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UNIVERSITA' "E-CAMPUS"

Bando per la copertura di due posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di giurisprudenza, corso di laurea in servizi
giuridici per l'impresa (classe 02).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.26 del 30/3/2007
Ente:UNIVERSITA' "E-CAMPUS"
Località:-
Codice atto:07E01868
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:30/4/2007
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
del comitato tecnico ordinatore
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme
sull'autonomia universitaria;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante «norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori ordinari di ruolo»;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante «disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1988, concernente le modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori a norma dell'art. 1 della legge n. 210/1998;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e ricerca del 30 gennaio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 31 del 7 febbraio 2006, che ha istituito l'Universita' Telematica
«e-Campus»;
Visto lo statuto dell'Universita' Telematica «e-Campus» e, in
particolare, il combinato disposto degli articoli 11, 18, 25, 26 e
33;
Visto il regolamento didattico dell'Universita' Telematica
«e-Campus» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
2006;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori
universitari»;
Visto il decreto legislativo n. 164 del 6 aprile 2006, in materia
di «riordino della disciplina del reclutamento dei professori
universitari a norma dell'art. 1, comma 5 della legge 4 novembre
2005, n. 230»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della
Fondazione e-Campus del 20 marzo 2007;
Accertato che per i posti banditi e' stata prevista la necessaria
copertura finanziaria;
Decreta
il seguente «bando per la copertura di due posti di ricercatore
universitario, presso la facolta' di giurisprudenza, corso di laurea
in servizi giuridici per l'impresa (classe 02).
Art. 1.
Oggetto della selezione
E' indetto presso l'Universita' Telematica «e-Campus» (di seguito
denominata Universita), un bando di concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di ricercatore universitario, presso la
facolta' di giurisprudenza, corso di laurea in servizi giuridici per
l'impresa (classe 02):
un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare IUS/01- Diritto privato;
un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa:
1) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo ed i ricercatori
universitari inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare
relativo al posto per il quale e' indetta la procedura o in uno dei
settori scientifico-disciplinari ad esso affini indicati all'art. 1
del presente decreto;
5) coloro che abbiano gia' presentato presso questa od altre
sedi universitarie piu' di cinque domande di partecipazione a
valutazioni comparative, compresa la presente, concernenti posti di
ricercatore, i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso
anno solare.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.

                               Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati italiani
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
presenta la domanda, indicando obbligatoriamente il codice di
identificazione personale (codice fiscale), o la invia a mezzo
raccomandata a.r., debitamente sottoscritta, all'Universita'
«e-Campus» (Ufficio concorsi), in Roma alla via Secchi n. 8, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni successivi
a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana «Concorsi ed esami». In ipotesi di
spedizione a mezzo raccomandata a.r., fara' fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione, le
indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco facolta', corso
di laurea e settore scientifico-disciplinare per il quale il
candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione
comparativa per entrambi i settori scientifico-disciplinari, devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita, oltre, a dichiarare sotto la
propria responsabilita':
a) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune, ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
g) di non essere professore universitario di ruolo o
ricercatore universitario inquadrato nello stesso settore scientifico
disciplinare per il quale presenta la domanda o settore affine;
h) di essere autore e/o coautore delle pubblicazioni di cui
all'elenco allegato alla domanda.
i) il numero di pubblicazioni inviate secondo le modalita'
stabilite dall'art. 5 del bando di concorso (tale dichiarazione va
resa anche se negativa).
La mancata dichiarazione di cui ai punti b), e), h), i)
comportera' l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione
comparativa.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge
n. 127/1997, la sottoscrizione della domanda di partecipazione non e'
soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica l'ammissione
alla valutazione comparativa. Dell'inammissibilita' dell'istanza di
partecipazione alla valutazione comparativa e' data in ogni caso
comunicazione all'interessato.
Nella domanda deve essere indicato il domicilio che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'ufficio a cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
Gli aspiranti devono inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica;
2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione
comparativa e relativo elenco;
3) elenco delle pubblicazioni che saranno presentate con le
modalita' di cui al successivo art. 5, con l'indicazione del nome
degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo
di edizione;
4) fotocopia del codice fiscale.
La documentazione puo' essere prodotta in carta semplice.
Sul plico contenente la domanda, i titoli nonche' la
documentazione richiesta, deve essere riportata la dicitura «Domanda
e titoli: procedura di valutazione comparativa per posto di
ricercatore universitario» e devono essere indicati titolo del
settore scientifico-disciplinare e relativo codice, facolta' e corso
di laurea nonche' il cognome, nome e domicilio del candidato.
I candidati possono comprovare stati, fatti e qualita' personali,
oltre quelli richiesti, mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale,
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non
espressamente indicati nell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 possono essere comprovati dai
candidati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
ai sensi dell'art. 47 del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica.

                               Art. 4.
Domande di ammissione dei candidati stranieri
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
presenta la domanda, indicando obbligatoriamente il codice di
identificazione personale (codice fiscale), o la invia a mezzo
raccomandata a.r., debitamente sottoscritta, all'Universita'
«e-Campus» (Ufficio concorsi), in Roma alla via Secchi n. 8, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni successivi
a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana «Concorsi ed esami». In ipotesi di
spedizione a mezzo raccomandata a.r., fara' fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione, le
indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco facolta', corso
di laurea e settore scientifico-disciplinare per il quale il
candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione
comparativa per entrambi i settori scientifico-disciplinari, devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita, oltre, a dichiarare sotto la
propria responsabilita':
a) la cittadinanza posseduta;
b) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o
di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario, indicare le condanne
riportate ed i procedimenti penali in corso;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
f) di non essere professore universitario di ruolo o
ricercatore universitario inquadrato nello stesso settore
scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda o settore
affine;
g) di essere autore e/o coautore delle pubblicazioni di cui
all'elenco allegato alla domanda;
h) il numero di pubblicazioni inviate (o consegnate a mano)
secondo le modalita' stabilite dall'art. 5 del bando di concorso
(tale dichiarazione va resa anche se negativa).
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti b), g) e h),
comportera' l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione
comparativa.
Ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 5, della legge
n. 127/1997, la sottoscrizione della domanda di partecipazione non e'
soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione della domanda
pregiudica l'ammissione alla valutazione comparativa.
Dell'inammissibilita' dell'istanza di partecipazione alla valutazione
comparativa e' data in ogni caso comunicazione all'interessato.
Nella domanda deve essere indicato il domicilio che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
1) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica;
2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione
comparativa e relativo elenco;
3) elenco delle pubblicazioni che saranno presentate con le
modalita' di cui al successivo art. 5, con l'indicazione del nome
degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo
di edizione;
4) fotocopia del codice fiscale (se in possesso).
La documentazione puo' essere prodotta in carta semplice.
Sul plico contenente la domanda, i titoli nonche' la
documentazione richiesta, deve essere riportata la dicitura «Domanda
e titoli: procedura di valutazione comparativa per posto di
ricercatore universitario» e devono essere indicati titolo del
settore scientifico-disciplinare e relativo codice, facolta' e corso
di laurea nonche' il cognome, nome e domicilio del candidato.
I cittadini dell'Unione europea possono:
a) comprovare stati, fatti e qualita' personali, oltre quelli
richiesti, mediante la forma di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000;
b) produrre i titoli e le pubblicazioni in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000.
Tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non
espressamente indicati nell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 possono essere comprovati dai
candidati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
ai sensi dell'art. 47 del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o
valutazioni comparative.

                               Art. 5.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini
della valutazione comparativa, con l'elenco delle stesse firmato,
vanno inviate con apposito plico raccomandato oppure consegnate a
mano allo stesso indirizzo, con le stesse modalita', nello stesso
termine della presentazione delle domande, stabiliti nel precedente
art. 3.
Le pubblicazioni che non risultino inviate in plico raccomandato
ne' consegnate a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni, unitamente ai titoli ed a tutta la documentazione, a
ciascun componente la commissione giudicatrice successivamente alla
data di pubblicizzazione dei criteri di massima predeterminati dalla
commissione stessa.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura «Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posto di ricercatore universitario» e devono essere indicati
chiaramente titolo del settore scientifico-disciplinare e relativo
codice, facolta' e corso di laurea nonche' il cognome, nome e
domicilio del candidato.
Le commissioni non prenderanno in considerazione pubblicazioni
difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nell'elenco
allegato alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: «Ogni stampatore
ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o
pubblicazioni quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella
quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura
della Repubblica».
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000.
Le pubblicazioni redatte in lingua straniera devono essere
accompagnate da idonea traduzione in lingua italiana.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve fare pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con
annesso elenco sottoscritto, quante sono le procedure di valutazione
comparativa cui intende partecipare.

                               Art. 6.
Rinuncia alla valutazione comparativa
ed esclusione dalla valutazione comparativa
In caso di rinuncia alla procedura valutativa dopo il termine di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione,
l'istanza stessa e' computata nel numero delle quindici o cinque
domande previsto quale limite massimo dall'art. 2, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. Da
tale computo e', invece, esclusa la domanda per la quale sia
intervenuta rinuncia entro il predetto termine.
I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con
riserva.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore.

                               Art. 7.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

                               Art. 8.
Ricusazione dei componenti delle commissioni giudicatrici
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 c.p.c., devono essere proposte al
rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo
decreto di nomina.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 9.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici
Per valutare il curriculum complessivo del candidato, i titoli e
le pubblicazioni scientifiche presentati, la commissione deve
attenersi ai criteri indicati nell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 ed a quanto stabilito dall'art. 1, comma
settimo, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, i candidati sostengono due prove scritte, una delle
quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale. La
prova orale e' pubblica. La prima prova scritta consiste nella
trattazione di aspetti generali del settore scientifico-disciplinare
per il quale il candidato concorre.
La seconda scritta prova consiste nella trattazione di uno o piu'
specifici aspetti del settore scientifico-disciplinare in questione.
La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e
specifici del settore scientifico-disciplinare, sulla discussione
delle prime due prove e degli eventuali titoli.
Il diario con l'indicazione del luogo, giorno, mese e ora in cui
le prove avranno luogo e' notificato agli interessati tramite lettera
raccomandata, con ricevuta di ritorno, non meno di venti giorni prima
della data di svolgimento delle prove stesse.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante e necessaria i
giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato,
nonche' la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.

                              Art. 10.
Termine di conclusione della procedura
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa, a termini dell'art. 4, comma 11, decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del decreto rettorale di nomina.
Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di
quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione.
Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga,
il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la
sostituzione della commissione ovvero dei componenti cui siano
imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.

                              Art. 11.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
I candidati risultati vincitori delle procedure di valutazione
comparativa indette con il presente atto, riceveranno comunicazione
diretta dal rettore.
I vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato dell'Unione
europea, saranno invitati a presentare, entro trenta giorni dalla
ricezione dell'invito pena la decadenza dal diritto alla nomina, la
documentazione di rito secondo la vigente normativa.
I vincitori, se cittadini extracomunitari, saranno invitati a
presentare, entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito pena la
decadenza dal diritto alla nomina, la documentazione di rito secondo
la vigente normativa.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
vincitori della procedura di valutazione comparativa sono soggetti,
da parte di questo Ateneo, ad idonei controlli, anche a campione,
circa la veridicita' degli stessi.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi di legge, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Universita' «e-Campus» e trattati per le finalita'
di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 13.
Responsabile del procedimento
Per la procedura di valutazione comparativa di cui all'art. 1 del
presente bando, il responsabile del procedimento e' il sig. Marco
Margarita.

                              Art. 14.
Pubblicita'
Della presente delibera verra' dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

                              Art. 15.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000 ed a quelle vigenti in materia di accesso agli impieghi
nella pubblica amministrazione.
Lanfranco Rosati

 

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