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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera
dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo
indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di
livello dirigenziale non generale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.78 del 6/10/2020
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:20E10237
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:5/11/2020

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
del personale, delle risorse e per l'attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 311 della predetta legge n.
145 del 2018, che prevede, al fine di far fronte alle eccezionali
esigenze gestionali degli istituti penitenziari per minorenni, la
dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunita' e' incrementata di sette
posizioni di livello dirigenziale non generale e il Ministero della
giustizia e' autorizzato, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali,
a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato
fino a sette unita' di personale di livello dirigenziale non
generale;
Visto altresi' il comma 311-bis, dello stesso art. 1, della legge
n. 145 del 2018, inserito dall'art. 1, comma 418, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, sono determinate le modalita' ed i criteri per le
assunzioni del personale di cui al comma 311;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 concernente
«Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni» e,
in particolare, l'art. 7, comma 5 relativo alla direzione dei centri
per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili, ove si
prevede che alla direzione dei centri per la giustizia minorile e
degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che
abbiano svolto significative attivita' nel settore minorile e che
siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art.
3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse
alla natura del servizio o ad oggettive necessita'
dell'amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1-ter,
che prevede in deroga all'art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto
legislativo, che il personale della carriera dirigenziale
penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento, nonche' gli
articoli 35, sul reclutamento del personale, e 38, sull'accesso dei
cittadini degli stati membri della Unione europea e 52, comma 1-bis,
sull'inquadramento e la progressione in carriera dei dipendenti
pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al
Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»;
Visti in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge n. 154
del 2005 che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo e'
chiamato a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi
attuativi, alla lettera b) prevede quello della «previsione
dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente
dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di
ogni immissione dall'esterno»; nonche' l'art. 2, comma 1, della
medesima legge secondo cui «in considerazione della particolare
natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla
carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro
e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della
legge 27 luglio 2005, n. 154», e in particolare l'art. 4, comma 3,
secondo cui, «per l'ammissione al concorso e' richiesta la
cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal
regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e
di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente
l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l'organizzazione
del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 giugno 2015, n. 84»;
Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015 concernente
l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunita' degli uffici di livello dirigenziale non generale, la
definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle
articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, commi
1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84;
Visto l'art. 1, commi 300 e 360 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sul reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni
con modalita' semplificate;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione del 25 maggio 2020, recante
l'individuazione delle modalita' e dei criteri per l'assunzione di
cinque dirigenti di istituto penale per i minorenni, di livello
dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 1, comma 311-bis, legge
30 dicembre 2018, n. 145;
Considerato che nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', sussiste
una vacanza di organico pari a cinque unita';
Attesa, pertanto, la necessita' di procedere alla emanazione
della procedura concorsuale finalizzata alla assunzione di cinque
dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non
generale, ruolo di dirigente di istituto penale minorile;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla
carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a
tempo indeterminato, di dirigenti di livello dirigenziale non
generale, ruolo di dirigente di istituto penale per i minorenni.
2. Il quindici per cento dei suddetti posti, pari a numero uno,
e' riservato ai dipendenti dell'amministrazione inquadrati nella III
area funzionale del ruolo comparto funzioni centrali ovvero nei ruoli
direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando e con almeno tre
anni di effettivo servizio in tali posizioni.
3. La predetta riserva e' valutata esclusivamente all'atto della
formazione della graduatoria finale di merito.
4. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati
interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in
graduatoria.
5. Il Ministero della giustizia si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2020 - 2021.
6. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 2 

Riserva di posti e titoli di precedenza o preferenza

1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli
1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al precedente comma
per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto
della formazione della graduatoria definitiva di cui al successivo
art. 12.

                               Art. 3 

Requisiti e condizioni di partecipazione

1. Per la partecipazione al presente concorso sono richiesti i
seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana;
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. possesso delle qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d. laurea magistrale o specialistica o titoli equiparati ed
equipollenti conseguiti presso una universita' o presso altro
istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una
delle seguenti classi: LM-50 Programmazione e gestione dei servizi
educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della
formazione pedagogia continua, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-63
Scienze delle pubbliche amministrazioni, LMG/01 Giurisprudenza, LM/62
Scienze della politica, LM-56 Scienze dell'economia, LM-87 Servizio
sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale,
ovvero laurea specialistica conseguita presso una universita' o
presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato,
appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
28 novembre 2000: 65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della
formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, 22/S Giurisprudenza,
102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione
giuridica, 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e
formativi, 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali, 70/S Scienze della politica, 64/S Scienze
dell'economia, 89/S Sociologia, LS-71 Scienze delle pubbliche
amministrazioni. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea conformi
alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al decreto
interministeriale 9 luglio 2009. I predetti titoli di studio si
intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati
della Repubblica. I titoli di studio conseguiti all'estero presso
universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati
validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari
italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia;
e. idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti
con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di
dirigente di istituto penitenziario;
f. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo
la vigente normativa italiana.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni previste da norme di legge e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei
vari comparti.
3. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di
compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno
successivo alla suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it
3. Al termine della compilazione il sistema restituira', oltre al
PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il
candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno
della prova scritta d'esame quale titolo per la partecipazione alla
stessa, unitamente alla domanda, che dovra' essere sottoscritta il
giorno della prova d'esame.
4. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
5. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
6. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita'
diverse da quelle sopra indicate.
7. In caso di indisponibilita' del sistema informatico negli
ultimi tre giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza del
presente bando, l'amministrazione potra' comunicare, mediante avviso
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
eventuali
modalita' di invio delle domande, sostitutive della
procedura suddetta.

                               Art. 5 

Compilazione della domanda

1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni:
a. il cognome e il nome;
b. la data, il luogo di nascita e il codice fiscale;
c. il possesso della cittadinanza italiana;
d. l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra'
indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
f. il titolo di studio previsto alla lettera d) dell'art. 3 del
presente bando, con l'indicazione dell'universita' che lo ha
rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g. i servizi eventualmente prestati come dipendente presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h. di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi per
i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle
mansioni di dirigenti di esecuzione penale esterna di livello
dirigenziale non generale;
i. di possedere le qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
j. la lingua straniera facoltativa, tra francese, tedesco o
spagnolo, qualora intenda svolgere una ulteriore prova di conoscenza;
k. di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
integrazioni e modificazioni;
l. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo
la vigente normativa italiana.
2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale possesso di
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi
in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonche' dell'indirizzo
di posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre,
tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o
recapito intervenute successivamente all'inoltro della domanda di
partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni
del concorso alla seguente mail: dgpram.dgmc@giustizia.it
4. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire
dal 10 dicembre 2020 mediante pubblicazione nella scheda di sintesi
del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it
5. L'amministrazione si riserva di procedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla
procedura, i quali si intendono altresi' avvertiti delle conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni
false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli
eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere.

                               Art. 6 

Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle
prove di esame

1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale del
Ministero, in possesso di titolo di studio non attinente a quello
previsto per l'ammissione al concorso.
2. Detti candidati devono indicare nella domanda l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere
comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in
maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi
aggiuntivi. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il
cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.
3. I candidati di cui ai commi precedenti, al fine di consentire
l'individuazione e la predisposizione dei mezzi e degli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, dovranno
far pervenire copia della certificazione indicata nella domanda di
partecipazione, entro il termine che sara' indicato nell'avviso di
pubblicazione del calendario delle prove di esame alla seguente mail:
dgpram.dgmc@giustizia.it

                               Art. 7 

Comunicazione agli aspiranti

1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 5, punto 4, che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte
le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma
scritta.
2. Il Ministero della giustizia non assume alcuna responsabilita'
nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da
parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte
o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa, o ad eventi di forza maggiore.

                               Art. 8 

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del
direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile, e' composta da:
a. un dirigente generale o un magistrato di pari qualifica con
funzioni di presidente;
b. due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria
esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di
componenti;
c. un funzionario appartenente alla terza area funzionale,
ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con
esclusive funzioni di segretario.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice puo' essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un quadriennio
dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno
essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le
condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 9 

Prove di esame

1. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto
penale minorile della carriera dirigenziale penitenziaria consistera'
in tre prove scritte e una prova orale. In considerazione
dell'urgenza di garantire la rapida copertura dei posti autorizzati,
le prove scritte si svolgeranno con le modalita' di seguito indicate.
2. La prima prova scritta consistera' in una serie di domande a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a. diritto dell'esecuzione penale con particolare riferimento
al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e
diritto penitenziario (legge n. 354/1975; decreto del Presidente
della Repubblica n. 230/2000 e decreti legislativi n. 121/2018, n.
123/2018 e n. 124/2018);
b. diritto amministrativo;
c. diritto costituzionale e pubblico;
d. diritto penale;
e. elementi di procedura penale;
f. legislazione penale minorile con particolare riferimento al
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 e relative norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
g. contabilita' di stato, con particolare riferimento al
regolamento di contabilita' degli istituti di prevenzione e di pena;
h. sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro;
i. elementi di psicologia dell'eta' evolutiva (fase
adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalita' e della
devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile.
3. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i
candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi cento,
nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del
candidato classificato all'ultimo posto utile.
4. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorrera'
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
5. Le ulteriori due prove scritte consisteranno nello svolgimento
di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
a. diritto dell'esecuzione penale con riferimento al libro IV,
titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto
penitenziario (legge n. 354/1975; decreto del Presidente della
Repubblica n. 230/2000, decreto legislativo n. 121/2018) con
particolare riferimento all'intervento educativo per i minorenni;
b. scienze pedagogiche, sociologia della devianza e
criminologia, con particolare riferimento allo studio delle condotte
devianti ed antigiuridiche dei minorenni, alla formulazione ed
attuazione del progetto educativo volto a favorire la
responsabilizzazione e l'inclusione sociale del minorenne in
condizione detentiva, nonche' a ridurre il rischio di recidiva.
Dette prove, la cui durata e' stabilita in otto ore, dovranno
essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La valutazione
minima per il superamento della seconda e della terza prova scritta
e' di 21/30.
6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i
candidati che abbiano conseguito nelle predette prove scritte la
valutazione minima di 21/30.
7. La prova orale vertera' sulle stesse materie delle tre prove
scritte ed inoltre sulle seguenti materie:
a. diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia
sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e del
diritto sindacale;
b. ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.
8. La prova orale prevede altresi' l'accertamento della
conoscenza della lingua inglese e delle capacita' e attitudini
all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell'ambito
della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella
domanda di partecipazione, possono sostenere anche una prova
facoltativa di lingua straniera, tra le lingue diverse dall'inglese
indicate alla lettera j) dell'art. 5 del bando di concorso. Alla
prova facoltativa di lingua straniera e' attribuito il punteggio
massimo di 1,00.
9. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di
eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle
previste alla lettera j) dell'art. 5 del bando, consiste in una
traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una
conversazione. La prova orale di informatica sara' diretta ad
accertare il possesso, da parte dei candidati, di un livello di
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse in linea con gli standard europei, da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue
una votazione di almeno 21/30.

                               Art. 10 

Diario della prima prova scritta e modalita' di svolgimento

1. La prima prova scritta si svolgera' nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento che sara' pubblicato
nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it a partire dal 10 dicembre
2020. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
2. Durante la prova scritta e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della commissione esaminatrice.
Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare
nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro
e con l'esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal
concorso.
3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l'esclusione,
a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validita', della copia della domanda e della ricevuta di
invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prima
prova scritta.
L'assenza dalla prima prova scritta, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.
L'esito della prima prova scritta sara' pubblicato sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
4. Saranno ammessi a sostenere le successive due prove scritte i
candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi cento,
nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del
candidato classificato all'ultimo posto utile.

                               Art. 11 

Titoli di riserva, preferenza e precedenza a parita' di merito e a
parita' di merito e titoli

1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa
vigente.
2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
riserva di cui al precedente art. 2, nonche' di preferenza e
precedenza di cui al precedente comma, gia' dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso.
3. Fermo restando il termine sopra indicato, la documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno all'indirizzo Ministero della giustizia
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', Direzione
generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei
provvedimenti del giudice minorile, Ufficio III - Concorsi - via
Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, ovvero al seguente indirizzo di
posta elettronica: dgpram.dgmc@giustizia.it
4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.

                               Art. 12 

Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori

1. Al termine delle prove orali la commissione esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media
dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella
prova orale. Il direttore generale del personale, delle risorse e per
l'esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile approva la
graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo
conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2 e delle
riserve di legge, nonche' dei titoli di preferenza e precedenza, a
parita' di merito e a parita' di merito e titoli, previsti dalle
vigenti disposizioni.
2. La graduatoria sara' pubblicata nel sito istituzionale del
Ministero della giustizia, nella scheda di sintesi dedicata al
concorso. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri
penitenziari di istituto penale per i minorenni e ammessi a
frequentare un corso di formazione iniziale, della durata di diciotto
mesi, che si svolgera' presso la Scuola superiore dell'esecuzione
penale e sara' articolato in periodi di formazione teorico-pratica
alternati a tirocinio operativo, le cui modalita' saranno stabilite
con successivo decreto del Ministro della giustizia.
4. Al termine del periodo di formazione il consigliere
penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso e'
nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione,
ad un istituto penale per minorenni, in relazione alla scelta
manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo.
5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che
il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero,
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio
dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di
rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed
eccezionali situazioni personali.
6. In caso di mancato superamento del corso di formazione
iniziale il rapporto di lavoro e' risolto di diritto e il relativo
provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale, delle
risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
7. Il personale dei ruoli dell'amministrazione che non supera il
corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del
personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del
giudice minorile, e' restituito al ruolo e sede di provenienza senza
detrazioni d'anzianita'.

                               Art. 13 

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso agli
atti del concorso puo' essere differito fino alla conclusione della
procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della
procedura stessa.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura concorsuale i partecipanti, nel caso di legittimo esercizio
del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di
copie degli atti inerenti la procedura medesima.

                               Art. 14 

Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e per le
successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di
assunzione.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite
banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
5. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere
nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136
Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'ufficio
III - concorsi della Direzione generale del personale, delle risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

                               Art. 15 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle
norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, nel
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272
nonche' all'art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n.
145.
Roma, 28 agosto 2020

Il direttore generale: Starita

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