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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al quarto
corso biennale - 2001-2003 - di duecentottantasette allievi
marescialli della Marina militare e delle Capitanerie di porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 12/12/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:00E11880
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/1/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
di concerto
CON IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente "Ordinamento
della Regia Marina" e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente "Testo
unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del
corpo reali equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei
sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 1o luglio 1938, n. 1368, concernente
"Modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei
sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente "Stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica" e
successive modificazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Visti la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme" e il decreto ministeriale 8 luglio 1991, n. 405,
concernente il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente "Modifica delle
norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli
Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza";
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente "Norme di
principio sulla disciplina militare";
Vista la legge 10 maggio 1983 n. 212 e successive modificazioni
recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di Finanza";
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante "Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante gli "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme
sulla cittadinanza";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente "Regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della Difesa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 23 marzo 1995, concernente "Determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo del 12 maggio 1995 n. 196,
concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992, in
materia di riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente
"Approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il
personale militare dell'amministrazione della Difesa";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni
ed integrazioni";
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 39 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale del 13 marzo 1998, concernente
"Norme per il reclutamento e la formazione degli allievi Marescialli
della Marina Militare" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente
"Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare";
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile";
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
"Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, concernente "Regolamento recante modificazioni
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,
n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento
per l'idoneita' al servizio militare;
Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000, della
direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' del servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2000,
n. 332, con la quale la stessa Corte costituzionale, ha dichiarato,
fra l'altro, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2,
del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, nella parte in cui
include tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi
per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli
istituti delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono
essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino
al transito in servizio permanente o dell'acquisizione della
qualifica di aspirante, l'essere senza prole;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2000 e
la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della funzione pubblica, datata 12 ottobre 2000, concernenti
autorizzazioni a bandire per l'anno 2000;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
del ruolo Marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di
porto sono disponibili quattrocentodieci posti vacanti da ricoprire,
ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per il 70%
corrispondente a duecentottantasette posti mediante concorso pubblico
e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e
per il restante 30% corrispondente a centoventitre posti mediante
concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sergenti, ai
quali e' riservata un terzo di detta percentuale, ed agli
appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente per la
rimanente percentuale, e superamento di apposito corso di
qualificazione di durata non inferiore a sei mesi;
Visti i fogli n. UGP/l/95486/4/2 del 7 settembre 2000,
n. UGP/1/100237/4/2 del 20 settembre 2000 e n. UGP/1/111789/4/2 del
19 ottobre 2000, dello Stato Maggiore Marina - Ufficio generale del
personale concernenti le modalita' esecutive per l'effettuazione del
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al quarto corso
biennale (2001-2003) di duecentottantasette posti per allievi
Marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di porto;
Tenuto conto che, in applicazione dell'art. 1, comma 6, della
gia' citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il
decreto ministeriale contenente l'indicazione dell'aliquota
percentuale massima di personale femminile che potra' accedere al
quarto corso biennale (2001-2003) di formazione e specializzazione
della Marina Militare e delle Capitanerie di porto.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al quarto corso biennale (2001-2003) di
duecentottantasette allievi marescialli della Marina militare e delle
Capitanerie di porto. Ove non specificato il sesso, ogni disposizione
del presente bando dovra' intendersi rivolta sia ai cittadini di
sesso maschile che femminile.
L'aliquota massima di personale femminile da ammettere al corso
biennale sara' definita con successivo decreto ministeriale ai sensi
della legge 20 ottobre 1999, n. 380, la cui percentuale sara' resa
nota nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 16 gennaio
2001.
Le prove del concorso si articolano nelle seguenti fasi:
1) prova di preselezione;
2) accertamento delle qualita' culturali ed intellettive;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali;
5) valutazione dei titoli.
Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2.
Requisiti
 
Possono partecipare al concorso:
a) i cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti alla
Repubblica, che alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda:
1) godano dei diritti civili e politici;
2) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
3) non siano incorsi nel proscioglimento, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
armata o Corpo armato dello Stato;
4) siano celibi, nubili o vedovi/e;
5) abbiano se minorenni il consenso di chi eserciti la
potesta' o la tutela;
6) siano riconosciuti in possesso della idoneita'
psico-fisica (di cui alle direttive tecniche datate 19 aprile 2000,
delle Direzione generale della sanita' militare) ed attitudinale al
servizio militare incondizionato che ne consenta l'impiego negli
incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e specialita' di
assegnazione previste nel ruolo Marescialli;
7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione
all'universita'. Per i candidati in possesso di un titolo di studio
avente durata quadriennale e' richiesto il superamento del prescritto
anno integrativo. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti
scolastici parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere
legalizzati dal provveditorato agli studi. L'ammissione dei candidati
che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraindicati.
Gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una
dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli
studi di loro scelta;
8) siano in possesso dei requisiti di moralita' e condotta
incensurabili previsti all'art. 26, della legge 1o febbraio 1989,
n. 53, per l'assunzione nell'amministrazione della Difesa;
(per i concorrenti di sesso maschile):
- non siano stati riformati alla visita di leva ne'
successivamente ad essa;
- non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'art. 15, punto 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230;
- abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano
prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite
massimo e' elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi
rivestito;
- abbiano la statura non inferiore a m 1,65 e non superiore
a m 1,95;
(per i concorrenti di sesso femminile):
- abbiano compiuto il diciassettesimo anno e non superato
il ventinovesimo anno d'eta';
- abbiano la statura non inferiore a m 1,61 e non superiore
a m 1,95;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di
truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma
volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la
scadenza del termine di presentazione delle domande:
1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione
all'universita'. Per i candidati in possesso di un titolo di studio
avente durata quadriennale e' richiesto il superamento del prescritto
anno integrativo;
2) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta';
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della
consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio
prestato se inferiore a due anni;
4) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
5) siano in possesso dei requisiti di moralita' e condotta
incensurabili previsti all'art. 26, della legge 1o febbraio 1989,
n. 53, per l'assunzione nell'amministrazione della Difesa.
Il requisito previsto al precedente, comma 1, lettera a), punto
4, dev'essere posseduto all'atto dell'ammissione al corso e mantenuto
fino al transito in servizio permanente ai sensi dell'art. 2, commi
2, 3 e 4 del decreto legislativo del 31 gennaio 2000, n. 24; devono
altresi' essere mantenuti fino al predetto transito in servizio
permanente i requisiti psico-fisici accertati durante l'espletamento
delle vari fasi concorsuali; i rimanenti requisiti, fatta eccezione
per l'eta', devono essere posseduti per tutta la durata del
procedimento concorsuale, pena l'esclusione dal concorso o dalla
frequenza del corso con la procedura prevista al successivo art. 5.
Pertanto, tutti i candidati partecipano con riserva alle
prove/accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

                              Art.  3.
 

Compilazione ed inoltro della domanda di partecipazione
 
La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta su
carta semplice secondo il modello di cui all'allegato "A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Tale domanda, sottoscritta dall'interessato, dovra' essere
presentata o fatta pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, alla Direzione Generale per il Personale Militare -
1o Reparto - 2a Divisione Reclutamento Sottufficiali - 1a Sezione "4o
concorso allievi Marescialli della Marina", casella postale
n. 354-00187 Roma centro.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile purche' spedite, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. Non saranno prese in
considerazione le domande che dovessero risultare inoltrate dopo il
predetto termine. A tal fine fara' fede il timbro postale a
calendario dell'ufficio postale di spedizione.
Le domande spedite non a mezzo raccomandata saranno accettate
soltanto se pervenute entro il termine di scadenza per la
presentazione previsto dal bando.
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere
autenticata.
I candidati residenti all'estero possono trasmettere la domanda,
entro i termini sopraindicati, tramite l'Autorita' Diplomatica o
Consolare.
I candidati che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso siano minorenni dovranno far vistare la
propria firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori
o da uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore o dal tutore
in caso di mancanza di entrambi i genitori. Le firme dei genitori o
del tutore dovranno essere autenticate, a pena di esclusione dei
candidati dal concorso, da un Notaio, Cancelliere, Segretario
comunale o da altro funzionario incaricato dal Sindaco.
I candidati in servizio presso le tre Forze armate appartenenti
agli Ufficiali di complemento compresi quelli in ferma biennale ed ai
ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente,
nonche' i militari ed i graduati in ferma volontaria o breve, gli
allievi ufficiali di complemento ed i militari di leva in servizio,
dovranno presentare la domanda per la partecipazione al concorso in
duplice copia al Comando dell'ente o reparto di appartenenza entro i
termini sopraindicati che ne curera' l'istruttoria come specificato
al successivo art. 4.
Sottoscrivendo la domanda il concorrente esprime esplicitamente
il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo
riguardano necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione).
I candidati sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni
variazione di indirizzo alla Direzione Generale per il Personale
Militare - 1o Reparto - 2a Divisione Reclutamento Sottufficiali - 1a
Sezione - Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma (fax 06/49864167).
Pertanto l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione di recapito, da ritardate ricezioni da
parte dei candidati di avvisi di convocazioni dovute a disguidi
postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze o ad
eventi di forza maggiore.
La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili,
inesatte o non conformi al modello allegato al presente decreto.

                               Art. 4.
 

Istruttoria delle domande dei candidati militari
 
I Comandi interessati, previa accurata lettura del presente
decreto, istruiranno le domande di partecipazione al concorso dei
militari alle loro dipendenze provvedendo a:
a) controllare in via preliminare la regolarita' della domanda,
verificando che sia firmata, completa in tutte le sue parti e risulti
conforme al modello prescritto di cui all'allegato "A" al presente
decreto;
b) certificare, immediatamente all'atto della presentazione, la
domanda apportando la data e il numero di protocollo nell'apposito
spazio;
c) respingere le domande presentate fuori termine;
d) compilare la scheda notizie di cui all'allegato B relativa
al candidato, concernente il grado, l'anzianita' di servizio, la
documentazione caratteristica, le onorificenze/ricompense gli encomi,
gli elogi trascritti ovvero tributati per iscritto dal Comandante di
Corpo, il possesso di brevetti posseduti e le sanzioni disciplinari;
la compilazione della scheda non deve avvenire prima della data di
scadenza del bando ma coincidere con la stessa;
e) trasmettere, esclusivamente a mezzo corriere, al Ministero
della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - 1o
Reparto reclutamento - 2a Divisione - 1a Sezione - 4o concorso
allievi Marescialli della Marina Militare - entro 10 giorni dalla
data di scadenza del bando di concorso, le domande in originale
pro-dotte dai candidati corredate della scheda notizie di cui alla
precedente lettera d); a tal proposito si precisa che le domande non
devono essere trasmesse prima della data di scadenza del bando;
pertanto, il protocollo di trasmissione delle domande alla Direzione
Generale per il Personale Militare dovra' avere una data postuma a
quella di scadenza del bando anche se comunque compresa entro il
decimo giorno successivo alla scadenza stessa;
c) custodire una copia della domanda e della scheda notizie;
g) informare tempestivamente il Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - 1o Reparto - 2a
Divisione Reclutamento Sottufficiali - 1a Sezione, di ogni variazione
successiva riguardante la posizione del candidato (promozioni,
trasferimenti, collocamento in congedo e recapito, provvedimenti
medico legali, infrazioni di natura penale e disciplinare etc.), fino
all'inizio del corso.

                               Art. 5.
 

Esclusione dal concorso
 
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti parteciperanno con riserva a tutti gli accertamenti/prove
previsti dal presente decreto.
I candidati che, ad una verifica anche postuma, risultassero non
in possesso dei requisiti prescritti, saranno, con provvedimento
motivato del Direttore Generale o di autorita' da lui delegata,
esclusi dal concorso, ovvero se vincitori, esclusi dalla relativa
graduatoria o se gia' ammessi al corso, esclusi dalla frequenza del
corso stesso qualora la perdita del requisito fosse riferibile ad un
periodo precedente all'incorporazione quali Allievi Marescialli della
Marina militare.
I candidati di sesso femminile, qualora si trovino nella
posizione concorsuale prevista al successivo art. 10, paragrafo
terzo, saranno escluse dal concorso.

                               Art. 6.
 

Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo decreto dirigenziale sara' composta da:
- 1 Contrammiraglio o Capitano di Vascello - Presidente;
- 2 Ufficiali superiori, di cui uno del Corpo delle Capitanerie
di porto - membri;
- 1 ufficiale inferiore - Segretario.
La commissione esaminatrice avra' il compito di:
- provvedere alla somministrazione del test concernente la
prova di preselezione, controllando che le operazioni si svolgano
secondo le modalita' stabilite nonche' provvedere alle operazioni
riguardanti l'approntamento, la revisione e la correzione
automatizzata degli elaborati avvalendosi delle risorse organizzative
fornite dalla Direzione Generale;
- redigere la graduatoria relativa alla prova di preselezione e
trasmetterla alla Direzione Generale per il Personale Militare;
- provvedere alla somministrazione del test relativo
all'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive,
controllando che le operazioni si svolgano secondo le modalita'
stabilite nonche' provvedere alle operazioni riguardanti
l'approntamento, la revisione e la correzione automatizzata degli
elaborati avvalendosi delle risorse organizzative fornite dalla
Direzione Generale;
- compilare la graduatoria relativa all'accertamento delle
qualita' culturali ed intellettive;
- valutare i titoli di merito prodotti e debitamente
documentati dai candidati attribuendo i punteggi previsti al
successivo art. 12;
- provvedere alla formazione della graduatoria finale di merito
dei candidati dichiarati idonei.
In relazione a particolari esigenze determinate da circostanze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, la commissione
esaminatrice potra' operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei
tempi preventivamente stabiliti, avvalendosi anche dell'ausilio di
sottocommissioni e/o di comitati di vigilanza appositamente nominati
dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
Per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici e
attitudinali di cui ai successivi articoli 10 e 11, la commissione
esaminatrice si avvarra' di apposite commissioni nominate dalla
Direzione Generale per il Personale Militare.

                               Art. 7.
 

Prova di preselezione
 
I concorrenti che hanno prodotto valida domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti ad una prova di preselezione
consistente nella somministrazione di un test a risposta multipla
tendente ad accertare il livello di cultura generale.
Il test, basato sui programmi comuni della scuola secondaria di
secondo grado, comprendera' domande sulle seguenti materie:
geografia, storia, educazione civica, letteratura italiana,
attualita', scienze e fisica.
L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento
della prova in argomento verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale - del 23 gennaio 2001. La stessa
Gazzetta Ufficiale della Repubblica potra' contenere l'avviso che la
pubblicazione suddetta e' stata rinviata ad una data successiva.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati al concorso. La mancata
presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita
o la presentazione in ritardo comportera' l'irrevocabile esclusione
dal concorso salvo quanto previsto al primo, comma del, successivo
art. 16.
All'atto della presentazione presso la sede della prova i
candidati dovranno esibire la carta d'identita', oppure altro
documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello
Stato, munito di fotografia recente ed in corso di validita'.
Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e' vietato
altresi' l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La
mancata osservanza di tali prescrizioni comporta l'esclusione dalla
prova, con provvedimento della commissione esaminatrice. Analogamente
viene escluso il candidato che esame durante, venga sorpreso a
copiare.
La commissione esaminatrice e il personale di supporto curano
l'osservanza delle disposizioni emanate ed hanno facolta' di
intervenire adottando i provvedimenti ritenuti necessari.
L'esclusione dalla prova e' disposta dal presidente della commissione
esaminatrice.
Tutto il materiale relativo ai lavori dovra' essere consegnato
alla commissione esaminatrice, secondo le istruzioni che verranno
impartite all'inizio della prova.
Al termine della predetta prova sara' formata una graduatoria di
merito. Il punteggio sara' espresso in trentesimi.
Saranno ammessi alla successiva prova per l'accertamento delle
qualita' culturali ed intellettive secondo l'ordine della graduatoria
di merito della prova di preselezione, milleseicento candidati
comprendendo negli stessi anche le concorrenti di sesso femminile in
numero non superiore a quello che verra' stabilito in relazione
all'aliquota percentuale massima contenuta nel decreto ministeriale
di prossima emanazione ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge
20 ottobre 1999, n. 380, purche' collocate entro le prime
milleseicento posizioni della graduatoria in argomento.
L'aliquota percentuale suddetta verra' comunicata nella stessa
Gazzetta Ufficiale contenente l'ordine di convocazione alla prova in
argomento di cui al terzo comma del presente articolo.
Saranno altresi' ammessi i concorrenti che occupano la stessa
posizione di graduatoria dell'ultimo concorrente ammesso.
Per ricevere informazioni inerenti all'esito della prova in
argomento potra' essere contattato l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico al seguente numero 06/47355941.

                               Art. 8.
 

Accertamento delle qualita' culturali ed intellettive
 
La Direzione Generale per il Personale Militare convochera'
mediante formale comunicazione (raccomandata con avviso di
ricevimento), indirizzata al recapito indicato nella domanda di
partecipazione, i concorrenti compresi nei primi milleseicento posti
secondo quanto specificato nel precedente art. 7, affinche' gli
stessi possano sostenere la prova per l'accertamento delle qualita'
culturali ed intellettive. Pertanto coloro che non riceveranno alcuna
comunicazione al riguardo dovranno considerarsi non ammessi alle fasi
successive dell'iter concorsuale.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche'
dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile
esclusione dal concorso.
La prova per l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive consiste nell'esecuzione di un test a risposta multipla
predeterminata o libera; la prova comprende un accertamento culturale
con domande tendenti a verificare l'abilita' matematica e la
conoscenza della lingua italiana (grammatica, sintassi, sinonimi e
contrari), e un accertamento intellettivo con quesiti di tipo
analitico-deduttivo, percettivo-spaziale e analitico-verbale.
All'atto della presentazione presso la sede della prova i
candidati dovranno esibire la carta d'identita' oppure altro
documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello
Stato, munito di fotografia recente ed in corso di validita'.
I candidati, all'atto della presentazione, dovranno inoltre
portare al seguito una penna biro di colore nero e durante la prova
saranno tenuti ad osservare le prescrizioni gia' precisate nel
precedente art. 7.
La commissione assegnera' a ciascun candidato un punteggio di
merito espresso in trentesimi.
I candidati che nella suddetta prova conseguiranno un punteggio
inferiore a 21/30 esimi saranno giudicati non idonei.
Saranno ammessi agli accertamenti psico-fisici tutti i
concorrenti giudicati idonei nella prova in argomento.

                               Art. 9.
 

Documentazione da produrre
 
I concorrenti ammessi agli accertamenti psico-fisici saranno
convocati per iscritto presso il competente Centro di Selezione che
verra' indicato nella lettera di convocazione. Pertanto coloro che
non riceveranno alcuna comunicazione al riguardo dovranno
considerarsi "non ammessi".
La permanenza presumibile presso il competente Centro di
Selezione sara' di circa tre giorni.
I candidati convocati per gli accertamenti psico-fisici dovranno
produrre all'atto della presentazione presso il competente Centro di
Selezione la seguente documentazione:
a) copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(eventualmente corredata della documentazione attestante il
superamento dell'anno integrativo). I diplomi ed i certificati di
istituti parificati o regolarmente riconosciuti dovranno essere
legalizzati dal provveditore agli studi (art. 16, legge 4 gennaio
1968, n. 15);
b) copia del foglio di congedo illimitato o copia del foglio
matricolare rilasciato dal Distretto Militare; coloro che saranno
chiamati a prestare o abbiano prestato servizio nella Marina militare
dovranno produrre copia dell'estratto matricola rilasciato dalla
Capitaneria di porto di appartenenza;
c) attestato di servizio recante la data di incorporazione
rilasciato dall'ente o reparto di appartenenza per i candidati in
servizio nelle Forze armate nonche' una copia del certificato/foglio
attestante gli eventuali titoli di merito di cui alle lettere d) ed
e) del successivo art. 12, indicante anche la data dell'avvenuto
conseguimento, firmato dal Comandante dell'Ente/Reparto;
d) copia dell'eventuale diploma di maturita' conseguito presso
le Scuole Militari;
e) copia della documentazione relativa ad eventuali titoli di
preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, che non
contrastino con i requisiti richiesti dall'art. 11, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza;
g) certificato attestante la recente effettuazione degli
accertamenti sierologici per la lue in conformita' a quanto previsto
dalla legge 25 luglio 1956, n. 873, rilasciato dalle competenti
autorita' sanitarie;
h) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante i risultati di recente effettuazione, non oltre i due
mesi, dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
i) eventuale referto di esame radiografico al torace in due
proiezioni per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale
esame strumentale presso organi sanitari militari o struttura
sanitaria pubblica, entro i tre mesi precedenti la data della visita
medica. Qualora il concorrente di sesso femminile non esibisca detto
referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza
dell'esame radiografico, dovra' produrre un test di gravidanza in
data non anteriore a cinque giorni da quella di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato; in assenza del referto, la
concorrente dovra' essere sottoposta, al fine sopraindicato, al test
di gravidanza.
In luogo dei documenti di cui alle lettere a) e b) i candidati
potranno produrre apposita dichiarazione resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.
Le copie fotostatiche dei documenti di cui alle lettere a), d),
ed e) dovranno essere corredate di dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4, della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, attestante che la copia e' conforme
all'originale. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema
riportato in allegato "C al presente decreto, dovra' essere portata a
seguito e sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la
documentazione.
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.

                              Art. 10.
 

Accertamenti psico-fisici
 
I concorrenti risultati idonei alla prova di cui al precedente
art. 8 e convocati presso il competente centro di Selezione della
Marina militare, saranno sottoposti a visita medica da parte di
un'apposita commissione medica per gli accertamenti sanitari nominata
dal Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da
lui delegata, al fine di accertare il possesso della idoneita'
psico-fisica all'espletamento del corso ed al servizio permanente
quale Maresciallo.
Tenuto conto dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare approvato con
decreto ministeriale n. 114 del 4 aprile 2000 e della circolare
applicativa della Direzione Generale della Sanita' Militare
n. 495/00/ML - 13/68 in data 19 aprile 2000, detta commissione medica
dovra' accertare il possesso dei seguenti particolari requisiti:
a) dati somatici: per i concorrenti di sesso maschile la
statura non deve essere inferiore a m 1,65 o superiore a m 1,95. Per
le concorrenti di sesso femminile l'altezza minima non deve essere
inferiore a m 1,61 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112) o superiore a m 1,95;
b) apparato visivo: acutezza visiva corretta non inferiore a
10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il
vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la
miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la
componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Puo' essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da
125 a 2000 Hz e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una
perdita di 30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35dB alla frequenza di
4000 Hz. I decifit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista;
d) dentatura: la dentatura dovra' essere in buone condizioni;
sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non
contrapposti, purche' non tutti dallo stesso lato e tra i quali non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la
completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono
essere opportunamente curati.
La commissione medica, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i candidati non producano il relativo referto da cui risulti che
tale accertamento non sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso organi sanitari militari o strutture pubbliche come gia'
precisato al precedente art. 9, lettera i);
b) per le sole candidate di sesso femminile saranno eseguiti il
test di gravidanza ed una ecografia pelvica, solo nel caso che non
siano state prodotte le relative certificazioni;
c) cardiologico con E.C.G.;
d) oculistico;
e) otorinolaringoiatrico;
f) odontoiatrico;
g) neuropsichiatrico;
h) analisi dell'urine completo con esame del sedimento;
i) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia (ALT- AST);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione medica potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico legale.
In caso di positivita' del test di gravidanza la commissione non
potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti nei
confronti delle candidate di sesso femminile e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare; persistendo il suddetto stato
entro i 20 giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria
finale di merito le candidate saranno escluse dal concorso con le
modalita' indicate nel precedente art. 5.
La commissione provvedera' a definire per ciascun candidato,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' dei requisiti fisici suindicati.
La medesima commissione seduta stante, comunichera', per
iscritto, al candidato l'esito della visita medica sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- "Idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare", con
indicazione del profilo sanitario;
- "Non idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare",
con l'indicazione della causa di non idoneita'.
Saranno giudicati "idonei" i candidati in possesso dei requisiti
sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario
minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2, apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e
l'apparato uditivo AU valgono i requisiti precedentemente indicati al
2, comma lettere b) e c) del presente articolo.
Per l'attribuzione della specialita'/categoria, che avverra' al
termine del primo anno di corso secondo quanto specificato al
successivo art. 15 occorre tener presente che:
- per la categoria nocchieri e nocchieri di porto/CM e PN nella
parte del profilo sanitario riguardante l'apparato visivo e' previsto
il coefficiente VS1; per le categorie degli specialisti delle
telecomunicazioni e scoperta nella parte del profilo sanitario
riguardante l'apparato visivo e l'apparato uditivo sono previsti i
coefficienti VS1 e AU1;
- per la categoria degli elettrotecnici e tecnici delle Armi
valgono i requisiti visivi indicati al comma primo del presente
articolo con senso cromatico normale da accertare alle tavole
Ishihara;
- per la categoria incursori e' previsto il seguente profilo
sanitario minimo:
PS 1-2 - CO 2 - AC 1 - AR 1 - AV 1 (per incursori / Fcm /
anf. e' ammesso il coefficiente 2) - LS 1 - LI 1 - VS - AU 1. Per
l'apparato visivo (VS) e' previsto un'acutezza visiva naturale 10/10
in ciascuno occhio, annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare
esenti da qualsiasi malattia o imperfezione. Senso stereoscopico
(Lang test), astigmatismo fisiologico (Javal oftalmometria
obbligatoria) e motilita' oculare estrinseca nella norma. Senso
cromatico normale alle tavole Ishihara.
Al fine di valutare la possibilita' di attribuzione, al termine
del primo anno di corso, della categoria incursori oltre ai documenti
previsti all'art. 9, i candidati devono presentarsi al Centro di
selezione muniti di referto di esame elettroencefalografico (E.E.G.)
rilasciato da struttura sanitaria pubblica entro i 3 (tre) mesi
precedenti la data della visita medica.
Saranno giudicati "non idonei" i candidati risultati affetti da:
-- imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
-- imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario delle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando i requisiti indicati nel
presente decreto);
-- disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia-disartria);
-- stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
-- malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
-- tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli esiti di intervento per la correzione mono o
bilaterale dei vizi diottrici; gli strabismi manifesti anche
alternanti;
-- tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale Ufficiale del ruolo speciale della
Marina Militare in servizio permanente.
I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro e
non oltre i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori
accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo,
detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 11. Ove i
candidati non avessero recuperato, al momento della nuova visita, la
prevista idoneita' fisica saranno giudicati "non idonei". Tale
giudizio comunicato seduta stante agli interessati, sara' definitivo
e insindacabile.
Il giudizio di idoneita' agli accertamenti psico-fisici non
comporta attribuzione di punteggio.

                              Art. 11.
 

Accertamenti attitudinali
 
Al termine degli accertamenti psico-fisici i candidati giudicati
idonei saranno sottoposti, a cura di una apposita commissione
nominata dalla Direzione Generale per il Personale Militare, gli
accertamenti attitudinali consistenti nello svolgimento di prove,
intese a valutare il livello intellettuale e le qualita' attitudinali
e caratterologiche della loro personalita'.
I suddetti accertamenti attitudinali terranno conto dei seguenti
requisiti:
- maturazione globale, intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione dell'ambiente;
- stabilita' emotiva, intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
- facolta' intellettive, intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione di processi mentali, avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
- comportamento sociale, inteso come integrazione
socio-ambientale con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, alla adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita', iniziativa;
- capacita' di adattamento, intesa come flessibilita'
cognitiva, adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata
capacita' di gestione dello stress, sufficiente motivazione quale
insieme di fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua
capacita' di ricoprire determinati ruoli professionali ed a
confrontarsi in modo efficace con le norme e con le istanze sociali
dell'ambiente militare specifico.
Ai suddetti accertamenti attitudinali saranno sottoposti anche i
candidati ammessi con riserva, di cui al penultimo comma del
precedente art. 10.
Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
preposta, esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio
di idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di
punteggio.

                              Art. 12.
 

Titoli di merito
 
Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito sono
valutati, secondo i punteggi sottoindicati, i seguenti titoli:
a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
comportera' l'attribuzione di un punteggio pari ad un trentesimo del
voto conseguito nell'esame di maturita' espresso in sessantesimi o
equivalente in centesimi;
b) aver conseguito il titolo di studio presso scuole militari:
0,5/30;
c) essere militare della Marina Militare: volontario in
servizio in ferma biennale (per i soli ufficiali), in ferma di leva
prolungata o ferma breve, ovvero congedato al termine di una delle
predette ferme: 0,5/30 per ogni anno di servizio;
d) possesso delle seguenti benemerenze militari e civili, fino
a un massimo di punti 3/30:
1) medaglia d'oro al valor militare o civile: punti 3/30 per
ogni medaglia;
2) medaglia d'argento al valor militare o civile: punti
2,5/30 per ogni medaglia;
3) medaglia di bronzo al valor militare o civile: punti 2/30
per ogni medaglia;
4) ricompensa al valor marina o per meriti speciali ed
eccezionali: punti 1,5/30 per ogni ricompensa;
5) encomio solenne, encomio semplice: punti 1/30 per ogni
encomio;
6) elogio trascritto ovvero tributato per iscritto dal Capo
di Corpo: punti 0,5/30 per ogni elogio, fino ad un massimo di punti
2/30;
e) possesso dei brevetti Marina Militare Bsm, Par, Smz, Inq,
Nbc, Ossalc, Elm, Fn, Ifa, Gm: punti 0,5/30 per ogni brevetto, fino
ad un massimo di punti 1/30.
Il punteggio complessivo derivante dalla valutazione del
complesso dei titoli non puo' comunque superare il totale di 5/30.
I titoli di merito, di cui al presente articolo, saranno ritenuti
validi se posseduti entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande al concorso e, comunque, dichiarati nella
domanda di partecipazione.

                              Art. 13.
 

Formazione della graduatoria finale di merito
 
La commissione esaminatrice, di cui all'art. 6, formera' la
graduatoria finale di merito, dei concorrenti idonei, secondo
l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti
nella prova riguardante l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive e nella valutazione dei titoli di merito.
A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, che non contrastino con i requisiti richiesti
dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane di eta'. I titoli in argomento saranno
ritenuti validi se posseduti e, comunque, dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso, entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei
vincitori verranno formalizzate con decreto interdirigenziale.
La graduatoria dei vincitori del concorso sara' pubblicata nel
Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione verra' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Nel formare la graduatoria finale di merito la commissione
esaminatrice dovra' tenere conto dell'aliquota percentuale massima
relativa ai posti spettanti ai concorrenti di sesso femminile, che
sara' stabilita nel decreto di prossima emanazione, ai sensi
dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.

                              Art. 14.
 

Documentazione amministrativa
 
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito del concorso che riceveranno personale comunicazione da parte
della Direzione Generale per il Personale Militare dovranno produrre,
all'atto della presentazione alla Scuola sottufficiali di Taranto per
la frequenza del corso biennale, la seguente documentazione:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di stato civile;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti civili e
politici ovvero di non essere incorsi in alcuna delle cause che ai
sensi delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;
e) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, ed il calendario delle
vaccinazioni effettuate.
In luogo dei documenti a), b), c) e d) potra' essere prodotta
apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.

                              Art. 15.
 

Ammissione e svolgimento del corso di formazione e specializzazione
 
Subordinatamente all'autorizzazione ad effettuare assunzioni in
base alla normativa vigente, la Direzione Generale per il Personale
militare, invitera' i vincitori del concorso a presentarsi presso la
Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto per la
frequenza del corso di formazione e specializzazione.
All'atto dell'arruolamento i canditati risultati vincitori del
concorso verranno sottoposti a visita medica di incorporazione da
parte del Dirigente del servizio sanitario della Scuola Sottufficiali
della Marina Militare di Taranto. Qualora i candidati convocati
risultino non idonei alla predetta visita medica a causa della
perdita di uno o piu' requisiti previsti dal bando, gli stessi
saranno immediatamente inviati all'Ospedale Militare competente per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi marescialli. Sia
nel caso di giudizio di non idoneita', sia nel caso di temporanea non
idoneita' superiore a trenta giorni, i candidati saranno
immediatamente esclusi dall'arruolamento per la frequenza del corso
con provvedimento motivato del Direttore Generale o di autorita' da
lui delegata.
I candidati risultati vincitori del concorso che non si
presenteranno alla Scuola Sottufficiali di Taranto nel termine
fissato dalla Direzione Generale nella lettera di convocazione,
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla frequenza del
corso. La Direzione Generale potra' comunque autorizzare per
comprovati motivi gli aspiranti a differire la presentazione fino
all'ottavo giorno dalla data di inizio del corso, solo in seguito a
richiesta da parte dei medesimi da trasmettere a mezzo fax
(n. 06/49864167), entro 48 ore dall'avvenuto impedimento.
Entro i primi trenta giorni di corso, l'amministrazione si
riserva la facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi
disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia
ovvero alle dimissioni da parte dei vincitori, convocando i candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito, fermo restando
il numero massimo di concorrenti di sesso femminile che potra' essere
ammesso al corso, calcolato in base all'aliquota percentuale massima
che sara' indicata nel decreto ministeriale previsto all'art. 1,
comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
essere dichiarati vincitori ed essere ammessi al corso di formazione
e specializzazione in numero superiore a quello che sara' determinato
dal predetto decreto, anche se collocati in posizione utile nella
graduatoria finale di merito.
Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati in servizio o in
congedo presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri nonche' il
personale appartenente alle Forze di Polizia o Corpi Armati dello
Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al
grado e alla qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso
stesso.
I sergenti ed i volontari in servizio permanente potranno
accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado posseduto
all'atto dell'ammissione al corso medesimo, con la conseguente
cessazione dalla posizione del servizio permanente ed il passaggio a
quella di Allievi Marescialli.
In caso di proscioglimento o dimissioni durante la frequenza del
corso gli allievi provenienti dai ruoli sergenti o volontari in
servizio permanente potranno presentare domanda per essere
reintegrati nel precedente ruolo e grado d'appartenenza.
Durante la frequenza del corso agli Allievi Marescialli
provenienti dal servizio permanente delle tre Forze Armate competono
gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Il corso di formazione e specializzazione che si svolgera' presso
le Scuole sottufficiali di Taranto e La Maddalena, e' articolato in
moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini
complementari e degli imbarchi, degli scrutini e degli esami
intermedi e finali, ha la durata di due anni. Esso e' finalizzato
alla formazione etica, militare e marinaresca degli allievi ed alla
istruzione tecnico-professionale di base, in relazione alle
categorie/specialita' previste nel ruolo Marescialli: l'assegnazione
agli allievi della categoria/specialita' avverra' entro i primi
sessanta giorni dall'inizio del corso a cura di un'apposita
commissione nominata dalla Direzione generale per il personale
militare su proposta dello Stato Maggiore della Marina - U.G.P..
Durante la frequenza del corso gli allievi per essere ammessi ai
moduli successivi, devono superare le prove intermedie di valutazione
del profitto e dell'attitudine professionale prevista nella
monografia sul corso, predisposta ed approvata annualmente dagli
organi competenti di Forza Armata.
Al termine del corso gli allievi sostengono gli esami finali
consistenti in prove tese ad accertare il possesso delle qualita' di
base per compiere interventi di natura tecnica operativa, della
capacita' per assolvere gli incarichi e della piena consapevolezza
dei doveri e delle responsabilita' connessi all'esercizio delle
funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo dei
marescialli, delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di
formazione e di indirizzo del personale subordinato.
Dopo il superamento degli esami finali del corso, gli allievi
saranno nominati, sulla base della relativa graduatoria di merito,
marescialli in servizio permanente con decorrenza giuridica dal
giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami
finali.

                              Art. 16.
 
Disposizioni varie
 
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere le varie prove/accertamenti concorsuali
saranno considerati rinunciatari e ritenuti esclusi dal concorso.
Tuttavia, per la prova di preselezione e per gli accertamenti
psicofisici e attitudinali, in presenza di comprovato e documentato
impedimento, segnalato tempestivamente a mezzo fax n. 06/49864167
alla Direzione generale per il Personale Militare - 1o Reparto - 2a
Divisione Reclutamento Sottufficiali - 1a Sezione, Via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma, compatibilmente con il calendario delle prove e
degli accertamenti sopraindicati, potra' essere fissata una nuova ed
ultima data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga.
Per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive non
potra' essere concesso alcun differimento della data di
presentazione. Pertanto, coloro che non si presenteranno nel giorno e
nell'ora stabilita per sostenere il predetto accertamento, anche se
per documentati motivi, saranno esclusi dal concorso.
I candidati chiamati per assolvimento degli obblighi di leva
successivamente alla data di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, dovranno comunicare a mezzo fax la
denominazione e l'indirizzo dell'ente presso il quale sono destinati
a prestare servizio. I candidati medesimi hanno altresi' l'obbligo di
informare il reparto/ente d'incorporazione della partecipazione al
concorso.
Per la partecipazione alle prove concorsuali, ai concorrenti
militari in servizio non dovra' essere rilasciato il certificato di
viaggio ma esclusivamente la licenza straordinaria della durata
limitata al giorno/i di effettuazione delle prove piu' il tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi. Qualora i candidati non
si dovessero presentare a sostenere la prova per motivi dipendenti
dalla propria volonta', detta licenza dovra' essere computata in
licenza ordinaria dell'anno in corso.
L'avviso di convocazione agli accertamenti, di cui ai precedenti
articoli 8 e 10, costituisce titolo valido quale documento di viaggio
e dovra' essere esibito, all'atto della presentazione presso le sedi
stabilite per l'effettuazione delle prove al personale a tal fine
preposto.
Le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove
concorsuali sono a carico dei partecipanti e non verranno rimborsate
dall'amministrazione.
I concorrenti che non dovessero presentarsi alle prove
concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'amministrazione
non puo' essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle prove
stesse e quindi esclusi dal concorso. In tal caso, non verra' inviata
alcuna comunicazione agli interessati.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per informazioni inerenti all'esito delle prove stabilite nel
presente bando di concorso potra' essere contattato l'ufficio
relazioni con il pubblico al n. 06/47355941.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per
il controllo secondo le normative vigenti e verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2000
Ammiraglio Ispettore (CP): Eugenio Sicurezza
Tenente Generale: Bruno Simeone

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