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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro presso le direzioni regionali
e provinciali del lavoro.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.6 del 23/1/2009
Ente:MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Località:Nazionale
Codice atto:9E000478
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/7/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro
 
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per
l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, avente ad oggetto «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a seguito della
Conferenza dei servizi indetta - con nota n. 15/V/0017413/14.06 del
20 novembre 2008 - per il giorno 16 dicembre 2008 - ai sensi e per
gli effetti dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 - ai fini
dell'approvazione del presente decreto interministeriale contenente,
ex art. 3, ultimo comma, legge n. 12/1979, le modalita' e i programmi
degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di Consulente del lavoro, nonche' l'indicazione
particolareggiata dei diplomi di scuola secondaria superiore validi
per l'ammissione agli stessi;
Visti i risultati della predetta Conferenza nonche' le
osservazioni dei Ministeri concertanti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare gli articoli 4 e 16 in
relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto il verbale della Conferenza dei servizi, tenutasi presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le
amministrazioni e gli enti interessati, il 10 dicembre 1999,
convocata, ex art. 14, legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni con nota n. 5/28039/cons-99 del 23 novembre 1999, da
cui risulta la decisione assunta dai partecipanti di attuare il
decentramento alle direzioni regionali del lavoro della nomina delle
commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro;
Visto il decreto del direttoriale del 13 dicembre 1999 con cui, ai
Direttori delle direzioni regionali del lavoro, a decorrere dalla
sessione 2000, veniva delegato il compito di provvedere alla nomina
dei componenti delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro;
Decreta:
 
Art. 1.
 

E' indetta per l'anno 2009 la sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del
lavoro presso le Direzione regionali del lavoro di: Ancona, Aosta,
Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila,
Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino,
Trieste, Venezia, nonche' presso la Regione Sicilia - Ispettorato
regionale del lavoro di Palermo e le province autonome di Bolzano -
Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.

                               Art. 2.
 

L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale.
Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un
tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una
prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla
commissione.
La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo
alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del
bilancio.
Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato
sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare
i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i
dizionari.

                               Art. 3.
 

Le prove scritte si terranno, con inizio alle ore 8,30
antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di
cui all'art. 1 nei giorni seguenti:
diritto del lavoro e legislazione sociale: 11 novembre 2009;
prova teorico-pratica di diritto tributario: 12 novembre 2009.
Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 20
ottobre 2009, nonche' sul sito del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, sezione «avvisi e bandi»
fino alla data di inizio degli esami stessi.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.

                               Art. 4.
 

Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo,
secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e
debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine
perentorio del 31 luglio 2009 alle Direzioni regionali del lavoro
territorialmente competenti, nonche' presso la Regione Sicilia -
Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le province autonome di
Bolzano - Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento - Servizio
lavoro.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma, di residenza anagrafica, a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova.
Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilita', dovra' dichiarare:
1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le
comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del
codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico. Il
candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione
della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di cui
all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge n. 12/1979;
2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti
delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero
il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del
lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze
economiche e commerciali o in scienze politiche nonche' i titoli
conseguiti in ambito comunitario di cui sia stata ottenuta
l'equipollenza ai sensi dell'art. 12 della legge n. 29 del 25 gennaio
2006;
sono, altresi', da considerarsi equipollenti in quanto
dichiarati tali da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca i seguenti titoli di studio: laurea
quadriennale in sociologia e laurea in scienze e tecniche della
comunicazione.
I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'art. 3,
comma 2, lettera d) della legge n. 12/1979, cosi' come modificata
dall'art. 5-ter della legge n. 46/2007, che, alla data di entrata in
vigore della citata legge n. 46/2007 (12 aprile 2007), abbiano
ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al
registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione
al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di
abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013, con riferimento
ai titoli di studio individuati nel decreto direttoriale 15 gennaio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 23 gennaio 2007, n. 7, compresi quelli in
ordine ai quali l'interessato dimostri di aver frequentato un corso
di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui
programma didattico preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed
economiche ovvero risponda a connotazioni di largo interesse
sociologico e persegua un obiettivo formativo generale avendo a
riferimento le «Humane scientiae» (parere C. di S., Sez II, n. 1359
del 21 ottobre 1998);
i candidati cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e della
Confederazione elvetica in possesso di titoli di studio conseguiti in
uno Stato diverso dall'Italia dovranno documentare ovvero produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
aver ottenuto in Italia, dagli organi competenti, un formale
provvedimento di equipollenza (ai sensi dell'art. 13 della legge n.
29 del 25 gennaio 2006) con uno dei titoli sopra indicati. Il
provvedimento di equipollenza puo' essere autocertificato ai sensi
della normativa vigente;
3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente
consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di
compimento del praticantato, che, nella seconda ipotesi, dovra'
essere comunque prodotto dal candidato entro e non oltre la data di
inizio delle prove scritte.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione agli esami.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione
all'esame:
a) certificato di compimento del biennio di praticantato
rilasciato dal competente Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7
del decreto ministeriale 3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4,
del decreto ministeriale 2 dicembre 1997 e successive modifiche,
ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58,
dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto
legislativo n. 237/1997, (codice tributo 729 T).
Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a
verita' (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e art. 489 c.p).
I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla
ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 5.
 

I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico
handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992. Tale
condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con
indicazione del tipo di supporto richiesto.
Alla candidata che necessita di un periodo per allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovra' essere
tempestivamente rappresentata alla Commissione.

                               Art. 6.
 

Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano,
sempreche' applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (norme di esecuzione del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi») e successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 7.
 

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato.
La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero dei
componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna
prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova
orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

                               Art. 8.
 

Con successivi decreti dei Direttori delle Direzioni regionali del
lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.

                               Art. 9.
 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2009
Il direttore generale: Mastropietro

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