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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 16 tenenti in
servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di
finanza, per l'anno 2011.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.81 del 11/10/2011
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:1E005751
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/11/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi,dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art.
4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizionella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsiper
ufficiali del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante
«Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente l'attribuzione di specifiche competenze
alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante »Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive
a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

Determina:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per
reclutamento di 16 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza
per l'anno 2011. Dei posti disponibili:
a) 8 (otto) sono destinati agli ufficiali in ferma prefissata,
con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della Guardia di
finanza, e agli ufficiali di complemento che abbiano prestato
servizio nel Corpo della Guardia di finanza. Tali posti cosi' sono
ripartiti tra le seguenti specialita':
1) 3 (tre) per amministrazione;
2) 1 (uno) per telematica;
3) 1 (uno) per infrastrutture;
4) 1 (uno) per motorizzazione;
5) 2 (due) per sanita';
b) 8 (otto) sono destinati agli altri cittadini italiani in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2. Tali posti cosi' sono
ripartiti tra le seguenti specialita':
1) 2 (due) per amministrazione;
2) 2 (due) per telematica;
3) 1 (uno) per infrastrutture;
4) 1 (uno) per motorizzazione;
5) 2 (due) per sanita'.
2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e una
sola specialita' di cui al comma 1.
Gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di
servizio nel Corpo della Guardia di finanza possono concorrere
esclusivamente per i posti di cui al comma 1, lettera a).
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali),
eventuale, cui non saranno sottoposti i candidati ai posti di cui al
comma 1, lettera a);
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica, cui non saranno
sottoposti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in
servizio;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in
servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
e) una prova orale;
f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
g) valutazione dei titoli di merito;
h) una visita medica di incorporamento, cui non saranno
sottoposti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in
servizio.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a):
a) gli ufficiali in ferma prefissata, in servizio o in congedo,
che:
1) alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano
prestato servizio senza demerito nel Corpo della Guardia di finanza
per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
2) alla data del 1° gennaio 2011, non abbiano superato il
trentaquattresimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data
successiva al 1° gennaio 1977 (compreso);
3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
6) se in congedo, abbiano mantenuto il possesso delle
qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi
della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene
effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso;
b) gli ufficiali di complemento di prima nomina che:
1) abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della
Guardia di finanza;
2) alla data del 1° gennaio 2011, non abbiano superato il
trentaduesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva
al 1° gennaio 1979 (compreso);
3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
6) abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato
d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso.
2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b):
a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che:
1) alla data del 1° gennaio 2011, abbiano compiuto il
trentatreesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantaduesimo
e, quindi, siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1969 ed
il 1° gennaio 1978, estremi inclusi;
2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
3) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso;
b) i cittadini italiani che:
1) alla data del 1° gennaio2011, non abbiano superato il
trentaduesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva
al 1° gennaio 1979 (compreso);
2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso.
3. Tutti i candidati, inoltre, alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda, devono essere in possesso
di un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea
magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle
lauree c.d. «triennali» o «di I livello»), richiesto per la
specialita' per la quale si concorre, tra quelli indicati in allegato
1.
Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero,
sempreche' riconosciuti dal Ministero dell'universita' e della
ricerca equipollenti ad uno di quelli prescritti per la
partecipazione al presente concorso. Allo scopo, alla domanda di
partecipazione deve essere allegata la relativa attestazione di
equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I concorrenti per la specialita' «sanita'» devono essere
altresi' iscritti all'albo dei medici-chirurghi.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
6. Il giudizio di meritevolezza per i candidati di cui al comma 1
e' espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere,
intellettuale, culturali e professionali, dimostrati durante il
servizio prestato.
Le autorita' competenti ad esprimersi sono:
a) per gli ufficiali in servizio, sentito il parere della scala
gerarchica intermedia:
1) il Comandante Interregionale (o equiparato), relativamente
al personale in forza allo stesso Comando;
2) il Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
3) il Sottocapo di Stato Maggiore e i Capi Reparto del
Comando Generale, relativamente al personale in forza alle rispettive
Articolazioni;
4) il Comandante del Quartier Generale, il Comandante del
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di
Istruzione, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo dei Reparti Speciali, il Comandante del Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Navale e il Comandante del Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, relativamente al personale
dipendente;
b) per gli ufficiali in congedo, il Comandante Regionale
territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedurainformatica disponibile sul sito
http://www.gdf.gov.it/ - area concorsi, seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato.
Al termine della compilazione, l'istanza deve essere stampata,
firmata per esteso dal concorrente e consegnata a mano, oppure
inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta
Furba n. 34, 00181 Roma/Appio, entro trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale.
2. I militari del Corpo in servizio devono compilare la domanda
seguendo la medesima procedura informatica di cui al comma 1.
Al termine della compilazione, gli stessi devono stampare
l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro
il termine di cui al comma 1, al reparto dal qualedirettamente
dipendono per l'impiego (per i militari in forza al Comando Generale,
le domande devono essere presentate al Quartier Generale).
3. Non sono considerate valide le domande di partecipazione,
compilate con la procedura informatica ma non presentate o inviate
secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2.
4. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche' sul sito http://www.gdf.gov.it/, e consegnata o
spedita secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2.
5. Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo le
modalita' di cui ai commi 1 e 4, si considerano prodotte in tempo
utile se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo di
raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente
reparto entro il suindicato termine.
6. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle
more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale.
7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
8. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte e
prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4, sono restituite
agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero
integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza.
9. Alle incombenze di cui al comma 8 provvedono:
a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2, per i militari del
Corpo in servizio;
b) il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per
tutti gli altri candidati.
10. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate entro
il termine di cui al comma 8 sono archiviate con provvedimento del
Comandante del Centro di Reclutamento.
11. I provvedimenti di archiviazione sono notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
12. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
13. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) la categoria di posti e la specialita' per la quale intende
concorrere;
b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado
rivestito nonche' il reparto cui sono in forza);
c) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e di un
recapito telefonico;
d) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
g) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
h) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea
specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente
(indicare il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla
specialita' cui intende partecipare), l'Universita' presso cui e'
stato conseguito, con il relativo indirizzo, la durata legale del
corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
i) di essere iscritto, se concorrente per la specialita'
sanita', all'albo dei medici - chirurghi;
l) la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui e' in
forza, se personale del Corpo in servizio;
m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
n) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
q) se militare del Corpo in servizio permanente:
1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento,
ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita';
2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo
quinquennio;
3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a «superiore alla media» o equivalente;
r) i titoli di merito di cui all'art. 20. A tal riguardo:
1) le pubblicazioni tecnico-scientifiche e la certificazione
comprovante il possesso degli altri titoli di merito deve essere
presentata o fatta pervenire con le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 6;
2) per l'attivita' professionale, deve essere precisata la
tipologia di impiego svolto;
3) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati
di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici, deve essere
fornita ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente
presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisata la
tipologia e le materie oggetto degli stessi;
s) i titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4,
eventualmente posseduti. La certificazione comprovante il possesso di
tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le modalita'
e la tempistica indicate all'art. 6;
t) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle
esigenze dell'Amministrazione.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alla prova facoltativa di
conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese,
spagnolo e tedesco.
3. I candidati, inoltre, nella domanda devono dichiarare di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 20, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare
(eventualmente prevista) e della prova scritta, le modalita' di
notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive
nonche' la valutazione dei titoli.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da cause di forza maggiore.
Lo stesso Reparto, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente comunicata ogni variazione che dovesse intervenire,
concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella
domanda.

                               Art. 5 


Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in
servizio


1. Il reparto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riceve la
domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la
data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a
quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione
delle stesse:
a) per gli ufficiali, al reparto detentore del primo esemplare
del libretto personale dell'interessato;
b) per i militari appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, al:
Comando Regionale (o equiparato), relativamente al personale
in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla
sede;
Quartier Generale, relativamente al personale in forza al
Comando Generale e al Centro Logistico;
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di
Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per
gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti
Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti
Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale o Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, secondo il comparto di
appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando
Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.
3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresi', comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che
possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti
previsti all'art. 2 da parte dei partecipanti al concorso.

                               Art. 6 


Documentazione


1. I reparti di cui all'art. 5, comma 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione dell'esito della prova scritta di cui all'art. 12,
trasmettono al Centro di Reclutamento, esclusivamente per i candidati
in servizio nel Corpo della Guardia di finanza risultati idonei alla
predetta prova, la seguente documentazione, aggiornata alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso:
a) per gli ufficiali in ferma prefissata, originale o copia
autentica del libretto personale e dello stato di servizio;
b) per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, originale o copia autentica - sezione
matricola Re.T.L.A. - del foglio matricolare e della cartella
personale della documentazione caratteristica.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di
sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento Unico
Matricolare (D.U.M.)», i dati saranno rilevati direttamente da tale
documento.
2. Il Centro di Reclutamento, per gli altri candidati risultati
idonei alla suddetta prova, provvede, tramite i Comandi del Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale.
3. I candidati risultati idonei alla prova scritta devono
presentare o far pervenire, al Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso, recante l'esito di tale prova, di cui all'art. 14, comma
5:
a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su
carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono i titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4;
b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'art. 20;
c) la documentazione probatoria attestante il possesso degli
altri titoli di merito di cui all'art. 20 indicati nella domanda di
partecipazione. In alternativa, e' possibile produrre una o piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto
termine comporta l'archiviazione della documentazione inviata.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica di
merito di cui all'art. 21 devono presentare o far pervenire al Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla
data di ammissione al corso di formazione, copia autentica del
certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui
all'art. 4, comma 1, lettera h), in conformita' all'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 si considera prodotta
in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
6. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 6, e'
trasmesso al Centro di Reclutamento, secondo le modalita' e la
tempistica comunicate dallo stesso Centro.

                               Art. 7 


Commissione giudicatrice


1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre
ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. Per l'effettuazione della prova scritta, della prova orale e
la valutazione dei titoli, la sottocommissione di cui al comma 1,
lettera a), e' integrata, per ogni specialita' a concorso, da:
a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla
medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta
e orale.
3. Per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua
straniera, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e'
integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati
conoscitori della lingua stessa.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi,
altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale,
dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 8 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b),
c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

                               Art. 9 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 10 


Documento di identificazione


1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                               Art. 11 


Prova preliminare


1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana.
2. La prova preliminare si svolgera' nel periodo dal 19 al 20
dicembre 2011, presso la sede stabilita dal Comando Generale della
Guardia di finanza, secondo il calendario di convocazione che sara'
definito dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, di
concerto con la competente sottocommissione, in conformita' alle
modalita' stabilite dal Comando Generale.
3. La sede, il calendario e le modalita' di svolgimento della
suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 5 dicembre 2011
mediante avviso pubblicato sul sito internet http://www.gdf.gov.it/ e
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
4. Con il medesimo avviso sara' eventualmente comunicato il
mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei
candidati l'Amministrazione riterra' di non effettuarla.
5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti. La violazione di tali prescrizioni comporta
l'esclusione dal concorso.
9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da
somministrare ai candidati sara' pubblicata sul sito internet
http://www.gdf.gov.it/ e sulla rete intranet del Corpo.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), che
prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la
predisposizione e la correzione degli stessi.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nei primi:
a) 40 posti per la specialita' amministrazione;
b) 40 posti per la specialita' telematica;
c) 20 posti per la specialita' infrastrutture;
d) 20 posti per la specialita' motorizzazione;
e) 40 posti per la specialita' sanita'.
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito dei
predetti posti, all'ultima posizione.
I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal 23 dicembre 2011, con avviso disponibile sul sito internet
http://www.gdf.gov.it/ e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 12 


Prova scritta


1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 11, se effettuata, nonche' i candidati per i posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta che avra'
luogo il giorno 18 gennaio 2012, alle ore 09,00, presso la sede che
sara' resa nota con l'avviso di cui all'art. 11, comma 3, ovvero con
quello di cui al medesimo art. 11, comma 12.
La prova scritta ha la durata di sei ore e consiste nello
svolgimento di un tema di cultura tecnico-professionale, diverso per
ciascuna delle specialita' a concorso, vertente su argomenti tratti
dai programmi riportati nell'allegato 3 alla presente determinazione.
2. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova
saranno rese note, a partire dal 23 dicembre 2011, con avviso
consultabile sul sito internet http://www.gdf.gov.it/ epresso
l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.

                               Art. 13 


Prescrizioni da osservare per la prova scritta


1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                               Art. 14 


Revisione della prova scritta


1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2 dello stesso art. 7.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di
merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 7
febbraio 2012, con avviso disponibile sul sito internet
http://www.gdf.gov.it/ e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il
calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al
comma 5:
a) per l'effettuazione dell'accertamento attitudinale di cui
all'art. 17, se ufficiali del Corpo in servizio;
b) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 15, negli altri casi.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 15 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma
1, lettera b), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli
esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, in Roma;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui all'art. 16, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), al momento della
comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate
successivamente sono ritenute nulle.
3. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
4. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
5. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
7. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti
psico-fisici sono convocati per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
9. Gli ufficiali del Corpo in servizio alla data del 31 gennaio
2012 non sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica.

                               Art. 16 


Requisiti psico-fisici


1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di verificare che i candidati rientrino
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento, per
sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, ai sensi
dell'art. 14, comma 6, lettera b), devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta,
rilasciata dauna struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano
l'esclusione dal concorso.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2,
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono,
comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
2) campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell'urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
18. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di
detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento.
19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 29
febbraio 2012.

                               Art. 17 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. I candidati risultati idonei alle precedenti fasi selettive
sono tenuti a presentarsi, per essere sottoposti all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale quale ufficiale in servizio permanente
del «ruolo tecnico-logistico-amministrativo», secondo il calendario e
presso la sede comunicati con l'avviso di cui all'art. 14, comma, se
ufficiali in servizio, ovvero con la convocazione di cui all'art. 15,
comma 7, negli altri casi.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), e
sara' svolta con le modalita' definite nel Foglio d'Ordini n. 54,
datato 7 dicembre 1999, del Comandante Generale della Guardia di
finanza.
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo
ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi
per la valutazione degli stessi.
6. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale
sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono
esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 18 


Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera.


1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello
stesso art. 7, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun
concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato
3.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la votazione
minima di diciotto.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto sono
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella prova orale, e'
sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le
modalita' indicate in allegato 5.
9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a
norma del comma 3 dello stesso art. 7.
10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta, determinato secondo le modalita' di
cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto compreso tra
diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di
merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
c) 0,75 per i voti superiori a 26.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente, nella
prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno,
all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato ad ogni candidato.
12. Prima dell'effettuazione della prova orale e della prova
facoltativa di lingua, la competente sottocommissione fissa in
apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle
stesse.

                               Art. 19 


Mancata presentazione e differimento del candidato


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, se prevista, l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e la prova orale, di cui agli articoli 11, 15, 17, e 18,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art.
7, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su istanza
dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza
maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza,
su richiesta del reparto di appartenenza, esclusivamente per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione AA.UU., via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181
Roma/Appio, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290622
oppure al numero 06/24290676;
b) sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 12, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenti per l'inizio della frequenza del corso o per la visita
medica di incorporamento, prevista dall'art. 22, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi
nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore e debitamente
documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215
o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed
insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il
presidente della sottocommissione per la visita medica di
incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro l'ottavo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui al comma 1,
lettera a), e quelle di cui al comma 2, sono comunicate agli
interessati tramite il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza.

                               Art. 20 


Valutazione dei titoli


1. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti degli
aspiranti risultati idonei alla prova orale di cui all'art. 18,
secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
integrata a norma del comma 2 dello stesso art. 7, procede alla
valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli
di ciascun candidato non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 15, cosi' ripartito:
a) attivita' professionale svolta nell'ambito delle Forze
armate o Corpi armati dello Stato dopo la laurea e attinente alla
specialita' per cui si concorre: fino ad un massimo di punti 2,50;
b) attivita' professionale svolta presso strutture pubbliche o
private dopo la laurea e attinente alla specialita' per cui si
concorre: fino a un massimo di punti 2,50;
c) servizio prestato presso il Corpo della Guardia di finanza,
quale ufficiale in ferma prefissata, solo per i candidati ai posti di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), fino a un massimo di punti 1,50;
d) fino ad un massimo di punti 4,50 in relazione al voto del
diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo
equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue:
1) 110 e lode: 4,50;
2) 110: 4,40;
3) 109: 4,30;
4) 108: 4,20;
5) 107: 4,10;
6) 106: 4,00;
7) 105: 3,90;
8) 104: 3,80;
9) 103: 3,70;
10) 102: 3,60;
11) 101: 3,50;
12) 100: 3,40;
13) 99: 3,30;
14) 98: 3,20;
15) 97: 3,10;
16) 96: 3,00;
17) 95: 2,90;
18) 94: 2,80;
19) 93: 2,70;
20) 92: 2,60;
21) 91: 2,50;
22) 90: 2,40;
23) 89: 2,30;
24) 88: 2,20;
25) 87: 2,10;
26) 86: 2,00;
27) 85: 1,90;
28) 84: 1,80;
29) 83: 1,70;
30) 82: 1,60;
31) 81: 1,50;
32) 80: 1,40;
33) 79: 1,30;
34) 78: 1,20;
35) 77: 1,10;
36) 76: 1,00;
37) 75: 0,90;
38) 74: 0,80;
39) 73: 0,70;
40) 72: 0,60;
41) 71: 0,50;
42) 70: 0,40;
43) 69: 0,30;
44) 68: 0,20;
45) 67: 0,10.
Per i voti di laurea pari a 66 e in caso di omessa indicazione
del voto stesso, al candidato non e' attribuito alcun punteggio.
Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio,
compresi tra quelli di cui all'art. 2, comma 3, e' preso in
considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con il
punteggio piu' favorevole;
e) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed
altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di
studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un
massimo di punti 3,00.
Nell'ambito dei suddetti titoli, e' attribuito maggior punteggio
a quelli ritenuti piu' d'interesse istituzionale per il Corpo;
f) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano
riportate in riviste specializzate, con esclusione delle tesi di
laurea o di specializzazione. Quelle prodotte in collaborazione
saranno valutate solo laddove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori: fino ad un massimo di punti 1,00.
3. I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione
che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera r), e 6.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
5. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la
competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui
attenersi.

                               Art. 21 


Graduatoria unica di merito


1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere f), g) e h).
3. La graduatoria e' formata sommando il punteggio complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti ottenuti nella
prova scritta e orale, incrementato, eventualmente, della
maggiorazione conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera.
4. A parita' di merito, costituisce titolo preferenziale l'aver
prestato senza demerito servizio quale ufficiale di complemento del
Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. In caso di ulteriore
parita', sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui
all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza e, successivamente, notificata a
tutti gli effetti ai candidati iscritti nella stessa.

                               Art. 22 


Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione


1. Sono dichiarati vincitori e con il grado di tenente ammessi al
corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati
che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 21, siano
compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio
di idoneita' alla visita medica di incorporamento alla quale sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
Gli ufficiali del Corpo, in servizio alla data di inizio del
corso di formazione, non sono sottoposti alla visita medica di
incorporamento.
2. Prima della visita medica di incorporamento, la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
5. Qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei per
una o piu' specialita', le unita' disponibili sono:
a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa
specialita' ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b);
b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le
altre specialita' di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera a),
laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalita'
indicate alla precedente lettera a).
6. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), le unita' disponibili sono:
a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa
specialita' ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a). In tale
ipotesi, il numero complessivo dei posti di cui allo stesso art. 1,
comma 1, lettera a), non potra' comunque essere superiore alle 12
unita';
b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le
altre specialita' di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera b),
laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalita'
indicate alla precedente lettera a).
7. I vincitori del concorso sono nominati tenenti in servizio
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della
Guardia di finanza, iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria
unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso di
formazione di durata non inferiore a sei mesi.
8. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata
del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso
stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare
vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della
graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i
candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle
disposizioni vigenti.
9. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di
formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita
medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello
stesso.
10. I frequentatori che non superano o non portano a compimento
il corso di formazione:
a) se provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata in
servizio nel Corpo della Guardia di finanza:
1) sono riassegnati al reparto di appartenenza e riassumono
la precedente posizione di stato, qualora non abbiano ancora concluso
tale ferma. Il periodo di corso effettuato e' in tal caso computato
ai fini della stessa;
2) collocati in congedo, se la ferma termina durante la
frequenza del corso;
b) se provenienti da personale appartenente ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri del Corpo, rientrano nella
categoria di provenienza. Il periodo di corso effettuato e' in tale
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
c) se provenienti dai civili, sono collocati in congedo.

                               Art. 23 


Spese di partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 3, ad eccezione delle lettere g) e h), ai candidati in servizio
nel Corpo della Guardia di finanzasono concesse licenze
straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente
necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla
concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per la preparazione
agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di
idoneita' alla prova scritta. Per i militari frequentatori di corso,
le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono
computate ai fini del calcolo dei periodo massimi di assenza
dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. I militari, che
nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di
licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45
giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537),
possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte
residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il
concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti
dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in
detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e'
stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere
comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.

                               Art. 24 


Sito internet ed informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella
sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, e' resa disponibile sul citato sito internet la
graduatoria unica di merito.

                               Art. 25 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 4 ottobre 2011

Il comandante generale: Gen. C.A. Di Paolo

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