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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoundici
Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito, di quattordici Sottotenenti in servizio permanente
del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito e di quattordici Sottotenenti in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.26 del 3/4/2009
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:9E002452
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/5/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
 
. Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
 
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, i
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito, modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
 
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
 
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
 
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, e successive modificazioni e
integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7;
 
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 4 del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
 
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in
applicazione dell'articolo 3, comma 2 del piu' volte citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
 
Visto la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
 
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
 
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
 
Vista la legge 2 dicembre 2004, n. 299, concernente modifiche alla
normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali;
 
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
 
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
 
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5 della precitata legge 20
ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro e in relazione alle esigenze di
impiego, la possibilita' di richiedere nei bandi di concorso
specifici requisiti psico-fisici;
 
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114;
 
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 30 agosto 2007;
 
Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente modifiche
della direttiva tecnica concernente l'accertamento delle imperfezioni
e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005;
 
Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il
reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del
personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti
affetti da deficit di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
sanita' militare dell'11 gennaio 2008 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie prima - n. 15, del 18 gennaio 2008;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
 
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale
a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331
ed in particolare l'articolo 20, comma 2;
 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
 
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato che per
gli anni 2008 e 2009 ha autorizzato le assunzioni di personale
militare connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di
cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215 ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;
 
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, che non
ha apportato modifiche alla predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2009 - 2011;
 
Ravvisata la necessita' di indire tre concorsi, per titoli ed
esami, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel
ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito e nel ruolo speciale del
Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito per l'anno
2009;
 
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 

1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di 111 (centoundici) Sottotenenti
in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con
riserva di 78 (settantotto) posti a favore degli appartenenti al
ruolo dei marescialli;
b) concorso per il reclutamento di 14 (quattordici) Sottotenenti
in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e
dei materiali dell'Esercito, con riserva di 10 (dieci) posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
c) concorso per il reclutamento di 14 (quattordici) Sottotenenti
in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con riserva di 10
(dieci) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli.
 
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati agli appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere
devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui al
successivo articolo 2, comma 1, secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria.
 
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i
vincitori saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in
ferma prefissata di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera b)
e degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al
successivo articolo 2, comma 1, lettera c), i quali saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del corso
applicativo di cui al successivo articolo 15 - dopo l'ultimo dei pari
grado dello stesso ruolo.
 
4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando dei concorsi,
di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il
numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2009. Qualora l'Amministrazione si avvalga di
tale facolta', provvedera' a darne formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 

1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono
partecipare:
a) gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito -
appartenenti ad una delle Armi o Corpi che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi indicati nell'allegato A
(costituente parte integrante del presente decreto) - in congedo dopo
aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'articolo
37 della legge 20 settembre 1980, n. 574. Tali ufficiali non devono
aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore;
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato
nel successivo articolo 3, abbiano almeno completato un anno di
servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, gli ufficiali inferiori di complemento facenti
parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati in
data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28
novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate con le missioni
internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative
e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
 
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di
complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni
della legge 12 novembre 1955 n. 1137, per addestramento finalizzato
all'avanzamento nel congedo;
d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle categorie che consentono la partecipazione ai rispettivi
concorsi riportate nell'allegato B (costituente parte integrante del
presente decreto).
 
Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero
aver svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto
legislativo.
 
Detto personale, inoltre, deve aver svolto almeno 1 anno di
comando di plotone o reparto corrispondente ovvero di impiego in
incarichi tecnici previsti per la specializzazione di appartenenza,
riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non aver
riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei
sergenti dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre
anni di permanenza in detto ruolo;
f) i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare
dell'Esercito che non abbiano completato il secondo anno del previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina
a Tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a
quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1 che, qualora in servizio, non abbiano riportato
un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo anno. Il personale giudicato idoneo non vincitore in
precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito puo'
partecipare solo ai concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
del precedente articolo 1.
 
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al successivo
articolo 3, comma 2, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato:
1) il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c);
2) il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
3) il 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g).
 
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'universita', ovvero di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed
integrazioni.
 
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi a loro
scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle
Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato dello Stato.
 
3. Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendono partecipare.
 
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei
ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del
possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di
approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo
articolo 14;
b) al possesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito
della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa;
c) per il personale appartenente alla categoria dei marescialli,
all'aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di
provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ovvero almeno 3 anni
di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutati ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo.
 
5. I requisiti di cui al precedente comma 2, ad eccezione di
quelli di cui alle lettere b) e c), e quelli di cui al precedente
comma 4 devono essere mantenuti sia sino alla data di nomina ad
ufficiale in servizio permanente sia durante la frequenza del corso
applicativo.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 

1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato C che costituisce
parte integrante del presente decreto.
 
2. I concorrenti dovranno inviare le domande, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo o procedura, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione - Casella postale 15317 (Ufficio postale Roma
Laurentina) - 00143 Roma, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
 
Detti concorrenti dovranno, inoltre, presentare copia della
suddetta domanda di partecipazione al Comando del reparto/ente di
appartenenza, se in servizio, ovvero, se in congedo, al centro
documentale dell'Esercito (ex distretto militare) ovvero ai
Dipartimenti militari marittimi/Comandi autonomi di ascrizione ovvero
alle Direzioni territoriali del personale della Regione aerea
competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma,
in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla propria
residenza.
 
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche per il tramite delle Autorita'
diplomatiche o consolari, che, dopo aver attestato in calce alla
stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro
all'indirizzo sopraindicato.
 
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) grado, cognome e nome;
b) data, luogo di nascita, codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza;
d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, il
recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ed un indirizzo di
posta elettronica (ove posseduto).
 
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o messaggio di posta elettronica
(r1d1s2@persomil.difesa.it) o fax (06/517052774) al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale
dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma, ogni variazione che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.
 
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore;
e) reparto o ente di appartenenza (se in congedo il centro
documentale dell'Esercito, il Dipartimento militare marittimo di
iscrizione/Comando autonomo, la Direzione territoriale del personale
della regione aerea o il Comando Aeronautica militare di Roma);
f) se in servizio, la propria posizione militare, con indicazione
della data di decorrenza della ferma eventualmente contratta, ovvero,
se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date di inizio e fine
del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del trattenimento.
Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno indicare i
richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono
stati richiamati;
g) possesso della cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
h) stato civile;
i) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario, il concorrente dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da allegare alla domanda, le condanne, le applicazioni di pena e i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale
per aver assunto la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi,
altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 2ª Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma,
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla suddetta dichiarazione fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente. Nel redigere tale attestazione il
concorrente dovra' tener conto che la Direzione generale, al fine di
controllare la veridicita' delle dichiarazioni rese, acquisira'
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui
all'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313;
k) il titolo di studio posseduto, il relativo voto, l'Istituto
ove e' stato conseguito, comprensivo di indirizzo, e la data di
conseguimento;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero
prosciolto d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o dei Corpi
armati dello Stato;
m) eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e
le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n) l'eventuale possesso di titoli di merito - non risultanti
dalla documentazione matricolare che verra' acquisita d'ufficio -
ritenuti utili alla valutazione dei titoli di cui al successivo
articolo 9;
o) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di preferenza
indicati nell'allegato D, che costituisce parte integrante del
presente decreto;
p) la lingua straniera (una sola a scelta tra francese, inglese,
spagnolo e tedesco) nella quale desidera sostenere la prova orale
facoltativa;
q) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 15;
r) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per l'Arma/Corpo di appartenenza;
s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalita' e per le
finalita' indicate nel successivo articolo 19;
u) l'eventuale elenco di documenti o dichiarazioni sostitutive,
allegate alla domanda stessa.
 
Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno
allegare alla domanda di partecipazione anche copia di un documento
di riconoscimento in corso di validita'. Inoltre il concorrente
dovra' apporre in calce alla domanda la propria firma. La mancanza di
sottoscrizione comportera' il rigetto della domanda.
 
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' chiedere, anche in via telematica,
la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei
termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi
sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel
gia' citato allegato C al presente decreto.

                               Art. 4.
 
Titoli di merito
 

1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate sui
titoli posseduti, compresi tra quelli indicati nel successivo
articolo 9 del presente decreto e non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo i concorrenti
potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al
concorso eventuale documentazione probatoria, ovvero una o piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per
i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e
caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel
successivo articolo 5.
 
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i quali - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni.
 
3. L'esito della valutazione dei titoli sara' reso noto
esclusivamente a coloro che saranno ammessi a sostenere le prove e
gli accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.

                               Art. 5.
 
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
 

1. I Comandi di cui al precedente articolo 3, comma 2 dovranno
provvedere a:
a) redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito
documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso per il
reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali
dell'Esercito»;
b) trasmettere non oltre il ventesimo giorno successivo al
termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª
Sezione - viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma, la seguente
documentazione:
1) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) copia del libretto personale o della cartella personale.
 
2. Per i concorrenti in servizio i Comandi di appartenenza
dovranno rilasciare l'attestazione prevista dal successivo articolo
10, comma 7 del presente decreto, secondo il modello in allegato E
che costituisce parte integrante dello stesso decreto, che attesti il
superamento delle prove di efficienza operativa. Tale documento
dovra' essere esibito dai concorrenti all'atto della presentazione al
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno
per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica. I concorrenti
che non avessero sostenuto dette prove dovranno essere muniti della
dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del
Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza
di controindicazioni allo svolgimento delle suddette prove di
efficienza operativa.
 
3. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in
servizio di redigere e trasmettere nei termini sopraindicati il
documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di
completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi di cui al
precedente articolo 1, le pratiche personali riservate verranno rese
disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla
Direzione generale per il personale militare.

                               Art. 6.
 
Svolgimento dei concorsi
 

1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1 prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico - professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
 
Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
 
2. A mente dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, comma 2 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito
(presumibilmente entro il 30 novembre 2009) con il decreto
dirigenziale di cui al successivo articolo 14, comma 2 dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
 
3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove ed
accertamenti di cui al precedente comma 1 (ad eccezione di quelle di
efficienza fisica per le quali e' prevista la tenuta ginnica) in
uniforme di servizio; i concorrenti provenienti dal congedo sono
altresi' invitati a presentarsi alla suddette prove indossando un
abbigliamento consono alla sede d'esame.
 
4. L'amministrazione militare non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo.

                               Art. 7.
 
Commissioni
 

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni
esaminatrici per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte:
a) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
1) un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Generale
di Brigata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3
anni, presidente;
2) cinque Tenenti Colonnelli dell'Esercito (uno per ciascuna
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni)
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, membri;
3) quattro docenti o esperti di lingua straniera (uno per
ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnolo e tedesco) membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano dell'Esercito,
ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa
appartenente alla terza area funzionale con profilo professionale non
inferiore a «funzionario di amministrazione», segretario senza
diritto al voto;
b) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
1) un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Brigadier
Generale o grado corrispondente in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre 3 anni, presidente;
2) tre Tenenti Colonnelli dell'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre 3 anni, membri;
3) quattro docenti o esperti di lingua straniera (uno per
ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnolo e tedesco) membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano dell'Esercito,
ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa
appartenente alla terza area funzionale con profilo professionale non
inferiore a «funzionario di amministrazione», segretario senza
diritto di voto;
c) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
1) un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Brigadier
Generale o grado corrispondente in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre 3 anni, presidente;
2) tre Tenenti Colonnelli del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre 3 anni, membri;
3) quattro docenti o esperti di lingua straniera (uno per
ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnolo e tedesco) membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale con profilo professionale non inferiore a
«funzionario di amministrazione», segretario senza diritto di voto.
 
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti
sanitari, per l'accertamento attitudinale e per gli ulteriori
accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno
cosi' composte:
a) per le prove di efficienza fisica:
1) un ufficiale superiore dell'Esercito in servizio permanente
di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
2) due ufficiali superiori dell'Esercito in servizio permanente
qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
3) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a Capitano, segretario.
 
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di
personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito;
b) per gli accertamenti sanitari:
1) un ufficiale superiore medico del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
2) due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
 
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni;
c) per l'accertamento attitudinale:
1) un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello;
2) un ufficiale psicologo in servizio permanente del Corpo
sanitario dell'Esercito;
3) un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito qualificato
perito selettore;
4) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a Tenente, segretario.
 
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
 
Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico -
specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere
coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito;
d) per gli ulteriori accertamenti sanitari:
1) un ufficiale generale medico del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, presidente;
2) due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
 
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b) del
presente comma.

                               Art. 8.
 
Prove scritte
 

1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente articolo 1
saranno ammessi - con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a sostenere
le seguenti prove scritte:
a) prova scritta di cultura generale consistente in una serie di
quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il
grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano
ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di
matematica e di logica matematica. Le modalita' di svolgimento della
prova sono indicati nell'allegato F che costituisce parte integrante
del presente decreto. Inoltre, sui siti web www.persomil.difesa.it e
www.esercito.difesa.it, sara' resa disponibile la banca dati dalla
quale saranno tratti i predetti quesiti;
b) prova scritta di cultura tecnico - professionale, di durata
massima di 6 ore, consistente nello svolgimento di un elaborato
vertente sui programmi d'esame riportati nel citato allegato F al
presente decreto.
 
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13,
14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
 
2. La prova scritta di cultura generale avra' luogo, per ciascuno
dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, con inizio non
prima delle ore 09,30 presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno, caserma «Gonzaga del Vodice»,
viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario:
a) 26 maggio 2009, per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a) del bando;
b) 27 maggio 2009, per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b) del bando;
c) 28 maggio 2009, per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c) del bando.
 
Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento delle
suddette prove scritte saranno rese note nella Gazzetta ufficiale -
4ª serie speciale del 15 maggio 2009. Detto avviso avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Nella medesima Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 15 maggio
2009 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
 
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello
Stato, nonche' di copia della domanda e della ricevuta della
raccomandata di spedizione della medesima.
 
Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero. L'occorrente per lo svolgimento della prova sara'
loro fornito sul posto.
 
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
 
3. La correzione della prova scritta di cultura generale sara'
effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo
svolgimento della prova medesima.
 
Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere
ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico -
professionale, di cui al successivo comma 5, essi dovranno aver
risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande. In tal
caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30.
 
L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno
stesso, all'ora che sara' stata indicata dai presidenti delle
rispettive commissioni esaminatrici. Alla sede d'esame verranno
affissi in bacheca appositi elenchi, uno degli idonei, uno degli
inidonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito dopo la
comunicazione scritta riportante il voto conseguito nella prova,
rilasciandone ricevuta.
 
Per gli inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira'
notifica dell'esito della prova.
 
4. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
cultura generale potranno chiedere informazioni sull'esito di detta
prova, a partire dal 15° giorno successivo alla data di svolgimento
della stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale
dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012, ovvero
consultare il sito web «www.persomil.difesa.it».
 
5. La prova scritta di cultura tecnico - professionale avra'
luogo, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1, con inizio non prima delle ore 09,30 presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, caserma
«Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente
calendario:
a) 23 giugno 2009, per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a) del bando;
b) 24 giugno 2009, per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b) del bando;
c) 25 giugno 2009, per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c) del bando.
 
Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento delle
suddette prove scritte saranno rese note nella Gazzetta ufficiale -
4ª serie speciale del 16 giugno 2009. Detto avviso avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Nella medesima Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 16 giugno
2009 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
 
Anche per questa prova i concorrenti dovranno avere con se' una
penna a sfera con inchiostro indelebile nero, mentre l'occorrente per
lo svolgimento della prova sara' loro fornita sul posto.
 
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
 
6. La prova scritta di cultura tecnico - professionale sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore
a 18/30.
 
I concorrenti che non avranno superato la predetta prova scritta
non riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno chiedere
informazioni sull'esito di detta prova, a partire dal 90° giorno
successivo alla data di svolgimento della stessa, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma,
tel. 06/517051012, ovvero consultare il sito web
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 9.
 
Valutazione dei titoli di merito
 

1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 7,
comma 1, procederanno a valutare i titoli di merito dei soli
concorrenti che si siano presentati alla prova scritta di cultura
tecnico - professionale dei concorsi, sempreche' detti titoli,
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel
precedente articolo 4, ovvero risultino dalla documentazione
matricolare e caratteristica.
 
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito da
valutare nei predetti concorsi e' pari a 26/30, cosi' ripartiti:
a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali
documentate svolte presso amministrazioni pubbliche: fino ad un
massimo di punti 6;
b) idoneita' riportata in precedenti concorsi per l'accesso ai
ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito: fino ad
un massimo di punti 3;
c) partecipazione ad operazioni fuori dal territorio nazionale,
anche se svolte nell'ambito di organizzazioni umanitarie: fino ad un
massimo di punti 5, attribuendo 0,30 punti per ogni mese di servizio
(o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente prestato in tali
operazioni;
d) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 2. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per ciascun diploma universitario con corso di durata
biennale: fino a punti 0,50;
2) per ciascuna laurea o diploma universitario con corso di
durata triennale: fino a punti 1;
3) per ciascuna laurea specialistica: fino a punti 2 (con
assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale
propedeutica al suo conseguimento);
e) ricompense: fino ad un massimo di punti 5. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile o
al valore dell'Esercito: punti 2;
2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito: punti 1,50;
3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito o croce al valor militare: punti 1;
4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito: punti 0,90;
5) per ogni croce d'argento al merito dell'Esercito: punti 0,85;
6) per ogni croce di bronzo al merito dell'Esercito: punti 0,80;
7) per ogni encomio solenne: punti 0,75;
8) per ogni encomio semplice: punti 0,50;
9) per ogni elogio: punti 0,25;
f) periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3, attribuendo
punti 0,10 per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di
comando o attribuzioni specifiche ovvero in incarichi tecnici delle
specializzazioni di appartenenza;
g) altri titoli: fino ad un massimo di punti 2. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per corsi universitari post lauream: fino a punti 1;
2) per il diploma di Maestro dello sport rilasciato dal C.O.N.I.
al termine di un corso di durata triennale: punti 1,50;
3) per la qualifica di istruttore riconosciuta dalle
norme/direttive delle Forze armate: punti 0,50.

                              Art. 10.
 
Prove di efficienza fisica
 

1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico -
professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno
ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di cui al successivo
articolo 11 del presente decreto e all'accertamento attitudinale, di
cui al successivo articolo 12.
 
Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo,
presumibilmente nel mese di ottobre 2009, presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, nei
giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera
raccomandata o telegramma. Al fine di garantire l'economicita' e
l'efficacia dell'azione amministrativa, tale comunicazione potra'
essere inviata per via telematica.
 
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro,
potranno usufruire, compatibilmente con le potenzialita' dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
 
I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti
di tenuta ginnica e dovranno esibire i seguenti documenti:
a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera rilasciato da medici della Federazione medico -
sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercita in tali ambiti la
professione di medico specializzato in medicina dello sport. La
mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione
del concorrente dal concorso. In sostituzione di detto certificato il
personale militare dell'Esercito in servizio potra' produrre il
certificato di cui al successivo comma 7, ai fini e con l'effetto ivi
previsti;
b) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante la recente
effettuazione (da non oltre due mesi) dell'accertamento dei markers
dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
c) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo
referto, se effettuato entro i tre mesi precedenti la data della
visita medica presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate;
d) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento
strumentale dell'enzima G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale da non oltre sei
mesi. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore
generale della sanita' militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre
2007, nonche' della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata
dalla Direzione generale della sanita' militare l'11 gennaio 2008, i
soggetti che presentino alterazioni dell'enzima G6PD, consapevoli
delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso
di dichiarazione mendace, dovranno compilare nonche' far
sottoscrivere dal proprio medico di fiducia di cui all'articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il modello di certificato medico
di cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente
decreto, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di
deficit G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale
modello sara' presentato dal candidato alla commissione per gli
accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Inoltre i
soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla
commissione per gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei,
dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione di cui all'allegato H, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
e) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata convenzionata, da non oltre sei mesi, attestante
l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi
HIV.
 
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
 
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al
precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno
presentare i seguenti documenti:
a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata entro i tre mesi precedenti la data di presentazione.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni
precedenti la data di presentazione alle prove medesime, presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata.
 
I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire tale
referto del test di gravidanza saranno sottoposti (al solo fine della
effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e
degli esami previsti al successivo articolo 11, comma 2) al test di
gravidanza, al fine di escludere la sussistenza di detto stato.
Infatti l'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di
essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra'
l'effetto indicato al successivo articolo 11, comma 3.
 
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
 
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
b) corsa piana di metri 1.000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
c) salto in alto (minimo 1,10 metri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
 
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza
interruzioni su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
b) corsa piana di metri 1.000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
c) salto in alto (minimo 1 metro, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
 
6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
 
In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della
prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i
concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al
fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le
cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una
preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti.
 
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.
 
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato I al presente decreto.
 
Il medesimo allegato I contiene disposizioni circa le modalita' di
svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
 
7. Il personale militare in servizio nell'Esercito e gli allievi
dell'Accademia militare che non abbiano completato il secondo anno
del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare,
sono esonerati dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati
qualora, all'atto della presentazione presso il Centro, esibisca
l'attestazione, rilasciata dal Comandante di corpo, secondo il
modello riportato nel gia' citato allegato E al presente decreto, che
attesti il superamento delle prove di efficienza operativa previste
dalla pubblicazione 12/A/1 «L'addestramento militare», ed. 1989, e
successive modificazioni e integrazioni.
 
La mancata esibizione di detta certificazione determinera'
l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra,
previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente comma 2, lettera a) del presente
articolo.
 
Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato dalla
commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera a).
 
L'esito positivo di detto controllo o, in alternativa, il
superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori,
consentiranno ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo
richiedano espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di
conseguire il punteggio incrementale indicato nel citato allegato I
al presente decreto.
 
8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
b) avviera' senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo;
c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato allegato I al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 14.
 
9. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per le prove di
cui al presente articolo, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti che, per documentate cause di forza maggiore, non
potessero presentarsi alle prove di efficienza fisica nel giorno
stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire la
richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - numero
06/517052774) al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione probatoria dei motivi dell'assenza. Tuttavia la
riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti
compatibile con la data di approvazione della graduatoria di merito
di cui al successivo articolo 14.

                              Art. 11.
 
Accertamenti sanitari
 

 
1. I concorrenti, che avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente
articolo 7, comma 2, lettera b) ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere.
 
Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il
possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m.
1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico accertato con le matassine
colorate e motilita' oculare normali;
c) perdita uditiva:
1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000
Hz.
 
2. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non presentino esame e relativo referto da cui
risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate;
b) cardiologico con E.C.G.;
c) oculistico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psicologico/psichiatrico;
f) analisi completa delle urine;
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatinemia;
4) transaminasemia (ALT -
AST)
;
5) birilubinemia totale e frazionata;
6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo);
h) esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool ovvero
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
 
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
 
3. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente articolo 10, comma 3, lettera b) la commissione non potra'
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, citato nelle premesse, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
 
4. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:
 
=====================================================================
PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU
=====================================================================
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
 
e che se affetti da deficit di glucosio - fosfato - deidrogenasi
(G6PD) non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche.
 
Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
coefficiente 2 o 3 di ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad
ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio
pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine
degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
 
5. Non saranno giudicati idonei dalla predetta commissione i
concorrenti:
a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia o disartria);
b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano
previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo indicato
nel successivo articolo 15;
d) affetti da imperfezioni ed infermita' che, seppur non siano
contemplate nei precedenti alinea, risultino comunque incompatibili
con l'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio
permanente.
 
6. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta stante,
comunichera' al concorrente l'esito della visita medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente»;
b) «inidoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente», con indicazione della causa della inidoneita'.
 
I concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
 
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non abbiano
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sara' comunicato seduta stante agli interessati.
 
7. La commissione per gli accertamenti sanitari dovra', inoltre,
aver cura di informare i concorrenti giudicati idonei che presentino
alterazioni dell'enzima G6PD (tali in ogni caso da comportare
l'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica somato -
funzionale AV) circa gli effetti di tale alterazione nonche' delle
eventuali limitazioni all'impiego previste per taluni scenari
operativi. A tal fine la commissione medesima dovra' far
sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione riportata nel gia' citato allegato H al presente
decreto.
 
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far
pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella
Postale 15317 (Ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica, anticipandola via fax (numero 06/517052774), specifica
istanza corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'.
 
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o pervenute oltre i termini perentori sopraindicati.
 
La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza
di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente
articolo 7, comma 2, lettera d) che, solo qualora lo ritenga
necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
 
9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
 
Analogamente, in caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, sempre dalla Direzione generale per il personale
militare, formale comunicazione.
 
10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 8, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano rinunciato,
saranno esclusi dal concorso.

                              Art. 12.
 
Accertamento attitudinale
 

1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 11, comma
8 saranno sottoposti ad accertamento per il riconoscimento delle
qualita' attitudinali indispensabili all'espletamento delle mansioni
di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o
del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere.
 
2. L'accertamento attitudinale sara' eseguito da parte della
commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera c) che,
attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario
informativo) ed un'intervista di selezione individuale, valutera' le
capacita' adattive al ruolo, le aspettative professionali e gli
aspetti motivazionali dei concorrenti.
 
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
 
4. I verbali dell'accertamento attitudinale, insieme a quelli
delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti sanitari,
dovranno essere inviati a cura del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª
Sezione, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.

                              Art. 13.
 
Prova orale
 

1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per
ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i
concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di
efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello
attitudinale.
 
La prova orale, che avra' luogo nella sede e nel giorno comunicati
agli interessati con lettera raccomandata o telegramma, vertera' su
argomenti tratti dal gruppo di tesi estratto a sorte da ciascun
concorrente tra i quattro gruppi riportati nel citato allegato F al
presente decreto. Tale prova avra' durata non superiore a 30 minuti
primi.
 
2. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto dei tempi di approvazione delle
graduatorie di merito, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non
potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno inoltrare alla Direzione generale la richiesta
di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero 06/517052774), al
massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la
riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti
compatibile con la data di approvazione della graduatoria di merito
di cui al successivo articolo 14.
 
3. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
 
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra francese,
inglese, spagnolo e tedesco, con le modalita' riportate nel gia'
citato allegato F.
 
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
 
Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sara'
assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della
graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

                              Art. 14.
 
Graduatorie di merito
 

1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma
1 la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame, nella valutazione dei
titoli e negli accertamenti sanitari, nonche' degli eventuali
punteggi incrementali conseguiti nelle prove di efficienza fisica e
nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
 
La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui
all'articolo 1, comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale.
 
Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso
si terra' conto della riserva dei posti a favore degli appartenenti
al ruolo dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli
appartenenti al ruolo dei marescialli potranno essere devoluti a
favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito.
 
2. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nel precedente
comma 1, nel decreto di approvazione di ciascuna graduatoria si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al
gia' citato allegato D al presente decreto, eventualmente dichiarati
dai concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione
sostitutiva allegata alla stessa.
 
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma
1 saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4 del presente
decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria
di merito.
 
4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Essi saranno inoltre
pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito web
«www.persomil.difesa.it».

                              Art. 15.
 
Nomina
 

1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, ad eccezione degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento e degli ufficiali in ferma prefissata, di cui al
precedente articolo 2, comma 1, lettere c) e b), Sottotenenti in
servizio permanente rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o
del Corpo per il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel
grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente
esecutivo.
 
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli
ufficiali inferiori in ferma prefissata, invece, saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione
delle domande.
 
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui all'articolo 2 del presente
decreto.
 
Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle Armi
dei vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
del presente decreto.
 
3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi.
 
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere
detta ferma comportera' la revoca della nomina.
 
Inoltre, la mancata presentazione al corso applicativo comportera'
la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 
4. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare
il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
 
5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente articolo
14, entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso.
 
6. I frequentatori che non supereranno o non completeranno il
corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Forza armata e categoria di provenienza per completare la ferma
eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
 
7. Per gli ufficiali, che supereranno il corso applicativo,
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito
del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze
di completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma
prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado
dello stesso ruolo.

                              Art. 16.
 
Accertamento dei requisiti
 

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a
chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte. Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il certificato del
casellario giudiziale.
 
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emergesse la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

                              Art. 17.
 
Esclusioni
 

1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 18.
 
Spese di viaggio e licenza
 

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto sono
a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
 
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente articolo 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                              Art. 19.
 
Trattamento dei dati personali
 

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
 
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
 
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale del personale militare ,
viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma - Cecchignola, titolare
del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore pro
tempore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della Direzione
generale medesima.
 
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2009
 
F.to Generale di Corpo d'Armata: Mario Roggio

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