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UNIVERSITA' DI MESSINA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di
dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti -
XXVI ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 24/8/2010
Ente:UNIVERSITA' DI MESSINA
Località:Messina  (ME)
Codice atto:1E007062
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/9/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto1984, come integrata dall'art.
52 comma 57 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio1998;
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 "recante norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e successive modifiche;
Visto il D.L. del 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia dei
dati personali;
Visto il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, che regolamenta la
materia del Dottorato di Ricerca;
Vista la legge del 27 dicembre 1997 n.449 art.51,comma 6;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Messina, emanato
con D.R. del 10 aprile 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Regolamento per la istituzione delle Scuole di Dottorato
e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, del 5 agosto 2009, n.12 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere espresso del Nucleo di Valutazione
dell'Universita' degli Studi di Messina in data luglio 2010;
Viste le delibere del 2 e 3 agosto 2010, rispettivamente del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo, con le quali sono stati approvati le Scuole e i Corsi di
Dottorato di Ricerca del XXVI ciclo e attribuite le relative borse di
studio;
Fatta riserva di eventuali e successive modifiche e/o
integrazioni al bando che verranno pubblicizzate sul sito internet
dell'Universita' degli Studi di Messina all'indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html

D E C R E T A:


Art. 1


Istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca


E' istituito il XXVI ciclo relativo ai Corsi di Dottorato
afferenti alle Scuole di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa
presso l'Universita' degli Studi di Messina.
Sono indetti i pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione
alle Scuole di Dottorato di Ricerca ed ai Corsi di Dottorato ad esse
afferenti, rappresentate negli allegati al presente decreto (all. A1
e A2) che costituiscono parte integrante del presente bando. Per
ciascuna Scuola e per ciascun Corso di Dottorato vengono indicati i
posti messi a concorso ed il numero degli stessi ricoperti da borsa
di studio ed il Docente coordinatore del Corso.
I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno la durata di tre anni
solari. Per ogni Corso di Dottorato, le borse di studio indicate
negli All. A1 e A2 potranno essere aumentate prima dell'inizio dei
Corsi, a seguito di finanziamenti che si siano resi disponibili da
altre Universita' e da Enti pubblici e privati. L'eventuale aumento
delle borse potra' determinare l' incremento dei posti messi a
concorso su richiesta del Collegio dei Docenti del Corso interessato.
Di tali incrementi sara' data comunicazione sul sito internet
dell'Ateneo, all'indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html.
Le Borse di studio finanziate da Enti esterni vengono assegnate,
fatto salvo il buon fine della convenzione tra l'Ateneo e l'Ente
finanziatore.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione alla selezione


Sono ammessi alle selezioni, senza limitazioni di eta' e di
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea
(Vecchio Ordinamento) o di laurea Specialistica o Magistrale (Nuovo
Ordinamento) conseguito in Italia o di analogo titolo accademico
conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge.
Sono ammessi alle selezioni, con riserva, coloro i quali siano in
possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero e non
gia' dichiarato equipollente alla laurea italiana. In tal caso e'
necessario richiederne l'equipollenza unicamente ai fini
dell'ammissione al Dottorato ed, al fine di consentire opportunamente
al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo di studio, di esso
dovra' essere prodotta anche una traduzione in una delle lingue
ufficiali dell'Unione Europea. Il titolo sara' valutato dal Collegio
dei Docenti del Corso di Dottorato per il quale si intende
concorrere.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le disposizioni precedenti.
Sono ammessi alle selezioni, con riserva, anche coloro che, pur
non essendo in possesso del diploma di laurea o Specialistica o
Magistrale (Nuovo Ordinamento) al momento della presentazione della
domanda, lo conseguiranno entro il giorno precedente la data della
prova scritta.

                               Art. 3 


Domande di ammissione alla selezione


La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice, secondo l'allegato schema, (all. B) con indicato
l'eventuale domicilio eletto agli effetti della selezione e
indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi di
Messina - Settore Alta Formazione, Piazza Pugliatti, 1 - 98100
Messina, dovra' essere inoltrata, pena esclusione dalla stessa, entro
e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, con la
seguente modalita':
Spedizione postale (posta celere, corriere espresso,
raccomandata a. r.) Per il rispetto del termine predetto fara' fede
la data del timbro dell'Ufficio postale o del vettore accettante.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al
Settore Alta Formazione telefonicamente al numero 090/6768503.
Nella domanda l'aspirante alla selezione per l' ammissione al
Corso di Dottorato di ricerca, dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita', ai sensi del D.P.R. 445/00:
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e l'eventuale domicilio eletto agli effetti della selezione
(specificando il codice di avviamento postale) il recapito telefonico
ed eventuale indirizzo e-mail; i cittadini stranieri, comunitari ed
extracomunitari, devono l'indicare un domicilio italiano o
l'indirizzo della propria Ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio;
b) l'esatta denominazione del Corso di Dottorato cui si intende
partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella
italiana, di optare (ai soli fini della procedura selettiva di cui al
bando indicato nella presente domanda) per la cittadinanza italiana;
e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
f) il titolo di Studio posseduto, nonche' la data e
l'Universita' presso cui e' stato conseguito; ovvero il titolo, gia'
dichiarato equipollente, conseguito presso una Universita' straniera,
ovvero titolo conseguito presso Universita' straniera e non gia'
dichiarato equipollente, con relativa richiesta di riconoscimento ai
sensi dell'art. 2 del presente bando; ovvero l'iscrizione al corso di
laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) con
l'indicazione dell'Universita' e con la previsione temporale del
conseguimento del titolo ai sensi del sopra citato art.2;
g) di impegnarsi a frequentare il Corso di Dottorato secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti, assolvendo
agli eventuali oneri finanziari fissati dagli Organi di governo
dell'Universita' e con le modalita' fissate dagli stessi;
h) di indicare le lingue straniere conosciute;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati diversamente abili dovranno, inoltre, specificare
nella domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o
incomplete indicazioni della residenza o del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dagli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4 


Commissioni giudicatrici


Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni Corso di Dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' al Regolamento delle Scuole di Dottorato e
dei Corsi di Dottorato di Ricerca, del 5 agosto 2009, n. 12 e
successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 5 


Prove di ammissione


L'esame di ammissione al Corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale; gli argomenti, oggetto delle prove, sono relativi ai
settori scientifico-disciplinari di riferimento delle Scuole di
Dottorato o di ciascun Corso di Dottorato.
Le prove sono intese ad accertare i prerequisiti culturali
nonche' l'attitudine alla ricerca dei Candidati.
Il Candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli Studi
di Messina, sede amministrativa del Dottorato, nei locali che
verranno indicati con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario delle prove, con l'indicazione del luogo, del giorno,
del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara'
pubblicato dopo la scadenza del bando nel sito internet
dell'Universita' di Messina, all'indirizzo:
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html e varra' a
tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei Candidati.
Per sostenere le prove i Candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento. Ogni Commissione, per la valutazione di
ciascun Candidato, dispone di sessanta punti per ciascuna delle due
prove.
E' ammesso al colloquio il Candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il Candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
L'elenco dei Candidati con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, e' affisso all'albo del Dipartimento presso cui si sono
svolte le prove; per quanto riguarda la prova scritta, entro il
giorno successivo la correzione degli elaborati; per quanto riguarda
la prova orale, nel medesimo giorno in cui la stessa si svolge.
Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun Candidato nelle singole prove.
La graduatoria verra' pubblicata nel sito web dell'Ateneo,
all'indirizzo:
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html e tale
pubblicazione varra' a tutti gli effetti di legge come notificazione
personale.

                               Art. 6 


Ammissione ai Corsi


La graduatoria finale per ciascun Dottorato e' unica. In caso di
utile collocamento in piu' graduatorie relative all'accesso a diversi
Corsi di Dottorato, il Candidato dovra' esercitare l'opzione per un
solo Corso tra quelli a cui risulta gia' iscritto con riserva, entro
e non oltre sette giorni dall'avvenuta pubblicazione delle
graduatorie di tutti i Corsi. I Candidati saranno ammessi ai corsi
secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni Corso di Dottorato. In corrispondenza
di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del
Corso, subentreranno altrettanti Candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' Candidati, ai soli
fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
I Candidati che siano gia' in possesso di un titolo di Dottore di
Ricerca o abbiano gia' frequentato e abbandonato per documentate
cause di forza maggiore lo stesso o altro Corso di dottorato, in caso
di utile collocamento in graduatoria sono ammessi a posto di
Dottorato senza borsa di studio.
I Candidati gia' ammessi con riserva alle prove selettive ai
sensi dell'art. 2 del presente bando, in caso di utile collocamento
in graduatoria possono accedere al Corso rispettivamente: a) previo
parere favorevole del Collegio dei Docenti in merito al
riconoscimento del titolo di studi conseguito all'estero; b) previo
effettivo conseguimento del titolo necessario entro il giorno
antecedente la data fissata per la prova scritta.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, il
pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato di Ricerca ha la
possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del Corso ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Il pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato di
Ricerca senza borsa di studio posto in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
Inoltre, la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, senza
borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del Collegio
dei Docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato e
con lo svolgimento di attivita' libero professionale.

                               Art. 7 


Iscrizione ai Corsi


E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole
di specializzazione o altro corso universitario post-laurea e a
master di primo e secondo livello.
Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca puo' essere applicata,
secondo le disposizioni vigenti, la sospensione del corso degli studi
di specializzazione sino alla cessazione della frequenza del Corso di
Dottorato. Tale disposizione non si applica ai laureati in Medicina e
Chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di
tipologia conforme alla normativa dell'Unione Europea.
I Candidati ammessi ai Corsi di Dottorato, con o senza borsa,
dovranno iscriversi entro il termine perentorio di giorni 10 che
decorrono dalla data di pubblicazione delle relative graduatorie
finali nel sito web dell'Ateneo. La mancata iscrizione entro i
termini stabiliti sara' considerata come rinuncia al posto, con o
senza borsa, che verra' assegnato al Candidato successivo, secondo
l'ordine della graduatoria.
Il Candidato che ha partecipato a piu' selezioni, nell'ambito del
presente ciclo (XXVI) di Dottorato, ove collocatosi in posizione
utile in diverse graduatorie, deve procedere all'iscrizione nei
termini e con le modalita' stabiliti nei commi precedenti,
dichiarando di riservarsi il diritto di opzione per UNO dei Corsi di
Dottorato entro giorni sette decorrenti dall'avvenuta pubblicazione
delle graduatorie finali di tutti i Corsi di Dottorato. In caso di
mancato esercizio del diritto di opzione nei termini stabiliti,
verra' confermata l'ultima iscrizione inoltrata in ordine
cronologico.
La domanda di iscrizione dovra' essere inoltrata, compilando il
modulo predisposto dall'Amministrazione e reso disponibile sul sito
insieme alla graduatoria, al Magnifico Rettore dell'Universita' di
Messina Alta Formazione, Piazza Pugliatti 1, 98100 Messina, con la
sotto elencata dichiarazione e documentazione:
1) Dichiarazione dalla quale risulti:
a) la cittadinanza (se cittadino straniero il godimento dei
diritti civili e politici nel Paese di appartenenza o provenienza);
b) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento,
la durata del corso degli studi, la votazione ottenuta e
l'Universita' italiana presso la quale e' stato conseguito; ovvero il
titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera,
nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza stessa; ovvero il titolo di studio
conseguito presso una Universita' straniera per il quale e' stata
gia' richiesta l'equipollenza, al fine di cui all'art. 2 del bando,
con indicazione della data della deliberazione in merito da parte del
competente Collegio dei Docenti; ovvero, per coloro gia' iscritti a
corsi di laurea, ai sensi dell'art. 2 del presente bando, di aver
conseguito il titolo necessario con l'indicazione dell'Universita' e
la data del conseguimento e la votazione riportata;
c) di non essere iscritto ad altro corso di laurea, ad altri
Corsi di Dottorato, a scuole di specializzazione, a corsi di master
di primo e secondo livello. Se iscritto, di impegnarsi a sospenderne
la frequenza prima dell'inizio e per l'intera durata del Corso di
Dottorato, fatte salve le disposizioni, indicate all'art. 7 del
presente bando, in ordine agli iscritti a Corsi di specializzazioni
ed al diritto di opzione in caso di ammissione a piu' Corsi di
Dottorato;
d) di essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione
o altro ente pubblico, indicando l'Amministrazione e specificando,
altresi', il regime di aspettativa di cui intende godere; ovvero di
non essere in servizio presso Pubblica Amministrazione e altro ente
pubblico;
e) di aver gia' conseguito un titolo di Dottore di Ricerca
(specificare: denominazione, Universita' e data di conseguimento),
ovvero di non aver conseguito alcun titolo di Dottore di Ricerca;
f) di non aver gia' frequentato lo stesso o altro Corso di
Dottorato, abbandonato per documentate cause di forza maggiore;
ovvero di aver frequentato lo stesso o altro Corso di Dottorato
(specificare: titolo e Universita') abbandonato per documentate cause
di forza maggiore (allegare documentazione).
Qualora il dichiarante risulti assegnatario di borsa di studio
dovra' inoltre specificare:
di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del Dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono il reddito annuo superiore
all'importo indicato nel successivo art. 8.
Fermo restando il superamento delle previste prove di ammissione
di cui all'art. 5 del presente bando, e' consentita l'iscrizione in
soprannumero dei titolari di Assegni di Ricerca. I regolamenti
interni di ciascun corso di Dottorato fissano il numero massimo dei
beneficiari ammissibili nei limiti previsti dal progetto di
attivazione e rinnovo del corso di dottorato e secondo quanto
indicato nell'art.11 del Regolamento di Ateneo per l'istituzione
delle Scuole di Dottorato e dei Corsi di Dottorato di Ricerca. Il
numero dei posti in soprannumero, comunque, non puo' essere superiore
al numero dei posti con borsa e senza borsa attribuiti dall'Ateneo al
dottorato.
Fermo restando il superamento delle previste prove di ammissione
di cui all'art. 5 del presente bando, e' consentita l'iscrizione in
soprannumero dei cittadini extracomunitari, in misura non eccedente
un terzo del numero totale dei posti attivati, fatte salve deroghe
del Senato Accademico.
Gli atti e i documenti, attestanti le dichiarazioni di cui sopra
o eventualmente allegati, redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato.
2) Fotocopia debitamente sottoscritta del documento di
identita' in corso di validita';
3) Fotocopia del codice fiscale ovvero di documento equivalente
se cittadini stranieri;
4) Ricevuta di versamento della I rata (acconto) della tassa di
iscrizione al I anno di corso, ovvero fotocopia della stessa
nell'ipotesi in cui il candidato abbia prodotto piu' iscrizioni ai
sensi dei precedenti commi del presente articolo.

                               Art. 8 


Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi


La borsa di studio di Dottorato di Ricerca e' pari ad un importo
annuo di € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del
dottorando, erogata in rate bimestrali posticipate. L'importo della
borsa di studio e' elevabile del 50%, nel caso di soggiorni
all'estero, per un periodo non superiore alla meta' del Corso di
Dottorato.
Le richieste di soggiorno di studio all'estero, regolarmente
autorizzate e con l'indicazione della localita', periodo e
motivazione, dovranno essere trasmesse dal coordinatore del Corso di
Dottorato all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio
del soggiorno. Tale periodo non puo' essere inferiore a 15 giorni.
Per usufruire della borsa di studio il Dottorando non deve godere
di un reddito personale annuo superiore a € 15.000,00 lordi, giusta
delibera del Senato Accademico del 3.7.2002. Gli ammessi ai Corsi di
Dottorato di Ricerca, che non fruiscono della borsa di studio, sono
tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, di tasse e
contributi pari a quelle versate dagli studenti di questa Universita'
iscritti a corsi di laurea, giuste deliberazioni degli Organi
Accademici in merito, usufruendo dell'equiparazione della relativa
disciplina inerente gli esoneri .
La prima rata (acconto) della tassa di iscrizione dovra' essere
versata, nel primo anno all'atto dell'iscrizione, e negli anni
successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno di corso. La seconda
rata (conguaglio) dovra' essere versata entro il 30 settembre di
ciascun anno.

                               Art. 9 


Frequenza e obblighi dei Dottorandi


I Dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il loro curriculum formativo e a dedicarsi con pieno
impegno e per il periodo richiesto dal Collegio dei Docenti ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate.
Entro la data stabilita dal Collegio dei Docenti, ai fini
dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i Dottorandi
sono tenuti a presentare al Collegio una relazione scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni
prodotte.
Alla fine di ciascun anno il Collegio dei Docenti, con proprio
deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai Dottorandi,
certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno
successivo ovvero l'esclusione. Fatti salvi i casi di maternita' e di
grave e documentata malattia, la sospensione o l'esclusione dal Corso
e' disposta su motivata decisione del Collegio dei Docenti, previa
verifica dei risultati conseguiti. In caso di sospensione di durata
superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non puo'
essere erogata la borsa di studio.
Il Dottorando di Ricerca senza borsa di studio e' tenuto al
pagamento delle tasse Universitarie giuste deliberazioni, in merito,
degli Organi Accademici.

                               Art. 10 


Conseguimento del titolo


Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
Commissione costituita in conformita' del "Regolamento per la
istituzione delle Scuole di Dottorato e dei Corsi di Dottorato di
Ricerca" dell'Ateneo di Messina del 5 agosto 2009, n.12 e successive
modificazioni e integrazioni.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
Il titolo e' conferito dal Rettore che, a richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento. I Corsi di Dottorato
di Ricerca o i loro indirizzi che rientrino in accordi di
cooperazione interuniversitaria internazionale seguono i dettami
stabiliti dalle singole convenzioni, stipulate ai sensi della
normativa vigente.

                               Art. 11 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, l'Universita' si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal Candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale
gestione della carriera del Dottorando, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

                               Art. 12 


Norme finali


Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel D.M. n.
224 del 30 aprile 1999, nel Regolamento dell'Universita' di Messina
disciplinante la materia, nonche' alle altre disposizioni vigenti in
materia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Messina, 6 agosto 2010

Il rettore: Tomasello

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