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MINISTERO DELLA SALUTE

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tre posti di
dirigente farmacista di primo livello del ruolo sanitario del
Ministero della salute, presso gli uffici centrali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.79 del 4/10/2002
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:02E07555
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:4/11/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
dell'organizzazione, del bilancio e del personale
Ufficio X - Politiche del personale
 
Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, di conversione del decreto
legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "disposizioni urgenti per la
distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie
spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche'
per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso
rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina";
Visto in particolare l'art. 3, comma 7, con il quale il Ministero
della sanita' e' stato autorizzato, tra l'altro, per una sola volta,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la
copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di
dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 dicembre 1995, emanato in applicazione dell'art. 18, comma 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato istituito presso
il Ministero della sanita' il ruolo dirigenziale sanitario,
articolato su due livelli, nel primo dei quali sono stati inquadrati,
tra l'altro, gli appartenenti ai profili professionali di farmacista,
gia' VII, VIII e IX qualifiche funzionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 giugno 1998, con il quale, tra l'altro, sono state rideterminate
le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, gia' definite
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo
1996;
Accertato che, nella qualifica di dirigente farmacista di primo
livello del ruolo sanitario di cui alla tabella A - quadro 1 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno
1998, risultano sussistere vacanze in organico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del
12 maggio 2001, con il quale, tra l'altro, questo Ministero e' stato
autorizzato all'avvio delle procedure per il reclutamento di tre
unita' appartenenti alla predetta qualifica;
Visto il regolamento recante norme di organizzazione del
Ministero della sanita' approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente modifiche al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare per
quanto attiene l'istituzione del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
integrazioni e modificazioni, contenente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi e le successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Tenuto conto della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
riconosciuta ai farmacisti del Ministero della salute nei limiti del
servizio cui sono destinati;
Ritenuto, pertanto, che non puo' prescindersi dal requisito del
possesso della cittadinanza italiana;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'adempimento dei compiti propri del farmacista, che
esigono il pieno possesso del requisito della vista;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'articolo 20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 353, concernente
il regolamento per l'individuazione degli atti e dei documenti di
competenza di questo Ministero sottratti al diritto di accesso;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed
integrazioni alle citate leggi n. 59/1997 e n. 127/1997;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della predetta legge
n. 59/1997;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare
l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione
delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e
successive modifiche apportate con legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6 agosto
1998, diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, concernente l'individuazione degli atti soggetti alla
verifica di legalita' degli Uffici centrali del bilancio e delle
Ragionerie provinciali dello Stato;
Visto il contratto collettivo integrativo del C.C.N.L. del
9 gennaio 1997 della separata area della dirigenza del comparto
Ministeri sottoscritto in data 30 settembre 1997;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica
28 novembre 2000, che definisce il codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la
stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
 
Decreta:
 
Art. 1. Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico per esami, per l'attribuzione di
tre posti nella qualifica di dirigente farmacista di primo livello
del ruolo sanitario del Ministero della salute, di cui alla tabella A
quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 giugno 1998, presso gli uffici dell'amministrazione centrale.

                 Art. 2. Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) iscrizione nelle liste elettorali;
3) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia
farmaceutiche;
4) abilitazione all'esercizio della professione;
5) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei
farmacisti;
6) idoneita' fisica all'impiego.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso;
7) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
Non possono essere ammessi al concorso: coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, coloro che
siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale,
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile, coloro che siano stati interdetti dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
d'esame - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -
l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

      Art. 3. Presentazione delle domande - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e
debitamente firmate, devono essere presentate direttamente o spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute - Direzione generale
dell'organizzazione, del bilancio e del personale - Ufficio X
politiche del personale - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma
- Eur, nel termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Le domande dovranno essere redatte esattamente secondo l'unito
schema (allegato A) e contenere, pena l'esclusione, tutte le
dichiarazioni richieste, rese in modo completo.
Il termine per la presentazione delle domande, se coincidente con
un giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data apposta in partenza dal servizio postale
accettante.
Per le domande presentate a mano, la data di arrivo e' stabilita
dal timbro a data apposto su di esse dall'Ufficio X politiche del
personale della Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio
e del personale del Ministero che, dell'avvenuta presentazione
rilascia ricevuta.
La ricezione delle istanze di ammissione avverra' nei giorni e
negli orari di seguito indicati: dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16, il venerdi' dalle ore 10 alle
ore 13.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
I candidati devono indicare nella domanda, in alto a sinistra, e
sul frontespizio della busta contenente la domanda, nel caso in cui
questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice alfanumerico
identificativo del concorso: F/760.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato, sotto
la propria responsabilita', deve dichiarare:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) recapito presso il quale desidera siano trasmesse le
eventuali comunicazioni relative al concorso, con l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito
telefonico.
Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione dell'indirizzo presso il quale desidera ricevere le
eventuali comunicazioni e del recapito telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
3) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
4) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
5) il possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e
tecnologia farmaceutiche, nonche' dell'abilitazione all'esercizio
della professione con l'esatta indicazione dell'anno e
dell'universita' presso cui sono stati conseguiti;
6) l'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei
farmacisti;
7) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
8) la posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per
i cittadini soggetti a tale obbligo;
9) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare la condanna riportata, la data di
sentenza e l'autorita' giudiziaria che le ha emesse (da indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale o non menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti;
10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni;
11) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stato
destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
12) la lingua straniera prescelta fra inglese, francese,
tedesco e spagnolo, di cui sara' accertata la conoscenza nel corso
della prova orale;
13) l'eventuale possesso di titoli di preferenza a parita' di
merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (allegato B),
specificando eventualmente l'ufficio e l'amministrazione presso cui
e' depositata la relativa documentazione. Tali titoli, qualora non
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
definitiva.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno indicare nella domanda,
l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame. Dovranno, inoltre,
allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria che in relazione allo specifico handicap ed al tipo di
prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la
fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire
all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione al
concorso.
Per ulteriori informazioni in proposito contattare i seguenti
numeri telefonici 0659942633-2818-2230.
Non si terra' conto delle domande prive di firma.

                               Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento e sara' costituita ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.

                               Art. 5.
Preselezione e calendario delle prove scritte
Qualora il numero delle domande lo renda necessario e' facolta'
dell'amministrazione effettuare una preselezione avvalendosi anche di
procedure automatizzate.
In tal caso, il calendario e le modalita' di espletamento saranno
resi noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 febbraio 2003.
L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
Nel caso in cui, invece, non sia necessario effettuare la
preselezione, con lo stesso avviso, i candidati saranno informati dei
giorni, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte
stabilite nel successivo articolo 6.
Qualora per motivi organizzativi non sia possibile fissare il
calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara'
comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle
prove scritte.
I candidati si presenteranno a sostenere le predette prove sotto
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione al concorso, senza altro preavviso od invito, secondo le
indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 6.
Prove d'esame
Il concorso consiste in due prove scritte ed in un colloquio.
La prima prova scritta, a contenuto teorico-pratico, vertera' su
una delle seguenti materie:
criteri e metodi per la valutazione dell'efficacia dei
medicinali;
metodologia e principi della sperimentazione clinica di fase
I-II-III-IV;
procedure per l'immissione in commercio dei medicinali;
procedure di GMP e GCP nel settore dei medicinali;
epidemiologia dei farmaci.
La seconda prova scritta vertera' su una delle seguenti materie:
procedure europee di registrazione dei farmaci;
il S.S.N. e le regioni nella assistenza farmaceutica: funzioni
e competenze;
sistemi e metodi per il monitoraggio del consumo dei farmaci;
farmacovigilanza: strumenti e metodi per il rilevamento e la
valutazione delle reazioni avverse;
informazione sui farmaci ed educazione sanitaria.
La durata di ciascuna delle due prove e' predeterminata dalla
commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore ad otto
ore.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle suddette prove una votazione di almeno
21/30.
Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sara' data
comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data e del
luogo in cui dovranno presentarsi per sostenerlo e, contestualmente,
sara' data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
scritte.
Il colloquio, vertera' sulle seguenti materie:
argomenti delle due prove scritte;
statistica sanitaria;
accertamento della conoscenza, mediante conversazione, lettura
e traduzione di un brano, della lingua straniera prescelta fra
inglese, francese, tedesco e spagnolo;
accertamento della conoscenza e della capacita' di utilizzo dei
piu' diffusi sistemi operativi e delle principali applicazioni
informatiche.
Il colloquio si intende superato se il candidato avra' riportato
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, e' dato dalla
somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della
votazione conseguita nel colloquio.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
del colloquio, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta, la commissione formera' l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a
ciascuno di essi.
L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova d'esame.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le suddette prove
d'esame muniti di uno dei seguenti documenti, di identita' o di
riconoscimento, in corso di validita':
carta di identita';
passaporto;
patente di guida;
patente nautica;
libretto di pensione;
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
porto d'armi;
tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da
un'amministrazione dello Stato.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre, in
qualsiasi momento - anche successivamente all'espletamento delle
prove d'esame, alle quali pertanto i candidati vengono ammessi con
ampia riserva - l'esclusione dal concorso, con provvedimento
motivato, per difetto dei prescritti requisiti o per inesatta
compilazione della domanda di ammissione.

                               Art. 7.
Presentazione dei titoli di preferenza
I candidati che abbiano superato le prove d'esame, dovranno
presentare direttamente o far pervenire al Ministero della salute
Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale
- Ufficio X - Politiche del personale, piazzale dell'Industria n. 20
- 00144 Roma - Eur, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio con esito positivo, la documentazione, in carta semplice,
attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita'
di merito, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, purche' gia' dichiarati nella domanda di
partecipazione, dai quali risulti, altresi', il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa
amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre
richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella
domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio e l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
In alternativa, a seconda dei casi, possono avvalersi della
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli articoli
rispettivamente 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (Allegato C). La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le
modalita' di cui all'articolo 38 dello stesso testo unico.
Ove risulti piu' agevole, e' facolta' degli interessati
trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del
presente articolo, i certificati originali, o in copia autenticata,
in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta
anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso
su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello
stesso. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo
nel procedimento in corso.
A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'amministrazione
effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.
Non si terra' conto della documentazione di cui sopra qualora non
derivante da apposita dichiarazione resa nella domanda di ammissione.

                               Art. 8.
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio finale
ottenuto da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati
nelle prove scritte con il voto conseguito nel colloquio.
In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche apportate con decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, con legge
15 maggio 1997, n. 127, e con legge 16 giugno 1998, n. 191.
Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione sono dichiarati vincitori, fino a
concorrenza dei posti a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati
nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a
preferenza.
La graduatoria cosi' formata e' approvata con decreto del
direttore della Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio
e del personale del Ministero, e successivamente pubblicata nel
bollettino ufficiale dell'amministrazione.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali
impugnative.
I posti che si renderanno disponibili a qualunque titolo saranno
conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria entro i
termini di validita' della graduatoria stessa.

                               Art. 9.
Accertamenti preliminari alla costituzione
del rapporto d'impiego
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o
far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine che verra' loro comunicato, certificato medico, rilasciato
da un medico dell'Azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio (o da un medico militare in servizio permanente
effettivo), dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il
concorso si riferisce.
Per i candidati, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili,
mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
certificato medico deve essere rilasciato dalla A.U.S.L. di
appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta
descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle
condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione
che il candidato non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e
incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e
che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle
funzioni relative all'impiego al quale concorre.
Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio.
L'amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine fissato dall'amministrazione, i candidati
vincitori devono altresi' comprovare, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, di cui al precedente art. 7, il
possesso dei seguenti requisiti di ammissione: data e luogo di
nascita, cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali,
posizione nei riguardi degli obblighi militari, titolo di studio
prescritto, abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione
all'albo professionale, assenza di condanne penali. A tale scopo puo'
essere utilizzato l'allegato "C" al presente decreto.
Anche in questo caso si osservano le disposizioni in materia di
autocertificazione e controllo di cui al terzo e quinto comma del
precedente art. 7.
I requisiti relativi a data e luogo di nascita ed alla
cittadinanza italiana possono essere comprovati mediante esibizione
del documento di identita' o di riconoscimento del candidato.
E' facolta' dell'interessato comprovare il possesso dei requisiti
di ammissione mediante la presentazione dei relativi certificati, di
cui sia eventualmente in possesso.
Ove i termini di validita' di tali certificati fossero scaduti
l'interessato deve dichiarare in fondo al documento che le
informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'amministrazione non
si dara' luogo alla stipula del contratto.

                              Art. 10.
Assunzione dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori, nel rispetto della normativa in
materia di assunzioni nel pubblico impiego, saranno invitati a
stipulare i contratti individuali di lavoro a norma delle
disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione, e
saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle stesse
disposizioni.
I vincitori del concorso, sotto la propria responsabilita'
dovranno, inoltre, dichiarare di non avere altro rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica
o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni.
In caso contrario, deve essere espressamente presentata
dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero della
salute.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica
la decadenza dal diritto all'assunzione in servizio.

                              Art. 11.
Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva
la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della salute - Direzione generale
dell'organizzazione, del bilancio e del personale - Ufficio X
politiche del personale, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge n. 675/1996, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al
Ministero della salute, Direzione generale dell'organizzazione, del
bilancio e del personale - Ufficio X politiche del personale -
Piazzale dell'Industria n. 20 Roma - Eur. Il titolare del trattamento
dei dati e' il Ministero della salute. Il responsabile del
trattamento dei dati e' il direttore generale pro-tempore della sopra
indicata Direzione generale.

                              Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono,
in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei
pubblici concorsi.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 23 settembre 2002
Il direttore generale: Celotto
Informazioni sulla procedura concorsuale saranno disponibili sul
sito INTERNET del Ministero della salute:
www.ministerosalute.it/professioni/concorsi.jsp>

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