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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di impegno orario
a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, per le esigenze del progetto «ORIUS
Orientamento Universita' del Sannio».

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.40 del 22/5/2007
Ente:UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Località:Benevento  (BN)
Codice atto:07E03259
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:21/6/2007
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

(Codice concorso 2/2007).
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio,
approvato con decreto direttoriale n. 615 del 4 luglio 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
speciale - n. 178 del 2 agosto 2001, ed, in particolare, l'art. 47;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed, in particolare,
l'art. 20, terzo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del comparto universita», stipulato il 9 agosto 2000;
Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto
universita», sottoscritto il 13 maggio 2003;
Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del
personale del comparto universita», sottoscritto il 27 gennaio 2005;
Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto
universita», sottoscritto il 28 marzo 2006;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
integrato e coordinato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico sulla privacy, emanato con decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed, in particolare,
l'art. 1, commi 101 e 105;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la deliberazione con la quale il consiglio di
amministrazione, nella seduta del 23 ottobre 2001, ha approvato
l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con il relativo
fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo;
Vista l'ipotesi di riorganizzazione delle strutture decentrate,
approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del
9 dicembre 2004;
Visto il decreto direttoriale del 29 dicembre 2006, n. 1367, con
il quale si e' proceduto alla modifica dell'assetto della struttura
organizzativa dell'amministrazione centrale;
Visto il «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli
studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato»
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del
23 ottobre 2001, aggiornata al 26 ottobre 2001, ed emanato con
decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966;
Vista la deliberazione con la quale, nella seduta del 27 luglio
2005, il consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, approvato
alcune modifiche apportate dall'articolo 8 del «Regolamento di Ateneo
per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed
amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio a tempo
determinato e a tempo indeterminato»;
Visto il decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154, con il
quale e' stata data attuazione alla predetta deliberazione;
Vista la nota del 10 gennaio 2007 assunta al protocollo generale
di Ateneo con il numero progressivo 505 del 12 gennaio 2007, con la
quale il presidente della commissione rettorale per il coordinamento
delle attivita' di orientamento ha chiesto «... per lo svolgimento
delle attivita' relative al Progetto ORIUS - Orientamento Universita'
del Sannio, nell'ambito del quale si svolge l'iniziativa ORI
attivita' «counseling e disabilita», l'attivazione della procedura di
selezione pubblica per titoli, per l'assunzione di una unita' di
personale di categoria D, posizione economica D1, con contratto di
lavoro a tempo determinato con scadenza 31 dicembre 2008...»;
Viste le note del 28 febbraio e del 30 marzo 2007 assunte
rispettivamente al protocollo generale di Ateneo con i numeri
progressivi 2391 del 2 marzo 2007 e 3718 del 30 marzo 2007 con le
quali il presidente della commissione rettorale per il coordinamento
delle attivita' di orientamento ha successivamente integrato la
richiesta iniziale del 12 gennaio 2007 assunta al protocollo generale
di Ateneo con il numero progressivo 505, indicando le materie delle
prove scritte, della prova orale ed i titoli valutabili;
Considerato altresi', che la relativa spesa gravera' sui fondi
del progetto «ORIUS»;
Attesa pertanto, la necessita' di avviare una procedura
concorsuale per la copertura del posto innanzi specificato;
Visto il bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio
finanziario;
Verificata la disponibilita' finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di
impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del
progetto «ORIUS - Orientamento Universita' del Sannio».
Il rapporto di lavoro avra' inizio a decorrere dalla data di
assunzione in servizio, e la sua cessazione coincidera' con la
conclusione del progetto «ORIUS - Orientamento Universita' del
Sannio», prevista per il 31 dicembre 2008.
E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il non aver riportato condanne penali e il non avere
procedimenti penali in corso;
e) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego;
f) avere ottemperato, per i nati fino al 31 dicembre 1985, alle
norme sul reclutamento militare;
g) il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
h) il possesso dei seguenti titoli:
1. diploma di laurea in psicologia conseguita secondo le
modalita' precedenti all'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, o laurea specialistica in psicologia (classe
58/s) conseguita con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni
normative;
2. iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A;
3. esperienza almeno biennale attinente al ruolo maturata in
contesti universitari e/o all'interno di enti per la quale vi sia una
certificazione comprovante l'attivita' svolta dal candidato.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o di provenienza;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione
puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
Direttore Amministrativo.

                               Art. 3.
 
Termine di presentazione delle domande
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono pervenire, solo ed esclusivamente a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita'
degli studi del Sannio - Divisione II - Ufficio del personale
tecnico-amministrativo, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento,
riportando sulla busta la dicitura «Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato e
con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le
esigenze del progetto «ORIUS - Orientamento Universita' del Sannio»
codice concorso 2/2007, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora tale termine coincida con il sabato o un giorno festivo,
la scadenza viene differita al primo giorno feriale utile.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Non saranno accettate domande consegnate a mano.

                               Art. 4.
 
Dichiarazioni da formulare nella domanda
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46,
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale e la residenza, con l'indicazione della citta',
provincia, codice di avviamento postale, via/piazza e numero civico;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero
della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di essere in possesso del titolo di studio previsto dal
precedente art. 2, comma 1, lettera h), punto 1), con l'indicazione
dell'anno accademico in cui e' stato conseguito e dell'universita'
che lo ha rilasciato;
e) di essere iscritto all'albo degli psicologi sezione A;
f) di essere in possesso di esperienza almeno biennale
attinente al ruolo maturata in contesti universitari e/o all'interno
di enti comprovata con le modalita' specificate nell'art. 2, comma 1,
lettera h), punto 3 del presente bando;
g) gli eventuali titoli posseduti, valutabili ai sensi
dell'art. 6 del presente bando;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i
nati fino al 31 dicembre 1985;
j) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego (la dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa);
l) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile ovvero di non essere stato licenziato per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione e'
obbligatoria, anche se negativa).
Il candidato deve inoltre dichiarare il possesso, secondo quanto
previsto dall'art. 8 del presente bando, di eventuali titoli di
preferenza e/o di precedenza, posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
La mancata dichiarazione di cui al precedente comma non
costituisce motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la
possibilita' di produrre i predetti titoli, anche se posseduti, in
caso di superamento della prova orale.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono
inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174, come specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a
presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita'
ed entro il termine stabilito nel precedente art. 3.
Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso
il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, non e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce
alla domanda.
La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito da parte del candidato, nonche' da disguidi postali o
telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione, copia della ricevuta del versamento di Euro 7,75, da
effettuarsi sul conto corrente postale n. 13759824 intestato
all'Universita' degli studi del Sannio, quale contributo forfettario
per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del
concorso, riportando nella causale del versamento la dicitura:
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di
impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del
progetto «ORIUS - Orientamento Universita' del Sannio» codice
concorso 2/2007.
In nessun caso si procedera' al rimborso del predetto contributo.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice sara' costituita nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli articoli 14 e 15 del
«Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del
personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del
Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato».

                               Art. 6.
 
Presentazione e valutazione dei titoli
 
Ai fini della valutazione dei titoli culturali la commissione
giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 45 punti.
Sulla base dei documenti prodotti dai candidati in sede di
presentazione della domanda di concorso e dei criteri previamente
individuati, la commissione giudicatrice, conformemente a quanto
previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni, procedera' alla valutazione dei titoli, dopo
l'espletamento della prova scritta, e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei
punteggi di seguito specificati:
1. fino ad un massimo di 15 punti, per le certificazioni
comprovanti la partecipazione a corsi di formazione per il servizio
di counseling nonche' per il possesso del diploma triennale di
counselor;
2. fino ad massimo di 10 punti, per la valutazione delle
attivita' svolte e certificate nel settore del disagio giovanile e
dell'handicap, attivita' che dovranno essere documentate da
attestazioni rilasciate dalle strutture presso le quali il candidato
ha svolto la propria attivita';
3. fino ad un massimo di 15 punti, per la valutazione di
precedenti esperienze riguardanti le attivita' di counselor rivolte a
giovani universitari, per le quali vi sia una certificazione relativa
all'attivita' svolta;
4. fino ad un massimo di 5 punti per il servizio prestato
presso l'Universita' degli studi del Sannio con rapporto di lavoro a
tempo determinato per la durata almeno pari o superiore ad un anno e
per l'idoneita' in altri concorsi per la medesima categoria alla
quale si concorre o per una categoria superiore.
La commissione e' tenuta a motivare l'eventuale mancata
valutazione dei titoli prodotti dal candidato.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei
predetti titoli culturali posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda, e dovra' essere prodotta in
allegato alla domanda di concorso secondo una delle seguenti
modalita':
in originale;
in copia autenticata;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, che
ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento
ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata
del proprio documento d'identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato,
sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47
del citato decreto del Presidente della Repubblica) prodotta, in
quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del
proprio documento d'identita'.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
Le prove d'esame consistono in due prove scritte di cui una a
contenuto teorico-pratico e in una prova orale.
La prima prova scritta vertera' sulle seguenti materie:
psicologia dell'eta' evolutiva, con particolare riguardo alle
fasi della prima adolescenza alla prima eta' adulta;
psicologia clinica, con particolare riferimento alla diagnosi
differenziale e al riconoscimento dei sintomi spia di alterazioni
psicologiche gravi.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, vertera'
sul counseling universitario.
La durata della prova sara' determinata dalla commissione
esaminatrice.
La prova orale vertera' sulle materie oggetto della prova
scritta, nonche' sulla legislazione universitaria e sara' volta ad
accertare la conoscenza della lingua inglese e dell'informatica.
I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in
lingua italiana.
I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
La data della prova scritta sara' comunicata ai candidati almeno
quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, secondo
quanto espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche e integrazioni.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella suddetta prova scritta una votazione non inferiore ai
21/30 o equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova, secondo quanto previsto dall'art. 6,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato nelle prove scritte e del punteggio attribuito al candidato
in sede di valutazione dei titoli.
La prova orale che si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste dall'art. 6, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni, s'intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta
d'identita' o patente, solo se rilasciata dalla Prefettura.
La mancata presentazione alle prove d'esame, sara' considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

                               Art. 8.
 
Titoli di preferenza e di precedenza
 
Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine
decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate
categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al
possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta
l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo
stesso.
I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far
pervenire, i documenti attestanti i titoli di preferenza, di propria
iniziativa, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
del Sannio - Divisione II - Ufficio del personale
tecnico-amministrativo, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la
mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei
predetti titoli di precedenza o preferenza, gia' indicati nella
domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovra'
essere prodotta secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, che
ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento
ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata
del proprio documento d'identita'.

                               Art. 9.
 

Graduatoria di merito
 
Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice
redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti
dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli, nelle
prove scritte e nella prova orale.
Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procedera'
alla dichiarazione dei vincitori del concorso.
Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 8 del
presente bando.
La graduatoria finale sara' affissa nell'Albo ufficiale
dell'Universita' degli studi del Sannio, presso la sede del
rettorato, e sul sito internet di Ateneo, nonche' mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per
eventuali impugnative.
Salva diversa disposizione legislativa, la graduatoria resta
efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della
predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che
dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti di rito
 
Il vincitore del concorso e' invitato a presentare, entro il
termine di trenta giorni, dalla comunicazione di assunzione in
servizio un certificato medico, cosi' come previsto dalla
legislazione vigente, rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un
medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante la sana e
robusta costituzione, l'idoneita' fisica e psichica al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego.
L'amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore
qualora lo ritenga necessario.
Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, il vincitore del concorso dovra' attestare, nei
modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' quanto segue:
a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni d'incompatibilita'
previste dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 (in caso
contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella di
opzione per il nuovo impiego);
b) di non esser stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di
concorso.
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell'art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle autorita'
competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati
dalle autorita' consolari italiane.
Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al
testo originale deve essere certificata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel
caso di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo
alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei
medesimi.
Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                              Art. 11.
 
Nomina e periodo di prova
 
Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo determinato e con regime di impegno orario a tempo pieno, il
vincitore del concorso, che risultera' in possesso di tutti i
requisiti prescritti, verra' inquadrato nella categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, con diritto al
trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi, ad esclusione del
caso in cui il concorso sia vinto da una unita' di personale gia'
dipendente di questo Ateneo con rapporto di lavoro a tempo
determinato della durata di almeno due anni. Ai fini del computo di
tale periodo, si tiene conto esclusivamente del servizio
effettivamente prestato.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal
momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi del testo unico sulla privacy, emanato con decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai
candidati e ad utilizzarle esclusivamente per le finalita' connesse
al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto
di lavoro.

                              Art. 13.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale,
nonche' le disposizioni contenute nel «Regolamento di Ateneo per la
disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed
amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato».
Benevento, 24 aprile 2007
Il direttore ammistrativo: Rivellini

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