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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Procedura concernente la prova attitudinale prevista dall'art. 1,
commi 1 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386,
recante disposizioni in materia di esercizio della professione di
odontoiatra, in attuazione dell'art. 4, della legge 24 aprile 1998,
n. 128.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.3 del 12/1/2010
Ente:MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Località:Nazionale
Codice atto:10E00260
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/3/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
(Decreto 10 dicembre 2009).

IL VICEMINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 4
concernente la delega per l'esecuzione delle sentenze della Corte di
Giustizia della Comunita' Europea;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, concernente
disposizioni in materia di esercizio della professione di
odontoiatra, in attuazione dell'art. 4, della legge 24 aprile 1998,
n. 128;
Visto l'art. 1, comma 1, del richiamato decreto legislativo n.
386 del 1998, che stabilisce che i laureati in medicina e chirurgia
immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici
1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso
dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi
all'albo degli odontoiatri previo superamento di una prova
attitudinale ripetibile una volta;
Visto il comma 2, dell'art. 1, del sopra citato decreto
legislativo n. 386 del 1998, che stabilisce che la prova attitudinale
consiste nella valutazione del curriculum accademico e professionale
e delle conoscenze teorico-pratiche degli interessati, al fine di
verificare il possesso, da parte degli stessi, delle competenze e
conoscenze indicate alle lettere a), b), c), d), e) del medesimo
comma;
Visto altresi' l'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 386 del 1998, che prevede che con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita la Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e' disciplinata
l'organizzazione della prova attitudinale di cui al comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
in data 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 47 del 16 giugno 2000,
recante: «Procedura concernente la prova attitudinale prevista
dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.
386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»;
Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
in data 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4 ª serie speciale - n. 74 del 22 settembre
2000, concernente: «Proroga del termine per la partecipazione alla
prova attitudinale ai fini dell'iscrizione all'albo degli
odontoiatri»;
Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 6
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4ª serie speciale - n. 79 del 5 ottobre 2001, recante:
«Modifiche del decreto ministeriale concernente la procedura per la
prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione all'albo degli
odontoiatri»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 6
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 18 gennaio 2002, concernente:
«Integrazioni al decreto ministeriale 6 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n.
79 del 5 ottobre 2001, riguardante Modifiche del decreto ministeriale
concernente la procedura per la prova attitudinale prevista dall'art.
1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»;
Vista la direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, ed in particolare l'art. 37, comma 2,
concernente il riconoscimento dei titoli di formazione in medicina
rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in
medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl.
Ordinario n. 228, ed in particolare l'art. 43, comma 5, di
recepimento del suddetto art. 37 della direttiva 2005/36/CE;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, del 29
maggio 2008, n. 2556, che ha stabilito la reiterabilita' della prova
attitudinale di cui al decreto legislativo n. 386 del 1998;
Considerato che il Consiglio di Stato, sezione sesta, in sede di
giudizio di ottemperanza della predetta sentenza del 29 maggio 2008,
n. 2556, con la decisione del 2 ottobre 2009, n. 5983, ha ordinato al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
nonche', per quanto di competenza, al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione
della menzionata decisione n. 5983, all'adozione di tutti gli atti
necessari per indire una nuova prova attitudinale;
Ritenuto di dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di
Stato con la citata decisione del 2 ottobre 2009, n. 5983;

Decreta:


Art. 1


Indizione della prova attitudinale


E' indetta, a favore degli aventi diritto di cui all'art. 1,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 386 del 1998, la prova
attitudinale di cui al comma 2 del medesimo articolo, che si svolge
secondo le modalita' di seguito indicate.

                               Art. 2 


Domanda e termine di presentazione


1. I laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo
corso di laurea presso universita' italiane negli anni accademici
1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso
dell'abilitazione all'esercizio professionale, che intendono
sostenere la prova attitudinale di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 386 del 1998 ai fini dell'iscrizione all'albo
degli odontoiatri, devono presentare domanda di partecipazione alla
prova all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri
presso il quale sono iscritti. I predetti medici, se iscritti ad un
corrispondente albo di uno dei Paesi dell'Unione europea, devono
presentare domanda all'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della provincia di Roma.
2. La domanda, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentata
direttamente all'Ordine competente, che provvede a rilasciare
apposita ricevuta. In caso di spedizione, sulla busta contenente la
domanda deve essere specificato: «Domanda di ammissione alla prova
attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri».
3. Il termine per la presentazione della domanda e' di sessanta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. La domanda di ammissione alla prova si considera prodotta in
tempo utile se presentata, o spedita a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro il termine indicato al comma 3 del
presente articolo. A tal fine, fa fede, rispettivamente, la data
indicata nella ricevuta di cui al comma 2, o il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
5. Sono esclusi dalla prova attitudinale coloro che abbiano
presentato o spedito la domanda oltre il suindicato termine di
scadenza.
6. I candidati, oltre alle generalita' (cognome, nome, data e
luogo di nascita) devono dichiarare sotto la propria responsabilita'
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente
decreto.
7. La domanda deve contenere l'indicazione della residenza,
nonche' del domicilio o recapito presso il quale si desidera ricevere
eventuali comunicazioni. Il candidato ha l'obbligo di comunicare
all'Ordine provinciale, presso il quale ha presentato la domanda, le
eventuali variazioni.

                               Art. 3 


Requisiti di ammissione


1. Per la partecipazione alla prova attitudinale di cui al
decreto legislativo n. 386 del 1998, e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
b) laurea in medicina e chirurgia conseguita in Italia, a
seguito di immatricolazione al relativo corso di laurea presso
un'universita' italiana negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982,
1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985;
c) abilitazione all'esercizio professionale;
d) iscrizione all'albo professionale di un ordine provinciale
dei medici chirurghi e degli odontoiatri italiani, ovvero iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
europea.
2. La valutazione dei titoli e dei requisiti ai fini
dell'ammissione alla prova attitudinale e' effettuata dall'Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri che riceve la
domanda.
3. Avverso il diniego di ammissione e' ammesso ricorso al
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, via
Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma; il ricorso deve essere presentato
entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta
esclusione dalla prova da parte dell'Ordine provinciale competente.

                               Art. 4 


Documentazione


1. Alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale, i
concorrenti devono allegare le certificazioni comprovanti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. I titoli devono
essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
2. Alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale, deve
essere allegata la ricevuta di versamento del pagamento delle spese
di cui all'art 8, comma 2.

                               Art. 5 


Svolgimento della prova attitudinale


1. La prova attitudinale e' diretta ad assicurare il possesso, da
parte degli interessati, delle conoscenze e competenze previste
dall'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e) del decreto
legislativo n. 386 del 1998, e consiste in un corso di formazione che
si conclude con una verifica finale.
2. Il corso di cui al comma 1 del presente articolo si svolge
presso le Facolta' di medicina e chirurgia individuate con
provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
3. Al fine di garantire l'uniformita' della prova su tutto il
territorio nazionale, le Facolta' individuate concordano
preventivamente l'organizzazione, la programmazione e i contenuti
della formazione.
4. Nelle Facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, e'
individuato il responsabile di sede del corso, che assume anche le
funzioni di responsabile scientifico-culturale, ed e' nominato dal
Preside della facolta' su proposta della Federazione nazionale dei
medici e degli odontoiatri. Il responsabile di sede informa circa
l'andamento del corso stesso il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali ed il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
5. Il corso e' a frequenza obbligatoria; sono ammesse assenze per
malattie o per gravi motivi familiari, opportunamente documentate,
per un massimo di ore corrispondente al 20% del totale.
6. Il corso prevede un minimo di trecentosessanta ore, di cui
centottanta di teoria e centottanta di pratica. L'attivita'
didattico-formativa, di tipo teorico-pratico, si sviluppa secondo
moduli di non meno di quindici ore fino ad un massimo di trentasei,
con non piu' di cento partecipanti. Per ogni modulo e' individuato,
da parte del responsabile di sede, il coordinatore del modulo stesso.
7. Ogni modulo, di cui al comma 6 del presente articolo, si
conclude con la valutazione dei risultati effettuata dal coordinatore
del modulo. Il partecipante che non ottiene la valutazione e' tenuto
a seguire nuovamente il modulo ed ottenere la relativa valutazione.
8. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 del presente
articolo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca comunica, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
alla Facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, le modalita'
organizzative per l'attuazione del corso.
9. Le attivita' didattico-formative del corso afferiscono alle
seguenti aree disciplinari:
anatomia stomatologica;
clinica odontostomatologica;
radiodiagnostica odontoiatrica;
farmacologia odontoiatrica;
terapia odontoiatrica su pazienti disabili;
anestesiologia - anestesia e sedativi usati in odontoiatria;
patologia speciale odontoiatrica;
odontoiatria conservativa;
endodonzia;
chirurgia speciale;
pedodonzia;
ortodonzia;
paradontologia;
protesi dentaria;
materiali dentari;
organizzazione professionale, deontologica e legislazione;
aspetti sociali della prassi odontologica.

                               Art. 6 


Valutazione finale


1. La prova attitudinale si conclude con una valutazione finale,
che si svolge presso la facolta' sede del corso. Essa consiste nella
presentazione e discussione relativa alla soluzione di un caso
clinico e in un colloquio su elementi di deontologia professionale da
parte di ciascun candidato.
2. I candidati che non abbiano superato la valutazione finale
sono ammessi, su domanda avanzata all'ordine dei medici e chirurghi
presso cui sono iscritti, a ripetere la prova finale stessa una sola
volta e presso la medesima facolta'.
3. Ai candidati che hanno superato con esito positivo la
valutazione finale e' rilasciato un attestato di idoneita' conforme
al modello allegato al presente decreto.

                               Art. 7 


Commissione di valutazione


1. Ai fini dello svolgimento della valutazione finale di cui
all'art. 6 del presente decreto, con provvedimento del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, e' istituita apposita
Commissione composta da un rappresentante del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali con funzione di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da due rappresentanti della Federazione nazionale
degli ordini dei medici e degli odontoiatri iscritti all'albo degli
odontoiatri, da due dirigenti odontoiatri del Servizio sanitario
nazionale e dal responsabile di sede del corso. Le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario dei ruoli del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente che
subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 spetta il
rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di
missione spettante ai dirigenti generali dello Stato. Agli stessi
spetta, altresi', un compenso determinato con il provvedimento di cui
al comma 1 del presente articolo, sentita la Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

                               Art. 8 


Oneri derivanti dall'organizzazione
ed espletamento della prova


1. Le spese relative all'organizzazione e all'espletamento della
prova attitudinale, valutate in Euro 2.500,00 per ciascun
partecipante al corso attivato, sono per meta' a carico degli
interessati e per meta' a carico del Ministero dell'istruzione,
universita' e ricerca, quale quota di cofinanziamento agli atenei
sedi della prova. Al momento dell'iscrizione ciascun candidato e'
tenuto al versamento della quota direttamente all'universita' sede
del corso, secondo le modalita' indicate dall'ateneo medesimo.
2. L'ammontare degli oneri gravanti sugli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri derivanti dall'espletamento delle
attivita' di cui agi articoli: 2, comma 1, - 3, comma 2, - 7, comma
3, del presente decreto, e' determinato con successivo provvedimento
della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri. Detti oneri sono a totale carico degli interessati e
devono essere versati sul conto corrente postale n. 17705021,
all'uopo istituito e intestato alla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. La ricevuta di
versamento della quota deve essere allegata alla domanda di
partecipazione alla prova attitudinale, cosi' come previsto dall'art.
4, comma 2, del presente decreto.
Roma, 10 dicembre 2010

Il vice Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Fazio
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:
Gelmini

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