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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente
di personale dell'area giuridica, fissato nel numero massimo di
sessanta unita', da inquadrare, in prova, nella ex ottava qualifica
funzionale - profilo professionale di funzionario amministrativo -
area funzionale C - posizione economica C2 - per far fronte alle
esigenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per gli uffici ubicati in Roma.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.45 del 9/6/2000
Ente:MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Località:Nazionale
Codice atto:000E5213
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/7/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi, in quanto applicabile secondo il disposto dell'art. 45,
undicesimo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente "Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro"
come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo n. 29 del
1993, cosi' come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo
23 dicembre 1993, n. 546;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che,
all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del 7% dei lavoratori occupati;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 e la legge 24 dicembre
1986, n. 958, modificata dall'art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, concernenti le percentuali di riserva da
attribuire agli ex militari delle tre Forze armate;
Visto il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468,
concernente la revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanante in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, concernente
ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente le
disposizioni in materia tributaria, di funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto;
Vista la circolare del Ministero delle finanze n. 83104/99 del
17 maggio 1999, concernente il versamento dell'imposta di bollo da
parte dei vincitori dei concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 17 dicembre
1997, concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze
del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 58 dell'11 marzo 1998, concernente il regolamento recante le
attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di
organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, terzo comma,
della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116
del 21 maggio 1998, concernente l'articolazione organizzativa dei
Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e disposizioni sugli uffici di diretta
collaborazione con l'organo di direzione politica;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 152 del 1o luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo dei
Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Vista la circolare n. 69 del 6 agosto 1998, del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato - concernente l'individuazione
degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli Uffici centrali
del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 dall'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e dalle
Confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel comparto; il contratto integrativo dello stesso
C.C.N.L., sottoscritto in data 22 ottobre 1997 ed il contratto
collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 16 febbraio 1999, per
il quadriennio normativo 1998/2001 ed il biennio economico 1998/1999;
Visto in particolare l'art. 26 del suddetto C.C.N.L. 1998/2001,
circa la formazione per lo sviluppo professionale dei dipendenti
pubblici;
Visto l'art. 3, terzo comma, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, contenente misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica, che consente l'assunzione, nelle singole amministrazioni,
nel numero deliberato trimestralmente dal Consiglio dei Ministri;
Vista la circolare n. 7/1998 in data 23 giugno 1998 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono impartite
direttive in ordine all'applicazione dell'art. 39 della suddetta
legge n. 449 del 1998;
Vista la nota n. 37913 del 16 settembre 1998, con la quale il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi del tesoro, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
- n. 281 del 1o dicembre 1998, con il quale il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e' stato autorizzato ad
avviare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale da
inquadrare in vari profili nella ex ottava qualifica funzionale;
Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 con il quale e'
stato istituito il ruolo unico del personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
Visto, in particolare, l'art. 20 della citata legge n. 488/1999,
il quale, tra l'altro, stabilisce che il Consiglio dei Ministri
definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, la percentuale
del personale da assumere con contratto di lavoro a tempo parziale,
che, comunque, non puo' essere inferiore al 50% delle assunzioni
autorizzate;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione, tra gli
altri, di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un
contingente di personale dell'area giuridica, fissato nel numero
massimo di sessanta unita', da inquadrare, in prova, nella ex ottava
qualifica funzionale nel profilo professionale di Funzionario
amministrativo - Area funzionale C - Posizione economica C2, per far
fronte alle esigenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per gli uffici ubicati in Roma;
Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del
concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con
appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministero della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e che tali autorizzazioni
saranno condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi e da
ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale in numero non
inferiore alla percentuale prevista al momento dell'assunzione per
tale tipologia di rapporto;
Considerato, infine, che i vincitori del concorso potranno
frequentare apposito corso teorico-pratico finalizzato alle attivita'
da svolgere, sulla base di programmi definiti dall'Amministrazione;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti messi a concorso e relative riserve
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di un contingente di personale dell'area giuridica, fissato nel
numero massimo di sessanta unita', da inquadrare, in prova, nella ex
ottava qualifica funzionale, profilo professionale di Funzionario
amministrativo - Area funzionale C - Posizione economica C2, per far
fronte alle esigenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per gli uffici ubicati in Roma.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della funzione
pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e potranno essere condizionate da criteri di
scaglionamento degli ingressi e da ricorso a contratti di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta
per cento di quella a tempo pieno, in numero non inferiore alla
percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di
rapporto.
I lavoratori disabili disoccupati iscritti nell'elenco di cui
all'art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al 50% dei posti messi a concorso. I disabili che abbiano
conseguito l'idoneita' nel concorso possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo della quota del 7% dei lavoratori
occupati di cui all'art. 3 della citata legge n. 68/1999, anche se
non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso.
Al fine di consentire ai predetti soggetti disabili di concorrere
in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'Amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra'
speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame.
Il 20% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai militari in ferma di leva
prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate,
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.
Il 2% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 40, secondo
comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
abbiano terminato, senza demerito, la ferma biennale.
Gli aspiranti di cui ai precedenti commi 3, 5 e 6 devono essere
in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo
art. 2, lettera C), del presente bando.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano
alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
A) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
B) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
C) diploma di laurea in giurisprudenza o altro diploma di
laurea equipollente per legge. Per coloro che abbiano conseguito il
titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di
studio riconosciuto equipollente a quello suindicato secondo la
vigente normativa; gli estremi del provvedimento di equipollenza
dovranno essere dichiarati dal candidato nell'istanza di
partecipazione al concorso;
D) idoneita' fisica all'impiego;
E) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
F) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non italiani, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Per difetto dei suddetti requisiti, l'Amministrazione puo'
disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con
provvedimento motivato. Di tale esclusione verra' data comunicazione
all'interessato.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda - Termini e modalita'.
 
Il candidato dovra' produrre apposita domanda di ammissione al
concorso redatta su carta semplice, secondo lo schema esemplificativo
allegato al presente bando (Allegato A), reperibile anche al sito
Internet del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica: www.Tesoro.it> La domanda dovra' essere indirizzata al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
dell'Amministrazione generale, del personale e dei Servizi del Tesoro
- Servizio centrale del personale - Ufficio V - via XX Settembre
n. 97 - 00187 Roma e presentata direttamente al predetto Dipartimento
o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta
domanda di ammissione hanno altresi' valore di autocertificazione;
nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
La data di presentazione delle domande e' stabilita:
in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto
sulla domanda dal personale dell'Amministrazione addetto al
ricevimento;
in caso di spedizione per raccomandata con avviso di
ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante.
Non si terra' conto delle domande presentate o spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento dopo la scadenza del termine
stabilito dal secondo comma del presente articolo.
Non si terra' conto, altresi', delle domande che non siano
firmate e che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente
decreto circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso
e riportate nello schema esemplificativo (Allegato A).
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
quanto segue:
a) le proprie generalita' (le donne coniugate devono indicare,
nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il
nome);
b) la data ed il luogo di nascita e la residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) il luogo nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonche' i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando,
in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del reato; la
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui
e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti
qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico n. 3 del 1957, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
j) il candidato disabile e/o portatore di qualsiasi tipo di
handicap dovra' corredare la domanda di partecipazione al concorso
con una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che
ne specifichi gli elementi essenziali al fine di consentire
all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
k) di conoscere la lingua inglese parlata e scritta;
l) l'eventuale riserva per la quale concorrono, tra quelle
indicate nell'art. 1 del presente bando e gli eventuali titoli di
preferenza posseduti da far valere, a parita' di punteggio, nella
formazione della graduatoria di merito, cosi' come previsto
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994, successivamente modificato ed integrato dai decreti legislativi
10 dicembre 1997, n. 468 e 31 marzo 1998, n. 80; in caso di mancata
dichiarazione in tal senso non vi sara' ammissione al beneficio;
m) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i candidati non italiani);
n) di essere disposti, in caso di assunzione, a raggiungere la
sede di servizio che gli sara' assegnata;
o) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento
postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si
desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di fame conoscere le successive variazioni.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Il candidato deve, altresi', dichiarare di essere a conoscenza:
delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci;
che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso
saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi
decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero
della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e che le stesse potranno essere
condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi e da ricorso
a contratti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, in numero
non inferiore alla percentuale prevista al momento dell'assunzione
per tale tipologia di rapporto.
L'aspirante, infine, dovra' esprimere il consenso al trattamento
dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed
integrazioni.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
Con successivo provvedimento sara' nominata la Commissione
esaminatrice, garantendo il rispetto delle situazioni di
incompatibilita' previste dalla normativa vigente e sara' cosi'
formata: da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato
dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale od
equiparato, con funzioni di presidente, e da esperti di provata
competenza nelle materie oggetto del concorso scelti tra funzionari
dell'amministrazione, docenti ed estranei alla medesima; le funzioni
di segretario saranno svolte da un funzionario appartenente
all'ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato della
settima qualifica.

                               Art. 5.
 
Programma e diario delle prove d'esame
 
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio
interdisciplinare e saranno diretti ad accertare il possesso di una
adeguata cultura giuridica di base ed a valutare la maturita' di
pensiero e la capacita' di giudizio del candidato.
La prima prova scritta sara' basata su una serie di quesiti a
risposta sintetica mentre la seconda sara' a contenuto
teorico-pratico. Entrambe le prove, la cui durata sara' stabilita
dalla Commissione esaminatrice, saranno mirate all'accertamento della
conoscenza delle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto
civile e commerciale, diritto internazionale e comunitario, analisi e
contabilita' dei costi e tecniche organizzative e gestionali delle
amministrazioni.
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande molto
elevato, le prove di esame potranno essere precedute da una prova
preselettiva, che consistera' in una serie di domande a risposta
multipla su argomenti di cultura generale nonche' sulle stesse
materie oggetto delle prove scritte.
Per l'espletamento della prova preselettiva nonche' della prima
prova scritta l'Amministrazione potra' avvalersi di aziende
specializzate in selezione di personale.
Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte
nonche' sulle seguenti:
ordinamento e attribuzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
elementi di base di informatica, conoscenza di strumenti di
personal computing (word processor - foglio di calcolo elettronico),
utilizzo di Internet e della posta elettronica;
conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.
L'accertamento della conoscenza scritta della lingua inglese
verra' effettuata mediante una composizione (con uso del vocabolario
bilingue) nella lingua medesima e mediante traduzione (senza ausilio
del vocabolario) di un testo.
L'accertamento della conoscenza orale della lingua inglese verra'
effettuato mediante un colloquio nella lingua medesima.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - del 5 settembre 2000 verra' dato avviso della
sede e della data di svolgimento della eventuale prova preselettiva
e/o delle prove scritte. Le medesime informazioni potranno essere
reperite sul sito Internet del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica: www.Tesoro.it> Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'assenza dalle suddette prove scritte comporta l'esclusione dal
concorso, qualunque ne sia la causa.
Per aver accesso all'aula degli esami i candidati ammessi a
sostenere le prove dovranno esibire un idoneo documento di
riconoscimento, in corso di validita'.
Per l'espletamento delle prove scritte i concorrenti non potranno
portare con se' libri, periodici, giornali quotidiani ed altre
pubblicazioni di alcun tipo ne' potranno portare borse o simili,
capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni
caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di
sorveglianza, il quale provvedera' a restituirle al termine delle
stesse, senza, peraltro, assumere alcuna responsabilita'.
I candidati potranno consultare soltanto i dizionari ed i testi
di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione
esaminatrice.
Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
Il colloquio interdisciplinare avra' luogo a Roma e si svolgera'
in un'aula idonea ad assicurare la partecipazione del pubblico.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato in
ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi.
I candidati ammessi al colloquio interdisciplinare saranno
avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno
sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente
comunicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.
Il suddetto colloquio si intendera' superato se i candidati
avranno ottenuto la votazione di almeno ventuno trentesimi.
La votazione complessiva sara' data dalla somma della media dei
voti ottenuti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.

                               Art. 6.
 
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e
pubblicazione della graduatoria di merito
 
Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i
candidati che abbiano superato il colloquio con esito positivo,
l'Amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, a
verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella
domanda di partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e/o
preferenze indicati dagli stessi.
La graduatoria di merito, formulata dalla relativa Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione
complessiva, di cui all'art. 5 del presente bando, conseguita da
ciascun candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto
dei titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
integrato dal decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 46, nonche'
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, tenendo presente che se, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli
preferenziali, due o piu' candidati si classificheranno nella stessa
posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai
sensi del nono comma dell'art. 1 della legge n. 191 del 1998.
Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego,
nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria, ferme restando le riserve di cui all'art. 1 del presente
bando di concorso.
La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto
ministeriale e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica nonche' sul sito Internet del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica: www.Tesoro.it> Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami".
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'Amministrazione
per eventuali errori od omissioni; la stessa, esaminati i reclami,
potra' rettificare la graduatoria anche d'ufficio. Delle decisioni
assunte, sara' data comunicazione agli interessati ed ai
controinteressati mediante diretta comunicazione.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' altresi'
il termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in materia, rimarra' efficace per 24 mesi, a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta
pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso in relazione
alle esigenze dello stesso Ministero e subordinatamente a quanto
previsto dall'art. 1, comma 2, del presente bando.
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato
all'art. 3, primo comma, del presente bando, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento
dell'apposita comunicazione, un certificato medico, rilasciato
dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; qualora il
candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il
certificato medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione
stessa menomi l'attitudine al servizio.
Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico
deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira.
La capacita' lavorativa del candidato portatore di handicap e'
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.

                               Art. 7.
 
Assunzione in servizio
 
I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, per i quali
verra' disposta l'assunzione in servizio in relazione a quanto
previsto dall'art. 1, comma 2, del presente bando e che risulteranno
in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la
documentazione di cui al precedente art. 6, dovranno stipulare
apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita'
previste dalla normativa contrattuale.
Una percentuale di ogni scaglione di vincitori che sara' assunto
in servizio, nella misura vigente al momento dell'assunzione, dovra'
stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno. Tale modalita' di assunzione avverra' preferibilmente su base
volontaria, pertanto i vincitori, ove interessati, potranno chiedere,
al momento dell'assunzione, di stipulare contratti di lavoro a tempo
parziale.
Nel caso in cui la percentuale, prevista al momento
dell'assunzione, da destinare a contratti di lavoro a tempo parziale,
non si completi con le richieste presentate, l'Amministrazione
provvedera' d'ufficio ad assumere, con tale modalita', i candidati
che sono collocati nella graduatoria in una posizione inferiore
rispetto a quelli da assumere a tempo pieno, fimo al completamento
della percentuale medesima, precisando, altresi', che, nel caso in
cui venga assunto uno scaglione successivo di candidati vincitori, si
potra' provvedere, per i candidati compresi nello scaglione
precedente che ne abbiano fatto richiesta, alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in modo tale che
i destinatari di tale trasformazione siano sempre individuati in
relazione alla posizione occupata nella graduatoria di merito. La
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale
potra' avvenire purche' non comporti una riduzione complessiva delle
unita' in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale.
I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in
relazione a quanto previsto dal piu' volte citato articolo 1, comma
2, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nell'ex ottava
qualifica funzionale - profilo professionale di Funzionario
amministrativo - Area funzionale C - posizione economica C2, del
ruolo unico del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e potranno frequentare apposito corso
teorico-pratico di intensita' e durata definite dall'Amministrazione.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, con le
modalita' stabilite dall'art. 14-bis del contratto integrativo del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza, cosi' come stabilisce l'ottavo comma del citato
art. 14-bis.
Il periodo di prova potra' coincidere con il corso
teorico-pratico di cui al presente articolo.

                               Art. 8.
 
Accesso agli atti del concorso
 
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
Commissione esaminatrice.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale
e dei servizi del tesoro - Servizio centrale del personale - Ufficio
V - per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati,
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati
a. soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 14 della citata
legge n. 675/1996 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' quello del diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento degli affari generali, del personale e dei servizi del
tesoro - Servizio centrale del personale.

                              Art. 10.
 
Norme di salvaguardia
 
Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno
immediata applicazione, restando preclusa la possibilita' per
l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta
delle leggi previgenti.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686 e successive norme di integrazione e
modificazione, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per
gli adempimenti di competenza.
Roma, 31 maggio 2000
Il capo del dipartimento: Del Bufalo
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro
centoventi giorni o giurisdizionale al competente tribunale
amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione.
 
---> Per il restante modello di domanda da pag. 25 a pag. 28 <---
---> si fa riferimento al supporto cartaceo della <---
---> G. U. 4a serie n. 45 del 9 giugno 2000 <---

 

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