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UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/A2, per il Dipartimento di medicina
molecolare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.60 del 30/7/2019
Ente:UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:19E08775
Sezione:Università
Tipologia:Nomina
Numero di posti:1
Scadenza:-
Atti correlati:Atto 19E04819 (G.U. n.35 del 3/5/2019)
Atto 19E04819 (G.U. n.35 del 3/5/2019)
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL RETTORE

Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la
possibilita' di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore
di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati,
del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero
che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art.
16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art.
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse
post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n.
398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri;
l'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del
quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione,
nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b),
l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini
della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art.
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato
nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;
l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i
contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l'art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017), con il quale e' stato modificato l'art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di
procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di
cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la
disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e
i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5;
l'art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale
di professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale
dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, non puo' essere inferiore a quello dei professori di prima
fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse
disponibili;
lo Statuto dell'Universita' emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),
e, in particolare, l'art. 1, comma 349, il quale prevede che si
applicano alle universita' le disposizioni di cui all'art. 3, comma
3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in
base al quale a decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale
e' stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
l'art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e,
in particolare, l'art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine di
incentivare l'attivita' dei dipartimenti delle universita' statali
che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualita' della ricerca e
nella progettualita' scientifica, organizzativa e didattica, nonche'
con riferimento alle finalita' di ricerca di «Industria 4.0», nel
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e' istituita un'apposita sezione denominata «Fondo per il
finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno
stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» e il
successivo comma 315, il quale dispone che «Il Fondo di cui al comma
314 e' destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di
eccellenza delle universita' statali, come individuati e selezionati
ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331»;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto
Milleproroghe 2017) e, in particolare, l'art. 4, comma 3-bis;
il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale e'
stata nominata la commissione per la selezione dei dipartimenti
universitari di eccellenza ed e' stata disposta la suddivisione dei
dipartimenti tra le aree CUN;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale e'
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1°
settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
l'elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in
data 12 maggio 2017, dei 350 dipartimenti ammessi alla procedura di
selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza sulla base della
graduatoria definita dell'ANVUR;
la nota MIUR prot. n. 8414 dell'11 luglio 2017, con la quale
sono stati comunicati agli atenei i criteri di valutazione delle
domande e le modalita' di attribuzione dei punteggi definiti dalla
commissione e, contestualmente, sono state fornite le linee guida
utili alla compilazione dei progetti e le indicazioni operative
funzionali alla presentazione delle domande da parte dei
dipartimenti;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale si
ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della
destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il
reclutamento dei professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi
dell'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2577/2017 dell'11 ottobre 2017 con cui e' stato
emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Universita' di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 327/17 del 18
luglio 2017, con la quale e' stato approvato l'elenco dei 15
dipartimenti dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza»
ammessi a partecipare alla selezione dei dipartimenti di eccellenza;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 474/17 del 19
dicembre 2017 con la quale e' stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 475/17 del 19
dicembre 2017 con la quale e' stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
l'elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in
data 10 gennaio 2018, dei 180 dipartimenti assegnatari dei
finanziamenti per i dipartimenti universitari di eccellenza per il
quinquennio 2018-2022;
il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il quale e' stata
disposta la variazione di bilancio dell'importo complessivo di euro
58.674.425,00 necessaria per consentire ai dipartimenti interessati
di svolgere le attivita' connesse all'implementazione dei progetti
dipartimentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati
dallo stesso Dicastero;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 461/18 del 18.
dicembre 2018 con la quale e' stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 462/18 del 18
dicembre 2018 con la quale e' stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Dipartimento di medicina molecolare del 10
gennaio 2019, pervenuta al settore concorsi personale docente in data
16 gennaio 2019;
il D.R. n. 1203/2019 dell'8 aprile 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2019, con il quale e' stata
indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato, tipologia B per il settore
concorsuale MED/04 - settore concorsuale 06/A2 presso il Dipartimento
di medicina molecolare, facolta' di farmacia e medicina;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018
con cui sono state disciplinate le modalita' di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni
giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure
selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di medicina molecolare del 5
giugno 2019;
il verbale del 20 giugno 2019 relativo alle operazioni di
sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti
della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;

Decreta:

Art. 1

E' cosi' costituita la commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato, tipologia B per il settore concorsuale MED/04, settore
concorsuale 06/A2 presso il Dipartimento di medicina molecolare,
facolta' di farmacia e medicina. (Codice concorso 2019RTDB001).
Componenti effettivi:
prof. Angela Santoni, professore ordinario, Sapienza
Universita' di Roma;
prof. Massimo Locati, professore ordinario, Universita' degli
studi di Milano;
prof. Raffaella Bonecchi, professore associato, Humanitas
University.
Componenti supplenti:
prof. Francesco Annunziato, professore ordinario, Universita'
degli studi di Firenze;
prof. Flavia Bazzoni, professore associato, Universita' degli
studi di Verona.

                               Art. 2 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Universita' decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 3 

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.

                               Art. 4 

I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice
non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la
stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno
decorrente dalla data del presente decreto di nomina.
L'originale del presente decreto sara' acquisito alla raccolta
interna di questa Universita'.
Roma, 1° luglio 2019

Il rettore: Gaudio

 

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