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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti tenenti
in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di
finanza, per l'anno 2016.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.88 del 8/11/2016
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:16E05819
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/12/2016

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente l'individuazione dei titoli
di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive
modificazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini
dell'inidoneita'»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante
«Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile», concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'ordinamento
militare»;
Visti gli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (S.P.I.D.), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione
del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive
a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

Determina:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di venti tenenti in servizio permanente effettivo del
ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
finanza per l'anno 2016. Dei posti disponibili:
a) due sono destinati agli ufficiali in ferma prefissata, con
almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza.
Tali posti sono assegnati alla specialita' amministrazione;
b) diciotto sono destinati agli altri cittadini italiani in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. Tali posti sono
ripartiti tra le seguenti specialita':
1) tre per amministrazione;
2) due per commissariato;
3) due per telematica;
4) due per infrastrutture;
5) uno per motorizzazione - settore aereo;
6) uno per motorizzazione - settore navale;
7) quattro per sanita';
8) tre per psicologia.
2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e una
sola specialita' e, ove previsto, per un solo settore, di cui al
comma 1.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali),
eventuale, cui non saranno sottoposti i candidati ai posti di cui al
comma 1, lettera a);
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in
servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
e) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) la visita medica di incorporamento.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di
Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo,
ovvero cancellati dal ruolo, che:
a) alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano
prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza
per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
b) alla data del 1° gennaio 2016, non abbiano superato il
giorno di compimento del trentaquattresimo anno di eta' e, quindi,
siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1982;
c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia;
d) non siano imputati, non siano stati condannati, ne' abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
e) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
f) abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato
d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso.
2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b):
a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che:
1) alla data del 1° gennaio 2016, abbiano compiuto il
trentatreesimo anno di eta' e non superato il giorno del compimento
del quarantaduesimo anno di eta' e, quindi, siano nati nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1974 ed il 1° gennaio 1983, estremi
inclusi;
2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
3) non siano imputati, non siano stati condannati, ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o
siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso;
b) i cittadini italiani che:
1) alla data del 1° gennaio 2016, non abbiano superato il
giorno di compimento del trentaduesimo anno di eta' e, quindi, siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1984;
2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
4) non siano imputati, non siano stati condannati, ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o
siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di effettivo
incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2, alla data
di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, tutti i candidati devono possedere un
diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea
magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle
lauree cosiddette «triennali» o «di I livello»), richiesto per la
specialita' e, ove previsto, per il settore, per cui concorrono, tra
quelli indicati in allegato 1.
Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero,
sempreche' riconosciuti dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, equipollenti ad uno di quelli
prescritti per la partecipazione al presente concorso. Allo scopo,
alla domanda di partecipazione deve essere allegata la relativa
attestazione di equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
4. I concorrenti devono, altresi', essere:
a) per la specialita' «sanita'» o «psicologia»,
rispettivamente, iscritti all'albo dei medici-chirurghi o degli
psicologi;
b) per la specialita' «infrastrutture», in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo
di studio richiesto.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
6. Il giudizio di meritevolezza di cui al comma 1, lettera a), e'
espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere,
intellettuali, culturali e professionali, dimostrati durante il
servizio prestato. Le autorita' competenti ad esprimersi sono:
a) per i candidati in servizio nel Corpo della Guardia di
finanza, il Comandante regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
b) per i candidati in congedo dal Corpo della Guardia di
finanza, il Comandante regionale territorialmente competente in
relazione al luogo di residenza.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
«www.gdf.gov.it» - area «Concorsi Online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. Il concorrente, nella procedura di compilazione della domanda
di partecipazione, puo' scegliere una delle seguenti modalita':
a) «S.P.I.D.», sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale;
b) portale «Concorsi On Line».
3. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza
tramite la modalita' di cui:
a) al comma 2, lettera a), dovranno, al termine della procedura
di compilazione, consegnare copia della suddetta domanda al Reparto
dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per il personale in
forza al Comando generale, la domanda dovra' essere consegnata
direttamente dall'interessato al Quartier generale, per gli
adempimenti di competenza);
b) al comma 2, lettera b), dovranno, al termine della procedura
di compilazione, stampare l'istanza, firmarla per esteso e
presentarla in forma cartacea, entro il termine di cui al comma 1, al
Reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per il
personale in forza al Comando generale, la domanda dovra' essere
consegnata direttamente dall'interessato al Quartier generale, per
l'assunzione a protocollo).
4. I candidati che presentano la domanda di partecipazione
tramite il sistema S.P.I.D., ove richiesto, dovranno fornire, in sede
di prima prova concorsuale, il «numero protocollazione», generato
automaticamente dal sistema e riportato sulla domanda di
partecipazione.
5. Gli altri aspiranti che avranno optato per la modalita' di
presentazione della domanda di cui al comma 2, lettera b), dovranno
stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure
inviarla al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via
delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, entro il
termine di cui al comma 1.
6. Non sono considerate valide le domande di partecipazione,
compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b), ma non
presentate o inviate secondo le modalita' di cui ai commi 3, lettera
b), e 5.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertata dall'Amministrazione, saranno
considerate valide le istanze presentate secondo il modello riportato
in allegato 2, disponibile presso tutti i reparti del Corpo e
consegnate o spedite con le medesime modalita' di cui al comma 5,
entro il primo giorno feriale successivo a quello di mancata
operativita' del sistema. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it
8. Solo nel caso di indisponibilita' di un collegamento internet
la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice,
secondo il modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti
i reparti del Corpo e consegnata o spedita con le medesime modalita'
di cui al comma 5.
9. Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo le
modalita' di cui ai commi 5 e 8, si considerano prodotte in tempo
utile se spedite entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
10. Le domande di partecipazione al concorso inviate con le
modalita' di cui ai commi 5, 7 e 8, che, pur inoltrate nei termini
indicati, non pervengono entro quarantacinque giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente bando sono archiviate.
11. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
12. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui al comma 2, possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
13. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalita' di cui al comma 8, e quelle, eventualmente, presentate a
seguito di avaria temporanea del sistema informatico di cui al comma
7, sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro
cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei
termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4.
14. Alle incombenze di cui al comma 13 provvedono:
a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2, per i militari del
Corpo in servizio;
b) il Centro di reclutamento, per tutti gli altri candidati.
15. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con
provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in
cui:
a) siano consegnate o spedite oltre il termine di cui al comma
1 e, per quelle di cui al comma 7, oltre il primo giorno feriale
successivo a quello di mancata operativita' del sistema;
b) pervengano oltre i termini di cui alla precedente lettera a)
e non sia possibile risalire alla data di spedizione;
c) pur se spediti entro i termini di cui ai richiamati commi 1
e 7, non pervengano entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente bando;
d) non siano sottoscritte, se presentate secondo le modalita'
di cui ai commi 3, lettera b), 5, 7 e 8;
e) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 13.
16. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 15 sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
17. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
18. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) la categoria di posti, la specialita' e, ove previsto, il
settore per i quali intende concorrere;
b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado
rivestito nonche' il Reparto cui sono in forza);
c) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e di un
recapito telefonico;
d) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea
specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente
richiesto (indicare il titolo di studio prescritto per la
partecipazione alla specialita' e, ove previsto, al settore cui
intende concorrere), l'Universita' presso cui e' stato conseguito,
con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea
seguito, la data di conseguimento e il voto;
i) di essere iscritto, se concorrente per le specialita'
«sanita'» o «psicologia» rispettivamente, all'albo dei
medici-chirurghi o degli psicologi. I concorrenti per la specialita'
"infrastrutture" devono indicare il possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione connessa al titolo di studio
richiesto;
l) la matricola meccanografica, il grado e il Reparto cui e' in
forza, se personale del Corpo in servizio;
m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
n) di non essere imputato, non essere stato condannato, ne'
aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o
essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
q) se militare del Corpo in servizio permanente:
1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento,
ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita';
2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo
quinquennio;
3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a «superiore alla media» o equivalente;
r) il possesso dei titoli di merito di cui all'art. 15. Al
riguardo, si precisa che le pubblicazioni tecnico-scientifiche e le
certificazioni comprovanti il possesso degli altri titoli di merito -
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge -
devono essere presentate o fatte pervenire con le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 6;
s) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art.
23, comma 4. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli
- ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge
- devono essere presentate o fatte pervenire con le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 6;
t) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle
esigenze dell'Amministrazione.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di sostenere anche una prova facoltativa di
conoscenza di una lingua straniera, scelta tra francese, inglese,
spagnolo e tedesco.
3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere
a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 11, 12, 14, 15 e 23, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare
(eventualmente prevista), della prova scritta, le modalita' di
notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove
successive, la valutazione dei titoli e le modalita' di notifica
della graduatoria unica di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Centro di reclutamento, il
quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di
recapito o da cause di forza maggiore. Deve, infine, essere
tempestivamente comunicata ogni variazione che dovesse intervenire,
concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella
domanda.

                               Art. 5 


Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in
servizio


1. Il Reparto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b),
riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone,
immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a
protocollo.
2. Le domande ricevute e le copie delle domande di cui all'art.
3, comma 3, lettera a), sono inviate, per gli adempimenti di cui
all'art. 6, entro il giorno successivo a quello di scadenza del
termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse al:
a) Comando regionale, relativamente al personale in forza ai
reparti dipendenti nonche' al Comando interregionale alla sede;
b) Quartier generale, relativamente al personale in forza al
Centro informatico amministrativo nazionale e al Centro logistico;
c) Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di
istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per
gli istituti di istruzione e ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
d) Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti
speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei reparti
speciali e ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
e) Centro navale o Centro di aviazione, secondo il comparto di
appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando
aeronavale centrale e ai reparti da quest'ultimo dipendenti.
Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti
dai comandi equiparati ai Comandi regionali sono inviate ai reparti
di cui ai punti c), d) ed e), per il tramite dei predetti Comandi
equiparati.
3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresi', comunicare
tempestivamente al Centro di reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei
partecipanti al concorso;
b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.

                               Art. 6 


Documentazione


1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il
Centro di reclutamento provvede a richiedere ai competenti reparti
del Corpo la documentazione relativa ai candidati ammessi alla prova
scritta, aggiornata alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
consistente nell'originale o copia autentica del foglio matricolare e
della cartella personale della documentazione caratteristica.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di
sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento unico
matricolare (D.U.M.)», i dati saranno rilevati direttamente da tale
documento.
2. Inoltre, il Centro di reclutamento, per gli altri candidati
ammessi alla prova scritta, provvede, tramite i Comandi del Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
3. I candidati ammessi alla prova scritta devono presentare o far
pervenire, al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, entro
il 6 febbraio 2017, pena la mancata valutazione dei titoli, il
prospetto riepilogativo in allegato 3, unitamente a:
a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su
carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono i titoli preferenziali di cui all'art. 23, comma 4;
b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'art. 15,
comma 2, lettera f);
c) la documentazione probatoria attestante il possesso degli
altri titoli di merito di cui all'art. 15, indicati nella domanda di
partecipazione, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge.
Tale documentazione:
1) per l'attivita' professionale, deve indicare la durata e la
tipologia di impiego svolto;
2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici, deve contenere
ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'ente presso
il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e
le materie oggetto degli stessi.
4. La documentazione presentata o inviata oltre il termine di cui
al comma 3 non sara' presa in considerazione.
5. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 6, e'
trasmesso al Centro di reclutamento, secondo le modalita' e la
tempistica comunicate dallo stesso Centro.

                               Art. 7 


Commissione giudicatrice


1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre
ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. Per l'effettuazione della prova scritta, della valutazione dei
titoli e della prova orale, la sottocommissione di cui al comma 1,
lettera a), e' integrata, per ogni specialita' e settore a concorso,
da:
a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla
medesima specialita' e, ove previsto, impiegato nel medesimo settore
del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta
e orale.
3. Per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua
straniera, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e'
integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati
conoscitori della lingua stessa.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano ad eccezione
degli ufficiali medici, che nelle sottocommissioni per le visite
mediche possono rivestire anche il grado di tenente.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera b), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di reclutamento.

                               Art. 8 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

                               Art. 9 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 10 


Documento di identificazione


1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita', in corso di validita', oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.

                               Art. 11 


Prova preliminare


1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana.
2. La prova preliminare si svolgera' nel periodo dal 17 al 19
gennaio 2017, presso il Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia,
secondo il calendario di convocazione che sara' definito dallo stesso
centro, in conformita' alle modalita' stabilite dal Comando generale.
3. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 4 gennaio 2017, mediante
avviso pubblicato sul sito internet «www.gdf.gov.it» e presso
l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
4. Con il medesimo avviso saranno eventualmente comunicati:
a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al
numero dei candidati l'Amministrazione riterra' di non effettuarla;
b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della
stessa.
5. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti e per tutti i candidati.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da
somministrare ai candidati sara' pubblicata sul sito internet
«www.gdf.gov.it» e sulla rete intranet del Corpo.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), che
prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la
predisposizione e la correzione degli stessi.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nei primi:
a) 60 per la specialita' amministrazione;
b) 40 per la specialita' commissariato;
c) 40 per la specialita' telematica;
d) 40 per la specialita' infrastrutture;
e) 20 per la specialita' motorizzazione - settore aereo;
f) 20 per la specialita' motorizzazione - settore navale;
g) 80 per la specialita' sanita';
h) 60 per la specialita' psicologia.
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito dei
predetti posti, all'ultima posizione.
I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova,
mediante avviso disponibile sul sito internet «www.gdf.gov.it», sulla
rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il
pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 12 


Prova scritta


1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 11, se effettuata, nonche' i candidati per i posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, presso il
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia, alle ore 8,00, del giorno:
a) 9 febbraio 2017, se concorrenti per le specialita':
amministrazione [compresi i candidati per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a)], sanita', telematica e motorizzazione - Settore
aereo;
b) 10 febbraio 2017, se concorrenti per le specialita':
infrastrutture, commissariato, psicologia e motorizzazione - Settore
navale.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, ad eccezione di
quella per la specialita' «Infrastrutture», per la quale sono
previste otto ore, consiste nello svolgimento di un elaborato di
cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialita'
e, ove previsto, per ciascun settore, vertente sugli argomenti
richiamati nell'allegato 4 alla presente determinazione.
In particolare, ai candidati concorrenti per la specialita'
«Infrastrutture», sara' consentito, per lo svolgimento della suddetta
prova, l'utilizzo di:
a) manuale dell'ingegnere e dell'architetto;
b) prontuario per il calcolo degli elementi strutturali in
cemento armato e acciaio;
c) normativa tecnica;
d) calcolatrice scientifica non programmabile, righe e squadre.
3. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento
della prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all'art.
11, commi 3 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.

                               Art. 13 


Prescrizioni da osservare per la prova scritta


1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta
sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi
e contrari.
Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque,
di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

                               Art. 14 


Revisione della prova scritta


1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2, dello stesso art. 7.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di
sabato e domenica) e comunque entro l'8 marzo 2017, con avviso
disponibile sul sito internet «www.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio
centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI aprile n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo
avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di
pubblicazione dell'esito della prova scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per
l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e, se
idonei, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il
calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che
sara' reso noto a partire dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell'esito della prova scritta di cui al comma 5.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 15 


Valutazione dei titoli


1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera a), procedera', sulla base di criteri
preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito
verbale, alla valutazione dei titoli.
2. A ciascun candidato puo' essere attribuito un punteggio
complessivo sino a un massimo di 15 punti, cosi' ripartito:
a) attivita' professionale svolta nell'ambito delle Forze
armate o Corpi armati dello Stato dopo la laurea e attinente alla
specialita' per cui si concorre: fino ad un massimo di punti 2,50;
b) attivita' professionale svolta presso strutture pubbliche o
private dopo la laurea e attinente alla specialita' per cui si
concorre: fino a un massimo di punti 2,50;
c) servizio prestato presso il Corpo della Guardia di finanza,
quale ufficiale in ferma prefissata, solo per i candidati al posto di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), fino a un massimo di punti 1,50;
d) fino ad un massimo di punti 4,50 in relazione al voto del
diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo
equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue:
1) 110 e lode: 4,50;
2) 110: 4,40;
3) 109: 4,30;
4) 108: 4,20;
5) 107: 4,10;
6) 106: 4,00;
7) 105: 3,90;
8) 104 : 3,80;
9) 103: 3,70;
10) 102: 3,60;
11) 101: 3,50;
12) 100: 3,40;
13) 99: 3,30;
14) 98: 3,20;
15) 97: 3,10;
16) 96: 3,00;
17) 95: 2,90;
18) 94: 2,80;
19) 93: 2,70;
20) 92: 2,60;
21) 91: 2,50;
22) 90: 2,40;
23) 89: 2,30;
24) 88: 2,20;
25) 87: 2,10;
26) 86: 2,00;
27) 85: 1,90;
28) 84: 1,80;
29) 83: 1,70;
30) 82: 1,60;
31) 81: 1,50;
32) 80: 1,40;
33) 79: 1,30;
34) 78: 1,20;
35) 77: 1,10;
36) 76: 1,00;
37) 75: 0,90;
38) 74: 0,80;
39) 73: 0,70;
40) 72: 0,60;
41) 71: 0,50;
42) 70: 0,40;
43) 69: 0,30;
44) 68: 0,20;
45) 67: 0,10.
Per i voti di laurea pari a 66 e in caso di omessa indicazione
del voto stesso, al candidato non e' attribuito alcun punteggio.
Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio,
compresi tra quelli di cui all'art. 2, comma 3, e' preso in
considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con il
punteggio piu' favorevole;
e) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed
altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di
studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un
massimo di punti 3,00.
Nell'ambito dei suddetti titoli, e' attribuito maggior
punteggio a quelli ritenuti piu' d'interesse istituzionale per il
Corpo;
f) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano
riportate in riviste specializzate, con esclusione delle tesi di
laurea o di specializzazione. Quelle prodotte in collaborazione
saranno valutate solo laddove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori ovvero negli altri casi stabiliti dalla
competente sottocommissione: fino ad un massimo di punti 1,00.
3. I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione
che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui
all'art. 6.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
5. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
candidati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 5, che ha valore di
notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.

                               Art. 16 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. I candidati risultati idonei alla prova scritta sono tenuti a
presentarsi per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale quale ufficiale in servizio permanente del «ruolo
tecnico-logistico-amministrativo», secondo il calendario e le
modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 6.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet «www.gdf.gov.it».
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera b), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e per la valutazione degli aspiranti.
6. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 17 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati


1. Ad eccezione dei concorrenti per la specialita' motorizzazione
- Settore aereo, per i quali si rinvia agli articoli 19 e 20 del
bando, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati, e'
effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro
di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita'
psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante Generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
«www.gdf.gov.it».
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3 nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della Guardia di finanza sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio nel
Corpo della Guardia di finanza, il giudizio definitivo e' espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa
potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea
esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di
posta elettronica RM0300026@gdf.it
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 16.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo.
14. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti
psico-fisici sono convocati per sostenere la prova orale.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 18 


Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare


1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 6), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta o somministrata, nei trenta giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e
d).
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo
della Guardia di finanza, devono, inoltre, produrre un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 2 maggio 2017, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente
comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato
riconvocato e' escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 19 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati concorrenti
per la specialita' «Motorizzazione - Settore aereo»


1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati concorrenti per la
specialita' motorizzazione - Settore aereo e' accertata da parte
delle sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettere c) e d).
2. A tal fine, i candidati sono avviati a visita medica
preliminare presso l'Istituto di Medicina aerospaziale
dell'Aeronautica Militare, viale Piero Gobetti n. 2, Roma, dove e'
accertata l'idoneita' degli stessi ai servizi di navigazione aerea
quale personale di equipaggio fisso di volo, ai sensi del decreto del
Ministero della difesa 16 settembre 2003 e dell'art. 586, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), acquisito il
giudizio medico-legale del predetto Istituto, nei confronti dei
candidati risultati idonei, esprime il giudizio di idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, sulla base delle previsioni del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con
decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza, cosi' come
richiamato dal successivo art. 20, comma 1, lettera a), disponendo, a
tal fine, laddove ritenuto necessario, l'effettuazione delle
ulteriori visite specialistiche e degli esami strumentali e di
laboratorio di cui all'art. 20, comma 5.
I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea quale personale di equipaggio fisso di volo
sono, a cura della competente sottocommissione, giudicati non idonei
al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del «ruolo
tecnico-logistico-amministrativo» per la specializzazione
«Motorizzazione - Settore aereo», ed esclusi dal concorso.
3. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati dichiarati non idonei ai servizi di navigazione
aerea in sede di visita medica preliminare, possono richiedere di
essere sottoposti ad ulteriori accertamenti tesi ad ottenere la
riforma del giudizio di inidoneita'.
La relativa istanza:
a) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione
del giudizio di non idoneita', al Centro di reclutamento per il
successivo esame della sottocommissione per la visita medica
preliminare di cui all'art. 7, comma 1, lettera c);
b) deve essere integrata da documentazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 7). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento
della Guardia di finanza improrogabilmente entro il decimo giorno
solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A
tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax ai numeri
06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero
all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it
La suddetta istanza non e' accolta qualora non venga presentata
secondo la tempistica di cui alla lettera a), o la documentazione di
cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine
suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 16;
c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera a),
la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermita'
che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo':
1) confermare il giudizio di inidoneita' in precedenza
espresso;
2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo ad
ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio a cura della Commissione sanitaria di appello
dell'Aeronautica Militare.
In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta
Commissione sanitaria di appello, la sottocommissione di cui alla
lettera a) esprime il giudizio di idoneita' o non idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del «ruolo
tecnico-logistico-amministrativo» per la specializzazione
«Motorizzazione - Settore aereo», anche a seguito degli ulteriori
accertamenti di cui all'art. 20, comma 5.
In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita
medica preliminare sara' immediatamente notificato al candidato,
anche tramite il Centro di reclutamento.
5. I candidati giudicati non idonei a seguito delle ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti
ai sensi dell'art. 20, comma 5, dalla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c), possono chiedere di essere ammessi a
visita medica di revisione.
Tale istanza deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa
potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea
esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di
posta elettronica RM0300026@gdf.it
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a), o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 16.
6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica preliminare.
7. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 5 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento,
per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
8. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertato anche
mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche.
In tali casi, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera c) dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante
che, pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami.
9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono convocati per le successive fasi concorsuali.
10. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,
alla visita medica di revisione, nei casi in cui siano stati
riconvocati, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari presso la
Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica Militare, ovvero
giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
11. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 20 


Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono
per la specializzazione «Motorizzazione - Settore aereo»


1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c):
a) ha il compito di verificare che i candidati siano idonei al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e
delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale
della Guardia di finanza pubblicate sul sito internet
«www.gdf.gov.it» e, comunque, in possesso dei requisiti fisici
previsti per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quale
personale di equipaggio fisso di volo, ai sensi del decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e dell'art. 586 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
b) prima dello svolgimento dei lavori di competenza, fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei
candidati.
2. I concorrenti, saranno convocati per l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quale equipaggio fisso
di volo, presso l'Istituto di Medicina aerospaziale dell'Aeronautica
Militare di Roma.
In quella sede, gli stessi:
a) dovranno esibire:
1) il certificato medico, con data non anteriore a sessanta
giorni (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia
di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
lo stato di buona salute;
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
La dichiarata presenza delle richiamate manifestazioni,
intolleranze o idiosincrasie, comporta l'esclusione dal concorso;
2) per il solo personale femminile, ecografia pelvica,
comprensiva di immagini e relativo referto, in originale o copia
conforme, avente data non anteriore a tre mesi. Tale esame
strumentale dovra' essere eseguito presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale;
b) saranno sottoposti agli esami specialistici e di laboratorio
di cui al protocollo diagnostico in allegato 8 in uso al predetto
Istituto di Medicina aerospaziale e praticato ad ogni concorrente,
per il quale dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di
consenso informato.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea quale personale di equipaggio fisso di volo, gli esami
radiografici esibiti e quelli eventualmente eseguiti, ed i relativi
referti sono trattenuti presso l'Istituto di Medicina aerospaziale e,
se necessario, messi a disposizione della sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c), per l'espletamento delle
attribuzioni di propria competenza.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente
sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve
esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso
qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda
convocazione e comunque non oltre il 19 aprile 2017, non consenta di
rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto
decreto ministeriale.
5. I candidati sono, eventualmente, sottoposti da parte della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del relativo quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 21 


Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera


1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello
stesso art. 7, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun
concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato
9.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la votazione
minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto
trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella prova orale, e'
sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le
modalita' indicate in allegato 10.
9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a
norma del comma 3, dello stesso art. 7.
10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato secondo le
modalita' di cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto
compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio
della graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in
allegato 10.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro
della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'albo
della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato ad ogni candidato.
12. Prima dell'effettuazione della prova orale e della prova
facoltativa di lingua, la competente sottocommissione fissa in
apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle
stesse.

                               Art. 22 


Mancata presentazione e differimento del candidato


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, di cui all'art. 11, se
prevista, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, di cui all'art.
16, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, di cui agli articoli
17 e 19 e la prova orale, di cui all'art. 21, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere
a), b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato,
esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se
militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del
Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze
di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di reclutamento, Ufficio
concorsi, Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122
Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, al numero
06/564912365 (linea esterna) o al numero 830/2365 (linea
interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica
RM0300026@gdf.it
Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con
avviso pubblicato sul sito internet «www.gdf.gov.it» e sulla rete
intranet del Corpo;
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 12,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenti per la visita medica di incorporamento, prevista dall'art.
24, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato
all'Accademia della Guardia di finanza, entro 24 ore, via fax ai
numeri 035/4043215 o 035/4043303 o tramite posta elettronica
all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio
discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia che,
sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di
incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro l'ottavo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono
comunicate agli interessati tramite il Centro di reclutamento.
3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e,
quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 23 


Graduatoria unica di merito


1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere c), g) e h).
3. La graduatoria e' formata sommando il punteggio complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella prova
scritta e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione
conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art.
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 6.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 24.
Tale graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul sito
internet «www.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso
l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.

                               Art. 24 


Visita medica di incorporamento
e ammissione al corso di formazione


1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi
al corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati
che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 23, siano
compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio
di idoneita' alla visita medica di incorporamento alla quale sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
5. Qualora i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, le unita'
disponibili sono:
a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa
specialita', ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b);
b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le
altre specialita' e gli altri settori di cui al medesimo art. 1,
comma 1, lettera b), laddove non risulti possibile ricoprirle secondo
le modalita' indicate alla precedente lettera a).
6. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), le unita' disponibili sono:
a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa
specialita', laddove prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
a);
b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le
altre specialita' e gli altri settori, di cui al medesimo art. 1,
comma 1, lettera b).
7. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della
Guardia di finanza, sono iscritti in ruolo nell'ordine della
graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di
un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Gli
stessi, qualora provenienti da altre Forze armate o Forze di polizia,
devono congedarsi dalle rispettive amministrazioni.
8. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata
del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso
stesso, il Comando generale della Guardia di finanza puo' dichiarare
vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della
graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i
candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle
disposizioni vigenti.
9. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di
formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita
medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello
stesso.
10. I frequentatori che non superano o non portano a compimento
il corso di formazione:
a) se provenienti da personale appartenente al Corpo,
riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso
effettuato e', in tale caso, computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio e di grado;
b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.

                               Art. 25 


Spese di partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 3, a eccezione delle lettere c) e h), ai candidati in servizio
nel Corpo della Guardia di finanza sono concesse licenze
straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente
necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla
concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa per la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' all'accertamento attitudinale. Per i militari
frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della
predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi
massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua, fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando
il limite massimo di quarantacinque giorni annui di licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso,
secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 26 


Sito internet ed informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo
«www.gdf.gov.it».

                               Art. 27 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita'
concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata
anche, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 31 ottobre 2016

Gen. C.A. Giorgio Toschi

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