione
giudicatrice di cui all'art. 5);
4) il settore per il quale intendono concorrere, nonche' l'area
in cui intendono perfezionarsi;
5) il domicilio od il recapito presso il quale desiderano siano
trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far
conoscere le eventuali variazioni di indirizzo;
6) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente
bando di concorso.
L'omissione anche di una sola delle suddette dichiarazioni
determina l'esclusione del candidato dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata o
tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione della scuola.

                               Art. 4.
 
Allegati alla domanda di partecipazione
 
Alla domanda i candidati devono allegare:
a) copia del programma di ricerca che il candidato intende
svolgere presso la scuola. Il programma di ricerca deve avere
sviluppo triennale e comprendere in dettaglio:
titolo della ricerca;
presupposti scientifici e dati bibliografici;
scopo e aspettative della ricerca;
ove occorra, metodologie sperimentali e di analisi dei dati;
b) copia del diploma di laurea o titolo di studio equivalente ;
c) curriculum vitae et studiorum;
d) i titoli (pubblicazioni articoli ecc.) che si ritiene
opportuno presentare, ivi comprese due o piu' lettere di docenti che
ne hanno seguito l'attivita' di studio;
e) fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita';
f) tre fotografie, formato tessera, con sul retro il proprio
cognome e nome in stampatello.
La mancata presentazione dei titoli precedentemente esposti entro
il termine del 21 maggio 2001 di cui al precedente art. 3, e' causa
di non ammissione al concorso.

                               Art. 5.
 
Prove di esame
 
I titoli ed il programma di ricerca presentati dal candidato sono
esaminati da una commissione nominata dal direttore della scuola.
La commissione valutera' i titoli presentati ed il programma di
ricerca del candidato anche in relazione alle linee di ricerca
promosse dalla scuola. Al termine dei lavori la commissione
stabilisce la graduatoria dei candidati idonei per ordine di merito.
Il direttore approva le graduatorie e nomina i vincitori.
L'esito del concorso verra' comunicato ai soli vincitori.

                               Art. 6.
 
Presa di servizio del vincitore del concorso
 
I vincitori del concorso devono prendere posto entro il 1o giugno
2001. In caso contrario saranno considerati decaduti.
Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti
ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o
di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge
30 dicembre 1971, n. 1204).
Coloro che si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire
un certificato dell'autorita' militare, nel quale deve essere anche
indicata la data presumibile in cui avra' termine il servizio.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204, sono tenuti ad esibire apposito
certificato medico, nel quale devono essere indicati i periodi
presumibili di astensione previsti dalla legge medesima.
Nei due casi suddetti l'attivita' di ricerca iniziera' entro il
decimo giorno dal congedo militare o dal termine del periodo di
puerperio.
Per il loro ingresso in Italia, i vincitori devono essere muniti
di visto per motivi di studio, rilasciato dalla rappresentanza
italiana all'estero, competente per territorio. Entro otto giorni dal
loro ingresso in Italia, i vincitori dovranno presentarsi alla
questura di Pisa per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
di studio.
All'atto dell'inserimento nella scuola, ai candidati vincitori
verranno consegnati, ai fini dell'osservanza delle norme in essi
contenute, lo statuto ed i regolamenti della scuola, dei quali
dovranno dichiarare per iscritto il ricevimento.
In caso di decadenza o rinuncia dei vincitori la scuola si
riserva di assegnare il posto che viene a liberarsi ai candidati
idonei secondo l'ordine della graduatoria.

                               Art. 7.
 
Status di allievo perfezionando
 
Gli allievi perfezionandi non possono accettare impegni che la
direzione ritenga incompatibili con i doveri prescritti dallo statuto
e dai regolamenti della scuola.
Il consiglio di classe nomina, per ciascun allievo, un collegio
dei docenti che ha il compito di verificare la partecipazione alle
attivita' didattiche, culturali e scientifiche della scuola e lo
stato di avanzamento della ricerca.
Gli allievi perfezionandi devono attendere ai loro studi secondo
un piano concordato con il collegio dei docenti e approvato dal
consiglio di classe.
Gli allievi perfezionandi, al termine dell'attivita' di ricerca,
devono sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di
perfezionamento.
L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella
discussione di una dissertazione scritta di fronte a una commissione
di specialisti nominata dal direttore.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, il
diploma di perfezionamento e' a tutti gli effetti equipollente al
dottorato di ricerca.

                               Art. 8.
Per i vincitori la scuola prevede il vitto gratuito e l'uso della
biblioteca e dei laboratori, secondo le modalita' dei propri
regolamenti.
A tutti gli allievi perfezionandi, infine, e' corrisposto un
assegno mensile a titolo di "contributo didattico", nonche' un
contributo mensile a titolo di "alloggio esterno" per un totale di L.
20.800.000 (euro 10.742,3) all'anno.
I sussidi di cui sopra sono soggetti, ai fini fiscali, alla
normativa italiana vigente in materia di borse di studio erogate
dalle universita' e dalle regioni.
Il consiglio di classe puo' autorizzare la partecipazione degli
allievi ad attivita' di studio e di ricerca fuori dalla sede della
scuola, tenuto conto del parere del collegio dei docenti.

                               Art. 9.
 
Ritiro dei titoli
 
Tutti i candidati del concorso di cui al presente bando dovranno
provvedere a loro spese, entro due mesi dalla data di affissione
all'albo della scuola della relativa graduatoria di merito, al
recupero dei titoli inviati alla scuola. Trascorso il suddetto
periodo l'amministrazione non sara' in alcun modo responsabile dei
predetti titoli.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la scuola ed utilizzati esclusivamente per le finalita' di
gestione del concorso.
Essi verranno resi anonimi per essere eventualmente utilizzati a
fini di elaborazioni statistiche.
Pisa, 11 aprile 2001
Il direttore: Varaldo

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