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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XXVI ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 6/8/2010
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:0E006662
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/9/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Vista la legge 13.08.1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 21.08.1984, sulle norme in materia di borse di
studio e dottorato di ricerca nelle Universita' e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 30.11.1989, n. 398, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 14.12.1989 recante norme in materia di borse di
studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Genova, emanato
con D.R. n. 18 del 20.12.1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
3 del 04.01.1995 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 03.07.1998, n. 210, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06.07.1998, che demanda la disciplina
del dottorato di ricerca ai singoli Atenei, i quali vi provvedono con
appositi regolamenti;
Visto il decreto ministeriale 30.04.1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13.07.1999, con cui e' stato
emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca e che
determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n.
445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2001,
contenente le disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
09.04.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del
26.07.2001, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto agli
studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390;
Visto il Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R.
n. 228 del 25.092001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 23.10.2003, n. 198 recante «Fondo per il sostegno
dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» ed in
particolare l'art. 3, come modificato dai DD.MM. 09.08.2004 e
03.11.2005;
Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 26.11.2004, contenente modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto rettorale n. 1199 del 22.01.2007 recante il
Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Universita'
degli Studi di Genova e ss.mm.ii.;
Visto il decreto ministeriale 18.06.2008 con il quale l'importo
annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca
e' stato fissato in Euro 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali
a carico del percipiente;
Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca - XXVI
ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di
Genova presentate dai Dipartimenti e dalle competenti strutture di
coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto;
Vista la determinazione dirigenziale del Ministero
dell'universita' e della ricerca prot. n. 606 del 17.03.2010, con la
quale sono state assegnate 20 borse di studio di dottorato di ricerca
per il XXVI ciclo;
Vista la delibere del senato accademico nelle sedute del
18.5.2010 e del 13.7.2010;
Viste la delibera del consiglio di amministrazione nella seduta
del 25.5.2010;
Acquisito il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo per
l'efficienza e l'efficacia nella seduta del 6.7.2009;
Viste le convenzioni stipulate con altri Atenei per corsi
consorziati e con Enti esterni per il finanziamento di borse di
studio; Viste le delibere dei Dipartimenti dell'Universita' degli
Studi di Genova per il finanziamento di borse di studio;

Decreta:


Art. 1


Attivazione


1. E' indetto pubblico concorso per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca - XXVI Ciclo- di durata triennale con sede
amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Genova, riportati
nell'allegato A.
2. Il concorso si svolgera' secondo una delle seguenti modalita',
indicate per ciascun corso nell'allegato A:
per titoli;
per esame;
per titoli ed esame;
per titoli e colloquio.
3. Ai sensi del presente bando per titoli si intendono: le
informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, le lettere di
presentazione, il progetto di ricerca, gli ulteriori titoli
rispettivamente di cui all'art. 3, commi 2, lett. d), 3, 4 e 5.
4. I corsi sono organizzati in Scuole di dottorato di ricerca.
Per ogni Scuola sono individuati il Direttore ed il relativo
Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca. Per i
corsi sono individuati il Coordinatore ed il relativo Dipartimento o
altra struttura di coordinamento della ricerca, il numero dei posti,
le borse di studio con la precisazione dei soggetti finanziatori, gli
eventuali posti riservati e in soprannumero per cittadini non
comunitari residenti all'estero e l'ambito di indagine prioritario al
quale dovra' corrispondere l'attivita' di ricerca del vincitore della
borsa, per le borse finanziate dal Ministero per effetto del D.M.
23.10.2003, n. 198 e successive modifiche. Nel caso di Scuole e di
corsi di dottorato consortili ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
Regolamento delle Scuole di dottorato dell'Universita' degli Studi di
Genova, e' evidenziato l'eventuale rilascio di un titolo congiunto e
sono comunque precisate le sedi universitarie di riferimento.
L'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza e' indicato per
ogni Scuola.
5. Il numero delle borse di studio puo' essere aumentato sulla
base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando.
6. Le convenzioni indicate nell'allegato A sono gia' state
stipulate o sono in fase di stipula.
7. L'aumento del numero delle borse puo' determinare l'incremento
del numero dei dottorandi iscrivibili, fermo restando che il numero
massimo di posti non puo' essere superiore al doppio del numero delle
borse a vario titolo attivate per il corso di dottorato di ricerca.
Sono esclusi dal computo i posti soprannumerari di cui al comma 4
dell'art. 6 del Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli Studi di Genova.
8. Le informazioni, riferite a ogni singolo corso, concernenti il
calendario, i contenuti e le modalita' di svolgimento delle prove, i
temi di ricerca e le lingue straniere tra le quali puo' essere scelta
quella con cui sostenere le prove, sono pubblicate nell'allegato A
del presente bando ed eventualmente aggiornate/rettificate mediante
diffusione sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina:
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso, alla scadenza del bando, di laurea conseguita secondo
l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica
universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero di titolo
di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Sono ammessi
con riserva coloro che conseguano la laurea successivamente alla
scadenza del bando, purche' ne siano in possesso entro il termine
perentorio del 29 ottobre 2010.
2. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo, qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto equipollente, l'interessato deve chiederne
l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i
seguenti documenti:
a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui e'
stato conseguito il titolo;
b) "dichiarazione di valore" del titolo di studio resa dalla
stessa rappresentanza.
3. Il provvedimento di equipollenza sara' adottato ai soli fini
dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso.
4. Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale
documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di
ammissione, e' necessario allegare alla domanda tutta la
documentazione disponibile. L'eventuale provvedimento di equipollenza
sara' adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la
"dichiarazione di valore" siano presentate entro il termine previsto
per l'iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi.

                               Art. 3 


Domanda di ammissione


1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere
presentata mediante la procedura on-line disponibile all'indirizzo
http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/dottorato, entro
le ore 12.00 (ora italiana) del 24 settembre 2010 (termine di
scadenza del bando).
2. Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la
propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo
di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli
effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si
richiede l'indicazione di un recapito italiano o di quello della
propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Puo'
essere omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino
straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;
b) la denominazione del corso di dottorato, della Scuola di
dottorato, e, se previsto, dell'indirizzo per il quale presenta
domanda di partecipazione al concorso di ammissione. Il candidato
puo' presentare domanda per partecipare alle procedure selettive
relative a non piu' di due corsi o indirizzi della stessa Scuola. Si
precisa che deve essere inserita una distinta domanda per ogni corso
e/o indirizzo prescelto. Le domande presentate dopo le ore 12.00 del
24 settembre 2010 non saranno prese in considerazione.
c) la cittadinanza;
d) tipo e denominazione della laurea posseduta con
l'indicazione della data, della votazione e dell'Universita' presso
cui e' stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito
presso un'Universita' straniera nonche' gli estremi dell'eventuale
provvedimento con cui e' stata dichiarata l'equipollenza stessa
oppure l'istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del
concorso di cui all'art. 2. Qualora il candidato consegua la laurea
successivamente alla scadenza del bando, purche' ne sia in possesso
entro il termine perentorio del 29 ottobre 2010, e' ammesso con
riserva e dovra', a pena di esclusione, perfezionare la propria
domanda mediante autocertificazione del titolo conseguito da
presentare al Servizio Alta Formazione, a mezzo fax al seguente
numero 010/2099539 con allegata copia di valido documento di
identita', entro e non oltre il termine perentorio del 29 ottobre
p.v. (non fa fede il timbro postale di spedizione);
e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei Docenti;
f) (solo per i concorsi che prevedono un colloquio) la lingua
straniera della quale si vuole dare prova di conoscenza durante il
colloquio;
g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) (solo per cittadini stranieri per i concorsi che prevedono
un colloquio) il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
3. Alla domanda devono essere allegati, mediante la procedura
on-line:
a) documento di identita'
b) curriculum vitae et studiorum del candidato debitamente
datato e sottoscritto.
Nel predetto curriculum possono essere incluse tutte le
informazioni ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del corso di
dottorato per il quale e' presentata domanda. Queste informazioni, a
titolo esemplificativo, possono concernere: le esperienze di ricerca
e/o lavorative pregresse, gli eventuali altri titoli in possesso
(inclusi quelli di studio), le certificazioni, le pubblicazioni, i
brevetti, ecc.
4. Limitatamente ai corsi di dottorato di ricerca per i quali il
concorso di accesso e' per titoli o per titoli e colloquio o per
titoli ed esame, i candidati devono, altresi', indicare sul
curriculum: il titolo della tesi e una sintetica descrizione di
quest'ultima nonche' un'elencazione degli esami sostenuti, della loro
votazione e, se possibile, una breve descrizione dei relativi
programmi.
5. Per i corsi di dottorato di ricerca per i quali il concorso di
accesso e' per titoli o per titoli e colloquio o per titoli ed esame,
i candidati devono, altresi', allegare, mediante la procedura
on-line:
a) non meno di una e non piu' di tre lettere di presentazione
del candidato sottoscritte da un docente universitario o da un
esperto della materia;
b) un progetto di ricerca sottoscritto concernente una o piu'
tematiche di ricerca del dottorato oggetto della domanda come
riportate nell'allegato A (dieci pagine al massimo);
c) una dichiarazione di conoscenza effettiva della lingua
inglese; i cittadini stranieri possono altresi' dichiarare di
conoscere la lingua italiana;
d) eventuali ulteriori titoli inerenti le tematiche di ricerca
trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a 10 pagine.
6. Si rinvia all'allegato A per informazioni su ulteriori
documenti da presentare richiesti dai singoli corsi o indirizzi.
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.
7. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5 potranno
essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese. Per la
possibilita' di presentare i documenti in una lingua diversa dalle
predette si rimanda all'allegato A.
8. Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae et studiorum
costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorieta'. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in
materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii),
il candidato si assume comunque la responsabilita' (civile,
amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate nel
curriculum. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e
gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati
che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente
dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio con
effetto retroattivo, fatta comunque salva l'applicazione delle
ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme
vigenti.
9. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di smarrimento di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.
10. L'Universita' si riserva di adottare, anche successivamente
all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei
candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che non
abbiano ottemperato alle previsioni di bando.

                               Art. 4 


Procedure di ammissione


1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca e' intesa ad accertare principalmente
l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica ed e' effettuata
da ciascuna Commissione secondo le seguenti modalita':
a) nei concorsi per titoli, la Commissione predeterminera' i
criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini
della determinazione dell'idoneita'.
b) nei concorsi per titoli e colloquio, la valutazione dei
titoli deve essere compiuta dalla Commissione ai sensi del punto a).
Prima del colloquio sara' affissa, presso le strutture indicate
all'art. 5, comma 5, la relativa graduatoria.
Il colloquio comprende l'illustrazione delle attivita' di ricerca
d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attivita'
pregresse dichiarate nel curriculum vitae et studiorum, fermo
restando quanto eventualmente diversamente disposto nell'allegato A.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare la
conoscenza di una lingua straniera.
c) nei concorsi per esami, la valutazione comparativa consiste
in una prova a contenuto teorico e/o pratico, relativamente agli
argomenti e alle eventuali altre previsioni contenuti nell'allegato
A, ed in un colloquio. La prova a contenuto teorico e/o pratico si
intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno
40/60.
Il colloquio consiste nella discussione delle prima prova e
nell'illustrazione delle attivita' di ricerca d'interesse per il
candidato, anche sulla base delle attivita' pregresse dichiarate nel
curriculum vitae et studiorum, fermo restando quanto eventualmente
diversamente disposto nell'allegato A. Il colloquio si intende
superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare la
conoscenza di una lingua straniera.
d) nei concorsi per titoli ed esame la valutazione dei titoli
deve essere compiuta dalla Commissione nelle modalita' indicate nel
punto a).
Prima degli esami sara' affissa, presso le strutture indicate
all'art. 5, comma 5, la relativa graduatoria.
La prova a contenuto teorico e/o pratico e il colloquio si
svolgono secondo le modalita' riportate nel punto c).
2. A prescindere dal tipo di concorso svolto, nel caso di pari
merito, le borse sono assegnate secondo la valutazione della
situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 mentre per
i posti senza borsa viene data preferenza al piu' giovane di eta'.
3. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di identita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera postale;
e) porto d'armi.

                               Art. 5 


Commissioni giudicatrici e loro adempimenti


1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti nomina, con
proprio decreto, la commissione incaricata della valutazione
comparativa dei candidati. Detta commissione e' composta da tre
membri scelti tra professori universitari e ricercatori universitari
di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
2. Ciascuna commissione giudicatrice fissa i criteri di
valutazione prima di prendere visione delle domande e della
documentazione trasmessa dai candidati.
3. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della struttura
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
4. Espletate le prove di concorso la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
5. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche il giorno 1º
dicembre 2010, esclusivamente nei seguenti modi:
affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di
afferenza;
affissione all'albo del Servizio Alta Formazione;
pubblicazione sul sito internet
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

                               Art. 6 


Ammissione ai corsi


1. I candidati sono ammessi ai corsi, secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
2. I candidati classificatisi in posizione utile nella
graduatoria definitiva in piu' corsi o indirizzi di dottorato devono
esercitare l'opzione per uno di essi, a pena di decadenza, nei
termini indicati all'art. 8.
3. I posti riservati in favore di cittadini non comunitari
residenti all'estero che non siano assegnati, vanno ad aggiungersi a
quelli disponibili per i cittadini comunitari.
4. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella
graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarita' di
borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.
In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore
al numero complessivo di posti disponibili, salvo i posti
soprannumerari di cui al comma 4 dell'art. 6 del Regolamento delle
Scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' degli Studi di
Genova.

                               Art. 7 


Borse di studio


1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della
graduatoria definitiva.
2. I candidati classificatisi in posizione utile nella
graduatoria definitiva hanno facolta', in relazione al numero e alla
tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le
diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa.
3. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della
situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per
un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' fruirne una
seconda volta.
5. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di
studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei dottorandi.
6. L'importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico
del percipiente di ciascuna borsa di studio e' di Euro 13.638,47 al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.
7. L'importo della borsa di dottorato e' maggiorato del 50% per
periodi di soggiorno all'estero. Al dottorando spetta, inoltre,
nell'arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al
costo piu' economico. I periodi di soggiorno all'estero non possono
superare complessivamente la meta' della durata del corso.
8. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia
di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984 n.
476.

                               Art. 8 


Scadenzario e contenuti della domanda di iscrizione


1. I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato
dovranno presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria
domanda di iscrizione secondo le scadenze di seguito riportate.
1º dicembre: pubblicazione graduatorie definitive e inizio
iscrizioni.
9 dicembre: termine ultimo per l'iscrizione dei candidati
vincitori di borsa.
10 dicembre: pubblicazione elenco borse/posti residui sul sito
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
15 dicembre: termine ultimo per l'iscrizione dei candidati
ammessi senza borsa e dei candidati che subentrano per borse/posti
residui pubblicati con avviso del 10 dicembre;
16 dicembre: pubblicazione elenco eventuali ulteriori borse/posti
residui sul sito http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
21 dicembre: termine ultimo per l'iscrizione dei candidati che
subentrano per eventuali ulteriori borse/posti residui pubblicati con
avviso del 16 dicembre.
I termini sopra indicati sono perentori a pena di decadenza e non
fa fede il timbro postale di spedizione.
La mancata presentazione della domanda di iscrizione entro detti
termini verra' considerata rinuncia al corso e all'eventuale borsa.
La domanda potra' essere anticipata via fax al n. 010-209 9539
Eventuali posti che residuino dopo il 21 dicembre saranno resi
noti nei modi sopra indicati.
2. Nella domanda di iscrizione il vincitore deve dichiarare oltre
ai dati anagrafici e all'indicazione del corso ed eventualmente della
Scuola prescelta:
a) di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato o ad
altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico,
anche di altra Universita'.
Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare:
b) di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di
dottorato;
c) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo personale
complessivo lordo superiore a € 13.000,00 ovvero di rinunciare alla
borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito (alla
determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi o emolumenti
di qualsiasi natura);di non cumulare la borsa stessa con altra borsa
di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle
eventualmente concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del
dottorando;
d) di impegnarsi a restituire le rate della borsa di studio
eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi il superamento
del limite di reddito.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) fotocopia di un documento di identita', fronte e retro, in
carta libera;
b) una fototessera;
c) (solo per coloro che non usufruiscono di borsa di studio)
ricevuta del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza
ai corsi pari a 436,62 comprensivi del bollo, e ricevuta del
versamento della tassa regionale per il diritto allo studio ex art. 4
L.R. 24.01.2006, n. 2. I suddetti versamenti possono essere
effettuati anche mediante la procedura on-line. Gli studenti fruitori
di borsa di studio sono tenuti soltanto ad apporre sulla domanda una
marca da bollo di 14,62 €.

                               Art. 9 


Divieti e rinunce


1. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di
studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita'.
2. Il mancato conseguimento dell'ammissione all'anno successivo
ovvero il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze o per
risultati insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca,
in relazione alle modalita' stabilite dal Collegio dei Docenti,
comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente.
3. Il dottorando che rinuncia, per superamento del limite di
reddito, alla fruizione della borsa di studio durante l'anno e
prosegue il corso di studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei
gia' percepiti nello stesso anno.
4. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa
proporzionalmente al periodo di attivita', a condizione che il
Collegio dei Docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia.
5. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

                               Art. 10 


Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi


1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono
tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le
seguenti scadenze:
a) la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo
studio di cui all'art. 8, comma 3, lett. c), dovranno essere versate
all'atto dell'iscrizione;
b) la seconda rata, specificata nell'allegato A) per ciascuna
Scuola/corso, dovra' essere versata entro il 30 giugno 2011.
2. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la
tassa regionale suddetta, possono variare su delibera degli Organi
competenti. L'importo della seconda rata per ciascuna Scuola e'
fissato annualmente per tutti i cicli attivi.
3. Il mancato pagamento nei termini suddetti da' luogo alla
corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.

                               Art. 11 


Svolgimento dei corsi


1. Il corso inizia formalmente dal 1° gennaio 2011 e ha durata
triennale.
2. I dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno,
della loro attivita' curriculare secondo le modalita' stabilite dal
Collegio dei Docenti.
3. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione
del Collegio dei Docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso
l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
4. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del
precedente art. 3, comma 5, lett. b), durante il corso il dottorando
svolgera' la ricerca assegnata dal Collegio dei Docenti.
5. I dottorandi possono svolgere attivita' di supporto alla
didattica ai sensi dell'art. 33 dello Statuto previo consenso del
Collegio dei Docenti.
6. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i
periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati:
maternita', paternita', malattia, frequenza di un master
universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine
corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile,
sosterra' l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo. La
sospensione dal corso di durata superiore a 30 giorni comporta
l'immediata sospensione della borsa.
7. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel caso
di sospensione del corso di dottorato per la frequenza di un master
universitario, il dottorando, nel manifestare l'interesse a
sospendere l'attivita', ne indica, altresi', il termine finale. Per
questa fattispecie il periodo di sospensione non puo' essere
inferiore a nove mesi.
8. I dottorandi devono presentare, ogni anno, una dettagliata
relazione scritta sull'attivita' svolta al Collegio dei Docenti ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite
dallo stesso. Il Collegio, sentito anche il tutore, con motivata
delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso
di risultati insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.
9. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi
ai sensi del comma precedente, devono presentare domanda di
iscrizione all'anno successivo, allegando - ove tenuti - copia delle
ricevute di pagamento di cui all'art. 10, comma 1, lett. a).

                               Art. 12 


Conseguimento del titolo


1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale.

                               Art. 13 


Trattamento dei dati personali


1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
dall'Universita' degli Studi di Genova, Dipartimento post-lauream -
Servizio Alta Formazione, e trattati per le finalita' di gestione
della selezione e della carriera del dottorando, secondo le
disposizioni del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

                               Art. 14 


Diffusione


1. Il presente bando di concorso e' disponibile sul sito Internet
dell'Universita' degli Studi di Genova alla pagina
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/. Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente presso il Servizio
Alta Formazione, via Bensa, 1 II piano - Genova.
Orario di apertura al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle
9.00 alle 12.00; martedi' e mercoledi' anche 14.30-16.00. Per
informazioni telefoniche chiamare il numero 010/2095795 dal lunedi'
al venerdi' nelle ore d'ufficio. Fax: 010/2099539.
Genova, 22 luglio 2010

Il rettore: Deferrari

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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