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CORTE DEI CONTI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto posti di
area funzionale III - fascia retributiva f1 - nel ruolo del
personale amministrativo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.54 del 13/7/2012
Ente:CORTE DEI CONTI
Località:Nazionale
Codice atto:2E003762
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:18
Scadenza:13/8/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
Statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice
dell'amministrazione digitale - e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali - e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna - a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto l'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 - Codice dell'ordinamento militare - che prevede la riserva
obbligatoria del 30% dei posti in favore dei militari congedati senza
demerito;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 - Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria ed, in particolare, l'art. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (legge di
stabilita' 2012);
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro - Comparto
Ministeri, vigenti;
Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione n. 12/2010, riguardante le procedure concorsuali e
l'informatizzazione;
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
(Deliberazione n. 1/DEL/2010) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
S.O. 27 gennaio 2010, n. 21, come modificato con deliberazione n.
1/DEL/2011 nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2011, n. 153;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo della
Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento
n. 1/DEL/2010, come modificata dai decreti presidenziali nn. 16 e 23,
rispettivamente del 21 maggio 2010 e del 23 luglio 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
ottobre 2011 di autorizzazione a bandire un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di diciotto unita' di Area III F1 nel
ruolo del personale amministrativo;
Ravvisata la necessita' di indire, per le esigenze degli uffici
centrali e regionali, un concorso pubblico, per esami, a diciotto
posti di Area III F1, nel ruolo del personale amministrativo della
Corte dei conti;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di n. 18 unita' di personale amministrativo da
inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, per le esigenze
degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti.
2. Purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, cinque
posti sono riservati al personale militare di cui all'art. 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Cinque posti sono riservati, ai sensi dell'art. 24 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo della
Corte dei conti appartenente all'area seconda, in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.
4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui
ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria.
5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle
relazioni internazionali, scienze economiche, scienze dell'economia e
della gestione aziendale, statistica. Diploma di laurea conseguito
nel previgente ordinamento universitario in giurisprudenza, economia
e commercio, scienze politiche, statistica, ovvero diplomi di laurea
equipollenti e lauree specialistiche e magistrali equiparate. I
candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati da un
Paese dell'Unione europea, sono ammessi a partecipare ove gli stessi
siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
e) condotta incensurabile.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo politico, siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, siano
stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
3. I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza,
secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione
specificando il titolo che dia diritto a tali benefici, da possedere
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
4. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

                               Art. 3 


Termini per il possesso dei requisiti


1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 4. I candidati sono ammessi
a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti.
2. Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con
provvedimento motivato.
3. Qualora le prove d'esame siano precedute dal test di
preselezione di cui all'art. 8, l'amministrazione procede alla
verifica dei requisiti prescritti solo dopo lo svolgimento del test
preselettivo e limitatamente ai candidati che l'abbiano superato.

                               Art. 4 


Termine e modalita'
per la presentazione delle domande


1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con legge 4
aprile 2012, n. 35, deve essere presentata esclusivamente per via
telematica secondo le modalita' di cui all'art. 65 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. I candidati devono inviare la domanda di partecipazione
al concorso attraverso posta elettronica certificata (PEC)
nominativa, di cui il candidato sia titolare, all'indirizzo:
concorsi@corteconticert.it, redatta secondo il modulo di cui all'art.
5, comma 2, anche priva della firma elettronica o digitale.

                               Art. 5 


Contenuto e modalita' delle domande


1. La domanda di ammissione deve essere compilata utilizzando il
modulo prestampato allegato al bando di cui e' parte integrante
(allegato A).
2. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le
indicazioni precisate nell'art. 2 e riportate nello schema allegato
al bando. Non si tiene, altresi', conto delle domande pervenute oltre
il termine di cui all'art. 4, comma 1.
3. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di
concorso.
4. L'amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati, come previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
5. Tutti i candidati al concorso sono tenuti a dichiarare nella
domanda di partecipazione il titolo di studio posseduto, precisando
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e l'ordinamento di
riferimento.
6. Tutti i candidati devono dichiarare, altresi', di essere
disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'ufficio di
prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
7. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
di partecipazione la propria condizione e specificare l'ausilio e i
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle
prove. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati
riconosciuti disabili mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla
legge.
8. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale
i candidati possono contattare il Segretariato generale - Servizio
accessi, mobilita' e dotazioni organiche - dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (Tel. 06/38762701-2103-3086-2129).
9. Il bando e' disponibile anche sul sito internet della Corte
dei conti: www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi/

                               Art. 6 


Cause di esclusione


1. Sono esclusi i candidati che:
a) hanno presentato domanda oltre il termine fissato;
b) hanno prodotto domanda con modalita' diverse da quelle
indicate;
c) risultano privi dei requisiti richiesti.
2. Sono altresi' esclusi i candidati che non si presentino alle
prove, per qualsiasi causa, o che si presentino in ritardo o privi di
documento di riconoscimento.

                               Art. 7 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con
successivo decreto dal Segretario generale della Corte dei conti e
puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nelle materie
d'esame.
2. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 8 


Prove d'esame


1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova
orale, eventualmente precedute da una preselezione, e vertono sulle
materie indicate nell'art. 9.
2. L'amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le
prove d'esame da una preselezione, che consiste in una serie di
quesiti a risposta multipla su argomenti riguardanti le materie
oggetto delle prove scritte ed orali.
3. Per l'espletamento dell'eventuale prova preselettiva, da
effettuarsi con l'ausilio di sistemi computerizzati,
l'amministrazione puo' avvalersi di aziende specializzate in
selezione di personale.
4. Sulla base della graduatoria relativa alla eventuale prova
preselettiva, sono ammessi a partecipare alle prove d'esame i primi
cinquecento candidati, purche' soddisfino i requisiti di ammissione
previsti dall'art. 2 del bando. I candidati eventualmente
classificatisi al cinquecentesimo posto con pari punteggio vengono
tutti ammessi alle prove scritte.
5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla determinazione del voto finale di merito.
6. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 7 settembre 2012 verra' dato
avviso della sede e della data di svolgimento della eventuale prova
preselettiva e/o delle prove scritte. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno
inoltrato domanda di partecipazione.

                               Art. 9 


Materie e modalita' delle prove


1. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove.
2. Le prove concorsuali consistono in due prove scritte, la cui
durata e' stabilita dalla commissione esaminatrice e una prova orale.
La prima prova scritta consiste in un elaborato in materia di
diritto costituzionale e/o diritto amministrativo.
La seconda prova scritta riguarda le seguenti materie:
a) economia politica;
b) scienza delle finanze e diritto finanziario;
c) contabilita' pubblica ed economica.
3. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in
ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte, sulle seguenti materie:
a) diritto civile e commerciale;
b) diritto regionale e degli enti locali;
c) statistica economica;
d) legislazione sulla Corte dei conti;
e) elementi di base di informatica, utilizzo di Internet e
della posta elettronica: conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse;
f) lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese e
tedesco. E' prevista la lettura, la traduzione di testi e la
conversazione.
5. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la
votazione di almeno 21/30.
6. La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti ottenuti
nelle due prove scritte e nella prova orale.
7. Per l'espletamento delle prove scritte il concorrente non puo'
disporre di telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, e
pubblicazioni di alcun tipo, che devono in ogni caso essere
consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di
sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine delle
stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'.
8. I candidati possono consultare soltanto i dizionari ed i testi
di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice.
9. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono
comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli
esami.
10. I candidati che, a seguito della preselezione, saranno
ammessi alle successive prove concorsuali, dovranno consultare il
sito : www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi/ dove verranno
comunicati la data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte.
11. Al candidato ammesso alla prova orale sono, altresi',
comunicati il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la data
e il luogo di svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di
quello in cui dovra' sostenerlo.

                               Art. 10 


Titoli di preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria


1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma le graduatorie di merito, sommando il punteggio riportato nelle
prove scritte e nella prova orale, con l'indicazione della
valutazione complessiva delle prove di esame conseguita da ciascun
candidato.
2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche.
3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i
vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
4. Di tale provvedimento e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto
all'amministrazione per eventuali errori od omissioni, nonche' il
termine di decorrenza per eventuali impugnative.

                               Art. 11 


Nomina dei vincitori


1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell'assunzione l'amministrazione acquisisce
d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella
domanda, nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 2 del bando
in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati
sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi
indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al
periodo precedente.
2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si
presentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sebbene
regolarmente invitati, sono dichiarati decaduti con comunicazione
scritta da parte dell'amministrazione.
3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad
un periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle
disposizioni contrattuali. Dalla data di sottoscrizione del contratto
decorreranno gli effetti giuridici ed economici connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro.

                               Art. 12 


Accesso agli atti del concorso


1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' disciplinato dal regolamento della Corte dei conti, approvato con
deliberazione del 17 luglio 1996 n. 4/DEL, cosi' come modificato
dalla delibera del 4 novembre 2010 n. 4/ DEL/2010.

                               Art. 13 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Corte dei
conti, Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita' e
dotazioni organiche - per le finalita' di gestione del concorso.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione
al concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
3. I dati di cui al comma 1 possono essere utilizzati unicamente
per lo svolgimento del concorso relativamente alla posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati possono essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della
Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita'
e dotazioni organiche.

                               Art. 14 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed
integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
del personale con qualifica non dirigenziale, comparto Ministeri, nel
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il presente decreto e' trasmesso alla Direzione generale
programmazione e bilancio della Corte dei conti e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 5 luglio 2012

Il Segretario generale: Clemente

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