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SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di Consigliere
parlamentare di prima fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.54 del 17/7/2009
Ente:SENATO DELLA REPUBBLICA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:9E004803
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:7
Scadenza:17/8/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
Visto l'art. 12 del Testo Unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica, d'ora in poi denominato T.U.;
Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica,
d'ora in poi denominato Reg. conc.;
Viste le determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza;
Su proposta del Segretario Generale;
Decreta
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di
Consigliere parlamentare di prima fascia, con lo stato giuridico ed
il trattamento economico stabiliti dal T.U. e dalle deliberazioni del
Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data dell'assunzione.
2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: cinque posti
riservati ai candidati che sostengono le prove di concorso per
l'indirizzo giuridico, due posti riservati ai candidati che
sostengono le prove di concorso per l'indirizzo economico.
3. Per ciascun indirizzo viene formata una graduatoria di merito.
I posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno dei
due indirizzi sono portati in aggiunta a quelli messi a concorso
nell'altro indirizzo, qualora la graduatoria di merito degli stessi
comprenda candidati idonei non vincitori, secondo l'ordine di
punteggio complessivo riportato da questi ultimi.
4. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2,
comma 7, del Reg. conc. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza,
a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso
la valutazione, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e
tecniche.
5. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il personale
cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui
all'allegato A (che costituisce parte integrante del presente bando),
conseguito con una votazione pari a 110/110 o equivalente;
d) abbiano un'eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a 40
anni (ovvero 45 se dipendenti di ruolo del Senato);
e) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego.
2. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti
alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
3. Il titolo di cui al comma 1, lettera c), ove conseguito
all'estero, deve essere stato dichiarato equipollente alla menzionata
laurea dall'autorita' italiana competente; dalla dichiarazione di
equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista per
la laurea medesima equivalga la valutazione riportata nel titolo di
studio conseguito all'estero.
4. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a
pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato nell'allegato B) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - Codice A7 - (via della Dogana Vecchia, n. 29 -
00186 Roma), a pena di irricevibilita', entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio
del Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro 45 giorni
dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero
della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in
maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c), allegando - a pena di esclusione - qualora i titoli di studio
siano stati conseguiti all'estero, le prescritte dichiarazioni di
equipollenza;
g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso
affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate
(questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati
concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione
della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
h) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) l'indirizzo prescelto tra quello giuridico e quello economico:
gli indirizzi sono alternativi;
b) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese o francese - nella
quale intendono sostenere la prova scritta e la prova orale
obbligatoria di lingua straniera;
c) le lingue - scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco
o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova scritta e
la prova orale obbligatoria di lingua straniera - nelle quali
intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
d) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti.
7. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
8. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere
consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non piu'
rispondenti a verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono
dichiarare, altresi', di essere consapevoli che le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.

                               Art. 4.
Irricevibilita' delle domande
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui all'art. 3,
comma 1;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui all'art. 3,
comma 2;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui all'art. 3,
comma 3;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di 45 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 5.
Cause di esclusione dal concorso
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c);
d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza,
rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei titoli di studio
conseguiti all'estero con le lauree di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), da cui deve risultare, altresi', a quale dei giudizi o
delle votazioni previsti per le suddette lauree equivalga la
valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
e) che abbiano un'eta' superiore a 40 anni (ovvero 45 se
dipendenti di ruolo del Senato);
f) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego;
g) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte
dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti
all'estero, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. f);
h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
l) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso
dell'idoneita' fisica all'impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono
integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette
integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano
spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il
termine di 45 giorni dalla medesima data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende
alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all'art. 3, comma 8,
del presente bando.
5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno
di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo
giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel
termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.

                               Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto,
ai sensi dell'art. 3 Reg. conc.
2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di lingua e per le prove tecniche.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.

                               Art. 7.
Diario della prova preliminare
1. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» del 30 ottobre 2009 viene data comunicazione del diario della
prova preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a
tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data
comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della
prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione
di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso o invito, per sostenere la suddetta prova, all'indirizzo
indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta
Ufficiale del 30 ottobre 2009, muniti del documento legale di
identita' indicato nella domanda.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una
o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione esaminatrice
stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma
orale, ai candidati presenti.

                               Art. 8.
Diario delle prove scritte, orali e tecniche
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale del 30 ottobre 2009. Tale comunicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'.
3. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o
pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili -
assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove
assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

                               Art. 9.
Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati delle
prove
1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue
l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la
Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche.
2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del 30
ottobre 2009.
3. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

                              Art. 10.
Prova preliminare
1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una
prova preliminare consistente in 60 quesiti a risposta multipla nelle
materie di cui ai commi 2 e 3.
2. Per l'indirizzo giuridico, i quesiti vertono sulle seguenti
materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo sostanziale e processuale;
c) diritto dell'Unione europea;
d) storia italiana ed europea dal 1861 ad oggi.
3. Per l'indirizzo economico, i quesiti vertono sulle seguenti
materie:
a) diritto costituzionale;
b) economia politica e politica economica;
c) scienza delle finanze;
d) statistica metodologica ed economica.
4. L'Amministrazione del Senato cura la pubblicazione
dell'archivio dei quesiti da cui sono estratti quelli oggetto della
prova preliminare. La data e le modalita' di pubblicazione
dell'archivio sono comunicate nella Gazzetta Ufficiale di cui
all'art. 7, comma 1, del presente bando.
5. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla
Commissione esaminatrice.
6. In sede di valutazione della prova preliminare, viene
attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece
sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o
plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
7. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata
esclusione dal concorso.
8. La correzione del foglio-risposte viene effettuata
automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo
l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per
nessun motivo. Il mancato annerimento di caselle a campo obbligato
necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della
prova corrispondente.
9. Per l'indirizzo giuridico, sono ammessi alle prove scritte i
candidati che, avendo riportato un punteggio non inferiore a 36
punti, si sono classificati fino al 300° posto in ordine di
graduatoria. Il predetto numero di 300 ammessi potra' essere superato
per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto
utile della graduatoria di idoneita'.
10. Per l'indirizzo economico, sono ammessi alle prove scritte i
candidati che, avendo riportato un punteggio non inferiore a 36
punti, si sono classificati fino al 120° posto in ordine di
graduatoria. Il predetto numero di 120 ammessi potra' essere superato
per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto
utile della graduatoria di idoneita'.
11. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il
punteggio complessivo.

                              Art. 11.
Prove scritte
1. Le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono:
a) elaborato di diritto costituzionale;
b) elaborato di diritto amministrativo sostanziale e processuale;
c) elaborato di diritto dell'Unione europea;
d) elaborato di storia italiana ed europea dal 1861 ad oggi,
anche con riferimento ai principali avvenimenti del processo di
integrazione europea;
e) lingua inglese oppure, a scelta del candidato, lingua
francese: abstract - nella lingua straniera prescelta - di un testo
in lingua senza uso di vocabolario e/o dizionario.
2. Le prove scritte per l'indirizzo economico sono:
a) elaborato di diritto costituzionale;
b) elaborato di economia politica e politica economica;
c) elaborato di scienza delle finanze;
d) elaborato di statistica metodologica ed economica;
e) lingua inglese oppure, a scelta del candidato, lingua
francese: abstract - nella lingua straniera prescelta - di un testo
in lingua senza uso di vocabolario e/o dizionario.
3. Per lo svolgimento delle prove di cui al comma 1, lettere a),
b), c) e d), e di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), i
candidati hanno a disposizione 6 ore; per lo svolgimento delle prove
di cui al comma 1, lettera e), e di cui al comma 2, lettera e), i
candidati hanno a disposizione 3 ore.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
introdurre nella sala di esame codici, testi, tavole o appunti di
alcun tipo, ne' apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi
specie, ad eccezione di quelli esplicitamente stabiliti dalla
Commissione. La Commissione esaminatrice puo' eventualmente disporre
che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli
messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni.
Non e' consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo
svolgimento della prova, comportera' l'immediata esclusione dal
concorso.
5. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio
massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 70
punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola
prova.

                              Art. 12.
Prove orali e tecniche
1. I candidati che hanno superato le prove scritte per l'indirizzo
giuridico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e
tecniche:
a) diritto costituzionale;
b) diritto parlamentare;
c) diritto amministrativo sostanziale e processuale;
d) diritto dell'Unione europea;
e) diritto tributario;
f) contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
g) diritto civile e commerciale;
h) storia italiana ed europea dal 1861 ad oggi, anche con
riferimento ai principali avvenimenti del processo di integrazione
europea;
i) storia delle dottrine politiche;
l) lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua
prescelta per la prova scritta di cui all'art. 3, comma 6, lettera
b), che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione in lingua;
m) utilizzo del personal computer per l'elaborazione e lo scambio
di documenti, conoscenza del programma di videoscrittura
MicrosoftÂ(r)Word, nonche' capacita' di ricerca di informazioni, con
particolare riguardo alle banche dati accessibili via Internet,
presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare.
2. I candidati che hanno superato le prove scritte per l'indirizzo
economico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e
tecniche:
a) diritto costituzionale e parlamentare;
b) economia politica;
c) politica economica;
d) economia e politica industriale;
e) economia monetaria e creditizia;
f) scienza delle finanze;
g) statistica metodologica ed economica;
h) contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
i) elementi di diritto commerciale;
l) lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua
prescelta per la prova scritta di cui all'art. 3, comma 6, lettera
b), che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione in lingua;
m) utilizzo del personal computer per l'elaborazione e lo scambio
di documenti, conoscenza del programma per la gestione dei fogli di
calcolo MicrosoftÂ(r)Excel, nonche' capacita' di ricerca di
informazioni, con particolare riguardo alle banche dati accessibili
via Internet, presso i principali siti di rilievo per il lavoro
parlamentare.
3. A ciascuna delle prove orali e tecniche e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti.
4. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in
esse un punteggio complessivo non inferiore a 77 punti e non meno di
6 punti in ciascuna prova.
5. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco, spagnolo.
6. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve
testo scritto che costituisce la base per successive domande e per
una conversazione.

                              Art. 13.
Graduatoria finale
1. Sono formate due graduatorie distinte per ciascun indirizzo.
2. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte,
orali (ivi comprese quelle facoltative) e tecniche.
3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita' di
punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali e
tecniche devono presentare i documenti comprovanti il possesso di
titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso.
La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve
essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun
candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e
tecniche, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente bando.

                              Art. 14.
Accertamenti sanitari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a
visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione
del Senato della Repubblica al fine di accertare l'idoneita' fisica
all'impiego in relazione alle specifiche mansioni richieste.

                              Art. 15.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso
dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che vengono
loro indicati dall'Amministrazione del Senato della Repubblica,
secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne, il Presidente del Senato della
Repubblica, acquisita la relativa documentazione, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' al servizio
dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell'art. 15 del T.U., della durata di un anno e sono
confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento
stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del
personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico
iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento e'
valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

                              Art. 16.
Ricorsi
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18 del
Reg. conc. - alla Commissione contenziosa del Senato della
Repubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di
affissione, dei diversi provvedimenti.

                              Art. 17.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Reg. conc. -
se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni
giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta
alla Segreteria della Commissione esaminatrice.

                              Art. 18.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso
ed ai sensi del Regolamento del Senato della Repubblica sul
trattamento dei dati personali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
221 del 22 settembre 2006. I medesimi dati possono essere, altresi',
comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di
elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di
concorso. Il conferimento di tali dati e' da considerarsi
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.

                              Art. 19.
Informazioni
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono consultare il sito Internet del Senato della Repubblica
(http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm) o telefonare ai
numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15
alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato).
Roma, 14 luglio 2009
Il Presidente: Schifani
Il Segretario Generale: Malaschini

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